Oggetto del Consiglio n. 243 del 26 aprile 1979 - Verbale
OGGETTO N. 243/79 - Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1979, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, succursale di Aosta, per l'apertura di credito di conduzione a favore della "Caves Coopératives de Donnas" Société coopérative a.r.l. con sede in Comune di Donnas, in applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34.
In relazione alle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la "Caves Coopératives de Donnas", Soc. Coop. a.r.l., con sede in Donnas, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per l'apertura presso l'Istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di L. 20 milioni.
In merito alle attività della predetta Cooperativa agricola si fa presente quanto segue:
Le Caves Coopératives de Donnas sono state costituite nel maggio 1971. Esse hanno, per scopo sociale, la raccolta, l'invecchiamento e la valorizzazione del vino pregiato "Donnas" che ha avuto il riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata con D.P.R. 8.2.1971.
Il disciplinare di produzione prescrive, tra l'altro, un invecchiamento obbligatorio di 3 anni, di cui 2 in botte.
I soci risultano essere attualmente n. 60. Per quanto riguarda la produzione vengono attualmente conferiti circa 30.000= litri. I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino di Donnas e di spuntare prezzi considerati remunerativi.
Il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva che, ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto di Credito San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di L. 20 milioni.
Precisato che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12 la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della "Caves Coopératives de Donnas" - Soc. Coop. a.r.l. fino alla concorrenza massima di Lire 20 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz.
Marcoz (U.V.) - Se il Presidente del Consiglio mi permette, per i punti nn. 25, 26, 27, 28 e 29 farei un unico intervento in quanto le fideiussioni richieste dalle singole cooperative permettono di dare...dell'anticipazione sui prodotti conferiti, senza dovere attendere, come giustamente sanno i Consiglieri, la vendita del prodotto che, come è noto, viene commercializzato dopo un certo tempo: per esempio, il vino di Donnas deve rimanere tre anni in invecchiamento, quindi nelle botti, pertanto i produttori devono aspettare tre anni. Per quanto riguarda poi i caseifici, le varie cooperative, anche qui la fontina deve essere maturata e allora ci vuole un certo tempo di maturazione, quindi di stagionatura, stesso discorso vale per la frutta conferita dalla Cofruits. Quindi la concessione è solamente a queste cooperative di retribuzioni di maniera di poter permettere ai Consigli di amministrazione di sopperire a questi inconvenienti e di venir incontro alle esigenze diciamo quasi immediate con una parte di somme dovute ai conferitori per potere procedere nella loro attività aziendale.
Dolchi (P.C.I.) - Nessuno prende la parola? Metto in approvazione il punto n. 25 dell'ordine del giorno. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: ventidue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio
delibera
1°) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della "Caves Coopératives de Donnas" - Soc. Coop. a.r.l. fino alla concorrenza massima di L. 20 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
