Oggetto del Consiglio n. 47 del 3 marzo 1947 - Verbale

OGGETTO N. 47/47 - PROPOSTA DI PROGETTO DI STATUTO PER LA VALLE D'AOSTA.

Il Presidente, Avv. Caveri, porge anzitutto il saluto del Consiglio all'On. Bordon e lo ringrazia anche a nome dei Consiglieri, per l'assidua e preziosa attività da lui svolta a difesa del principio delle autonomie regionali in seno alla Commissione dei Settantacinque e alla seconda Sottocommissione dell'Assemblea Costituente. Accenna, quindi, brevemente allo scopo dell'adunanza odierna, precisando che si tratta di un'opportuna presa di contatto per l'esame l'approvazione del testo di progetto di Statuto per la Regione Valle d'Aosta, da inoltrarsi alle competenti autorità governative, progetto già esaminato, discusso e approvato, in via di massima, in precedenti adunanze del Consiglio. Dichiara di ritenere che l'On. Bordon avrà un compito oltremodo arduo da assolvere, allorquando si accingerà a discutere e a difendere il progetto di Statuto della Valle d'Aosta dinnanzi all'Assemblea Costituente, poiché è evidente l'accentuarsi di forti opposizioni al principio delle autonomie regionali sia tramite la stampa, sia attraverso alle dichiarazioni di influenti uomini politici in sede di Assemblea Costituente. Cita le recenti prese di posizione contro il principio delle autonomie regionali da parte degli On.li Nitti, Einaudi, Saragat e Lucifero.

Richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di opporsi con ogni mezzo ad atteggiamenti e a manovre che tentano di impedire l'affermarsi del principio delle autonomie regionali in genere e, in particolare, dell'autonomia della Valle d'Aosta e fa presente che il primo e miglior modo per controbattere efficacemente tali atteggiamenti e manovre consiste nel mantenersi uniti e compatti nei confronti delle questioni vitali della Valle d'Aosta, eliminando ogni possibile attrito di persone e partiti; ritiene che sia più che mai necessario che esista un fronte unico valdostano senza incrinature di sorta, ad evitare che le forti opposizioni esterne trovino, nell'ambito stesso della Valle, un campo d'azione ad esse favorevole, tanto più che anche in Valle esistono gruppi, fortunatamente non molto forti e per di più divisi fra loro per diversità di tendenze e di fini, che sono avversi all'autonomia della Valle e tentano con ogni mezzo di ostacolarne l'affermazione. Conclude, augurandosi che la riunione odierna, in cui sarà esaminata, articolo per articolo, la proposta di progetto di Statuto, elaborata tenendo presente la bozza di Statuto trasmessa a suo tempo dall'On. Bordon, possa portare realmente a fruttuose conclusioni per il bene della Valle d'Aosta.

L'On. Bordon ringrazia il Presidente Avv. Caveri e si dichiara lieto di poter partecipare all'adunanza odierna del Consiglio della Valle. Informa che, quale membro della Commissione dei Settantacinque, incaricata di elaborare il progetto della nuova Costituzione italiana, nonché della seconda Sottocommissione (Ordinamento Costituzionale della Repubblica) e del Comitato di studio per le autonomie, ha avuto modo di partecipare direttamente ed attivamente a tutte le discussioni in merito al controverso problema delle autonomie regionali ed è, pertanto, in grado di dare precisazioni circa le conclusioni concretatesi nel Titolo V° (artt. 108-125 compreso) del Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, che è stato presentato all'Assemblea Costituente. Precisa che il Comitato di studio per le autonomie regionali, formato in seno alla seconda Sottocommissione, iniziando i suoi lavori, deliberò anzitutto di prendere in esame, fra i vari progetti presentati, il progetto Ambrosini, vale a dire quello che prevedeva la forma più ampia di ordinamento autonomo regionale. Sulla base del progetto Ambrosini furono elaborati, attraverso alle varie discussioni in sede di Comitato, di Sottocommissione e di Commissione dei Settantacinque, gli articoli relativi alla creazione e all'ordinamento autonomo della Regione, da inserirsi nel progetto di Costituzione. L'On. Bordon precisa che, nelle varie discussioni suaccennate, i rappresentanti dei vari partiti e delle varie tendenze si schierarono di volta a volta a favore o contro l'ammissione del principio delle autonomie regionali in genere ma che nessuno, ad onor del vero, avanzò mai opposizione o riserva alcuna per quanto si riferisce, in particolare, al riconoscimento del diritto ad un ordinamento autonomo garantito da speciali Statuti per le quattro regioni della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia e della Sardegna: sarebbero a queste Regioni concesse le cosiddette super-autonomie, secondo il generale consenso delle Commissioni di cui si tratta.

L'On. Bordon, precisati i motivi che lo hanno indotto, durante lo svolgersi dei lavori della Commissione dei Settantacinque, della seconda Sottocommissione e del Comitato di studio per le autonomie regionali, ad elaborare un proprio progetto di Statuto per la Valle d'Aosta, illustra i concetti a cui ha ritenuto di doversi attenere per l'elaborazione del progetto stesso.

Precisa di aver tenuto conto anzitutto dei diritti già acquisiti dalla "Valle d'Aosta" con i decreti Legislativi 7 settembre 1945 n. 545 e n. 546, e di avere, pertanto, elaborato il proprio progetto di Statuto sulla base dei suddetti Decreti, mediante opportuna opera di ritocchi e di aggiunte.

Fa presente che il progetto di Statuto elaborato non potrebbe ancora assumere veste di progetto definitivo, in quanto dovrebbe essere coordinato con la Carta Costituzionale della Repubblica italiana oltreché con gli Statuti delle altre tre Regioni a cui, in linea di massima, è riconosciuto ad un ordinamento autonomo particolare, garantito da speciali Statuti. Tale lavoro di coordinamento avverrà in sede di Assemblea Costituente ad opera di apposito Comitato.

L'On. Bordon conclude mettendo in rilievo il contributo particolarmente notevole offerto dalla Valle d'Aosta per l'affermarsi delle autonomie regionali, in quanto la Valle d'Aosta, prima fra tutte le Regioni d'Italia, ha cercato di avviare il problema delle autonomie verso concreta realizzazione ed ha, in tal modo, recato indiscutibile beneficio non solo a se stessa, ma anche a tutte le regioni d'Italia.

Il Consigliere Avv. Torrione rivolge brevi parole di ringraziamento all'On. Bordon e riferendosi alle dichiarazioni testè fatte dal presidente Avv. Caveri, sottolinea in modo particolare la necessità già rilevata dal Presidente Avv. Caveri, di una perfetta armonia fra i rappresentanti dei vari partiti in seno al Consiglio, sì da rendere proficuo al massimo il lavoro intrapreso allo scopo di assicurare alla Valle d'Aosta un'autonomia reale e feconda, che risponda in tutto e per tutto alle aspirazioni e alle esigenze dei valdostani. Per quanto si riferisce al coordinamento, in sede di approvazione, dello Statuto della Valle d'Aosta con gli Statuti delle altre Regioni insulari e mistilingue, cui ha fatto cenno poc'anzi l'On. Bordon, il Consigliere Avv. Torrione dichiara di non ritenere opportuno tale coordinamento, in quanto è risaputo che determinati problemi e particolari necessità della Valle d'Aosta, non esistono nelle altre Regioni suaccennate le quali a loro volta, hanno altri problemi ed esigenze particolari che non interessano la Valle d'Aosta.

Il Consigliere Ing. Binel, premesso che le così dette super-autonomie, di cui ha parlato l'On. Bordon, sono nate non tanto per sentito spirito democratico del Governo Italiano quanto piuttosto per ragioni di ordine internazionale, dichiara di non condividere l'ottimismo manifestato dall'On. Bordon per quanto si riferisce all'atteggiamento degli esponenti della politica italiana nei confronti del problema delle autonomie Regionali in genere e delle così dette super-autonomie in ispecie.

Il Presidente Avv. Caveri, reso ancora omaggio all'On. Bordon per l'opera altamente meritoria e coraggiosa da Lui svolta a Roma in difesa del principio delle autonomie Regionali, dichiara che, al pari del Consigliere Ing. Binel, non nutre eccessivo ottimismo circa i consensi degli uomini politici attuali a favore del principio delle autonomie Regionali; precisa che, dai resoconti delle discussioni avvenute in seno alla Commissione dei Settantacinque e della seconda Sottocommissione, risulta che anche la questione del riconoscimento di speciali forme di autonomie a determinate Regioni è stata molto dibattuta ed ha trovato accesi oppositori in quasi tutti i partiti.

Il Presidente Avv. Caveri prevede quindi che sia il problema delle autonomie in genere sia l'approvazione degli Statuti speciali per le quattro regioni citate (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna) troveranno, in seno all'Assemblea Costituente, fortissimi contrasti ed opposizioni.

Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Avv. Torrione sulla necessità che lo Statuto della Valle d'Aosta non sia coordinato con quelli della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige, chè, altrimenti, perderebbe il suo carattere di Statuto speciale della Valle d'Aosta e non potrebbe contenere in se i presupposti necessari per la soluzione di quei problemi, pure essenziali, che interessano soltanto ed esclusivamente la Valle d'Aosta stessa.

L'On. Bordon, rispondendo alle osservazioni formulate dai Consiglieri Avv. Torrione e Ing. Binel e dal Presidente Avv. Caveri, dichiara di concordare sul rilievo che non si debbono nutrire ottimismi eccessivi; fa osservare che, accennando al coordinamento dei quattro Statuti della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia e della Sardegna, non ha inteso dire che le quattro Regioni anzidette debbano avere Statuti in tutto eguali fra loro, bensì Statuti diversi, in relazione alle rispettive esigenze particolari, ma coordinati per quanto si riferisce alle materie e agli istituti basilari, regolati dalle leggi fondamentali dello Stato.

L'On. Bordon osserva infine, che non ritiene esatta l'informazione del Consigliere Ing. Binel circa le ragioni che hanno indotto il Governo Italiano a riconoscere, in via di massima, le così dette super-autonomie; a suo giudizio, tale riconoscimento, per quanto riguarda lo Statuto concesso alla Valle d'Aosta, non è stato semplicemente un riflesso della situazione internazionale, ma anche il frutto di una nuova coscienza democratica degli uomini politici e dei partiti italiani che si sono resi conto dei sacrifici sopportati e delle particolari esigenze affermate dai valdostani.

Il Presidente Avv. Caveri, propone che, dopo le premesse, d'altronde necessarie, si passi senz'altro all'esame e alla discussione del progetto di Statuto elaborato dal Consiglio sulla base del progetto trasmesso dall'On. Bordon e delle discussioni svoltesi in merito all'oggetto in precedenti adunanze.

Gli articoli 1, 2, 3, e 4 sono approvati nel testo proposto, con lievi varianti e aggiunte di carattere formale.

Sull'articolo 5, concernente la competenza della Regione in materia amministrativa, sorge breve discussione, alla quale partecipano l'On. Bordon, il Presidente Avv. Caveri e il Consigliere Geom. Bionaz:

Il Presidente Avv. Caveri illustra il concetto a cui si è informato il Consiglio nel definire la linea di demarcazione tra le competenze amministrative dello Stato e quelle della Regione; fa osservare che, anziché enumerare le materie riservate alla competenza amministrativa della Regione, si è preferito enumerare quelle riservate alla esclusiva competenza dello Stato, in quanto è indubbiamente molto più facile specificare le materie fondamentali che debbono necessariamente far capo all'autorità governativa statale, anziché enumerare in modo esauriente tutte le materie di secondaria importanza e di interesse prevalentemente regionale.

Il Consigliere Geom. Bionaz fa osservare che a questo principio si era già ispirato il primo progetto dell'autonomia della Valle d'Aosta approvata dal C.L.N. Piemontese e dal C.L.N. Alta Italia.

L'On. Bordon dichiara di ritenere che tale impostazione dell'articolo in esame sia effettivamente la migliore come quella che assicura una maggiore libertà di iniziativa alla Regione, nel campo amministrativo.

Gli articoli dal 6 al 16 sono approvati nel testo proposto, con lievi aggiunte e varianti di carattere formale.

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L'adunanza è sospesa alle ore dodici e cinquanta minuti e rinviata alle ore quindici pomeridiane.

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Si dà atto che l'adunanza è riaperta alle ore quindici e trenta minuti sotto la Presidenza dell'Avv. Severino Caveri, presenti tutti i Consiglieri intervenuti all'adunanza del mattino (il Consigliere signor Chabloz interviene alle ore sedici e trenta minuti durante la discussione dell'art. 19 del progetto di Statuto).

Sono pure presenti l'On. Giulio Bordon e il Dott. Paolo Alfonso Farinet.

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Prosegue l'esame e la discussione sugli articoli 17 e seguenti della proposta di Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta.

Gli articoli 17 e 18 sono approvati nel testo proposto, salvo sostituzione della parola "decreti" con la parola "regolamenti" al secondo comma dell'art. 17.

Sull'articolo 19, concernente la competenza della Regione in materia normativa sorge lunga ed animata discussione.

L'On. Bordon si dichiara subito nettamente contrario al testo dell'articolo in esame, così com'è formulato nella proposta. Fa osservare che lo Statuto della Valle d'Aosta deve bensì rispondere alle particolari esigenze della Regione, ma non può in alcun modo scostarsi da quelle che sono le norme generali e fondamentali dello Stato, sancite dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana: fra queste norme fondamentali, che non possono essere ignorate nell'elaborazione del Progetto di Statuto della Valle d'Aosta, sono da comprendersi, a suo giudizio, le norme stabilite dagli articoli 109, 110 e 111 del Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, approvato dalla Commissione dei Settantacinque. In base ai suddetti tre articoli la potestà legislativa della Regione è suddivisa in tre gradi:

1°) potestà legislativa esclusiva (Art. 109) -

2°) potestà legislativa concorrente con quella dello Stato (Art. 110) -

3°) potestà regolamentare (Art. 111) -

L'On. Bordon sostiene che un articolo di Statuto regionale che regoli le materie della competenza legislativa della Regione senza tener conto dei suddetti tre gradi di potestà legislativa, non potrà mai essere approvato in sede di Assemblea Costituente. Si potrà chiedere che le Regioni aventi diritto a Statuti speciali, possano prevedere, nei loro rispettivi Statuti lo spostamento di determinate materie da un grado all'altro; in altri termini si potrà sostenere la necessità di riservare alla competenza legislativa esclusiva della Regione determinate materie, sulle quali la legge generale riserva alla Regione stessa una competenza legislativa limitata oppure di semplice potestà regolamentare. L'On. Bordon, dichiara, pertanto, che, personalmente, non intende assumersi la responsabilità di sostenere e di difendere innanzi all'Assemblea Costituente l'art. 19 del Progetto di Statuto in esame, in quanto lo ritiene contrastante con il principio fondamentale, sancito dal Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, della suddivisione in tre gradi della potestà normativa delle Regioni. Propone che la proposta di Progetto di Statuto, oggi all'esame del Consiglio, sia sottoposta ad una ulteriore rielaborazione e revisione, specialmente per quanto si riferisce alle norme sulla competenza amministrativa e legislativa della Regione (Artt. 5 e 19), e che, all'uopo, sia nominata un'apposita Commissione.

Il Presidente, Avv. Caveri, fa osservare che non ritiene fondate le obiezioni formulate dall'On. Bordon, in quanto l'articolo 108 del Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che alla Valle d'Aosta, così come alla Sicilia, alla Sardegna e al Trentino-Alto Adige "siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali approvati mediante leggi costituzionali". Ritiene, inoltre, da non escludersi l'eventualità e la possibilità che le norme stabilite nel Progetto di Costituzione circa la suddivisione in tre gradi della potestà normativa delle Regioni non siano approvate dall'Assemblea Costituente, per cui sarebbe pericoloso limitare le richieste per riferirsi a norme di cui è tutt'ora è assai dubbia l'approvazione definitiva. Il Presidente, Avv. Caveri, propone di rimanere fermi sulle formulazioni adottate nella Proposta di Statuto in esame relative alla questione dei poteri normativi della Regione Valle d'Aosta, con richiamo all'articolo 108 del progetto di costituzione, che prevede per la Valle d'Aosta il diritto di avere uno Statuto speciale.

Segue animata discussione in merito alla questione dei poteri normativi (Art. 19):

L'On. Bordon insiste nel sostenere la necessità che, nell'elaborazione del testo del Progetto di Statuto da sottoporre all'Assemblea Costituente, ci si uniformi, per la parte concernente i poteri normativi della Regione, al principio stabilito nel Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana della suddivisione in tre gradi della potestà normativa delle Regioni.

Il Presidente, Avv. Caveri, l'Assessore Avv. Page e i Consiglieri Avv. Torrione, Col. Ferrein, Ing. Binel, ed altri sostengono, invece la necessità che sia mantenuta la formulazione dell'art. 19 del progetto, nel senso di determinare tutte le materie riservate alla competenza legislativa dello Stato e, per esclusione, riservate tutte le altre materie alla competenza legislativa non esclusiva della Regione. Dopo animata discussione l'Art. 19 è approvato nel testo proposto, salvo eventuale successivo riesame:

"Art. 19 - Nelle materie non comprese fra quelle di competenza statale di cui al precedente art. "5, secondo comma, è attribuita al Consiglio regionale la facoltà di emanare norme giuridiche "proprie, anche relative alla organizzazione dei servizi, in deroga alle leggi generali, e entro i limiti dei principii generali della Costituzione e delle Leggi fondamentali dello Stato".

Prosegue quindi l'esame e la discussione sugli articoli 20 e seguenti.

