Oggetto del Consiglio n. 139 del 29 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 139/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Costruzione di un Istituto-Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici, in Comune di Sarre".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Costruzione di un Istituto-Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici, in Comune di Sarre", trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
In attuazione della legge statale 30.5.1965 n. 574, il Decreto Ministeriale 10 novembre 1965, riguardante la "Approvazione del programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965-66", prevedeva tra le opere ospedaliere da realizzare in Valle d'Aosta anche la costruzione di un Istituto Psico-Medico-Pedagogico.
La spesa prevista per tale istituzione ammonta a lire 600 milioni; su tale ammontare di spesa lo Stato ha già ammesso a contributo per gli anni finanziari 1965-1966 un primo importo di lire 200 milioni.
Ai fini della realizzazione della iniziativa si è provveduto sino ad ora alla scelta e al reperimento dell'area idonea, sita in Comune di Sarre, già acquisita in proprietà della Regione.
Al finanziamento della prevista spesa di lire 600 milioni si provvederà mediante la assunzione di mutui passivi, di corrispondente complessivo importo, da ammortizzare in anni 35 e assistiti dal contributo statale a' sensi di legge.
Il predetto Istituto, Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici, sarà realizzato e funzionerà secondo i criteri e i compiti seguenti.
Il costruendo Istituto Centro Regionale, si inserisce nel contesto socio-economico della Regione, partendo dal principio della non emarginazione dei soggetti in età evolutiva con disturbi neuro-psicologici e quale strumento di assistenza medico-psico-pedagogica destinato ad inserire, nel mondo del lavoro, quei bambini che, nella più ampia accezione del termine, oggi si definiscono handicappati.
Non è neppure ipotizzabile che il "Centro", su base regionale, possa da solo sopportare il peso di un simile programma: ne consegue quindi la necessità, per esso, di intervenire quale strumento di preparazione del personale destinato, alla periferia, a recepire i problemi dell'assistenza medico-psico-pedagogico. In altri termini, il Centro in oggetto costituisce l'organismo di base di un'assistenza che dovrà articolarsi nei Centri periferici medico-psico-pedagogici.
È questo un aspetto determinante per una unitaria ed articolata soluzione dei problemi attraverso un organismo territoriale che si collega a strutture precisate di tipo comunale o comprensoriale, cioè coordinate su base regionale.
Tutti i soggetti in età evolutiva debbono essere assistiti e sottoposti ad un'azione medico-psico-pedagogica di prevenzione: saranno poi le strutture medico-psico-pedagogiche che stabiliranno chi è normale, chi è handicappato e quali siano gli interventi psicologici e pedagogici dei quali sia i soggetti normali, sia i patologici avranno bisogno.
Il Centro Regionale si pone, quindi, quale strumento di lotta contro le strutture di ricovero e contro la drammatica tendenza, ancora oggi diffusa, a ricoverare, senza discrezione, soggetti normali e patologici. Nella realizzazione del Centro occorre quindi evitare qualsiasi possibilità di ricadere nella riproposta di strutture e sistemi di esclusione.
A tale scopo si ritiene necessario porre la massima attenzione più sulla articolazione di tutta una serie di servizi da predisporre, che non a modelli istituzionali operanti altrove, la validità dei quali è sottoposta ad un continuo processo fortemente critico. L'intervento immediato viene quindi volto, oltreché per sopperire all'attuale situazione di totale assenza di servizi nel settore in Valle, anche ad acquisire utili esperienze e preparare personale adeguato per la realizzazione dei programmi assistenziali a più lungo termine.
I concetti che precedono, anche se largamente informativi, possono essere di ausilio per una più aderente interpretazione dell'organizzazione del complesso. Tale organizzazione riscontra i suoi fondamenti ed i suoi strumenti operativi nei seguenti organismi:
a) Centro di diagnosi;
b) Centro per la preparazione del personale;
c) Centro di soggiorno e cura;
d) Nucleo di residenze;
e) Servizi generali;
f) Centri periferici (comunali o comprensoriali).
Spetta al Centro di diagnosi la duplice funzione diagnostica e coordinatrice di tutti i Centri operanti alla periferia.
Il Centro di diagnosi rappresenta l'elemento propulsore di tutto il servizio ed è a questo livello che riscontriamo rappresentate le molte specialità mediche interessate nei settore pedo-psichiatrico e nel Centro è, quindi, concentrata al massimo l'attrezzatura scientifica e diagnostica.
A questo livello si sono voluti riservare anche particolari spazi per le Assistenti Sociali e. Sanitarie Visitatrici in considerazione dell'importanza che questo personale parasanitario riveste in seno alle équipes medico-psico-pedagogiche operanti nel servizio. È anche prevista presso il Centro di diagnosi una piccola infermeria destinata ad ospitare, quali degenti temporanei, quei soggetti chi riscontrino necessità di brevi ricoveri a fini diagnostici. Sulla necessità della preparazione e dell'aggiornamento del personale destinato ad operare nei Centri di periferia già sono stati forniti chiarimenti. La realizzazione di una struttura (Centro per la preparazione del personale), che in seno al Centro sia destinata esclusivamente a questo fine, costituisce una riprova dell'importanza che si annette al funzionamento dei Centri periferici comunali o comprensoriali.
Il Centro di preparazione del personale è inteso a soddisfare soprattutto esigenze didattiche nei confronti del personale insegnante della Valle, che sovente è nell'impossibilità di inserire un ragazzo subnormale nella classe normale solo per carenza di una adeguata preparazione. Non ha senso preconizzare la Scuola integrata, o pensare di dare vita ai focolari di periferia, se prima non si prepara il personale insegnante a queste nuove responsabilità.
Al Centro di soggiorno e cura, ovvero di insegnamento di tipo individualizzato, faranno invece riferimento quei soggetti che per il loro stato psico-fisico prospettino il loro inserimento nella Scuola normale in un tempo maggiormente differito. A questo scopo dovranno essere predisposti spazi e dotazioni per aree di giochi, attività socio-terapeutiche e attività para-scolastiche per l'apprendimento, oltre ai normali servizi per un soggiorno temporaneo diurno. È comprensibile l'importanza e la delicatezza dei compiti di questo Centro, poiché è a questo livello che si compie appieno l'azione di recupero del soggetto da parte dei terapisti. Nel Centro consumeranno anche il pranzo di mezzogiorno i soggetti ospitati solo nelle ore diurne (circa 20 soggetti).
Nel Servizio trova pure posto un nucleo di residenze. A questo proposito, si è reputato opportuno operare una distinzione tra la residenza temporanea per i soggetti accompagnati dal familiare e la residenza tipo casa-famiglia per soggiorni maggiormente protratti nel tempo. Si vuole realizzare, in altre parole, la possibilità di graduare nel tempo l'inserimento del bambino nel Servizio e ciò è possibile solo mediante la presenza "a latere" e per un certo tempo del genitore o di un parente. Gli alloggiamenti temporanei assolvono a questa funzione ed il prevederne la possibile realizzazione in annessione col Centro per la preparazione del personale, oltre a rispondere ad intendimenti di economia al momento della costruzione, potrebbe risultare di pratica utilità psico-pedagogica qualora, così facendo, si potessero anche stimolare o favorire. maggiormente i rapporti di socialità tra il bambino ed il personale ospite del Centro per motivi di studio o di aggiornamento. Le residenze tipo casa-famiglia sono, invece, Foresterie destinate a soggiorni più lunghi ed in esse i soggetti vivono a gruppi di 4 in unione col personale di assistenza. Queste unità di abitazione sono dotate di larga autonomia; il bambino che ha trascorso una parte del suo tempo diurno nel Centro di soggiorno vive nella casa-famiglia a contatto di spazi, parte dei quali destinati al riposo notturno e parte a gioco, soggiorno e pranzo. Ad eccezione di quanto attiene al confezionamento dei pasti principali, la casa-famiglia dovrà sopperire da sola a tutte le esigenze degli ospiti. I nuclei casa-famiglia previsti in programma sono 6 e, pertanto, non potranno essere alloggiati più di 24 soggetti. Tale limitato numero di ospiti costituisce, già di per sé, una barriera contro ogni principio di struttura di ricovero intesa quale ambiente di segregazione.
Per addivenire alla realizzazione dell'importante iniziativa sanitaria e assistenziale di cui si tratta è necessario che il Consiglio Regionale adotti il provvedimento legislativo riguardante il finanziamento delle relative spese.
A tale scopo la Giunta Regionale ha predisposto e sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale.
Segue: allegato disegno di legge. (... Omissis ...)
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.
Intervengono i Consiglieri MAQUIGNAZ, in qualità di membro del Comitato promotore della costituenda Associazione di genitori di figli sub-normali, CHAMONIN, SIGGIA, MANGANONI, MAPPELLI, l'Assessore alle finanze CHANTEL, i Consiglieri ANDRIONE, BALESTRI, PEDRINI, BORDON e LUSTRISSY.
Risponde l'Assessore BENZO.
Sugli articoli intervengono l'Assessore BENZO, il Consigliere MAPPELLI, l'Assessore CHANTEL e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente Montesano, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame e i relativi Allegati A, B e C sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Costruzione di un Istituto-Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici, in Comune di Sarre":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 22)
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Disegno di legge regionale n. 22
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ......... N. .....: COSTRUZIONE DI UN ISTITUTO-CENTRO REGIONALE DI SERVIZI PSICO-MEDICO-PEDAGOGICI, IN COMUNE DI SARRE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Nel quadro degli interventi intesi al potenziamento delle strutture e servizi sociali e sanitari regionali, è autorizzata la costruzione, in Comune di Sarre, su area di proprietà regionale, di un Istituto: "Centro Regionale di servizi Psico-Medico-Pedagogici", in esecuzione del Decreto Ministeriale 10 novembre 1965 (pubblicato nel Supp. ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 gennaio 1966) e della legge 30 maggio 1965, n. 574, "Centro" che sarà realizzato secondo i criteri di cui alla relazione e ai tre allegati A, B e C alla presente legge.
Il Centro farà parte dei Servizi Socio-Sanitari regionali ed entrerà in funzione secondo le modalità e indirizzi di cui al 1° comma, a seguito di apposita legge regionale, da emanare per la ristrutturazione dei Servizi stessi in Valle d'Aosta.
Art. 2
Per la costruzione del predetto Centro Regionale è autorizzata la spesa di lire seicento milioni prevista per le opere e gli impianti, oltre alla spesa annua di lire diciassette milioni prevista a carico regionale per l'ammortamento dei mutui passivi da contrarre per il finanziamento dell'opera.
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, nei limiti di spesa degli appositi stanziamenti annui del bilancio regionale, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese per l'attuazione della precitata opera, ammessa al contributo statale trentacinquennale a' sensi di legge.
Art. 3
La spesa di lire seicento milioni, di cui al precedente articolo, graverà sul sottoindicato apposito istituendo capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.
La spesa annua di lire diciassette milioni, di cui al precedente articolo, graverà sui sottoindicati appositi capitoli da istituire nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e per i successivi 34 anni di durata di ammortamento dei contraendi mutui passivi.
Per il finanziamento e la copertura delle spese di cui sopra sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:
- è istituito il seguente nuovo capitolo 534 ("Spese per la costruzione dell'Istituto - Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici") con lo stanziamento di lire seicentomilioni;
- è istituito il seguente nuovo capitolo 288 ("Quota capitale ammortamento mutui assunti per la costruzione dell'Istituto-Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici"), con lo stanziamento di Lire 2.300.000;
- lo stanziamento del capitolo 181 ("Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa") è aumentato di Lire 14.700.000;
- lo stanziamento del capitolo 271 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F") è ridotto di lire seicentodiciassette milioni.
Art. 4
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione dei bandi di appalto-concorso e all'aggiudicazione dei lavori di costruzione del Centro Regionale di Servizi Psico-Medico-Pedagogici e all'approvazione e liquidazione delle relative spese, nonché all'approvazione degli atti necessari per addivenire all'assunzione dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli.
L'aggiudicazione dei lavori è subordinata al preventivo parere sul soggetto vincente da parte di apposita Commissione esaminatrice.
Art. 5
La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 4 e prevista dall'art. 91 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sarà nominata dalla Giunta Regionale e sarà composta come segue:
PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta Regionale;
MEMBRI:
- l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale;
- l'Assessore ai Lavori Pubblici;
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- tre Consiglieri Regionali, di cui due della minoranza, designati dalla Giunta Regionale;
- l'Ingegnere Capo dirigente l'Assessorato LL.PP.;
- l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- il Medico Regionale;
- il Sovraintendente alle Antichità e Belle Arti;
- un Architetto e un Ingegnere, designati dai rispettivi Ordini professionali della Valle d'Aosta;
- un Sanitario esperto in neuro-psico-pedagogia, designato dall'Ordine dei Medici;
- un rappresentante dell'Associazione Valdostana dei genitori di figli subnormali, designato dall'Associazione stessa.
Le mansioni di Segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle di Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,46.
