Oggetto del Consiglio n. 168 del 28 giugno 1972 - Verbale
OGGETTO N. 168/72 - Legge regionale concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 giugno 1972:
Con provvedimento n. 207 in data 23 luglio 1971 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge regionale n. 17, concernente l'oggetto su indicato.
Il provvedimento è stato restituito, non vistato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, I rilievi, contenuti nelle note n. 3259 del 27.8.1971 e n. 3673 del 6.10.1971, concernono gli artt. 9 - 10 - 11 del disegno di legge regionale votato il 23 luglio u. s.
Secondo il Presidente della predetta Commissione "le disposizioni del primo e dell'ultimo comma dell'art. 9, stabilendo che tutto il personale delle Scuole materne è posto alle dirette dipendenze della Regione, travalicano la competenza legislativa regionale, limitata in materia (di istruzione materna) all'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica" (art. 3, lett. g) dello Statuto). La norma contenuta nel primo comma ("Tutto il personale delle Scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale") risulterebbe in contrasto con la legge nazionale 18.3.1968 n. 444, in base alla quale il personale delle Scuole materne ha qualifica statale.
Sarebbe da disattendere - si legge nella nota integrativa del 6.10.71 della Commissione di Coordinamento - l'assunto, contenuto nella relazione illustrativa al disegno di legge regionale, che, per un'esatta configurazione dei poteri che competono alla Regione in materia scolastica, occorra tener conto non soltanto della norma statutaria sopra menzionata, ma anche del D.L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365, il quale ha disposto il passaggio alle dipendenze della Regione dell'intero complesso delle Scuole primarie e secondarie; ciò in quanto il citato D.L.C.P.S. riguardava soltanto il trasferimento delle Scuole esistenti all'epoca - testualmente "scuole elementari e medie". Inoltre, ancorché l'art. 3 del Decreto abbia previsto la istituzione dei ruoli regionali per la Valle degli insegnanti per le scuole elementari e per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi d'istituto", tale norma, non di meno, non avrebbe mai avuto applicazione, tanto che, ai sensi della legge regionale 21.4.1959 n. 3, il personale della Regione continua ad appartenere ai ruoli statali.
Gli altri rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento concernono i seguenti punti:
1. - Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 9 contrasterebbero con il precetto degli artt. 12 - 13 - 14 - 15 - 28 - 29 della legge statale 18.3.1968 n. 444, che prescrivono l'assunzione in ruolo del personale soltanto mediante concorso per titoli ed esami.
Inoltre (nota integrativa del 6.10.1971), il modo di assunzione stabilito nella legge regionale in prima applicazione (conferimento di incarichi) precostituirebbe una situazione di fatto che potrebbe condizionare la disciplina dello stato giuridico del personale in argomento, in ordine al quale è prevista (art. 9, ultimo comma) l'emanazione di una successiva legge regionale.
2. - L'art. 10 non appare conforme ai principi vigenti in materia, disponendo l'integrazione da parte dell'Amministrazione Regionale del trattamento economico del personale delle scuole materne non regionali, tra le quali vanno comprese anche quelle private.
Inoltre, non è stata prevista alcuna spesa per detta integrazione.
3. - L'art. 11 non soddisfa il disposto del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non essendo adeguatamente dimostrata l'attendibilità della previsione della maggior entrata derivante dal cap. 49 del bilancio regionale 1971 circa la compartecipazione sui proventi delle tasse automobilistiche. Manca la previsione delle spese per l'assicurazione infortuni, di cui al primo comma dell'art. 7.
Nel riproporre il disegno di legge regionale recante norme integrative alla legge statale 18.3.1968 n. 444, si ritiene di confermare sostanzialmente il testo dell'art. 9 per le considerazioni appresso riportate.
Il rilievo in ordine al primo comma non configura, in realtà, un preteso eccesso della Regione dall'ambito della propria competenza legislativa, ma attiene al preteso mancato trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative in materia di scuole materne.
Va osservato, in primo luogo, che il Presidente della Commissione di Coordinamento non ha contestato la legittimità degli artt. da 1 a 7 del disegno di legge regionale, i quali dispongono puramente e semplicemente l'esercizio da parte dell'Amministrazione Regionale delle funzioni amministrative esercitate nel restante territorio dell'Amministrazione Statale, ferma restando la disciplina sostanziale delle funzioni medesime, salvo le connesse particolari disposizioni di adattamento, anch'esse non contestate.