Gli articoli dal 20 al 40, fatta eccezione per l'Art. 39, sono approvati nel testo proposto, con lievi aggiunte e varianti di carattere formale; l'articolo 31 viene incorporato nell'articolo 25; la facoltà di sciogliere le Amministrazioni delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza pubblica, dei Consorzi e delle Consorterie della Regione, che, secondo la proposta in esame (Art. 39) è demandata alla Giunta del Consiglio regionale, è passata fra le competenze del Consiglio Regionale. E', pertanto, stralciato l'art. 39 e modificato in conseguenza l'Art. 21.

Sugli articoli dal 41 al 48, concernenti la parte finanziaria e contabile, dà opportuni chiarimenti l'Assessore Ing. Fresia, in particolare, per quanto riguarda il bilancio e la ripartizione delle entrate fra lo Stato e la Regione.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano l'Assessore Ing. Fresia, l'On. Bordon, il Presidente Avv. Caveri e il Segretario Dr. Brero, gli articoli dal 41 al 48 compresi sono approvati nel testo proposto, con lievi varianti ed aggiunte non sostanziali.

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Si dà atto che a questo punto della discussione (ore 18.10) lasciano l'adunanza i Consiglieri Sig. Dujany e Sig. Thomasset, e che l'adunanza viene sospesa per venti minuti (dalle ore 18.10 alle ore 18.30).

Alle 18.30 viene ripresa la discussione sugli articoli dal 49 al 62 (compreso) relativi al demanio della Regione, al sottosuolo e alle acque pubbliche.

Su proposta del Presidente Avv. Caveri, interviene all'adunanza, per la discussione sui problemi delle acque, il Consulente tecnico della Valle Ing. Annibale Torrione.

Gli articoli 49 e 50 sono approvati nel testo proposto, con lievi varianti e aggiunte di carattere formale.

Sull'articolo 51, così formulato: "tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione "Valle d'Aosta" appartengono al demanio della Regione", (ovvero in via subordinata: "sono attribuite in uso perpetuo alla Regione") nonché sugli articoli dal 52 al 58, sorge animata discussione.

L'On. Bordon afferma che l'articolo 51 della proposta in esame non è sostenibile perché contrario alle leggi sulla demanialità statale delle acque, in quanto lo Stato non consentirà mai di cedere in proprietà alla Regione le acque pubbliche di interesse non prevalentemente locale.

Ritiene sommamente inopportuno presentare un articolo del tenore di quello sopra citato, soprattutto ora in cui si parla insistentemente di nazionalizzazione delle acque. Sostiene che si debba chiedere la cessione di proprietà, alla Regione di tutte le acque che servono per l'irrigazione, in quanto sono di esclusivo interesse regionale, ma non anche delle acque destinate allo sfruttamento per la produzione di energia elettrica.

Segue animata discussione sul dibattuto problema delle acque alla quale partecipano l'On. Avv. Bordon, il Dr. Farinet, il Presidente Avv. Caveri, i Consiglieri Geom. Arbaney e Avv. Torrione e il Consulente Tecnico della Valle Ing. Annibale Torrione.

Il Dr. Farinet riassume i precedenti sulle rivendicazioni, da parte dei Comuni dei diritti sulle acque pubbliche, facendo presente che il riconoscimento della demanialità regionale delle acque pubbliche, esistenti nella Valle d'Aosta, costituirebbero un atto di giustizia dello Stato verso la Valle d'Aosta, che proprio in materia di acque pubbliche ha dovuto subire, anche di recente, gravi ingiustizie e soprusi: ricorda, infatti, come i Comuni della Valle d'Aosta, i quali ai sensi degli editti e delle leggi in vigore e con i titoli ufficiali e validi (atti di affrancamento e di cessione), hanno dovuto acquistare, in oro, dallo Stato e dal Sovrano, i pascoli, le foreste, i terreni e le acque pubbliche, siano stati in seguito dallo Stato ingiustamente e illegittimamente spogliati senza indennizzo, della proprietà e dell'uso gratuito delle acque.

Il Dr. Farinet fa, inoltre, rilevare che, con l'art. 32 del R.D.L. 15/5/1946, n. 455, le acque pubbliche esistenti in Sicilia sono state assegnate al demanio della Regione Siciliana a favore della quale è stato, inoltre, assegnato un contributo statale di circa 32 miliardi (lire trentun miliardi settecentonovantacinquemilioni) - per lo sfruttamento idroelettrico ed agricolo delle acque stesse (articolo 19 del D.L. 2 gennaio 1947, n. 2). Ritiene, pertanto, che, anche in considerazione di tali precedenti in materia, si debba insistere nel richiedere allo Stato l'assegnazione al demanio della Regione della Valle d'Aosta di tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione stessa.

L'On. Bordon fa rilevare che la citata concessione a favore della Regione Siciliana non ha alcun valore pratico, in quanto è noto che la Sicilia non è regione produttrice di molta energia elettrica.

Il Presidente Avv. Caveri fa rilevare che comunque il principio della demanialità regionale è già stato riconosciuto e che la Regione "Valle d'Aosta" in materia di acque ha diritti storici e giuridici che non ha alcuna altra Regione d'Italia; dichiara di concordare con il Dr. Farinet circa l'opportunità di invocare a sostegno della richiesta per la cessione alla Regione della Valle d'Aosta di tutte le acque pubbliche esistenti nel suo territorio, il precedente stabilito a favore della Regione Siciliana, e afferma che dal lato giuridico e di principio non può essere motivo plausibile di concessione alla Sicilia e di rifiuto alla Valle d'Aosta, da parte dello Stato, il fatto che la Sicilia abbia sul suo territorio poche acque pubbliche sfruttabili industrialmente. Se lo Stato ha ritenuto di poter derogare alle proprie leggi a favore della Regione Siciliana, non si vede perché non debba fare altrettanto a favore della Valle d'Aosta, che ha diritti e titoli precostituiti sulle acque.

Il Consigliere Geom. Arbaney fa osservare che, al fine anche di una razionale utilizzazione regionale delle acque, è necessario che tutte le acque, sia di irrigazione che di uso industriale, appartengano ad un unico Ente e che non si deve, pertanto, stabilire una distinzione tra acque destinate a uso agricolo (della Valle) e acque destinate ad uso industriale (dello Stato).

L'On. Bordon chiede che, anche per il riesame della parte di Progetto di Statuto concernente le acque pubbliche, sia nominata un'apposita Commissione incaricata di riesaminare tale materia.

Dopo breve discussione gli articoli dal 51 al 58 sono approvati nel testo proposto, con lievi varianti ed aggiunte, salvo successivo riesame, eccezione fatta per gli articoli 53 e 57, che vengono stralciati. Sono altresì approvati, con lievi varianti ed aggiunte, gli articoli dal 59 al 62 compreso.

Gli articoli dal 63 al 70 (compresi) relativi alla Zona Franca, sono approvati nel testo proposto, con un'unica variante formale all'articolo 66.

Per la parte riguardante l'ordinamento scolastico e l'uso della lingua francese, (artt. dal 71 al 76 compreso), l'Assessore Avv. Page propone talune varianti ed aggiunte, che sono approvate nella sostanza e con lievi modifiche di carattere formale, eccezione fatta per la parte concernente le spese per il funzionamento dei servizi scolastici e per la retribuzione al personale, parte che viene stralciata.

Gli articoli dal 77 all'85 compreso, concernenti il Comitato di Coordinamento, la Corte Costituzionale e la Giunta Giurisdizionale amministrativa, sono approvate nel testo proposto.

L'articolo 89 (Rappresentanza della Regione alle Assemblee Legislative), gli articoli dal 90 al 94 (Corpi e Collegi Consultivi speciali), l'articolo 95 (Reclutamento Militare), e l'art. 96 (Valore Costituzionale dello Statuto) sono approvati nel testo proposto.

Sono altresì approvati i seguenti allegati alla proposta di Progetto di Statuto in esame:

allegato A) - Carta al 200 000 della Valle d'Aosta:

allegato B) - Elenco e denominazione dei Comuni della Regione "Valle d'Aosta";

allegato C) - Formula di promulgazione di leggi e di regolamento regionali.

Dopo breve discussione di carattere generale,

IL CONSIGLIO

preso atto delle varie proposte e osservazioni formulate in merito ai singoli articoli della proposta di Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta;

preso atto che l'On. Bordon si è dichiarato, personalmente, contrario alle norme della proposta di Progetto di Statuto di cui si tratta, concernenti la competenza amministrativa (art. 5) e normativa (art. 19) e le acque pubbliche;

ad unanimità di voti;

Delibera

di approvare la proposta di Progetto di Statuto per la Valle d'Aosta nel testo seguente, dando mandato alla Giunta di apportarvi eventuali ritocchi formali di coordinamento e riservandosi l'eventuale successivo riesame delle norme concernenti: 1°) la competenza della Regione in materia amministrativa (art. 5); 2°) la competenza della Regione in materia normativa (art. 19); 3°) le acque pubbliche (art. 51):

PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO PER LA APROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA" E PER FINANZIAMENTO DI OPERE STRAORDINARIE IN VALLE D'AOSTA.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento della circoscrizione amministrativa autonoma della valle d'Aosta;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, recante agevolazioni di ordine economico e tributario alla Valle d'Aosta;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 741, relativo al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari ed alla ripartizione del personale dell'ex-Provincia di Aosta fra la "Valle d'Aosta" e la Provincia di Torino;

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1946, n. 355, sull'ordinamento degli Uffici di Conciliazione della Valle d'Aosta;

Visto il decreto Legislativo 11 novembre 1946, n. 365, sull'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta, e sulla istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli Studi;

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1946, n. 367, sulla istituzione della Giunta Giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il Decreto Legislativo 23 dicembre 1946, n. 532;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri e sentito il Consiglio di Stato, ha sanzionato e promulga:

Art. 1

È approvato, nel testo allegato, lo Statuto della Regione "Valle d'Aosta". Lo Statuto predetto, di complessivi novantatre articoli, ed i relativi tre allegati, che ne formano parte integrante, firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Costituente.

Art. 2

Per l'attuazione delle opere di sfruttamento idraulico per produzione di energia elettrica e per l'irrigazione nella Valle d'Aosta è autorizzato a carico dello Stato un contributo di Lire trenta miliardi, da ripartirsi in dieci rate uguali, da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1947-48 al 1956-1957.

Il Ministro delle Finanze e del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai conseguenti stanziamenti nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì __________________

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PROGETTO DI STATUTO PER LA REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA"

(approvato dal Consiglio della Valle d'Aosta nella adunanza delli 3 marzo 1947)

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La Valle d'Aosta in considerazione delle sue condizioni geografiche, storiche, etniche, linguistiche e economiche del tutto particolari, è costituita in REGIONE autonoma denominata "VALLE D'AOSTA", con capoluogo in Aosta.

Il suo territorio comprende, come da planimetria allegata (allegato A), le circoscrizioni dei Comuni della Valle, attualmente in numero di settantatre, denominati come da elenco allegato al presente Statuto (allegato B).

Art. 2

La "Valle d'Aosta" ha personalità giuridica ed un ordinamento amministrativo autonomo particolare, secondo le norme degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano l'ordinamento della Nazione; è dotata di una propria bandiera e di uno stemma, approvati, su proposta del Consiglio regionale, con decreto del presidente della Regione.

TITOLO II°

ORGANI, ATTRIBUZIONI E SERVIZI DELLA REGIONE. ATTRIBUZIONI E SERVIZI DELLO STATO NELLA REGIONE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Sono organi della Regione: il Consiglio, il Presidente della Regione autonoma "Valle d'Aosta" e la Giunta.

Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il governo della Regione autonoma.

Art. 4

La Regione provvede al funzionamento dell'amministrazione regionale per tutti i servizi di sua competenza. La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Regione.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Regione è disciplinato da un apposito regolamento organico, approvato dal Consiglio Regionale e vistato dal Comitato di Coordinamento.

L'accesso ai posti iniziali di ruolo di carriera avviene mediante pubblici concorsi secondo le norme del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 5

Ferme le attribuzioni devolute ai Comuni, la Regione ha competenza amministrativa e provvede mediante uffici e personale proprii alle materie ed ai servizi non compresi fra quelli di cui al comma seguente.

Sono riservati alla competenza statale le attribuzioni, i servizi e le materie seguenti:

­ Costituzione e organizzazione dello Stato e delle amministrazioni statali;

- Affari esteri, relazioni e trattati internazionali, salva la facoltà alla Regione di concludere accordi di buon vicinato con gli Stati confinanti in materia di scambi culturali, turistici e commerciali;

- Difesa nazionale;

- Giustizia, salve le competenze spettanti alla Regione in materia di Uffici di Conciliazione, di Giudici Conciliatori e di Cancellieri di Conciliatura;

- Culto;

- Pesi e misure;

- Monete e valute;

- Proprietà artistica e letteraria, brevetti, invenzioni, modelli e disegni industriali;

- Poste, telegrafi, ferrovie, comunicazioni aeree;

- Strade statali;

- Monopoli statali, dogane;

- Tributi, tasse e contributi erariali;

- Finanza e Contabilità erariali;

- Catasto urbano e rurale;

- Lavori pubblici di interesse prevalentemente nazionale, eccetto i trafori alpini;

- Istruzione superiore (universitaria);

- Diritto e procedura penale;

- Diritto e procedura civile, eccetto la disciplina e l'ordinamento degli usi civici;

- Cittadinanza;

- Annona. Razionamento consumi, salvo procedimenti di urgenza, che la Regione intenda di dover adottare.

CAPO II°

CONSIGLIO REGIONALE, PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA E GIUNTA

Art. 6

Il Consiglio regionale è costituito dai Consiglieri eletti nella Regione a suffragio diretto e segreto, in base alle norme emanate dal Consiglio regionale. I Consiglieri rappresentano l'intera Regione.

Art. 7

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno, nella prima adunanza, con voto segreto e a maggioranza assoluta di voti, secondo le norme di apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio: il Presidente della Regione, il Vice Presidente, gli Assessori e le Commissioni permanenti di studio.

Art. 8

I Consiglieri hanno diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno al Consiglio e non sono sindacabili per i voti dati nel Consiglio e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9

Il Consiglio regionale può essere sciolto con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri e delle Assemblee legislative dello Stato, nonché su parere favorevole del Consiglio di Stato, per gravi violazioni di leggi costituzionali dello Stato.

Avverso il decreto di scioglimento del Consiglio il Presidente regionale, o almeno un terzo dei membri del Consiglio, possono ricorrere alla Corte Costituzionale.

Art. 10

In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'ordinaria amministrazione della Regione è affidata a una Commissione straordinaria di cinque membri, di cui almeno tre aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere della Regione prescritti dalla legge elettorale regionale, nominata dal Governo dello Stato su designazione delle Assemblee legislative.

La Commissione indice le elezioni per il nuovo Consiglio regionale nel termine di tre mesi dalla data del decreto di scioglimento del Consiglio.

Art. 11

La Giunta è composta dal Presidente della Regione, del Vice-Presidente e degli Assessori.

Il Vice-Presidente e gli Assessori sono preposti, con deliberazione della Giunta, a singoli rami dei servizi dell'Amministrazione regionale.

Art. 12

Il Presidente della Regione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità o morte del Presidente, il Vice-Presidente convoca, entro dieci giorni, il Consiglio regionale per l'elezione del Nuovo Presidente.

CAPO III°

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 13

Oltre alle attribuzioni in materia di amministrazione della Regione previste dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento interno, spettano al Consiglio regionale le attribuzioni e le facoltà normative previste dal seguente articolo 19 del presente Statuto.

Art. 14

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta al Presidente e ai membri della Giunta e del Consiglio regionale. I progetti di legge e dei relativi regolamenti di esecuzione sono elaborati dalle Commissioni nominate dal Consiglio, sentito il parere dei rappresentanti delle categorie professionali interessate.

Art. 15

I disegni di legge e dei relativi regolamenti di esecuzione, approvati dal Consiglio regionale, debbono essere comunicati, entro venti giorni dalla loro deliberazione, al Capo del Governo dello Stato, il quale, ove ritenga che i disegni stessi eccedano i limiti di competenza del Consiglio regionale, li rinvia entro trenta giorni al Presidente della Regione con motivate osservazioni, per il riesame.

Il Consiglio regionale può riesaminare e modificare, ovvero, con motivata deliberazione, confermare i testi dei disegni di legge e di regolamento di cui si tratta e rinviarli, entro trenta giorni, al Capo del Governo dello Stato che può, in questo caso, impugnare entro trenta giorni, per l'annullamento totale o parziale, i disegni di legge avanti la Corte Costituzionale, dandone contemporanea notizia al presidente della Regione.

Art. 16

Con ricorso sottoscritto da almeno cinquecento elettori residenti nella Regione, si può, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, ricorrere alla Corte Costituzionale, ove si ritenga che le leggi e i regolamenti stessi eccedano i limiti di competenza del Consiglio regionale o costituiscano violazione delle norme costituzionali dello Stato o del presente Statuto.

Art. 17

Le leggi e i regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale debbono essere controfirmati dal Presidente della Regione, dall'Assessore competente per materia e dal Segretario Generale dell'Amministrazione regionale.

Sono promulgati dal Presidente della Regione, decorsi i termini utili per le impugnazioni ai sensi dell'articolo 15, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi, dei decreti e dei regolamenti della Regione, nonché pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" dello Stato e nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

La formula della promulgazione è quella risultante dall'allegato C) al presente Statuto. In caso di impugnativa si osservano le disposizioni dell'articolo 79 ultimo capoverso.

Le leggi regionali e i relativi regolamenti di esecuzione entrano in vigore nella Regione, quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" dello Stato, salvo diversa indicazione.

Art. 18

Con legge del Consiglio regionale sarà disciplinata l'applicazione del diritto al "referendum" da parte del corpo elettorale nelle materie di fondamentale importanza per la Regione.

Art. 19

Nelle materie non comprese fra quelle di competenza statale di cui al precedente articolo 5, secondo comma, è attribuita al Consiglio regionale la facoltà di emanare norme giuridiche proprie, anche relative alla organizzazione dei servizi, in deroga alle leggi generali, e entro i limiti dei principii generali della Costituzione e delle leggi fondamentali dello Stato.

Art. 20

Il Consiglio regionale può emettere voti, formulare proposte e progetti di legge sulle materie di competenza degli organi dello Stato, che interessino particolarmente la Valle d'Aosta, e inoltrarli, per l'esame, al Governo e alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 21

Spetta al Consiglio regionale di:

a) destituire i Sindaci per mancata tutela dell'ordine pubblico o per persistente violazione di legge;

b) sciogliere le Amministrazioni Comunali per persistente violazione di legge, e nominare Commissari provvisori per la ordinaria amministrazione o per l'adempimento di atti obbligatori per legge;

c) sciogliere le Amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dei Consorzi e delle Consorterie della Regione amministrate dai Comuni o dalle rappresentanze delle frazioni per persistente violazione di legge, e di nominare Commissari per la loro ordinaria amministrazione e per l'adempimento di atti obbligatori per legge.

Prima di procedere ai provvedimenti di cui al comma precedente, il Consiglio della Valle deve accertare che la Giunta abbia invitato le Amministrazioni Comunali a provvedere e abbia accertato i fatti e le inadempienze, in fatto e in diritto, in rapporto alla situazione locale.

Art. 22

Spetta, altresì, al Consiglio regionale di modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza locali, in base a norme e modalità da stabilirsi dal Consiglio.

I provvedimenti relativi devono essere pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" dello Stato e nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Art. 23

Il Consiglio regionale approva il bilancio della Regione, predisposto dalla Giunta; approva pure il rendiconto consuntivo, predisposto dalla Giunta e approvato dal Collegio dei Revisori dei conti; nomina, nel suo seno e a scrutinio segreto, i Revisori del conto consuntivo dell'esercizio finanziario in corso.

CAPO IV°

ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DEGLI ASSESSORI E DELLA GIUNTA

Art. 24

Il Presidente della Regione e gli Assessori hanno le attribuzioni ed esercitano le funzioni di amministrazione e di controllo concernenti i servizi di competenza dell'Amministrazione regionale; gli Assessori dirigono i rami di servizio ai quali sono preposti.

Nelle altre materie per le quali l'Amministrazione regionale esplichi servizi di competenza statale, il Presidente della Regione svolge attività amministrativa secondo le disposizioni emanate dal Governo dello Stato, sempreché le disposizioni stesse non contrastino con le norme del presente Statuto.

Il Presidente della Regione è responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, rispettivamente verso il Consiglio regionale o verso il Governo dello Stato, secondo la competenza di materie di cui al comma precedente.

Art. 25

Il Presidente della Regione autonoma "Valle d'Aosta" è capo e rappresentante della Regione e rappresenta il potere esecutivo dello Stato nella Regione. Ha le attribuzioni e i poteri che le leggi conferiscono al Prefetto.

Provvede ad assicurare unità di indirizzo politico e amministrativo nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali nella Regione, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti le Amministrazioni della Giustizia, della Marina e dell'Aeronautica.

Promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra le autorità amministrative e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni nella Regione, salvo le eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, e ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

Tutela l'ordine pubblico, sovraintende alla sicurezza pubblica e dispone della forza pubblica.

Provvede al mantenimento dell'ordine pubblico nella Valle, secondo le disposizioni del Governo dello Stato, verso il quale è responsabile, a mezzo di reparti dell'Arma dei Carabinieri nonché a mezzo di reparti del Corpo di Polizia regionale, da costituirsi secondo organico e regolamento approvati dal Consiglio.

Può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato in caso di necessità e può organizzare, previo parere favorevole del Consiglio, Corpi speciali per la tutela di particolari servizi o di particolari interessi locali.

Rilascia, per delega governativa, passaporti per l'estero ai cittadini residenti nella Regione.

Esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 26

Il Presidente della Regione convoca e presiede il Consiglio regionale e la Giunta e ne esegue le deliberazioni; promulga le leggi ed i regolamenti approvati dal Consiglio regionale.

Art. 27

Il Presidente della Regione, ove ravvisi che le leggi e i regolamenti dello Stato abbiano violato la costituzione dello Stato o il presente Statuto, li può, su conforme deliberazione del Consiglio, impugnare, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, avanti la Corte Costituzionale.

Copia degli atti di impugnazione deve essere trasmessa, per notizia, al Capo dello Stato, ai Presidenti delle Assemblee legislative e al Capo del governo.

Art. 28

Il Presidente della Regione partecipa, con il rango di Ministro, e con voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio dei Ministri nelle quali siano discusse materie e servizi che interessino particolarmente la Regione.

Art. 29

Il Presidente della Regione può prendere deliberazioni di competenza della Giunta quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza della Giunta.

Delle deliberazioni d'urgenza il Presidente deve far relazione alla Giunta, nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica. In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della negata ratifica.

Art. 30

Spetta al Presidente della Regione la vigilanza sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sulle Consorterie amministrate dai Comuni o dalle rappresentanze delle frazioni: nell'esercizio di tali attribuzioni sono devolute al Presidente della Regione le facoltà e i poteri di vigilanza e di intervento spettanti per legge al Prefetto e al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Art. 31

Il Presidente della Regione può rilasciare carte di frontiera e carte turistiche, nonché autorizzare il soggiorno nella Regione di cittadini stranieri oriundi della Valle d'Aosta.

Art. 32

Spetta al Presidente della Regione di provvedere con decreto, previa deliberazione della Giunta, alla istituzione e alla soppressione di Uffici di Conciliazione nella Regione, la cui Vigilanza resta attribuita al Presidente del Tribunale di Aosta.

Spetta al Presidente della Regione di provvedere con decreto, sentita la Giunta e su proposta dei rispettivi Consigli Comunali, alla nomina dei Giudici Conciliatori e dei Vice Giudici Conciliatori della Regione, con l'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché alla dispensa dei medesimi in seguito a dimissioni volontarie. Spetta altresì al Presidente di provvedere, con decreto, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei Giudici Conciliatori e dei Vice Giudici Conciliatori per incapacità o per motivi di salute, su proposta del Presidente del Tribunale di Aosta e sentita la Giunta.

Art. 33

Il Presidente della Regione provvede, con decreto, alla autorizzazione, revoca o dispensa dall'esercizio delle funzioni di Cancelliere o Ufficiale giudiziario di Conciliazione, con l'osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 34

La Giunta, quale organo collegiale, ha le attribuzioni che le sono delegate dal Consiglio regionale o conferite dalle disposizioni del presente Statuto o dalle norme regolamentari, da emanarsi dal Consiglio regionale.

Art. 35

La Giunta può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio regionale quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Delle deliberazioni d'urgenza della Giunta deve essere fatta relazione al Consiglio, nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica. In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti degli atti amministrativi sino al momento della negata ratifica.

Art. 36

Spetta alla Giunta la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sulle Consorterie amministrate dai Comuni o dalle rappresentanze delle frazioni; nell'esercizio delle funzioni tutorie spettano alla Giunta le attribuzioni devolute alla Giunta provinciale amministrativa, al Consiglio di Prefettura e al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Art. 37

Sono devolute alla Giunta le attribuzioni e funzioni amministrative spettanti per legge alla Giunta provinciale amministrativa, anche in materia di gravami e di giudizi amministrativi e di contenzioso tributario, nonché quelle spettanti al Consiglio di Prefettura.

Art. 38

Spetta alla Giunta di approvare i conti consuntivi nonché di approvare e eventualmente di integrare i bilanci di previsione dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione, che, nonostante l'accertata massima riduzione delle spese e l'applicazione nella misura massima delle entrate, risultino tuttavia deficitari.

L'integrazione viene effettuata mediante concessione, in via straordinaria, di contributi integrativi da prelevarsi su apposito stanziamento annuo iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

TITOLO III

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 39

Il Consiglio regionale non più tardi del mese di giugno approva il bilancio della Valle per il prossimo esercizio, predisposto dalla Giunta.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato (1° luglio-30 giugno).

Alla approvazione del Consiglio è pure sottoposto, in sessione autunnale, il conto consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno precedente, con i relativi allegati e la relazione dei revisori del conto.

La "Valle d'Aosta" provvede al finanziamento delle spese occorrenti per i servizi devoluti alla sua competenza amministrativa e alla riscossione, con le norme, i privilegi e le modalità previsti dalle leggi vigenti, delle imposte, delle tasse, tributi afferenti ai servizi stessi e agli Enti e uffici soppressi o assorbiti dalla Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta può emettere obbligazioni, contrarre prestiti e istituire lotterie secondo le modalità stabilite dal Consiglio ed emettere, d'intesa con lo Stato, serie straordinarie di francobolli.

