Oggetto del Consiglio n. 10 del 3 febbraio 1949 - Verbale
OGGETTO N. 10/49 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI UN VIVAIO FORESTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIGNOD. APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFITTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO.
L'Assessore all'Agricoltura, Sig. NOUCHY, fa presente che il vivaio forestale gestito nel territorio del Comune di Etroubles ed adibito attualmente a semenzaio non è sufficiente in relazione alla urgente necessità di provvedere al rimboschimento delle foreste depauperate in seguito ai numerosi tagli effettuati nell'ultimo decennio in Valle d'Aosta. Riferisce sull'opportunità dell'impianto di un nuovo vivaio forestale, rilevando che occorre un ciclo triennale per la produzione in un nuovo vivaio di piantine atte al rimboschimento. Riferisce, inoltre, in merito alle difficoltà incontrate nella ricerca di un appezzamento di terreno sufficiente ed idoneo per l'impianto di un vivaio ed osserva che, soltanto dopo lunghe ricerche, è stato possibile trovare nel territorio del Comune di Gignod un appezzamento di terreno che si presta per la coltura delle piantine. Illustra brevemente il seguente referto trasmesso ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
"Al fine di poter intraprendere, in un prossimo avvenire, il rimboschimento di quelle zone che hanno subito i maggiori danni, a seguito delle eccessive utilizzazioni boschive avvenute segnatamente in questi ultimi anni, si rende necessario l'impianto di un nuovo vivaio forestale, essendosi dimostrato assolutamente insufficiente quello attualmente esistente in zona, Pré de Courtil, in Contane di Etroubles. Dopo molte ricerche si è potuto rintracciare un terreno adatto all'impianto del vivaio stesso. Trattasi di un appezzamento di proprietà della Prebenda Parrocchiale di Gignod, inscritto in catasto di Gignod al Foglio mappale XXV, particelle 185, 198 (prato irriguo e campo), della superficie di mq. 7794, ubicato a circa 1.000 metri di altitudine, prospiciente la strada nazionale del Gran San Bernardo ed avente buona esposizione.
Sia il Parroco che la Curia Vescovile, interpellati in merito alla possibilità di trattare l'affitto del precitato terreno, hanno accolto favorevolmente la proposta. L'affitto dell'appezzamento di terreno di cui trattasi è subordinato alle seguenti condizioni:
a) corresponsione di un canone di affitto annuo, ragguagliato a prodotti in natura, da corrispondersi in un'unica rata al mese di settembre di ogni anno, in base al valore di 110 Kgr. di burro oppure di 55 quintali di fieno (secondo che l'On. Consiglio regionale riterrà più opportuno), da determinarsi in base al listino ufficiale dell'Ufficio della Camera di Commercio del mese di agosto;
b) impegno da parte dell'Amministrazione regionale di non far eseguire lavori nei giorni festivi;
c) assunzione a carico del bilancio regionale dell'onere derivante dall'impianto di un tratto di tubazione della lunghezza di circa 40 metri per addurre l'acqua all'orto parrocchiale.
Considerata l'opportunità di stipulare, con urgenza, il contratto di affitto di cui trattasi, al fine di poter eseguire sollecitamente i necessari lavori di aratura del terreno, anche allo scopo di distruggere le eventuali larve di maggiolino ibernanti, sia mediante l'esposizione al gelo, sia con l'ausilio di opportuni trattamenti a base di "geogamma".
Sentito il Corpo Forestale e l'Amministrazione della Prebenda parrocchiale di Gignod;
SI PROPONE
1°) di autorizzare l'affitto dell'appezzamento di terreno denominato Dovis, inscritto al catasto al Foglio mappale XXV, particelle 185 e 198 (prato irriguo e campo), della superficie di mq. 7794, sito in Comune di Gignod, e di proprietà della Prebenda parrocchiale del Comune stesso, da adibirsi a vivaio forestale;
2°) di approvare la bozza di contratto, riportata in calce al presente riferimento, per l'affitto, della durata di anni nove, a decorrere dal 1° gennaio 1949, del precitato appezzamento di terreno, alle condizioni specificate in narrativa;
3°) di stabilire che il canone annuo di affitto sia ragguagliato in base al valore di Kg. 110 di burro (ovvero di q.li 55 di fieno) da calcolarsi in base al valore medio dei cennati prodotti, determinato dal listino ufficiale dei prezzi dell'Ufficio della Camera di Commercio regionale, della prima quindicina del mese di agosto di ogni anno;
4°) di imputare la spesa relativa all'affitto di cui trattasi all'articolo seguente del bilancio 1949 e dei successivi esercizi finanziari: "Spese per fitti vivai - spese di concimazioni e sementi"."