Ora, il primo comma dell'art. 9 ha contenuto corrispondente a quello delle disposizioni riportate negli artt. da 1 a 7, in quanto esso non comporta alcuna innovazione o deviazione dalla disciplina della legge statale, che non si riduca alla pura e semplice inclusione del personale delle scuole materne tra il personale dipendente dalla Regione; inclusione che è necessaria ai fini dell'esercizio della potestà amministrativa regionale, di cui all'art. 4 dello Statuto. Infatti, quali che siano i precisi limiti che incontra la potestà legislativa regionale ex art. 3 dello Statuto, essa non può non estendersi a quelle norme che sono strumentali all'esercizio della potestà amministrativa che, sulla stessa materia, spetta alla Regione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto medesimo; tra queste ultime norme devono comprendersi necessariamente quelle sull'amministrazione del personale, posto che tra le funzioni amministrative in materia scolastica ha parte rilevante il governo del personale scolastico, pienamente esercitabile dalla Regione solo a patto che detto personale appartenga ai quadri dei dipendenti regionali.
In ultima analisi, il Presidente della Commissione di Coordinamento, non contestando la legittimità degli artt. da 1 a 7 del disegno di legge regionale, ha riconosciuto che spetta alla Regione il compito di istituire la Scuola materna nella Valle, in base alla competenza attribuitale dall'art. 4 dello Statuto; cioè, la Scuola materna "statale" in Valle non può configurarsi, dal punto di vista dell'amministrazione e della gestione, che come scuola "regionale", così come è espressamente affermato in più punti dal disegno di legge. Si deve, allora, riconoscere che la Regione esercita legittimamente la propria competenza legislativa prevedendo, tra l'altro, l'inclusione del personale delle scuole materne fra il personale dipendente dalla Regione.
È vero che, come fa notare il Presidente della Commissione di Coordinamento, il personale degli altri ordini di scuola funzionanti in Valle conserva la qualifica di personale "statale", non avendo ancora ricevuto integrale applicazione il disposto dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 11.11.1946, n. 365, che ne prevedeva l'immissione in ruoli regionali. Ma la mancata attuazione delle previsioni statutarie e legislative relativamente al personale degli altri ordini di scuola non può impedire che esse trovino applicazione, intanto, relativamente al personale della Scuola materna.
Se esiste un'anomalia, essa non si riscontra nel fatto che il personale delle scuole materne, dipendente dalla Regione, sia formato da dipendenti regionali ma, piuttosto, nel fatto che ancor oggi il personale degli altri ordini di scuole, passate anch'esse alle dipendenze della Regione, sia formato da personale "statale".
Né ha rilevanza che tale anomalia sia stata ribadita da un provvedimento legislativo regionale - la legge regionale 21 aprile 1959 n. 3; resta il fatto che nelle scuole dipendenti dalla Regione, nel quadro della generale competenza amministrativa spettante ad essa su ogni tipo e grado di scuola preuniversitaria, dovrebbe logicamente prestare servizio personale dipendente dalla Regione.
In realtà, il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento in ordine al primo comma dell'art. 9 si fonderebbe sul fatto che il D.L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365 avrebbe riguardato il trasferimento alla Regione delle sole scuole elementari e medie, a quel tempo esistenti, e non anche delle scuole materne; si fonderebbe, cioè, sulla mancanza di un provvedimento legislativo di trasferimento, che sarebbe invece necessario per consentire l'esercizio della potestà legislativa e amministrativa in materia di scuole materne.
In proposito va rilevato che l'obiezione è stata formulata dal Presidente della Commissione di Coordinamento soltanto con la nota integrativa del 6 ottobre 1971, allorché era scaduto da tempo il termine per il rinvio al Consiglio del disegno di legge approvato il 23.7.1971; pertanto, il Consiglio Regionale potrebbe anche ignorare tale obiezione.
Difatti, la procedura seguita dal Presidente della Commissione di Coordinamento - riserva di comunicare "ulteriori considerazioni ed osservazioni" inserita nella nota del 27.8.1971 e successiva integrazione dei motivi del rinvio con nota del 6.10.1971 - non appare legittima, in quanto non ha fondamento nella disciplina statutaria del controllo sulle leggi regionali (art. 31 dello Statuto). Sarebbe facile, altrimenti, eludere il termine perentorio posto dallo Statuto per il rinvio al Consiglio Regionale, rinvio che deve essere motivato e, pertanto, è individuato dai motivi addotti nei termini.
