Oggetto del Consiglio n. 289 del 2 dicembre 1971 - Verbale
OGGETTO N. 289/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società italiane per trafori stradali alpini e di società autostradali".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di Società italiane per trafori stradali alpini e di Società autostradali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con apposita relazione, in data 23 novembre 1971:
Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società Italiane per Trafori stradali alpini e di Società Autostradali si provvide, in passato, mediante singoli provvedimenti legislativi del Consiglio, con imputazione di spese ad un apposito capitolo dei bilanci preventivi, aventi dotazione di rilevanti previsioni di spesa annuale non basate su nome legislative sostanziali.
Ad evitare tale lacuna, nel bilancio preventivo della Regione per il corrente anno il predetto capitolo di bilancio (capitolo 245) venne iscritto senza dotazione di spesa, da rinviare ad una apposita emananda legge regionale sostanziale, con le necessarie modificazioni di bilancio.
A tal fine al n. 8 dell'allegato F) alla legge regionale 5 maggio 1971 n. 4, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971 (Elenco dimostrative della gestione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Cap. 271) venne iscritta una spesa di Lire 125 milioni per il menzionato emanando provvedimento legislativo.
La Giunta prepone, quindi, all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale recante norme sostanziali per la autorizzazione e la liquidazione delle spese di cui si tratta.
La Regione Valle d'Aosta è attualmente azionista delle seguenti Società di trafori stradali alpini e di autostrade:
1°) Società Italiana per il Traforo Stradale del Monte Bianco;
2°) Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo;
3°) Società Autostrade Valdostane (SAV);
4°) Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (ATIVA).
Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...)
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentuno;
- Consiglieri votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: tre;
- Astenutosi dalla votazione il Vice Presidente Fosson.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per la sottoscrizione di capitale azionario di Società italiane per trafori stradali alpini e di Società autostradali.
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 28)
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Disegno di legge regionale n. 28
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............ n. ......: NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETA' ITALIANE PER TRAFORI STRADALI ALPINI E DI SOCIETA' AUTOSTRADALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società Italiane per Trafori stradali alpini e di Società Autostradali è autorizzata la spesa annua massima di Lire centoventicinquemilioni, a decorrere dall'anno finanziario 1971.
Art. 2
La sottoscrizione di capitale azionario delle Società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, con imputazione di spesa all'apposito capitolo 245 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 3
L'Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, a' sensi degli Statuti delle Società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle Assemblee degli azionisti, e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.
Art. 4
Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire centoventicinquemilioni di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di Lire centoventicinquemilioni al capitolo 245 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Per il finanziamento della spesa di Lire centoventicinquemilioni relativa all'anno 1971, è approvato lo stanziamento di Lire centoventicinquemilioni al sopracitato capitolo 245 della parte Spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali), mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato F).
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.