Oggetto del Consiglio n. 308 del 6 novembre 1972 - Verbale
OGGETTO N. 308/72 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 novembre 1972:
Con legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, veniva autorizzata la concessione di assegni al merito e di invalidità a favore delle guide, dei portatori alpini e loro orfani.
L'importo di tale assegno era stabilito in annue lire 100.000.
Con la successiva legge regionale 7 gennaio 1969, n. 2, l'importo degli assegni di cui si tratta veniva aumentato da lire 100.000 a lire 150.000 annue.
Per l'accoglimento di tutte le domande attualmente giacenti presso gli Uffici dell'Assessorato regionale al Turismo, tendenti ad ottenere la concessione di assegni al merito e di invalidità a guide, portatori alpini e loro orfani, si rende necessario aumentare a lire dieci milioni all'anno la disponibilità di spesa da destinare a tale scopo.
All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire due milioni prevista dal disegno di legge in oggetto, si propone l'approvazione dell'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 815 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 di una somma di pari importo, mediante prelievo della somma di lire due milioni dal capitolo 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - Allegato E).
(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento legislativo).
L'Assessore MILANESIO illustra brevemente lo scopo e le finalità del disegno di legge in esame, che si propone di aumentare la dotazione prevista dalla vigente legge regionale, perché coloro i quali hanno diritto a tali provvedimenti sono aumentati.
Aggiunge che si tratta, quindi, di una normale variazione di spesa.
Il Presidente MONTESANO fa presente che vi è la proposta, da parte della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze e Programmazione, di un emendamento soppressivo, cioè di togliere al primo comma, quarto rigo dell'art. 1, le seguenti parole: "da lire otto milioni".
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in discussione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione del disegno di legge stesso, con l'emendamento proposto all'art. 1.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussioni (Consiglieri presentì, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Consiglieri favorevoli: ventisei;
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: " Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani":
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Disegno di legge regionale n. 47
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................. n. ...: AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1960, N.9, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL MERITO E DI INVALIDITA' ALLE GUIDE, AI PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La spesa annua prevista dall'art. 5 della legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, e successive modificazioni, per la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani, è aumentata a lire dieci milioni, a decorrere dal 1972.
La maggiore spesa annua di lire due milioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1972, sarà imputata al capitolo di spesa 815 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Concessione di assegni al merito a guide, portatori alpini e loro orfani") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da lire otto milioni a lire dieci milioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1972.
Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire due milioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 815 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da lire otto milioni a lire dieci milioni, mediante prelievo della somma di lire due milioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti - Allegato E).
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
