Oggetto del Consiglio n. 160 del 28 giugno 1972 - Verbale
OGGETTO N. 160/72 - Assegnazione, per l'anno 1972, di contingenti di attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente deliberazione di Giunta n. 2204, in data 14 giugno 1972, concernente la proposta di assegnazione, per l'anno 1972, di contingenti di attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
L'Assessore all'Industria e Commercio, Sig. Albaney, richiama la legge 6/12/1971 n. 1057, recante modificazioni alla legge 19/4/1967 n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinati generi o contingenti.
Rileva che l'art. 1 della legge sopraindicata consente, fra altro, la immissione al consumo nella Valle d'Aosta in esenzione fiscale di attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, per un importo annuo (valore) di L. 1.500.000.000.
Informa che si tratta di una nuova voce, per la cui assegnazione e distribuzione non sono previste norme dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22/6/1956 e successive modificazioni.
Comunica che in data 6/6/1972 la Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio ha preso in esame la questione al fine di formulare proposte da sottoporsi all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale per la regolamentazione delle assegnazioni o per il riparto tra le varie categorie previste dal contingente annuo di cui si tratta.
Fa presente che la predetta Commissione, in attesa di fare proposte definitive in merito e considerate le domande già pervenute all'Ufficio Zona Franca, ha espresso il parere che, nel frattempo, sia autorizzato il rilascio delle assegnazioni per l'anno 1972 secondo il seguente riparto di massima, con la possibilità di storni da una voce all'altra a seconda dello richieste, tenuta presente la necessità di usufruire entro il corrente anno dell'intero importo previsto dalla legge 6/12/1971 n. 1057 per la attrezzatura in questione:
all'Industria - L. 1.000 000.000=
all'Artigianato - L. 150.000.000=
al Turismo - L. 100.000.000=
al Commercio - L. 50.000.000=
Sanitarie - L. 100.000.000=
Paravalanghe - L. 100.000.000=
Totale - L. 1.500.000.000=
L'Assessore Albaney, considerato che non è ancora possibile stabilire le norme regolamentari definitive per la assegnazione del contingente annuo delle varie attrezzature di cui si tratta e concordando sulla proposta della Commissione consiliare, invita la Giunta a decidere in merito alla proposta da inoltrare all'approvazione del Consiglio.
Segue discussione, al termine della quale
LA GIUNTA
Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Sig. Albaney
vista la legge 6/12/1971 n. 1057, recante modifiche alla legge 19/4/1967 n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti
visto il Regolamento per l'immissione al consumo nella Regione Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, approvato dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 22/6/1956 e successive modificazioni
Considerata la necessità urgente di stabilire, per il contingente relativo all'anno 1972, le modalità per l'assegnazione in esenzione fiscale delle attrezzature di cui si tratta previste dalla sopracitata legge. 6/12/1971 n. 1057.
concorda unanime di proporre al Consiglio Regionale di
Stabilire
che per l'assegnazione delle sottoindicate attrezzature la cui immissione al consumo in esenzione fiscale nella Regione Valle di Aosta è stata autorizzata dalla legge 6/12/1971 n. 1057, si provveda, per quanto concerne il quantitativo relativo all'anno 1972, come segue:
"I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sulle attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe di provenienza estera saranno concessi dall'Assessorato per l'Industria ed il commercio a ditte, enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni da approvare dalla Giunta Regionale, tenendo presente la seguente ripartizione di massima tra le varie categorie interessate, con possibilità di modifica dei quantitativi definitivi per le singole categorie a seconda delle richieste e delle necessità ritenute opportune":
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- all'Industria |
per un valore di L. |
1.000.000.000= |
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- all'Artigianato |
per un valore di L. |
150.000.000= |
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- al Turismo |
per un valore di L. |
100.000.000= |
|
- al Commercio |
per un valore di L. |
50.000.000= |
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- Sanitarie |
per un valore di L. |
100.000.000= |
|
- Paravalanghe |
per un valore di L. |
100.000.000= |
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TOTALE L. |
1.500.000.000= |
Illustra l'Assessore all'industria e commercio, ALBANEY.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, TONINO, BORDON e BANCOD.
Risponde l'Assessore ALBANEY.
Prendono la parola per dichiarazione di voto i Consiglieri FOSSON (favorevole), BORDON (favorevole), ALBANEY (favorevole ma contrario alla proposta del Consigliere FOSSON) e MANGANONI (favorevole).
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'industria e Commercio, ALBANEY, e concordando sulle proposte della Giunta;
vista la legge 6/12/1971 n. 1057, recante modifiche alla legge 19/4/1967 n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti;
visto il Regolamento per l'immissione al consumo nella Regione Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, approvato dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 22/6/1956 e successive modificazioni;
considerata la necessità urgente di stabilire, per il contingente relativo all'anno 1972, le modalità per l'assegnazione in esenzione fiscale delle attrezzature di cui si tratta, previste dalla sopracitata legge 6/12/1971 n.1057;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
che, per l'assegnazione delle sottoindicate attrezzature la cui immissione al consumo in esenzione fiscale nella Regione Valle di Aosta è stata autorizzata dalla legge 6/12/1971 n. 1057, si provveda, per quanto concerne il quantitativo relativo all'anno 1972, come segue:
"I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sulle attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, di provenienza estera, saranno concessi dall'Assessorato per l'Industria ed il Commercio a Ditte, Enti o persone residenti o aventi sede o filiali nella Valle d'Aosta, che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni da approvare dalla Giunta Regionale, tenendo presente la seguente ripartizione di massima tra le varie categorie interessate, con possibilità di modifica dei quantitativi definitivi per le singole categorie a seconda delle richieste e delle necessità ritenute opportune":
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- all'Industria |
- per un valore di L. |
1.000.000.000. = |
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- all'Artigianato |
- per un valore di L. |
150.000.000. = |
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- al Turismo |
- per un valore di L. |
100.000.000. = |
|
- al Commercio |
- per un valore di L. |
50.000.000. = |
|
- Sanitarie |
- per un valore di L. |
100.000.000. = |
|
- Paravalanghe |
- per un valore di L. |
100.000.000. = |
|
|
TOTALE L. |
1.500.000.000. = |
