Oggetto del Consiglio n. 211 del 4 aprile 1979 - Verbale

OGGETTO N. 211/79 - Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.A. "Funivie di Champorcher". Approvazione ed impegno di spesa.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della S.p.A. "Funivie di Champorcher", con sede in Champorcher, ha deliberato in data 22.7.78 l'abbattimento del capitale sociale da L. 280.850.000= a L. 210.637.500 e quindi l'aumento del capitale stesso a L. 252.765.000=.

In relazione a detto aumento il Consiglio d'Amministrazione ha inoltrato richiesta alla Regione, già azionista della Società, di voler aderire alla sottoscrizione delle nuove azioni per l'importo di Lire 14.745.000=, pari al 35% dell'aumento stesso.

L'operazione più sopra accennata si è resa necessaria in quanto le perdite complessivamente accusate dalla Società avevano superato, alla data del 31.3.78, il terzo del capitale sociale sottoscritto e versato, facendo così scattare il disposto dell'art. 2446 del C.C..

Il susseguente aumento di capitale è stato invece giustificato dalla necessità di provvedere ad una urgente immissione di denaro fresco, tale da consentire all'impresa l'effettuazione di taluni lavori ritenuti indispensabili (sostituzione funi, skilift baby, traini, ecc.) e di fronteggiare l'attuale delicata congiuntura aziendale.

Quest'ultima dovrebbe peraltro migliorare in modo significativo in seguito all'ormai prossimo completamento dei lavori di ampliamento della strada di accesso alla località; nonché all'altrettanto prossima approvazione del piano regolatore comunale: in tal modo dovrebbero infatti essere finalmente rimosse alcune delle più rilevanti cause di strozzatura dello sviluppo locale, che hanno finora reso estremamente problematica una gestione economicamente equilibrata degli impianti.

Al riguardo va infine sottolineato che la sopravvivenza della S.p.A. "Funivie di Champorcher" costituisce una condizione inderogabile per arrestare la crisi assai profonda e preoccupante che la località sta attraversando e avviare un necessario processo di sviluppo non solo economico, ma anche sociale.

Considerata la difficile situazione della Società che, come accennato, necessita di disporre in via immediata di nuove immissioni di liquidità, la Giunta regionale propone, con il proprio parere favorevole, che:

il Consiglio regionale

- vista la legge regionale 3 agosto 1971, n. 10;

Deliberi

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione da parte della Regione di capitale azionario della S.p.A. "Funivie di Champorcher", con sede a Champorcher, per un ammontare di spesa di Lire 14.745.000= (quattordicimilionisettecentoquarantacinquemila);

2°) di approvare la relativa spesa di Lire 14.745.000= con impegno della stessa sul Capitolo 2565 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di Funivie e seggiovie locali e di altre Società"), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.

Dolchi (P.C.I.) - Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi, se non ci sono dichiarazioni di voto, sulla deliberazione di cui al punto n. 48 dell'ordine del giorno. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti: ventotto

Votanti: ventotto

Maggioranza: quindici

Favorevoli: ventotto

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio

delibera

1°) di approvare l'ulteriore sottoscrizione da parte della Regione di capitale azionario della S.p.A. "Funivie di Champorcher", con sede a Champorcher, per un ammontare di spesa di Lire 14.745.000= (quattordicimilionisettecentoquarantacinquemila);

2°) di approvare la relativa spesa di Lire 14.745.000= con impegno della stessa sul Capitolo 2565 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di Funivie e seggiovie locali e di altre Società"), che presenta la necessaria disponibilità;

3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.