Oggetto del Consiglio n. 321 del 28 novembre 1972 - Verbale

OGGETTO N. 321/72 - Legge regionale concernente modificazioni all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1961 n. 1 e successive modificazioni, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex-Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1961 n. 1 e successive modificazioni, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex-Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle di Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 novembre 1972:

Con legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, modificata con legge regionale 11 novembre 1965 n. 20 e con legge regionale 31 gennaio 1967 n. 3, è stata disposta la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli ex-Insegnanti delle Scuole sussidiate non in attività di servizio, con almeno 10 anni di insegnamento, che abbiano raggiunto il 50° anno di età e che non fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza superiore alle 19.500 lire mensili.

L'importo dell'assegno è fissato in £. 6.000 annue per ogni anno di servizio prestato.

Il trattamento di quiescenza di £. 19.500 mensili fissato dalla sopracitata legge regionale 31 gennaio 1967 n. 3, per l'esclusione del beneficio di cui si tratta, era la misura minima fissata per le pensioni dell'I.N.P.S.. Tale misura minima è già stata elevata a £. 30.000 e, con la riforma del sistema pensionistico, detto importo sarà soggetto ad un continuo aggiornamento. Inoltre, l'I.N.P.S. considera sufficiente una contribuzione quinquennale per la concessione di pensioni.

Va rilevato, altresì, che l'importo dell'assegno annuale agli ex-Insegnanti delle Scuole sussidiate non in attività di servizio, ha perso, in questi ultimi anni, parte del suo potere d'acquisto per l'aumento subito dal costo della vita.

Si ritiene pertanto necessario apportare alcune modificazioni alle sopracitate leggi regionali allo scopo di:

a) stabilire che l'importo del trattamento mensile di quiescenza, che comporta l'esclusione dell'ex-Insegnante dal beneficio, sia fissato nel minimo di pensione previsto dalla legge per l'I.N.P.S.;

b) estendere il beneficio dell'assegno annuale di riconosci mento agli ex-Insegnanti che abbiano raggiunto i cinque anni di servizio;

c) elevare l'importo dell'assegno annuale per ogni anno di servizio da Lire 6.000 a Lire 10.000 annue.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione delle nuove norme proposte, prevista nella misura minima di annue lire seimilionicinquecentomila, graverà sul capitolo 594 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972, il cui stanziamento viene aumentato di Lire seimilionicinquecentomila mediante il prelievo della stessa somma dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso "Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E", nel quale era stata espressamente prevista la spesa di cui si tratta.

Anche per i successivi anni finanziari la spesa annua di cui si tratta risulta quindi coperta e sarà imputata al corrispondente capitolo di spesa dei successivi bilanci di previsione della Regione.

(SEGUE: disegno di legge regionale) (... Omissis ...)

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1961 n. 1 e successive modificazioni, concernente la concessione di un assegno annuale di riconoscimenti a ex-Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 50)

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Disegno di legge regionale n. 50

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ............... N. ...: MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1961 N 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO A EX-INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965 n. 20 e dalla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 3, riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex-Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, è modificato come segue con effetto a decorrere dal 10 gennaio 1972:

"Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno cinque anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età e non fruiscano di trattamento di quiescenza di importo superiore al minimo stabilito dalla legge per le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento di Lire diecimila per ogni anno di servizio prestato".

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime Lire seimilionicinquecentomila, sarà imputata al capitolo 594 ("Indennità, compensi, premi e assegno di riconoscimento agli insegnanti delle Scuole Sussidiate") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire seimilionicinquecentomila.

Per l'anno finanziario 1972 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 594 del bilancio preventivo della Regione da lire trentacinquemilioni a Lire quarantunomilionicinquecentomila mediante prelievo della somma di Lire seimilionicinquecentomila dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì