Oggetto del Consiglio n. 65 del 15 febbraio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 65/79 - Nomina dei rappresentanti della Regione in seno alla Commissione regionale di cui all'art. 5 della legge statale 18 dicembre 1973, n. 877: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".
L'articolo 5 della legge statale 18 dicembre 1973, n. 877, recita quanto segue:
"Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente art. 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in via definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.
(...Omissis...)
1 membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni.
Con provvedimento n. 326, in data 30 settembre 1976, il Consiglio aveva eletto quali rappresentanti della Regione in seno alla predetta Commissione, il Signor Francesco Frassy, da Aosta, per la maggioranza consiliare, ed il Signor Daniele Vincenti, da Verrès, per la minoranza consiliare.
La Commissione stessa era poi stata nominata con decreto n. 123, in data 10 febbraio 1977, del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta. Il biennio di durata in carica di detta Commissione scade dunque il 10 c.m..
Si propone pertanto di eleggere due nuovi rappresentanti della Regione, uno per la maggioranza e uno per la minoranza consiliare, in seno alla Commissione in questione per il prossimo biennio.
Andrione (U.V.) - Si tratta di un obbligo di legge con notevole senso della novità: proponiamo il Sig. Daniele Vincenti.
Pollicini (D.P.) - Proponiamo il Sig. Francesco Frassy.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono altre proposte? Allora, colleghi Consiglieri, è chiaro? Le due proposte sono il Signor Francesco Frassy e il Signor Daniele Vincenti. I Consiglieri sono chiamati a votare con schede segrete: intendiamo il nominativo scritto sulla prima riga in alto come rappresentante della maggioranza e il nominativo scritto sull'ultima riga come rappresentante della minoranza, è chiaro?
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventisette
Votanti: ventisette
Schede bianche: una
Hanno riportato voti:
Vincenti Daniele: diciassette
Frassy Francesco: diciotto
Valenti: uno
Proclamo quindi eletti, quali rappresentanti della Regione in seno alla Commissione regionale per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, il Signor Vincenti Daniele in rappresentanza della maggioranza e il Signor Frassy Francesco in rappresentanza della minoranza.
Il Consiglio prende atto.
