Oggetto del Consiglio n. 248 del 23 ottobre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 248/71 - Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie di Champoluc S.p.A..

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie di Champoluc S.p.A., proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 ottobre 1971 e giorni seguenti:

La Società Funivie di Champoluc ha comunicato all'Amministrazione regionale di avere in progetto l'aumento del proprio capitale sociale da £. 350.000.000 a £. 420.000.000, allo scopo di finanziare le spese per l'installazione di uno skilift gigante, della lunghezza di m. 1600 circa, nella zona del Crest.

Tale zona, alla quale si accede con l'impianto funiviario di base Champoluc-Crest, è già servita da una seggiovia che raggiunge l'Alpe Ostafa (m. 2470).

Da questo punto si dipartono due piste di discesa che, pur essendo state convenientemente attrezzate ed ampliate, non sono sempre in grado di smaltire con sufficiente scorrevolezza l'afflusso di sciatori nei momenti di punta.

Il nuovo skilift, con partenza dal Crest e arrivo in località Belvedere, appare in grado di offrire una buona varietà di piste agli sciatori e, conseguentemente, di decongestionare l'afflusso sulle altre piste della conca.

Sotto il profilo finanziario, si prevede che il nuovo impianto, per la sua stessa tipologia, non apporterà spese di gestione rilevanti e dovrebbe, quindi, essere in grado di dare risultati di esercizio sostanzialmente equilibrati.

Attualmente la partecipazione azionaria della Regione nella Società Funivie di Champoluc ammonta a £. 115.000.000, su un capitale sociale di £. 350.000.000, con una percentuale pari al 32,86%.

Tenuto conto della validità e della fondatezza degli argomenti addotti a sostegno della richiesta di intervento finanziario regionale, sarebbe opportuno approvare, ai sensi della legge regionale 3.8.1971 n. 10, la sottoscrizione di un'ulteriore quota di capitale azionario per un ammontare di £. 25.000.000, mantenendo pressoché immutata la percentuale della partecipazione azionaria della Regione nella Società Funivie di Champoluc.

Per quanto concerne la procedura di attuazione della sottoscrizione azionaria, si richiama la legge regionale n. 10 in data 3.8.1971, approvata dal Consiglio Regionale nella sedata del 2 luglio del corrente anno (Sottoscrizione di capitale azionario di Società di Funivie e Seggiovie locali e di altre Società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale).

LA GIUNTA

premesso quanto sopra esposto;

vista la legge regionale 3.8.1971 n. 10;

propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione, da parte della Regione, della somma di £. 25.000.000 di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc;

2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di £. 25.000.000 (venticinquemilioni) sul capitolo 246 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di Funivie e Seggiovie locali e di altre Società") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale numero 10 del 3.8.1971.

Interviene il Consigliere FOSSON.

Risponde l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, MILANESIO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- vista la legge regionale 3 agosto 1971 n. 10;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno);

DELIBERA

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione, da parte della Regione, della somma di L. 25.000.000 di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc;

2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) sul capitolo 246 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di Funivie e Seggiovie locali e di altre Società") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 3 agosto 1971.