Oggetto del Consiglio n. 336 del 25 maggio 1978 - Verbale

OGGETTO N. 336/78 - ELEZIONE DEI TRE RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE PARITETICA DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE STATALE 16 MAGGIO 1978, N. 196: "NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta: "Elezione dei tre rappresentanti della Regione in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 72 della legge statale 16 maggio 1978, n. 196: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri con lettera in data 22 maggio 1978, prot. n. 881:

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L'articolo 72 della legge statale 16 maggio 1978, n. 196, così recita:

TITOLO VII

ESTENSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DEGLI ARTT. 1 E 8 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382.

Art. 72

"Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla Regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le Regioni a Statuto ordinario;

2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 49 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127, 131, 132, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla Regione Valle d'Aosta sarà data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla Regione Valle d'Aosta.

Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una Commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei Ministri e da tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".

A norma dell'ultimo comma del precitato articolo, il Consiglio regionale è dunque tenuto a provvedere alla elezione dei tre rappresentanti della Regione in seno alla Commissione paritetica cui compete la elaborazione e la presentazione al Consiglio dei Ministri delle norme delegate previste all'articolo stesso, in tempo utile per l'emanazione del relativo decreto entro la data del 30 giugno 1978.

Si tratta quindi di un provvedimento indilazionabile previsto da una legge dello Stato, che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta può assumere, anche in questo periodo di fine legislatura, in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 che così recita:

"Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali",

articolo che il Gizzi (Manuale di diritto regionale - Edizione 1976 - pagg. 94 e 95), così commenta: "Ciò sta a significare che - analogamente alla proroga prevista dall'art. 61, comma 2°, della Costituzione per i poteri delle precedenti Camere del Parlamento, finché non siano riunite le nuove - le assemblee di tali Regioni possono, in via di principio, riunirsi anche per legiferare; motivi di correttezza nei confronti del nuovo organo eligendo dovrebbero peraltro fare limitare siffatta eventualità a quegli affari correnti che abbiano carattere "neutro", che siano, cioè, privi di caratterizzazione politica ovvero alle sole situazioni di effettiva emergenza".

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Il Consigliere CHANU esordisce esprimendo riserve, suffragate dal parere di autorevoli giuristi, sulla legittimità della convocazione dell'adunanza odierna del Consiglio, il cui mandato è scaduto, per dar corso agli adempimenti previsti dalla legge dello Stato concernente le norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, di cui peraltro non si ha ancora il testo pubblicato.

A suo giudizio sarebbe stato più corretto demandare l'assolvimento di tali adempimenti al Consiglio che scaturirà dall'imminente consultazione popolare, al fine di evitare di vincolare la volontà e l'orientamento degli Amministratori che saranno chiamati a reggere le sorti della nostra Regione per il prossimo quinquennio.

Conclude manifestando la convinzione che la legge statale sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, così come è stata impostata, non tutelerà efficacemente i diritti della nostra Regione e non eleverà la Valle d'Aosta al rango cui sono pervenute o stanno pervenendo le Regioni a Statuto Ordinario.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE sostiene la legittimità della convocazione dell'adunanza consiliare odierna, resasi necessaria in relazione al dovere sia politico che giuridico del Consiglio, previsto dalle citate norme di attuazione dello Statuto, di procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione nella Commissione paritetica.

Chiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire un accordo tra le forze politiche sui nominativi dei rappresentanti della Regione da eleggere.

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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore undici e minuti sette e viene riaperta alle ore undici e minuti quindici.

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Il Consigliere TAMONE, in relazione all'accordo raggiunto nel corso della sospensione, propone l'elezione, quali rappresentanti della Regione in seno alla Commissione paritetica di cui trattasi, dei funzionari regionali signori BARBAGALLO dr. Renato, MOUSSANET dr. Luciano e PRAMOTTON Costantino.

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Si dà atto che, a questo punto, il Segretario rogante Pramotton Costantino si allontana dall'aula consiliare e che le funzioni rogatorie sono assunte dal signor Pasquino Luigi.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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Il Presidente DOLCHI invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per l'elezione dei tre rappresentanti di cui trattasi.

Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BORBEY, CRÉTIER e FOURNIER, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: ventitré;

- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lustrissy, Maquignaz Pollicini e Quey;

- BARBAGALLO Renato - voti riportati: ventitré;

- PRAMOTTON Costantino - voti riportati: ventitré;

- MOUSSANET Luciano - voti riportati: venti;

- BONDAZ Giovanni - voti riportati: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, proclama eletti quali rappresentanti della Regione in seno alla Commissione paritetica di cui al terzo comma dell'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i funzionari regionali BARBAGALLO dr. Renato, PRAMOTTON Costantino e MOUSSANET dr. Luciano.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore undici e minuti trentasette.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)