Oggetto del Consiglio n. 129 del 16 marzo 1973 - Verbale

OGGETTO N. 129/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, riguardante l'istituzione delle Scuole Materne regionali in Valle d'Aosta".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22, riguardante l'istituzione delle Scuole Materne regionali in Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:

Con legge regionale 3 agosto 1972 n. 22 sono state approvate norme relative alla istituzione delle Scuole Materne regionali in Valle di Aosta.

Con l'art. 10 della precitata legge si è provveduto al finanziamento delle iniziali spese per il pagamento degli stipendi agli Insegnanti, spese previste in annue Lire 112.000.000.

Sulla base delle indagini effettuate in seguito presso i Comuni della Regione, si prevede che tale somma annua non sarà sufficiente per il pagamento degli stipendi agli Insegnanti delle predette Scuole che saranno assunti in servizio nel corrente anno scolastico.

Con l'allegato disegno di legge si provvede quindi ad adeguare lo stanziamento iniziale della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22 alle attuali necessità delle istituende Scuole Materne, mediante aumento di Lire cinquanta milioni dello stanziamento annuo stesso.

Segue: allegato disegno di legge regionale (...Omissis...).

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Balestri, Chincheré e Manganone, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Un voto contrario.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22, riguardante l'istituzione delle Scuole Materne regionali in Valle d'Aosta".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 19)

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Disegno di legge regionale n° 19

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3.8.1972 n. 22, riguardante l'istituzione delle Scuole-Materne regionali in Valle d'Aosta.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La spesa annua prevista dall'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22 per il pagamento degli stipendi agli Insegnanti delle Scuole Materne, è aumentata di Lire 50.000.000, a decorrere dall'anno 1973.

La maggiore spesa annua di Lire cinquantamilioni derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1973, sarà imputata al capitolo 587 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Stipendi e indennità alle Insegnanti di Scuola Materna") e al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da Lire 112.000.000 a L. 162.000.000 dello stanziamento annuo del Capitolo stesso a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 587 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 da Lire 112.000.000 a Lire 162.000.000, mediante prelievo della somma di Lire 50.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì