Oggetto del Consiglio n. 7 del 3 febbraio 1949 - Verbale

OGGETTO N. 7/49 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'EMANAZIONE E LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI LEGGE CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI.

Il Presidente, Avv. CAVERI, richiama la deliberazione n. 65, in data 24 maggio 1948, con la quale il Consiglio ha approvato la emanazione di una legge regionale recante norme per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Informa che, in esecuzione della succitata deliberazione consiliare, il progetto di legge è stato trasmesso, con lettera n. 8328/4, in data 17 novembre 1948, al Presidente della Commissione di Coordinamento per l'apposizione del visto da parte della Commissione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 31 e 34 dello Statuto regionale. Riferisce che il Presidente della Commissione di Coordinamento, con nota n. 4759 di Prot., in data 18 dicembre 1948, ha restituito, senza visto, copia del progetto di legge, facendo rilevare, fra altro, quanto segue:

"Mentre si osserva che non trova giustificazione la frase 'sulla proposta... assessore, consigliere...' in quanto le leggi ed i regolamenti, una volta approvati dal Consiglio, vengono promulgati ope legis dal Presidente della Giunta regionale, si richiama l'attenzione sulla formula assai più semplice adottata per le altre Regioni.

Si deve poi rilevare che lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta deferisce bensì al Presidente della Giunta la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, ma, fra le potestà legislative e regolamentari conferite alla Regione con gli articoli 2 e 3 dello stesso, non è compresa quella di stabilire la formula per la emanazione delle stesse.

Per le altre Regioni la formula è stata stabilita con decreto del Presidente della Repubblica (vedi ad esempio per Trentino-Alto Adige - art. 13 Gazz. Uff. n. 290 - 14 dicembre).

Si ritiene quindi che cotesto Consiglio Valle debba promuovere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, analogo provvedimento per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta.

Si restituisce pertanto copia dello schema di legge trasmesso sul quale non si appone il visto.

Si prega segnare ricevuta.

Il Presidente: F.to Alliaudi".

Il Presidente, Avv. CAVERI, fa presente che copia della succitata lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento, come pure copia della nota n. 8328/4, in data 17 novembre 1948, sono state trasmesse ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Il Presidente, Avv. Caveri, osserva che, mentre non ha nulla da eccepire in merito alla soppressione della dizione "Sulla proposta... (omissis Assessore, Consigliere, ecc.)" suggerita dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ritiene invece che l'approvazione della formula di emanazione di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali sia di competenza del Consiglio della Regione. Aggiunge, quindi, di ritenere che non possa essere accolto il principio enunciato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, secondo il quale la formula per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali deve essere stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consigliere Avv. TORRIONE dichiara di concordare con il Presidente Avv. Caveri in linea di principio; rileva però che, per ragioni di maggiore sollecitudine e di opportunità pratica, si debba esaminare se non sia preferibile accettare il principio enunciato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Il Presidente, Avv. CAVERI, concordando sulla proposta del Consigliere Avv. Torrione, prega l'Assessore Ing. Fresia di volersi interessare della questione a Roma, in occasione del suo prossimo viaggio alla capitale, allo scopo di esaminare la possibilità di ottenere la sollecita emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, relativo alla formula di promulgazione delle leggi.

Il Consigliere Avv. TORRIONE ritiene che si debba - in linea di principio - insistere sulla tesi della competenza del Consiglio ad approvare la formula di promulgazione delle leggi, salvo esaminare come sia più conveniente di fare.

Il Presidente, Avv. CAVERI, osserva a questo proposito che, secondo la tesi sostenuta da alcuni alti funzionari governativi, l'approvazione e la promulgazione delle leggi regionali dovrebbe essere di competenza del nuovo Consiglio regionale, in quanto il Consiglio attuale, non essendo stato costituito su basi elettive, non avrebbe la facoltà di emanare leggi. Aggiunge che, qualora dovesse prevalere tale tesi, occorrerà soprassedere alla emanazione ed alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali sino al prossimo mese di maggio.

Il Consigliere Avv. TORRIONE osserva che, accedendo a tale tesi, si dovrebbe dedurre che tutti i provvedimenti sino ad ora adottati da organi non costituiti su basi elettive dovrebbero essere nulli, il che non è ammissibile; rileva, pertanto, l'opportunità che si insista, in linea di principio, sulla tesi della facoltà e della competenza dell'attuale Consiglio regionale ad emanare leggi regionali.

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente, Avv. Caveri, e dal Consigliere Avv. Torrione;

richiamata la propria deliberazione n. 65, in data 24 maggio 1948, con la quale fu approvata la emanazione della legge regionale recante norme per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

viste le osservazioni fatte in ordine a tale progetto di legge dal Presidente della Commissione di coordinamento, con lettera n. 4955 in data 18 dicembre 1948;

ritenuto che fra le potestà legislative spettanti al Consiglio regionale debba ritenersi compresa anche la facoltà di stabilire le modalità e la formula per la emanazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

ritenuta la opportunità di aderire alle proposte di modificazione fatte dal Presidente della Commissione di Coordinamento nonché di trattare con le competenti autorità governative in merito alla possibilità della emanazione e della promulgazione della legge regionale di cui si tratta;

visto l'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 4;

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di confermare l'emanazione della legge regionale, già approvata con deliberazione n. 65 del 24 magio 1948, - recante norme per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, - con le modificazioni suggerite dal Presidente della Commissione di Coordinamento e cioè nel sottoripostato nuovo testo;

2°) di prendere atto della opportunità - come da invito fatto dal Presidente Avv. Caveri all'Assessore Ing. Fresia, - di trattare con le competenti autorità governative allo scopo di addivenire a preventivi accordi per la emanazione e la promulgazione della legge regionale di cui si tratta e delle altre leggi regionali già approvate dal Consiglio.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI LEGGE REGIONALE (omissis: data, numero)

APPROVAZIONE DELLA FORMULA DI PROMULGAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI.

Visti gli articoli 117, 121 e 127 della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947;

Visti gli articoli 31 e 34 dello Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

È approvata, nel testo seguente, la formula di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali:

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE - omissis - (data, numero, oggetto).

Visto l'art. (omissis)

Visto l'art. (omissis)

Visti gli articoli 117 e 121 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visti gli articoli 2 (3) e 34 dello Statuto della Regione Autonoma "Valle d'Aosta", promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge regionale (ovvero il seguente regolamento regionale):

Art. ___

(omissis)

Art. ___

La presente legge (o il presente regolamento) sarà inserta (o inserto) nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" e pubblicata (o pubblicato) nel Bollettino ufficiale della Amministrazione regionale.

Art. ___

Della promulgazione della presente legge (o del presente regolamento) sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge (o il presente regolamento) entra in vigore...

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla (o di osservarlo) e di farla (o farlo) osservare come legge (o regolamento) della Regione.

Aosta, addì...

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

F.to ________

Controfirmati:

L'ASSESSORE AL ______

F.to ____

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

F.to ___ (per le sole leggi e i soli regolamenti che riguardano spese o il bilancio regionale o materie di finanza)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ______

Registrato addì ... al n. ___, foglio ___, del registro leggi e regolamenti della Regione Autonoma "Valle d'Aosta".

IL SEGRETARIO: F.to ___

Art. 2

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì...

IL PRESIDENTE (omissis)"

______