Oggetto del Consiglio n. 329 del 15 dicembre 1972 - Verbale

OGGETTO N. 329/72 - Legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1973".

Il Vice Presidente, PERSONNETTAZ, dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1973", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 dicembre 1972:

Il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno.1973, predisposto e deliberato dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 23.11 1972, è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio Regionale per gli ulteriori adempimenti ai fini della approvazione.

La legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per -l'anno finanziario 1973 non potrà quindi essere promulgata prima della data di scadenza dell'anno finanziario 1972.

Allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione Regionale dopo tale data, si propone che il Consiglio Regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre dell'anno finanziario 1973, come da allegato disegno di legge che si sottopone alla approvazione del Consiglio Regionale.

(SEGUE: allegato disegno di legge). (...omissis...)

Illustra brevemente l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Il Vice Presidente, PERSONNETTAZ, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente, PERSONNETTAZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: quattro;

Il Vice Presidente, PERSONNETTAZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1973".

(SEGUE: disegno di legge regionale n, 51)

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Disegno di legge regionale n. 51

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1973.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, - con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziarlo stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1973.

Art. 2

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 29 aprile 1972 n. 2 e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo coma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì