Oggetto del Consiglio n. 199 del 28 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 199/72 - Cessione in affitto dello stabilimento industriale sito in Comune di Arnaz, già adibito a produzione dolciaria dalla Compagnia generale Dolciaria S.p.A.. Delega alla Giunta.

Il Presidente MONTESANO, richiamate le discussioni precedentemente svoltesi in merito alle proposte della Giunta relative alla cessione in affitto di uno stabilimento industriale, sito in Comune di Arnaz, già adibito a produzione dolciaria dalla Compagnia Generale Dolciaria S. p. A. (oggetto n. 198), invita il Consiglio a decidere in merito alle proposte stesse, quali risultano dai seguenti allegati già trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1972:

Con deliberazione n. 122, in data 29 maggio 1972, il Consiglio Regionale ha approvato, in via di massima, la proposta di acquisto, - dalla Compagnia Generale Dolciaria S.p.A., con sede in Arnaz, in liquidazione -, i beni immobili ed una parte dei beni mobili costituenti lo stabilimento industriale Dolciario SIRCA-DAVIT, già in attività in detto Comune, località "Le Vieux".

Alla stipulazione del relativo atto di compravendita si procederà quanto prima, non appena saranno definite con l'IMI le trattative per la novazione a nome della Regione dei due mutui, per il residuo capitale di Lire 315.000.000 circa, attualmente in corso di ammortamento tra detto Istituto e la venditrice Compagnia Generale Dolciaria.

La Presidenza della Giunta Regionale, tenuto conto dello scopo per il quale il Consiglio Regionale ha stabilito di addivenire all'acquisto di detti beni immobili e per porre rimedio alla grave crisi di occupazione di mano d'opera in atto nella Bassa Valle, ha avviato trattative con Imprenditori privati interessati ad iniziare una nuova attività industriale nel predetto stabilimento di Arnaz.

Tali trattative possono considerarsi quasi concluse con i promotori di una costituenda Società avente per attività la produzione e la vendita di fibre e manufatti tessili.

La Presidenza della Giunta Regionale ha assunto le opportune informazioni in merito ai promotori della costituenda Società, nonchè in merito alla validità della nuova iniziativa industriale di cui si tratta (il Presidente della Giunta riferirà dettagliatamente al Consiglio circa l'esito delle assunte informazioni).

Si rende, pertanto, necessario che il Consiglio Regionale approvi una bozza di contratto per la disciplina della cessione in affitto dei beni immobili di cui si tratta.

La bozza di contratto predisposta dalla Presidenza della Giunta Regionale e concordata, in via di massima, con i promotori della costituenda Società affittuaria prevede, in particolare, a carico di quest'ultima, l'obbligo di garantire l'occupazione presso lo stabilimento di Arnaz di 80 unità lavorative entro un anno dalla data di consegna dello stabilimento stesso e di almeno 100 unità lavorative entro due anni dalla data stessa.

L'art. 2 della bozza di contratto prevede la corresponsione alla Regione del canone annuo simbolico di fitto di Lire 1.000, anche in considerazione delle rilevanti spese che dovrà affrontare la Società affittuaria per le opere di adattamento e di riparazione necessarie nello stabilimento da affittare, nonchè per i lavori e le spese di installazione dei macchinari e dei vari impianti.

Quanto sopra premesso, la Giunta Regionale propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di approvare, in via di massima, il sottoriportato schema di contratto da stipulare tra la Regione Valle d'Aosta e la costituenda Società di cui si tratta per l'affitto del fabbricato, con relative pertinenze e terreni, siti in Comune di Arnaz, località "Le Vieux", già adibiti a stabilimento dolciario SIRCA-DAVIT;

2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'approvazione dello schema definitivo del contratto di cui si tratta, per la stipulazione del contratto stesso nonchè per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione di eventuali spese accessorie a carico della Regione in relazione alla stipulazione del contratto stesso.

(SEGUE: allegato schema di contratto) (...Omissis...)

IL CONSIGLIO

richiamata la propria deliberazione n. 122 in data 29 maggio 1972;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: 31; Consiglieri votanti e favorevoli: 19; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione, Bancod, Bordon, Caveri, Chabod, Fosson, Freppaz, Manganone, Mappelli, Montesano, Quaizier e Ramera; assenti i Consiglieri Balestri, Maghetti, Maquignaz e Pedrini);

DELIBERA

1 °) di approvare, in via di massima, il sottoriportato schema di contratto da stipulare tra la Regione Valle d'Aosta e la costituenda Società di cui si tratta per l'affitto del fabbricato, con relative pertinenze e terreni, siti in Comune di Arnaz, località "Le Vieux", già adibiti a stabilimento dolciario SIRCA-DAVIT;

2 °) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'approvazione dello schema definitivo del contratto di cui si tratta, per la stipulazione del contratto stesso nonchè per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione di eventuali spese accessorie a carico della Regione in relazione alla stipulazione del contratto stesso.

(SEGUE: allegato schema di contratto)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

BOZZA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEL FABBRICATO, CON RELATIVI PERTINENZE E TERRENI, DI PROPRIETÀ REGIONALE, SITI IN COMUNE DI ARNAZ, GIÀ ADIBITO A STABILIMENTO INDUSTRIALE DALLA SOCIETA' COMPAGNIA GENERALE DOLCIARIA S.p.A.

(...Omissis...)

"Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, oltre all'esemplare per la registrazione fiscale,

TRA

la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del suo legale rappresentante, Dr. Cesare Dujany, Presidente "pro tempore" della Giunta Regionale, a tale atto autorizzato in esecuzione della deliberazione ... in data ... n. ..., che nel corso della presente potrà essere chiamata semplicemente "locatrice"

e

la Società ... che nel corso della presente potrà essere chiamata semplicemente "conduttrice"

si conviene e si stipula quanto appresso:

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta - come sopra rappresentata - concede in affitto a ... che accetta a mezzo del ... il fabbricato, con annessi pertinenze e terreni, siti in Comune di Arnaz, località "Le Vieux", così distinti in catasto:

- Foglio ... Mappali ...

- Foglio ... Mappali ...

Il presente affitto è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e dai seguenti patti e condizioni:

- l -

L'affitto avrà la durata di anni nove, a decorrere ... e verrà, quindi, a cessare il giorno ..., senza bisogno di alcuna disdetta. Potrà essere rinnovato alla scadenza con il consenso espresso dalle parti.

- 2 -

II canone annuo complessivo di fitto - in considerazione degli impegni come in seguito assunti a suo carico dalla ... - conduttrice - è fissato ed accettato in Lire mille per i primi tre anni e in base ad un concordando equo canone annuo di affitto per gli anni seguenti, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 dicembre a mezzo versamento sul c.c.p. n. 2/22072 od al Cassiere Regionale (Cassa di Risparmio di Torino).

- 3 -

I beni immobili locati potranno essere destinati esclusivamente a stabilimento industriale per la lavorazione di fibre e manufatti tessili in genere ed il commercio relativo.

L'occorrente macchinario e quant'altro necessario per l'esercizio di detta attività saranno forniti a cura e spese dell'affittuaria.

- 4 -

La Società conduttrice garantisce l'occupazione presso lo stabilimento di Arnaz di 8o unità lavorative entro un anno dalla data di consegna dello stabilimento alla conduttrice e di almeno cento unità lavorative entro due anni dalla data stessa.

La Società conduttrice si impegna ad assumere al lavoro mano di opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento locali, in conformità alle vigenti norme di legge.

In caso di cessazione, per un periodo superiore a ... mesi, dell'attività del nuovo stabilimento per cause diverse e non dipendenti da scioperi o da conflitti sindacali, la Regione potrà dichiarare decaduto il presente contratto di affitto di beni immobili di proprietà regionale.

- 5 -

Tutte le imposte, tasse e contributi inerenti alla attività industriale svolta dalla conduttrice negli immobili locati sono a carico della conduttrice stessa.

- 6 -

La Società conduttrice deve gestire direttamente l'azienda con divieto di modificarne la destinazione prevista al precedente 3° capoverso o di cederne la gestione in subaffitto a terzi senza il formale consenso dell'Amministrazione Regionale proprietaria.

- 7 -

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1576 C.C. la locatrice dovrà eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico della conduttrice.

Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione dei beni locati, la locatrice potrà effettuare sopralluoghi presso l'azienda locata a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati in ore diurne di giorni lavorativi e previo preavviso di almeno 24 ore alla conduttrice.

- 8 -

È fatto esplicito divieto alla conduttrice di compiere trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili affittati se non con l'assenso scritto della locatrice.

La conduttrice non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell'affitto per migliorie ed incrementi apportati agli immobili locati.

Per parte sua la locatrice non potrà pretendere, a fine locazione, il ripristino degli immobili locati nello stato precedente a trasformazioni, modifiche o migliorie apportate agli immobili stessi pendente locazione col consenso della locatrice.

- 9 -

La conduttrice potrà proporre alla Regione l'ampliamento dello stabilimento locato sottoponendo, a tal uopo, i relativi progetti all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, che si riserva di valutare la convenienza, o meno, del proposto ampliamento anche in relazione alla conseguente possibilità di aumentare il numero dei posti di lavoro in rapporto alle spese da affrontare per la realizzazione delle nuove opere.

Alla costruzione delle opere di ampliamento e all'acquisto delle eventuali aree di terreno provvederà a sue spese l'Amministrazione Regionale, che resterà unica proprietaria dei nuovi beni immobili stessi.

In conseguenza di tali eventuali acquisti ed ampliamenti il canone annuo di fitto di cui al precedente 2° capoverso sarà elevato in base ad accordi da convenire fra le parti.

- 10 -

La conduttrice si impegna a provvedere, di intesa con la Regione, all'adeguata assicurazione dei beni immobili locali contro i rischi dell'incendio e dei danni a terzi, a proprie spese, presso Società di assicurazione di gradimento della locatrice, con obbligo di esibire le ricevute di pagamento dei premi di assicurazione a semplice richiesta.

Inoltre la conduttrice provvederà ad assicurare contro incendi i macchinari, mobili, merci e quant'altro introdurrà e manterrà negli immobili locati.

Verificandosi un incendio ognuna delle parti provvederà a farsi risarcire il danno dalla propria compagnia assicuratrice senza nulla pretendere dall'altra parte.

- 11 -

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati in triplice originale, che sono letti, confermati e sottoscritti:

a) stato descrittivo del fabbricato, dei locali e delle aree di terreno annessi;

b) elenco dei mobili e arredi esistenti nei predetti locali.

- 12 -

La conduttrice dovrà stabilire la propria sede sociale, commerciale e fiscale in Valle d'Aosta.

- 13 -

Le spese del presente atto sono a carico della conduttrice.

- 14 -

Agli effetti fiscali