Da questo punto di vista, le osservazioni contenute nella nota del 6.10.1971 debbono essere prese in considerazione dal Consiglio solo in quanto illustrino motivi già sinteticamente addotti nella nota del 27.8.71, non anche là dove adducono motivi nuovi; ed il rilievo sulla presunta illegittimità dell'art. 9, derivante dal mancato trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di Scuola materna, non era stato accennato in alcun modo nel provvedimento di rinvio.
Ma, a parte queste riserve preliminari, il rilievo formulato dal Presidente della Commissione di Coordinamento non è fondato. Addurre il fatto che il D.L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365 non menziona le Scuole materne, per escludere la competenza regionale in materia, non è sostenibile, in quanto il citato decreto non poteva certo fare riferimento a scuole statali allora non esistenti. Al contrario, l'insieme delle norme contenute nel decreto stesso indica come si sia avuto riguardo, almeno potenzialmente, a tutti i tipi, ordini e gradi di scuola preuniversitaria. Del resto, la scuola materna rientra pur sempre nell'ambito dell'istruzione dell'ordine elementare, la quale, per effetto dell'art. 26 del T. U. 5.2.1928, n. 577, si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore. L'istruzione elementare del grado preparatorio - recita l'art. 37 del T. U. citato - è quella, appunto, che viene impartita nella scuola materna.
Non è difficile concludere, pertanto, che il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di scuola materna è già avvenuto - quanto meno implicitamente - con il D.L.C.P.S. 11.11.146 n. 365, unitamente agli altri ordini e gradi di scuole preuniversitarie. Tesi, questa, confermata dalla legge regionale 21.4.1959 n. 3 - non impugnata dallo Stato - il cui titolo fa esplicito riferimento all' "ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale", benché a quell'epoca la scuola materna statale non fosse ancora stata istituita.
Né si potrebbe sostenere che il trasferimento di funzioni a favore della Regione non abbia riguardato la materia del personale, in quanto ciò è esplicitamente contraddetto dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365, nel quale si stabiliva che l'Amministrazione Regionale avrebbe provveduto all'inquadramento nei propri ruoli del personale scolastico.
In ordine al preteso contrasto tra il secondo e terzo comma dell'art. 9 e le disposizioni della legge statale 18.3.1968 n. 444, che prescrivono la assunzione mediante concorso del personale delle scuole materne, è da rilevare che il contrasto non sussiste, in quanto il disposto della legge regionale ha carattere transitorio, essendo diretto a rendere possibile l'immediata assunzione del personale in attesa che vengano disciplinate ed espletate le procedure concorsuali. Del resto, anche nelle scuole materne statali può essere assunto - ed è stato assunto - personale per incarico (art. 29 - 2° comma - lett. b).
Quanto al rilievo secondo cui il modo di assunzione stabilito dal provvedimento regionale precostituirebbe "una situazione di fatto che potrà condizionare la disciplina dello stato giuridico del personale in parola", esso si traduce in un inammissibile processo alle intenzioni del legislatore regionale, nulla facendo pensare, nel testo del disegno di legge regionale, che la Regione intenda discostarsi, nella futura disciplina dello stato giuridico del personale della scuola materna, dai principi della legislazione statale.
Si propone tuttavia, per maggior chiarezza normativa, di integrare il testo del primo comma dell'art. 9 introducendovi l'affermazione che regola generale per l'assunzione del personale della scuola materna sarà il concorso per titoli ed esami, ferme restando le diverse disposizioni previste per l'attribuzione degli incarichi in sede di prima applicazione della legge.
Nell'intento di non discostare la normativa regionale da quella statale, si propone, invece, la soppressione dell'art. 10 del disegno di legge approvato il 23.7.1971, in quanto detto articolo prevedeva interventi finanziari, a favore delle scuole materne non regionali, diversi da quelli contemplati dalla legge nazionale 18.3.1968 n. 444 a favore delle scuole materne non statali.
Infine, le disposizioni finanziarie di cui all'art. 11 (ora art. 10) del disegno di legge regionale sono state adeguate alla situazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.
Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE e CHINCHERÉ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Dolchi e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventisei;
- Consiglieri votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventidue:
- Voti contrari: tre;
- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Andrione.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444, riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 25)
---
Disegno di legge regionale n. 25
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n: ... NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE STATALE 18 MARZO 1968 N. 444, RIGUARDANTI L'ISTITUZIONE DELLE SCUOLE MATERNE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il piano annuale per l'istituzione di nuove scuole materne previste dall'articolo 3, comma primo, della legge 18 marzo 1968 n. 444, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentite la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica e considerate le richieste dei Comuni, degli Enti e delle Istituzioni private.
