Oggetto del Consiglio n. 175 del 31 luglio 1947 - Verbale
OGGETTO N. 175/47 - SERVIZIO RELATIVO ALLE GUIDE, PORTATORI ALPINI E MAESTRI DI SCI IN VALLE D'AOSTA. DEVOLUZIONE ALL'UFFICIO REGIONALE PER IL TURISMO. DELEGA ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI CATEGORIA. PROPOSTA DI DECRETO.
L'Assessore Geom. Pareyson riferisce in merito al referto, già distribuito ai Consiglieri, e da cui risulta quanto segue:
"Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947 n. 218, in Valle d'Aosta l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guida alpina, di portatore alpino e maestro di sci è concessa dal Consiglio della Valle.
In applicazione di tale decreto legislativo, in una riunione tenutasi presso l'Ufficio regionale per il Turismo il 23 maggio 1947 alla quale sono intervenuti l'Avv. Renato Chabod, Presidente dell'Union des Guides et Professeurs de sky Valdôtains, il Prof. Alberto Deffeyes, Presidente della Sezione C.A.I. di Aosta, il Dr. Guido Perolino, è stata esaminata una bozza di decreto da sottoporsi all'approvazione del Consiglio della Valle.
Tale decreto prevede che (art. 1) nella Regione Valle d'Aosta tutte le questioni ed iniziative interessanti le professioni di guida, portatore o maestro di sci siano trattate, sotto la vigilanza del Consiglio della Valle e del suo ufficio regionale per il Turismo, dall'Unione Valdostana Guide e Maestri di sci, nonché dalle dipendenti Società locali. L'art. 2 stabilisce, fra l'altro, che l'esercizio stabile o provvisorio delle professioni suddette, l'apertura di corsi, scuole od analoghe iniziative che si avvalgano di professionisti, sono subordinati alla stabile residenza in un Comune della Valle d'Aosta ed alla osservanza dell'obbligo di cui ai precedenti comma. L'art. 3 stabilisce che l'Ufficio regionale per il Turismo deve provvedere con la collaborazione dell'Union des Guides suddetta, a tenere aggiornato il ruolo regionale delle Guide, Portatori e Maestri di sci, delle Scuole di alpinismo e di sci, ad istruire le domande di autorizzazione, a curare la disciplina delle guide, portatori e maestri di sci, delle scuole di alpinismo e di sci, nonché a quant'altro necessario per l'attuazione dei compiti in materia affidatigli. L'art. 4 stabilisce che gli aspiranti all'ammissione a portatore od allievo maestro, ed alla promozione a guida o maestro di sci debbono frequentare un corso e sostenere alla chiusura del medesimo un esame teorico-pratico per l'accertamento della loro idoneità professionale.
In esecuzione a quanto sopra ed a seguito di intese intercorse tra la Direzione dell'Ufficio regionale per il Turismo e la Presidenza dell'Union des Guides et des Professeurs de sky Valdôtains, da parte dell'Ufficio Turismo, anche a scopo di censimento, sono state ritirate le licenze di Guida o Portatore alpino già rilasciato dalla P.S. e sostituite con apposita tessera del Consiglio della Valle d'Aosta. Per lo stesso motivo sono pure stati ritirati i libretti personali del C.A.I., scaduti da diversi anni, sui quali è stata apposta una dichiarazione di rinnovo; a tale scopo sono tuttora in corso pratiche con il competente Consorzio Ligure-Piemontese delle Guide Alpine. Per quanto riguarda i Maestri e le Scuole di sci sono tuttora in corso pratiche - d'intesa con il Presidente dell'Union Guides - con la Federazione Italiana Sports Invernali ed il C.O.N.I.".
L'Assessore Geom. Pareyson invita quindi il Consiglio ad esaminare e ad approvare la seguente bozza di decreto presidenziale, predisposta dall'Ufficio regionale per il Turismo.
IL CONSIGLIO
udita la relazione dell'Assessore Geom. Pareyson;
dopo breve discussione;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare, nel testo seguente, la bozza di decreto presidenziale relativo alla disciplina dei servizi delle guide, portatori alpini e maestri di sci in Valle d'Aosta:
DECRETO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA
Visto il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 218, relativo all'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino, maestro ed allievo maestro di sci nella Regione Valle d'Aosta;
Ritenuta la necessità di dare sollecita esecuzione al provvedimento legislativo suddetto;
Sentito il parere favorevole espresso il 31 luglio 1947 dal Consiglio della Valle;
DECRETA
1°) Tutte le questioni ed iniziative interessanti nella Valle le professioni di guida, portatore, maestro ed allievo maestro di sci vengono trattate, sotto la vigilanza del Consiglio della Valle e del suo Ufficio regionale per il Turismo, dall'Unione Valdostana Guide e Maestri e delle dipendenti Società locali. All'arruolamento ed alla organizzazione delle guide e portatori alpini, dei maestri ed allievi maestri di sci stabilmente esercenti in Valle d'Aosta provvedono la Unione e le Società locali di cui al precedente comma, osservando le disposizioni del Consiglio Valle e mantenendo gli opportuni contatti con il C.A.I. e la F.I.S.I. -
2°) Le guide, i portatori, i maestri ed allievi maestri di sci stabilmente esercenti in Valle sono tenuti a partecipare alle spedizioni di soccorso necessarie, sia dietro ordine delle Società locali, sia, dove queste non esistono ancora, di iniziativa. L'esercizio stabile della professione, anche solo stagionale, l'apertura di corsi, scuole od analoghe iniziative valentisi di professionisti, sono subordinati alla stabile residenza in un Comune della Valle d'Aosta ed alla osservanza dell'obbligo di cui ai precedenti comma. L'Unione Valdostana guide e maestri e le Società locali cureranno la riscossione, da parte degli obbligati, dell'equo compenso dovuto per l'opera svolta da ciascuna guida, portatore, maestro ed allievo maestro di sci in ciascuna spedizione.
3°) L'Ufficio regionale per il Turismo provvede, con la collaborazione dell'Unione Valdostana Guide e Maestri, a tenere aggiornato il ruolo generale delle guide, portatori, maestri ed allievi maestri stabilmente esercenti in Valle, ad istruire le domande da sottoporre all'esame del Consiglio della Valle per le opportune autorizzazioni, a curare la disciplina delle guide, portatori, maestri ed allievi maestri di sci, delle scuole di alpinismo e sci valentisi di professionisti, nonché a quant'altro necessario per l'attuazione dei compiti affidatigli dal Consiglio della Valle, cui dovrà fornire occorrendo tutti gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni connesse all'esercizio delle professioni.
4°) Gli aspiranti all'ammissione a portatore od allievo maestro, ed alla promozione a guida e maestro di sci, debbono frequentare un corso e sostenere a chiusura del medesimo un esame teorico-pratico per l'accertamento della loro idoneità professionale. I corsi di cui sopra vengono organizzati, nelle opportune località estive od invernali, dall'Unione Valdostana Guide e Maestri, con la collaborazione delle Società locali. Le commissioni di esame sono composte, oltreché da un rappresentante del Consiglio della Valle in funzione di Presidente, da un rappresentante del C.A.I. o della F.I.S.I., a seconda che trattisi di portatore-guida o di allievo-maestro, e da uno dell'Unione Valdostana Guide e Maestri.
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