Art. 40

Con provvedimento legislativo, previ accordi con i rappresentanti della Regione, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici, viene effettuato fra lo Stato e la Regione, il riparto delle entrate erariali riferentesi a redditi prodotti nella Regione, ovunque riscossi, durante il corso dell'esercizio finanziario precedente. Nel riparto delle imposte dirette sarà compreso tutto il carico iscritto sui ruoli dell'anno. Gli organi e gli uffici statali sono tenuti a fornire i dati o i mezzi per gli accertamenti di tutte le entrate erariali.

Art. 41

Se le pubbliche entrate annuali non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Regione, lo integrerà con un contributo straordinario. Prima di concedere il contributo straordinario, il Ministero delle Finanze e del Tesoro può disporre indagini presso l'Amministrazione della Regione.

Art. 42

L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali è effettuato da organi collegiali elettivi, a norma delle vigenti disposizioni. Sono ammesse al riparto tutte le entrate erariali di qualsiasi natura, per tutte le attività economiche esistenti in Valle, siano essere determinate da imposte dirette o indirette, dal provento dei monopoli, del lotto, valori bollati, diritti e canoni di qualsiasi genere. Sono esclusi dal riparto i canoni per nuove concessioni, che spettano integralmente alla Regione.

Art. 43

Lo Stato concede alla Regione congrui accordi trimestrali sulla quota annua spettante alla Regione per il riparto delle entrate erariali. Entro il mese di luglio di ogni anno è effettuato il conguaglio fra la quota spettante alla Regione e gli accordi ricevuti.

Tutte le attività produttive esistenti nella Regione sono fiscalmente soggette alla competenza impositiva regionale ancorché le sedi principali delle aziende siano fuori dalla Regione stessa.

Le imposte relative a dette attività, comprese le imposte inerenti ai redditi di lavoro, sono versate agli organi di riscossione della Regione.

Entro i limiti consentiti dalla legge, spetta alla "Valle d'Aosta", il diritto di imposizione e di riscossione delle sovrimposte, tributi e tasse per legge spettanti alla Provincia, all'Ente provinciale per il Turismo, alla Camera di Commercio, all'Ufficio Provinciale Industria e Commercio, e agli altri Enti ed Uffici assorbiti nell'Amministrazione regionale.

Art. 44

Lo Stato versa annualmente alla "Valle d'Aosta", a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi nei lavori di ricostruzione e nella esecuzione di lavori pubblici, in base ad un apposito piano economico approvato dal Consiglio regionale.

Art. 45

Allo scopo di favorire l'affluenza di capitali stranieri in Valle d'Aosta, lo Stato, su proposta dei Ministri delle Finanze e del Tesoro e su richiesta e d'intesa con il Consiglio regionale, determina un regime di tassazione ridotta da praticarsi nei confronti dei redditi delle Società straniere e delle loro succursali costituite con sede legale in Valle d'Aosta e la cui attività si esplichi fuori della Regione e del territorio dello Stato.

A carico delle società o succursali suddette può essere stabilito l'obbligo di pagare le imposte e tasse in divisa estera, da versarsi alla Camera di Compensazione di cui all'articolo seguente.

Art. 46

Le disposizioni di carattere generale sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione; potrà però essere istituita, presso una banca locale, una Camera di Compensazione, allo scopo di destinare ai bisogni degli scambi con l'estero della Regione le valute straniere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti, dal Turismo in Valle d'Aosta e dal provento delle imposte e tasse applicate e riscosse sui capitali stranieri e sui redditi delle Società straniere aventi sedi o succursali in Valle d'Aosta.

TITOLO IV°

DEMANIO DELLA REGIONE. SOTTOSUOLO. ACQUE PUBBLICHE

Art. 47

I beni immobili appartenenti alla Regione autonoma "Valle d'Aosta" nonché i beni appartenenti al demanio dello Stato esistenti nella Regione, salvo quelli appartenenti all'Amministrazione militare che interessano la difesa dello Stato, e salvo quelli destinati ai servizi di competenza dello Stato citati all'art. 5, sono trasferiti in proprietà alla Regione "Valle d'Aosta".

Art. 48

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono di proprietà di alcuno fanno parte del patrimonio della Regione.

Fanno parte, inoltre, del patrimonio della Regione: le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ritrovate nel sottosuolo della Regione; gli immobili già di proprietà dell'ex-Casa regnante, dell'ex-partito nazionale fascista e dell'ex-gioventù italiana littorio, con i loro arredi; i beni in genere destinati a pubblici servizi dell'Amministrazione regionale; le partecipazioni azionarie dello Stato nelle attività economiche della Regione.

Art. 49

Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della Regione "Valle d'Aosta" appartengono al demanio della Regione [nota a piè di pagina] ovvero, quanto meno, "sono attribuite in uso perpetuo alla Regione".

Art. 50

Le concessioni di acque già riconosciute alla data del 7 settembre 1945 conservano piena efficacia sino alla data della rispettiva scadenza.

La Regione subentra allo Stato per la riscossione dell'intero canone dovuto, come pure per la riscossione della tassa di esercizio.

Tutti i diritti concessi allo Stato dagli articoli 25 e 55 del Testo Unico R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono devoluti alla Regione.

Le concessioni stesse possono essere, alla scadenza, rinnovate o prorogate dalla Regione, che subentra allo Stato in tutti i diritti previsti dagli artt. 25 e 55 del T.U.R.D. 11-12-1933 n. 1775 per lo sfruttamento delle concessioni.

Art. 51

Le concessioni che non siano state realizzate nei termini previsti dai relativi disciplinari si intendono decadute, come pure si intendono revocate le autorizzazioni provvisorie a iniziare lavori, già rilasciate dal Ministero dei Lavori Pubblici, qualora i lavori siano stati sospesi per più di un anno dopo la liberazione o i concessionari non abbiano ottemperato alle disposizioni dei disciplinari provvisori.

Art. 52

Le acque pubbliche della Regione possono essere sfruttate direttamente o in compartecipazione, ovvero date in concessione dalla Regione, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale approvato da un Comitato misto, composto di due rappresentanti del Ministero dei LL.PP. e di due rappresentanti del Consiglio regionale, presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato.

Le norme e le modalità di concessione saranno stabilite secondo la procedura e le norme tecniche in vigore per le concessioni fatte dallo Stato, ma la Regione potrà apportare modifiche da approvarsi dal Comitato misto.

Qualora, per difetto di iniziativa o per altre cause, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, dopo tre anni di regolare preavviso, fermi restando i benefici economici a favore della Regione.

Art. 53

Le concessioni possono essere subordinate all'impegno, da parte dei concessionari, di fornire gratuitamente l'energia elettrica occorrente per i servizi pubblici, nei limiti delle quantità previsti dalle leggi vigenti, ed a prezzi ridotti per usi domestici e per l'artigianato e con altre agevolazioni maggiori, specie in favore dell'agricoltura, da concordarsi con i concessionari; le agevolazioni di cui sopra si intendono estese anche rispetto agli impianti già esistenti e funzionanti.

Art. 54

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del Testo Unico R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, che risultino prescritti, sono riaperti a decorrere dalla data del D.L.Lt. 7 settembre 1945 n. 546, ed il termine di scadenza dei quattro anni viene computato dall'entrata in funzione dell'impianto e non dalla data di concessione.

Le concessioni per usi potabili e irrigui già esistenti non sono soggette a alcuna imposizione di canone.

I canoni, nei casi di concessione, sono fissati dagli organi competenti della Regione e possono fare oggetto di ricorso da parte dei concessionari al Comitato misto per le acque.

Art. 55

Gli atti e i contratti stipulati dalla "Valle d'Aosta" per lo sfruttamento idroelettrico delle acque della Regione, soggetti a registrazioni, sono registrati a tassa fissa.

Art. 56

Appartengono al demanio della Regione le miniere e le sorgenti termali e minerali esistenti nel territorio della Valle d'Aosta.

Le concessioni di miniere e di sorgenti termali e minerali riconosciute alla data del 7 settembre 1945, conservano piena efficacia sino alla data della rispettiva scadenza o di intervenuta decadenza. I relativi diritti proporzionali da pagarsi dal concessionario, come pure le eventuali partecipazioni ai profitti delle aziende di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, spettano e sono versati alla "Valle d'Aosta". Le concessioni stesse possono essere dalla Regione rinnovate o prorogate alla scadenza a favore dei concessionari, salvo opportune modifiche alle norme dei disciplinari di concessione.

Le concessioni in atto di cui sopra si intendono decadute dopo un periodo di tre anni di inattività.