Ai fini delle precedenze per l'istituzione di scuole materne si terrà conto delle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona, con particolare riguardo delle zone isolate di montagna, delle zone di accelerata urbanizzazione e delle zone depresse.
Art. 2
Il programma di attività delle scuole materne regionali sarà approvato con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione sulla scorta degli orientamenti emanati per la scuola materna statale di cui all'articolo 2 della legge 444 del 18 marzo 1968, opportunamente adattati alle esigenze regionali e alla obbligatorietà dell'insegnamento della lingua francese, sentite la Commissione mista di cui al comma secondo dell'articolo 40 dello Statuto speciale regionale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4), la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica.
Art. 3
Le sezioni di scuola materna regionale sono istituite con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Alle sezioni potranno essere assegnati bambini divisi per età o di età diverse.
Considerate le particolari esigenze della Regione, il numero minimo degli iscritti, per giustificare l'istituzione di una scuola, e il numero massimo di bambini per ogni sezione sono stabiliti come segue:
- nelle zone isolate o di montagna il numero minimo di bambini è di 5 frequentanti;
- il numero massimo di bambini per ogni sezione è di 20 frequentanti;
- il numero massimo di sezioni per ogni scuola è di 6.
Le scuole, con un numero di iscritti inferiore alle 10 unità, saranno istituite soltanto nelle località nelle quali risulterà impossibile organizzare il trasporto degli alunni in centri ove funzioni o dove si possa istituire una scuola più idonea sotto il profilo didattico ed organizzativo. Per facilitare la frequenza saranno istituite, ove possibile, scuole materne regionali "consolidate" con servizio di trasporto gratuito e di refezione.
Art. 4
Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.
Art. 5
I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali saranno iscritti, in numero non superiore a due, in sezioni normali, cui dovranno essere assegnate maestre provviste di particolari conoscenze e capacità nel campo psicologico e pedagogico.
Art. 6
Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.
I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree necessarie per la costruzione degli edifici e possono chiedere che la Regione provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta, salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.
Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale didattico forniti dalla Regione restano di proprietà dei Comuni e debbono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
Gli edifici per le scuole materne regionali possono essere annessi a edifici per scuole elementari qualora sia possibile avere ingresso, servizi e area verde per le attività educative esterne autonome.
Art. 7
I trasporti per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.
I trasporti e la refezione, quest'ultima per gli iscritti alla scuola materna che ne facciano richiesta, saranno a carico della Regione, dei Comuni e dei Patronati Scolastici secondo misure e modalità che saranno emanate con successivo provvedimento.
Art. 8
Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei Comuni ove hanno sede le scuole.
Art. 9
Tutto il personale delle scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale. L'assunzione del personale stesso avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
Nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizio mediante conferimento di incarichi.
Le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento saranno stabilite con ordinanze dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione e i Sindacati della Scuola.
Detto personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 ed avere superato, con esito positivo, la prova di idoneità per la conoscenza della lingua francese.
Al personale insegnante spetta il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.
Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate in annue Lire cento milioni, saranno imputate ai sottoindicati capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni seguenti:
- capitolo 587 ("Stipendi, indennità e compensi vari alle Insegnanti della Scuola Materna"), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 55 milioni a Lire 117.500.000;
- capitolo 639 ("Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle Scuole di ogni ordine e grado"), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 68 milioni a Lire 83 milioni;
- capitolo 643 ("Spese per visite di controllo biologico e sanitario degli alunni e per visite mediche fiscali"), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 3.500.000 a Lire 9.500.000;
- capitolo 657 ("Spese per assicurazioni contro gli infortuni nelle Scuole di ogni ordine e grado"), il cui stanziamento annuo è aumentato da Lire 5 milioni a Lire 6.500.000;
- capitolo 670 ("Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico"), il cui stanziamento è aumentato da Lire 40 milioni a Lire 55 milioni.
Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di Lire cento milioni, necessaria per la integrazione degli stanziamenti annui dei sopracitati capitoli di bilancio, è approvato il prelievo della somma di Lire cento milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Le spese annue relative all'edilizia per le scuole materne saranno approvate e finanziate in sede di approvazione e di finanziamento dei piani annuali delle spese per opere pubbliche regionali.
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