Il Presidente, Avv. CAVERI, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta formulata dall'Assessore Sig. Nouchy per l'impianto di un vivaio forestale nel territorio del Comune di Gignod, facendo presente, altresì, l'opportunità di istituire altri vivai forestali in Valle d'Aosta.
L'Assessore Geom. BIONAZ, in considerazione del fatto che i lavori per la sistemazione a vivaio dell'appezzamento di terreno di cui si tratta comportano una rilevante spesa, ritiene opportuno che l'affitto abbia, possibilmente, la durata di dodici o di quindici anni.
Il Presidente, Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Geom. Bionaz, propone che sia esaminata la possibilità di ottenere dal proprietario del terreno la cessione in affitto per una durata superiore ad anni nove.
Il Consigliere Sig. MANGANONI riconosce la necessità dell'impianto di un vivaio e la scelta del terreno nel territorio del Comune di Gignod, ma ritiene elevato il prezzo di affitto richiesto dal proprietario.
L'Assessore Sig. NOUCHY osserva che non è possibile trovare appezzamenti di terreno per l'impianto di vivai forestali, sia perché non tutte le zone sono adatte e sia perché i proprietari, in genere, sono restii ad affittare terreni per l'impianto di vivai per il fatto che nei terreni stessi, destinati a vivai, si debbono eseguire lavori, impianti, dissodamenti, scavi, ecc., che modificano totalmente la conformazione del terreno. Per quanto concerne il prezzo di affitto rileva che, essendosi stabilito di corrispondere un quid in natura, il prezzo dell'affitto varierà in relazione al costo delle derrate.
L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente di avere pure ritenuto eccessivo, in un primo tempo, il prezzo d'affitto richiesto dal proprietario del terreno di cui trattasi e di aver fatto ricerche per trovare in affitto altro appezzamento di terreno a prezzo inferiore; precisa che le sue ricerche sono state infruttuose, anche perché, per l'impianto di un vivaio, occorre che il terreno da adibirsi a tale uso abbia determinati requisiti e si trovi ad una determinata altitudine.
L'Assessore Geom. NICCO, concordando con l'Assessore Geom. Bionaz, fa presente di essersi pure interessato per trovare in affitto altro appezzamento di terreno adatto all'impianto di un vivaio forestale; precisa di essersi recato in parecchie località, alcune delle quali però, - ad esempio a Quart-Villefranche, - si trovano a non sufficiente altitudine. Aggiunge che nel territorio del Comune di Gressoney è stato offerto in affitto un appezzamento di terreno per l'impianto di un vivaio senza richiesta di corresponsione di canone di affitto e che l'offerta ha dovuto essere declinata perché la località è sita ad una quota troppo elevata.
L'Assessore Sig. NOUCHY rileva che, in avvenire, si renderà altresì necessario di procedere all'impianto di un vivaio anche nella bassa Valle ed invita il Consiglio ad approvare la proposta di impianto di un vivaio forestale nel territorio del Comune di Gignod, alle condizioni di cui alla bozza di contratto di cui ha dato lettura.
IL CONSIGLIO
ritenuta la necessità di procedere all'impianto di un vivaio forestale;
viste le trattative intercorse fra l'Assessore all'Agricoltura e Foreste ed il titolare della Prebenda parrocchiale di Gignod per l'affitto dell'appezzamento di terreno denominato "Dovis", inscritto in catasto al Foglio mappale XXV, particella n. 185 e n. 198 (prato irriguo e campo), della superficie di mq. 7794, sito in territorio del Comune di Gignod e di proprietà della locale Prebenda parrocchiale;
ritenuta l'opportunità che l'affitto del terreno sia di durata superiore agli anni nove;
ad unanimità di voti;
Delibera
1°) di approvare e di autorizzare l'impianto e la sistemazione di un nuovo vivaio forestale nel territorio del Comune di Gignod nonché la stipulazione del contratto di affitto dell'appezzamento di terreno, denominato "Dovis", inscritto al catasto del Comune di Gignod al Foglio mappale XXV, particelle n. 185 e n. 198 (prato irriguo e campo), della superficie complessiva di mq. 7794, di proprietà della Prebenda parrocchiale di Gignod.
