Oggetto del Consiglio n. 112 del 15 maggio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 112/72 - Legge regionale concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 maggio 1972:

Nell'anno 1964 l'Amministrazione Regionale aveva istituito in via sperimentale a Châtillon un Convitto per dare la possibilità agli alunni residenti in Comuni di montagna di adempiere all'obbligo scolastico.

Il Convitto è stato finora gestito direttamente dall'Amministrazione Regionale, con personale non di ruolo assunto appositamente; la direzione era stata affidata, con apposita convenzione, alla Congregazione dei Canonici del Gran San Bernardo.

L'istituzione del Convitto, che ha ora la sua sede definitiva presso lo stabile Gervasone di Châtillon, appositamente riadattato, si è rivelata, sotto tutti gli aspetti, utile per gli scopi prefissi. È pertanto opportuno istituire legalmente e in via definitiva il Convitto, anche per poter regolare con chiarezza i rapporti con la direzione ed il personale.

Con l'approvazione della legge istitutiva del Convitto, si provvede all'approvazione delle tabelle organiche del personale in servizio presso il Convitto, in modo da consentire la sistemazione del personale stesso, che fin dal 1964 attende la definizione del proprio rapporto di impiego.

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame, con i relativi allegati A e B, sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto Regionale in Comune di Châtillon.

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 11)

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Disegno di legge regionale n. 11

LEGGE REGIONALE .... N ... : ISTITUZIONE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1972, DI UN CONVITTO REGIONALE IN COMUNE DI CHÂTILLON.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d'Aosta privi di scuole secondarie.

Art. 2

Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l'Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale.

Art. 4

I posti di ruolo e l'attuazione della carriera economica "a ruolo aperto" del personale addetto ai servizi di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario presso il Convitto di cui al precedente articolo 1 sono previsti dalla pianta organica - Allegato A - e dalla tabella - Allegato B - che fanno parte integrante della presente legge.

Per la copertura dei posti di segretario e di istitutore è richiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Per la copertura dei posti della carriera ausiliaria e ausiliaria speciale è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 5

Il regolamento interno di servizio del Convitto sarà approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 6

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui al precedente articolo 4 le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956 n. 3, 30 gennaio 1962 n. 2 e 10 novembre 1966 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 7

Per la sistemazione a ruolo del personale di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario, che alla data del 1° gennaio 1972 ha prestato almeno un biennio di servizio, senza demerito, presso le cessate Amministrazioni dei Convitti "Scuola Alberghiera ENAOLI di Châtillon" e Pensionato "Villa Panorama" di Châtillon e che attualmente presta servizio presso il Convitto di cui alla presente legge, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo del personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 8

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire sessantatremilioni, saranno imputate all'apposito capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione a decorrere dall'anno 1972.

A tal fine è approvata la maggiore spesa di Lire ventimilioni da finanziare sull'apposito capitolo 630 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire ventimilioni è approvato l'aumento da Lire 43.000.000 (quarantatremilioni) a Lire 63.000.000 dello stanziamento annuo del precitato capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal Cap. 206 del bilancio stesso "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionale in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)".

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osserva re come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE __________________

PIANTA ORGANICA RELATIVA ALLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DI ASSISTENZA ED AUSILIARI DEL CONVITTO REGIONALE DI CHÂTILLON.

Qualifiche del personale

N° posti di ruolo

Carriera

Segretari

1

di concetto

Istitutori

6

di concetto

Cuoco

1

ausiliaria - spec.

Aiuto cuoco

1

ausiliaria - spec.

Operai

9

ausiliaria

ALLEGATO B) ALLA LEGGE REGIONALE _____________

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DI ASSISTENZA ED AUSILIARI DEL CONVITTO REGIONALE DI CHÂTILLON.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale di segreteria e di assistenza

QUALIFICHE

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N° anni

Segretari

2.120.000

dopo 14 anni

Istitutori

1.850.000

dopo 8 anni

1.630.000

dopo 4 anni

1.490.000

iniziale

CARRIERA AUSILIARIA SPECIALE

Ruolo del personale di cucina

QUALIFICHE

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N° anni

Cuoco

2.200.000

dopo 14 anni

1.950.000

dopo 8 anni

1.730.000

dopo 4 anni

1.600.000

iniziale

Aiuto cuoco

2.120.000

dopo 14 anni

1.850.000

dopo 8 anni

1.630.000

dopo 4 anni

1.490.000

iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICHE

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

N° anni

Operai

1.270.000

dopo 14 anni

1.150.000

dopo 8 anni

1.040.000

dopo 4 anni

900.000

iniziale