Oggetto del Consiglio n. 122 del 16 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 122/73 - Sottoscrizione di azioni della Societą "Monte Bianco" S.p.A. con sede a Courmayeur.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Sottoscrizione di azioni della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede a Courmayeur", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
La Societą "Monte Bianco - S.p.A.", con sede in Courmayeur, ha proposto che l'Amministrazione Regionale sottoscriva capitale azionario di nuova emissione.
Con l'aumento del capitale sociale, deliberato dagli azionisti in data 30.9.1972, da Lire 453.937.500 a Lire 907.875.000 mediante l'emissione di 363.150 azioni da nominali Lire 1.250 cadauna, si intende alleviare la difficile situazione finanziaria della Societą che, a fronte di investimenti per un importo di spesa di Lire 2.623.337.802, ha debiti per un importo complessivo di Lire 1.621.009.317.
I risultati di esercizio non danno la possibilitą di autofinanziamenti per l'attuazione dei piani di investimento; pertanto la Societą ha dovuto ricorrere a prestiti vari per un importo di Lire 1.606.823.067 (alla data del 31 ottobre 1971), ripartito come segue:
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a) Mutui a medio termine |
L. 965.829.261 |
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b) Anticipazioni bancarie |
L. 446.196.426 |
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c) Creditori diversi |
L. 194.797.380 |
Tale indebitamento comporta, ovviamente, il pagamento di forti somme a titolo di interessi passivi (L. 143.461.909 per l'esercizio 1.11.1970/31.10.1971 e L. 655.798.865 per il quinquennio 1966-1971).
Considerata la validitą della proposta della predetta Societą e tenuto conto che gli impianti funiviari della zona di Courmayeur costituiscono una delle infrastrutture indispensabili per l'attivitą turistica nell'alta Valle d'Aosta il Consiglio Regionale, con provvedimento deliberativo n. 337 in data 20 dicembre 1972, ha gią approvato una prima sottoscrizione di capitale azionario della predetta per un importo di Lire 50 milioni.
La Giunta propone che il Consiglio Regionale;
sentito il parere della Commissione Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica;
viste le leggi regionali 3.8.1971 n. 10 e 14.12.1972 n. 40;
Deliberi
1°) di approvare una seconda sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede in Courmayeur, per un importo di spesa di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni);
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 50.000.000 sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą", che presenta la necessaria disponibilitą;
3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10 del 3.8.1971.
Intervengono il Consigliere DOLCHI, l'Assessore alle finanze CHANTEL, i Consiglieri RAMERA, ANDRIONE, CHABOD, MANGANONI e il Presidente della Giunta DUJANY.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, Chantel, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 3 agosto 1971 n.10;
- sentita la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica in data 14 marzo 1973;
- ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);
DELIBERA
1°) di approvare una seconda sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Societą "Monte Bianco S.p.A.", con sede in Courmayeur, per un importo di spesa di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni);
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa di Lire 50.000.000 sul capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą"), che presenta la necessaria disponibilitą;
3°) di stabilire che l'Assessore regionale alle Finanze provveda alla liquidazione della spesa anzidetta secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10 del 3.8.1971.
