Oggetto del Consiglio n. 202 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 202/72 - Legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale soprannumerario per l'inquadramento nel Corpo forestale valdostano di personale dello Stato comandato in servizio presso la Regione".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale soprannumerario per l'inquadramento nel Corpo Forestale Valdostano di personale dello Stato comandato in servizio presso la Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Com'è noto, il V comma dell'articolo 53 della legge regionale 11.3.1968, n.6, recante "Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei Servizi Forestali regionali, nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione", prevedeva che le domande di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale dello Stato dovevano essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

E' altresì noto che, nella circostanza, oltre la metà di detto personale (per l'esattezza 15 unità su 25) ritenne subito conveniente transitare, mentre per una buona aliquota del rimanente personale erano sorte delle perplessità circa tale convenienza, essendo convinta che ai fini pensionistici - ed esclusivamente per tale motivo - non fosse valutabile il periodo di servizio militare prestato antecedentemente all'arruolamento nel Corpo Forestale Statale, per cui la relativa percentuale pensionabile sarebbe risultata troppo bassa in vista, soprattutto, della circostanza per cui il personale forestale transitato deve essere collocato a riposo al raggiungimento del 55° anno di età, mentre nel C.F.S. predetto il collocamento a riposo è previsto all'età più avanzata ed in rapporto alla qualifica rivestita.

Soltanto in seguito il personale predetto venne a conoscenza che detto servizio militare sarebbe stato considerato utile ai fini pensionistici, come sanzionato con apposito D.M.

In seguito a quanto sopra, il personale forestale statale interessato non ha potuto, tuttavia, che rammaricarsi dì non essere transitato a suo tempo.

Tale rammarico è andato vieppiù accentuandosi in presenza della legge 24.5.1970 n.336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e di altri Enti pubblici (tra cui, quindi, le Regioni) ex combattenti ed assimilati in virtù della quale vengono concessi notevoli benefici ai fini pensionistici. Circa la metà di detto personale rientrerebbe, infatti, nella norma predetta.

Fatta questa necessaria premessa, occorre aggiungere che la posizione di comando di personale nella Regione crea continui problemi sia per l'amministrazione di detto personale (il quale, com'è altresì noto, dipende giuridicamente dagli organi centrali del Ministero), sia in materia di trattamento economico anche perché, mentre lo Stato ha applicato, nei confronti del suo personale, il riassetto delle carriere e degli stipendi, nei confronti di quello regionale tale riassetto non ha trovato, a tutt'oggi, la relativa applicazione, in vista, poi, della eventuale fornitura di nuove uniformi per il personale regionale, ci troveremmo di fronte a persone con differenti uniformi, poiché non è pensabile che quello statale possa indossare una uniforme diversa da quella del Corpo cui appartiene, appunto, giuridicamente e disciplinarmente.

La proposta di legge di cui si tratta tende, appunto, ad eliminare, una volta per tutte, gli inconvenienti sopra lamentati non solo, ma creerebbe le premesse per una ristrutturazione dei Servizi Forestali e della dislocazione del relativo personale secondo criteri più confacenti al miglior funzionamento dei servizi cui il personale stesso è preposto.

(SEGUE: Allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Il Presidente MONTESANO dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, in vita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di un ruolo speciale soprannumerario per l'inquadramento nel Corpo Forestale Valdostano di personale dello Stato comandato in servizio presso la Regione".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 26)

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Disegno di legge regionale 26

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE SOPRANNUMERARIO, PER L'INQUADRAMENTO NEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO DI PERSONALE DELLO STATO COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Il termine previsto dal 5° comma dell'articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, ai fini della presentazione della domanda di assunzione ed inquadramento nei ruoli regionali di personale forestale statale attualmente comandato presso i servizi Forestali della Regione, si intende riaperto sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale statale di cui al precedente articolo e per il relativo trattamento economico saranno applicate le norme dell'articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 6 e successive modificazioni.

A tali fini è istituito, nell'ambito del Corpo Forestale valdostano un ruolo speciale soprannumerario costituito dai sottoindicati 8 posti nei quali potrà essere inquadrato il personale forestale statale di cui al precedente articolo in servizio, in posizione di comando presso la Regione che rivesta attualmente qualifica corrispondente ai posti nei quali chiede l'inquadramento:

- 2 posti di maresciallo (gruppo regionale S/F 1)

- 4 posti dì brigadiere (gruppo regionale S/F 2)

- 2 posti di guardia (gruppo regionale S/F 3)

Le qualifiche del ruolo soprannumerario sono soggette alle eventuali variazioni delle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario.

Art. 3

Le norme e modalità per il passaggio del personale forestale di cui al precedente articolo dal ruolo speciale soprannumerario al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 4

Sono estese al personale forestale dello Stato assunto in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11.3.1968 n. 6, e ai sensi della presente legge, le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'articolo 53 della legge stessa, e successive modificazioni.

Per il personale forestale statale assunto nei ruoli regionali ai sensi della presente legge l'anzianità utile ai fini dell'applicazione dell'art. 54 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 6, decorrerà dalla data di inquadramento del personale stesso nel ruolo soprannumerario speciale di cui all'articolo precedente.

Art. 5

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire quattro milioni, graverà sul capitolo 302 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della spesa stessa sono approvate le seguenti variazioni ai sottoindicati capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

variazione in diminuzione:

lo stanziamento annuo del capitolo 321 (Spese per corsi per aspiranti forestali e di perfezionamento per agenti forestali e per sussidio studio) è ridotto di lire quattro milioni;

variazione in aumento:

lo stanziamento annuo del capitolo 302 (Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale del servizio forestale) è aumentato di Lire quattro milioni.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1946, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li