2°) di delegare alla Giunta i provvedimenti esecutivi per l'impianto del nuovo vivaio, e di approvare le condizioni di affitto di cui alla bozza di contratto sottoriportata, stabilendo che l'affitto abbia decorrenza dal 1° gennaio 1949, per la durata di anni nove, prorogabile fino a complessivi quindici anni su richiesta dell'Amministrazione regionale, e che il canone annuo di affitto sia ragguagliato in base al valore di Kgr. 110 di burro (ovvero di q.li 55 di fieno) da calcolarsi in base al valore medio dei cennati prodotti stabilito dal listino ufficiale dei prezzi della Divisione Industria e Commercio (Ufficio della Camera di Commercio) della prima quindicina del mese di agosto di ogni anno.
3°) di approvare e di imputare le spese relative all'impianto del nuovo vivaio di Gignod all'istituendo seguente articolo del bilancio 1949, con delega alla Giunta di provvedere alla approvazione, all'impegno ed alla liquidazione delle spese stesse, (articolo: "Spese per l'impianto di un nuovo vivaio").
4°) di approvare e di imputare le spese relative all'affitto terreno, alla gestione e coltivazione del nuovo vivaio all'istituendo seguente articolo del bilancio 1949 ed ai corrispondenti stanziamenti di bilancio dei successivi esercizi finanziari: "Fitto vivai e spese di concimazione e sementi".
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Allegato
L'anno millenovecentoquaranta ......, addì ...... del mese di ......, in ...... (omissis) fra il Rev. ......, rappresentante dell'Amministrazione della Prebenda parrocchiale di Gignod, all'uopo delegato, e l'Avv. SEVERINO CAVERI, Presidente della Giunta regionale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale (- omissis -), si stipula quanto appresso:
1°) l'Amministrazione della Prebenda parrocchiale di Gignod e per essa il Rev.do ...... cede in affitto al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, che accetta, l'appezzamento di terreno denominato "Dovis", inscritto in catasto al Foglio mappale XXV, particelle 185-198 (prato irriguo e campo), della superficie di mq. 7794, sito in Comune di Gignod, libero da servitù e da qualsiasi diritto da parte di terzi.
2°) il presente contratto ha la durata di anni nove, con decorrenza dal 1° gennaio 1949 prorogabile.
3°) il canone annuo di affitto resta convenuto in base al valore di Kgr. 110 di burro (ovvero di q.li 55 di fieno), da calcolarsi annualmente in base al valore medio del cennato prodotto, determinato dal listino ufficiale dei prezzi redatto dall'Ufficio della Camera di Commercio regionale nella prima quindicina del mese di agosto di ogni anno. Il canone di affitto sarà corrisposto in unica rata, al mese di settembre di ciascun anno.
4°) l'Amministrazione regionale si impegna di non fare eseguire nell'appezzamento di terreno lavori nei giorni festivi, nonché di provvedere ad eseguire, a proprie spese, nel corso dell'anno 1949, l'impianto del tratto di tubazione necessario per addurre l'acqua all'orto parrocchiale.
5°) il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta potrà disdire il presente contratto anche prima del termine stabilito, con preavviso di mesi tre, dal 1° gennaio di ogni anno, mediante lettera raccomandata, senza che per questo il locatore possa chiedere indennizzi di sorta.
Per il locatore, invece, resta obbligatorio il termine di scadenza come sopra stabilito.
6°) il locatario potrà eseguire, nel terreno locato, tutti i lavori necessari per la coltura a vivaio forestale, senza che il locatore possa opporvisi o pretendere compensi per danni od altro.
7°) il locatore cede al locatario i propri diritti per l'uso dell'acqua d'irrigazione e li garantisce assumendo a suo carico ogni controversia che all'uopo possa sorgere con altri aventi diritto.
8°) il locatario rimane sollevato da qualsiasi eccezione, come pure garantito di poter liberamente ridurre e coltivare il terreno come meglio creda.
9°) le spese inerenti al pagamento degli oneri prediali, imposte di ogni genere e sovraimposte saranno a carico del locatore.
10°) il locatario si impegna di demolire tutte quelle opere murarie di cui il locatore riterrà opportuno di richiedere l'abbattimento, nonché di restituire il terreno nello stato primitivo.
Il presente atto sarà registrato a spese dell'Amministrazione regionale".
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