Art. 57

Per il rilascio e la disciplina delle nuove concessioni e di quelle dichiarate decadute, nonché per i permessi di ricerca mineraria nella Regione, restano avocate alla "Valle d'Aosta" le competenze per legge demandate allo Stato.

Per le miniere già concesse alla data del Decreto L.Lt. 7 settembre 1945, n. 546 la Regione ha diritto ad una interessenza, a titolo gratuito nelle società concessionarie nella misura del cinquanta per cento del valore azionario e deve essere rappresentata nei rispettivi Consigli di amministrazione con un numero di rappresentanti pari alla metà dei consiglieri o in proporzione al capitale che il valore della miniera rappresenta nel capitale della Società.

Il Consiglio regionale può avvalersi, quale organo consultivo, del Corpo delle miniere che, a richiesta, esercita pure il servizio di polizia mineraria.

Art. 58

Restano in disponibilità del proprietario del suolo le cave e le torbiere. Qualora il proprietario non ne intraprenda la coltivazione o non vi dia sufficiente sviluppo, il Consiglio regionale può intervenire con le prerogative e le facoltà per legge spettanti al Ministero.

TITOLO V°

ZONA FRANCA

Art. 59

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce Zona franca.

Il Presidente della Regione ha facoltà di rilasciare permessi di importazione, di esportazione e di compensazione per gli scambi commerciali di merci e di prodotti tra la Regione e gli Stati esteri.

Art. 60

Tutti i prodotti e le merci contemplati nella tariffa doganale italiana, importati in Valle d'Aosta sia dall'estero che dal territorio doganale italiano, sono esenti dai rispettivi dazi doganali di importazione e di esportazione.

Art. 61

Non sono compresi nella franchigia doganale di cui all'art. 64 i prodotti dell'industria automobilistica, motocicli, biciclette e loro parti nonché le pneumatiche e camere d'aria per le ruote dei detti veicoli.

Gli alcaloidi sono altresì esclusi dal beneficio della franchigia doganale.

Art. 62

Sono esenti oltre che dai dazi doganali, anche dalle imposte di fabbricazione e di consumo i generi e i prodotti soggetti a tali imposte.

è concessa, per i generi di cui sopra, anche l'esenzione dal diritto di licenza.

Art. 63

I prodotti ed i manufatti della Valle d'Aosta, scortati da certificati di origine rilasciati dall'Assessore all'Industria e Commercio, sono considerati nazionali e, come tali, sono introdotti in franchigia nel territorio doganale italiano.

Art. 64

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella Zona Franca è concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere per i prodotti fabbricati nella Zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella Zona Franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Art. 65

È concesso alle industrie della Regione, che al momento della attuazione della Zona Franca optino per il regime di Zona Franca o per quello nazionale, di poter in seguito mutare regime, a loro domanda.

Art. 66

Con appositi provvedimenti ministeriali sono disciplinate, secondo i criteri che regolano i traffici di frontiera, le opportune agevolazioni per gli approvvigionamenti e le necessità degli abitanti della zona posta a cavallo della linea di confine col territorio doganale.

TITOLO VI°

LINGUA FRANCESE. ORDINAMENTO SCOLASTICO. ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Art. 67

Nella Regione "Valle d'Aosta" la lingua francese ha dignità di lingua ufficiale al pari della lingua italiana.

Gli atti pubblici sono redatti indifferentemente nell'una o nell'altra lingua eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria, che sono redatte in lingua italiana.

Le amministrazioni statali, nell'attuazione delle proprie attribuzioni e dei propri servizi nell'ambito della Regione, sono tenute a scegliere e a comandare in servizio in Valle d'Aosta, a titolo preferenziale, funzionari nativi della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 68

Nelle scuole di ogni ordine e grado, esistenti nella Regione, l'insegnamento è impartito in lingua francese e in lingua italiana con numero pari di ore settimanali. L'insegnamento di determinate materie è impartito in lingua francese.

Nei Comuni di lingua tedesca della Valle di Gressoney è anche impartito l'insegnamento della lingua tedesca.

Art. 69

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie da insegnarsi in lingua francese, sono approvati da Commissioni miste paritetiche, composte di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e di rappresentanti del Consiglio Regionale.

Art. 70

La Regione, a mezzo di uffici e personale proprii, provvede all'istruzione elementare, professionale e media, nonché all'educazione fisica e sportiva della gioventù.

La Regione provvede alla nomina del Sovraintendente agli Studi, degli insegnanti delle scuole elementari e medie, dei Capi d'Istituto, degli Ispettori Scolastici, dei Direttori didattici, dei Rettori, dei Presidi e del personale degli Istituti di cultura, delle biblioteche, dei convitti, dei collegi.

Gli insegnanti debbono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato.

Le nomine di cui al presente articolo sono subordinate alla dimostrazione della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.

Art. 71

La Valle può nominare laureati o diplomati all'estero per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole regionali, purché tali insegnanti siano muniti di titoli equipollenti a quelli prescritti dallo Stato.

Art. 72

Sono istituiti nella Valle d'Aosta ruoli regionali per gli insegnanti delle scuole elementari e medie, per i Capi d'Istituto, per gli Ispettori scolastici e per i Direttori didattici.

È ammesso il passaggio dai ruoli statali a quelli regionali e viceversa.

Il passaggio dai ruoli statali ai ruoli regionali avviene su richiesta degli interessati e previo benestare della Regione; il passaggio dai ruoli regionali ai ruoli statali avviene su richiesta degli interessati.

Per detti passaggi gli insegnanti delle scuole medie debbono avere conseguito l'idoneità in un concorso generale dello Stato.

Su richiesta della Regione il Ministero della Pubblica Istruzione può comandare a prestare servizio in Valle d'Aosta personale dei ruoli statali, e assorbire personale insegnante dei ruoli insegnanti.

Art. 73

La Regione sovraintende alla conservazione dei monumenti e delle opere artistiche e storiche e provvede ai servizi relativi alle antichità e alle belle arti.

Lo Stato concorre nelle spese per la conservazione dei monumenti e delle opere di importanza storica esistenti nella Valle d'Aosta.

TITOLO VII°

COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 74

Presso l'Amministrazione della Regione è istituito un Comitato di Coordinamento composto di un rappresentante del Ministero dell'Interno, di un rappresentante del Ministero delle Finanze e del Tesoro e di un rappresentante della "Valle d'Aosta", nominato dal Consiglio della Valle fra persone ad esso estranee, particolarmente competenti in materia giuridica e amministrativa.

Il Comitato è nominato con decreto del Capo dello Stato.

L'onere finanziario per il funzionamento del Comitato di Coordinamento e per le indennità e rimborso di spese ai componenti del Comitato stesso è ripartito in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 75

L'attività amministrativa della "Valle d'Aosta" non è soggetta a controllo di merito da parte delle autorità governative; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato di Coordinamento, previsto dall'articolo precedente.

Il rappresentante della "Valle d'Aosta" nel Comitato di Coordinamento può assistere con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio regionale, senza voto deliberativo.

Art. 76

Il Comitato di Coordinamento deve, entro trenta giorni dalla data in cui riceve copia degli atti e dei provvedimenti legislativi e amministrativi della "Valle d'Aosta", comunicare all'Amministrazione regionale le decisioni adottate in merito.

Contro l'eventuale diniego del visto di legittimità da parte del Comitato di Coordinamento a provvedimenti legislativi del Consiglio regionale, il Presidente della Regione può ricorrere, entro trenta giorni, alla Corte Costituzionale di cui all'articolo seguente.

Contro l'eventuale diniego del visto di legittimità da parte del Comitato di Coordinamento a provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della Regione può ricorrere, entro trenta giorni, alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa di cui all'articolo 80.

TITOLO VIII°

ORGANI GIURISDIZIONALI

CAPO I°

CORTE COSTITUZIONALE

Art. 77

In attesa che l'Assemblea Costituente disponga l'istituzione di un supremo Tribunale Costituzionale e ne determini la competenza, è istituita, con sede in Roma, una Corte Costituzionale composta di otto membri effettivi e di due supplenti, nominati in pari numero dal Governo dello Stato e del Consiglio regionale fra persone di particolare competenza giuridica e amministrativa.

La Corte Costituzionale elegge nel suo seno il Presidente e il Procuratore Generale.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 78

La Corte Costituzionale è competente a giudicare sulla costituzionalità:

a) delle leggi e dei regolamenti esecutivi approvati dal Consiglio regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti esecutivi dello Stato relativamente alle norme costituzionali dello Stato e alle norme e materie del presente Statuto.

Art. 79

Qualora l'impugnativa delle leggi e dei regolamenti esecutivi della Regione presso la Corte Costituzionale sia promossa dal Capo del Governo dello Stato o dal Presidente del Comitato di Coordinamento, le leggi e i regolamenti stessi possono essere promulgati e pubblicati dopo decorsi i sessanta giorni dall'impugnativa se non sia intervenuta una decisione e se al Presidente del Consiglio regionale non sia pervenuta notizia, dalla Corte Costituzionale o dal Capo del Governo dello Stato, della decisione adottata.

Qualora intervenga sfavorevole decisione della Corte Costituzionale dopo il termine di sessanta giorni, le leggi e i regolamenti esecutivi, che siano stati promulgati e pubblicati, cessano di avere vigore, fermi restando, fino a tale data, gli effetti giuridici e amministrativi delle leggi e dei regolamenti stessi.

CAPO II°

GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA

Art. 80

È istituita, con sede in Aosta, la Giunta Giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta.

La composizione e la nomina dei membri effettivi e supplenti della Giunta Giurisdizionale Amministrativa sono regolate dalle norme di apposito provvedimento legislativo.

Art. 81

La Giunta Giurisdizionale Amministrativa per la Valle d'Aosta è competente a giudicare sulle controversie di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge contro gli atti e provvedimenti amministrativi dell'Ente Valle d'Aosta, degli Enti minori e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, sottoposti alla vigilanza e alla tutela dell'autorità locale, che abbiano per oggetto un interesse di persona fisica o giuridica, e sempre che i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali.

Le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in unica istanza, per i ricorsi relativi agli atti e provvedimenti degli Enti indicati nel primo comma del presente articolo, sono soppresse nell'ambito della Regione Valle d'Aosta.

Nelle materie di competenza della Giunta Giurisdizionale amministrativa questa ha giurisdizione anche di merito nelle materie e nei ricorsi sui quali analoga giurisdizione di merito è attribuita dalle leggi vigenti agli organi di giurisdizione amministrativa regionale.

La Giunta Giurisdizionale amministrativa è altresì competente a giudicare sulle controversie per legge attribuite alla competenza del Consiglio di Prefettura: nei giudizi relativi alle controversie stesse la Giunta Giurisdizionale Amministrativa è integrata, secondo le norme di apposito provvedimento legislativo, con membri aggiunti particolarmente competenti in materia contabile.

Art. 82

Le deliberazioni dell'Ente "Valle d'Aosta", vistate dal Presidente del Comitato di Coordinamento, e le deliberazioni dei Comuni, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, vistate dal Presidente della Regione o approvate dalla Giunta regionale, o, comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Sono parimenti definitivi gli atti con i quali viene dalle succitate autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, nonché i decreti del Presidente della Regione, che ne pronunciano l'annullamento.

Art. 83

Avverso le decisioni della Giunta Giurisdizionale amministrativa è stato dato ricorso al Consiglio di Stato per le controversie previste ai comma 1, 2, e 3 dell'articolo 81, e alla Corte dei Conti per le controversie di cui al comma 4° dell'articolo medesimo.

Contro le decisioni della Giunta Giurisdizionale Amministrativa è ammesso altresì ricorso per revocazione, nei casi previsti dal Codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dalla scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità, ovvero dal recupero dei documenti.

Art. 84

Le norme per i giudizi avanti la Giunta Giurisdizionale amministrativa, per i termini e le forme del procedimento o dei ricorsi in secondo grado sono stabilite con apposito provvedimento legislativo. Gli avvocati e procuratori iscritti negli albi forensi della Valle d'Aosta, anche se non iscritti nell'albo speciale dei patricinanti, sono ammessi e abilitati a firmare i ricorsi e a patrocinare presso la Giunta Giurisdizionale Amministrativa.

Art. 85

Le spese relative all'istituzione ed al funzionamento della Giunta Giurisdizionale Amministrativa fanno carico alla Regione, che provvede al personale di segreteria della Giunta e ai servizi relativi.

TITOLO IX°

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Art. 86

La Valle d'Aosta ha diritto di essere rappresentata nelle due Assemblee legislative dello Stato da almeno un Deputato e da un Senatore.

Per le elezioni politiche per la Valle d'Aosta forma un unico collegio elettorale.

Per le elezioni politiche si applicano le norme del sistema uninominale.

TITOLO X°

CORPI E COLLEGI CONSULTIVI SPECIALI

Art. 87

Per l'espletamento delle attribuzioni e dei servizi riguardanti la sanità e l'igiene la Regione si avvale della collaborazione di un Consiglio Regionale di Sanità, nominato con decreto dal Presidente della Regione e presieduto dal Vice-presidente.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio regionale di Sanità sono stabilite dal Consiglio della Regione.

Art. 88

Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono devolute, nella Regione, ad un Consiglio scolastico regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione e presieduto dall'Assessore all'Istruzione Pubblica.

La composizione del Consiglio scolastico regionale è stabilita dal Consiglio della Regione.

Art. 89

Per l'espletamento delle attribuzioni e dei servizi relativi al turismo e alla disciplina delle attività alberghiere, la Regione si avvale della collaborazione di un Comitato Valdostano per il Turismo, composto di rappresentanti designati dalle categoria interessate, secondo norme da emanarsi dal Consiglio regionale, che determina altresì le attribuzioni del Comitato.

Art. 90

Per l'espletamento delle attribuzioni e dei servizi relativi al commercio, all'industria e all'agricoltura, la "Valle d'Aosta" si avvale della collaborazione di apposito Comitato, composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori, e nominato con decreto del Presidente della Regione.

Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio regionale, sentita la Giunta e le organizzazioni interessate.

Art. 91

Per l'espletamento delle attribuzioni amministrative spettantile in materia di contenzioso tributario, la Giunta della Regione si avvale della collaborazione di apposita Commissione regionale tributaria, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite dal Consiglio regionale.

TITOLO XI°

RECLUTAMENTO MILITARE

Art. 92

Per il reclutamento militare dei giovani di leva della Regione appartenenti all'Esercito, si pratica il sistema del reclutamento con stanza degli elementi locali nella Regione, salvo per coloro che optino per reparti di stanza fuori della Regione.

TITOLO XII°

VALORE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO

Art. 93

Il presente Statuto ha valore di legge costituzionale dello Stato e non può essere modificato se non con l'osservanza delle formalità stabilite per le modificazioni alla Costituzione dello Stato.

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ALLEGATO A) - Segue carta planimetrica della Regione "VALLE D'AOSTA" a 200.000.

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ALLEGATO B) ALLO STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA

ELENCO E DENOMINAZIONE DEI COMUNI DELLA REGIONE "VALLE D'AOSTA"

1 - Allein

26 - Etroubles

51 - Pont-Saint-Martin

2 - Antey Saint-André

27 - Fénis

52 - Pré-Saint-Didier

3 - Aoste

28 - Fontainemore

53 - Quart Villefranche

4 - Arnaz

29 - Gignod

54 - Rhêmes-Notre-Dame

5 - Arvier

30 - Gressan

55 - Rhêmes-Saint-Georges

6 - Avise

31 - Gressoney-La-Trinité

56 - Roisan

7 - Ayas

32 - Gressoney-Saint-Jean

57 - Saint-Christophe

8 - Aymavilles

33 - Hône

58 - Saint-Denis

9 - Bard

34 - Introd

59 - Saint-Marcel

10 - Bionaz

35 - Issime

60 - Saint-Nicolas

11 - Brissogne

36 - Issogne

61 - Saint-Pierre

12 - Brusson

37 - Jovençan

62 - Saint-Oyen

13 - Challant Saint Anselme

38 - La Magdeleine

63 - Saint-Rhémy en Bosses

14 - Challant Saint Victor

39 - La Salle

64 - Saint-Vincent

15 - Chambave

40 - La Thuile

65 - Sarre

16 - Chamois

41 - Lillianes

66 - Torgnon

17 - Champ de Praz

42 - Montjovet

67 - Valgrisenche

18 - Champorcher

43 - Morgex

68 - Valpelline

19 - Charvensod

44 - Nus

69 - Valsavarenche

20 - Châtillon

45 - Ollomont

70 - Valtornenche

21 - Cogne

46 - Oyace

71 - Verrayes

22 - Courmayeur

47 - Perloz

72 - Verrès

23- Donnas

48 - Pollein

73 - Villeneuve

24 - Doues

49 - Pont-Bozet

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25 - Emarèse

50 - Pontey

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ALLEGATO C) ALLO STATUTO DELLA VALLE D'AOSTA

FORMULA DI PROMULGAZIONE DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

VALLE D'AOSTA

Decreto ... Omissis ...

omissis

Il Presidente della Regione autonoma "Valle d'Aosta"

Visto ...

omissis

Vista la deliberazione del Consiglio regionale in data ... n. ....;

Visto ...

omissis

ha sanzionato e promulga quanto segue:

omissis

Il presente decreto sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato, e, munito del sigillo della Regione nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Regione, nonché pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dello Stato e nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, con ordine a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Dato ad Aosta, addì ...

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

L'ASSESSORE AL ...

IL SEGRETARIO GENERALE ...

Registrato al n. ... ...foglio ... ... Leggi e decreti della Regione

IL SEGRETARIO...

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO

(Avv. S. Caveri) (Col. G. Ferrein Giuseppe) (Dr. A. Brero)