Oggetto del Consiglio n. 89 del 1° ottobre 2008 - Verbale

OGGETTO N. 89/XIII - PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE REGIONALE DI LANIÈCE ALBERT, DELL'ANNULLAMENTO DELLA CONVALIDA DELLA SUA ELEZIONE E SUA SOSTITUZIONE. CONVALIDA DEL NEO CONSIGLIERE MAQUIGNAZ GABRIELE.

Il Presidente Alberto CERISE, in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 87/XIII), invita a procedere alla convalida del neo Consigliere Gabriele MAQUIGNAZ, come da proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 2.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la Corte d'Appello di Torino - Sezione Feriale - nell'udienza del 10 settembre 2008 ha pronunciato la sentenza n. 1259 nel procedimento elettorale ai sensi degli articoli 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 e 11 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20, promosso da Leonardo Tamone, Paolo Louvin, Mario Vietti e Gino Bortoli nei confronti di Albert Lanièce, annullando la delibera della sua convalida alla carica di Consigliere regionale e dichiarando la situazione di ineleggibilità in cui versava il medesimo al momento della consultazione elettorale. Tale sentenza è stata notificata al Consiglio regionale il 23 settembre 2008 ed è stata comunicata all'interessato in pari data;

- l'articolo 57 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, stabilisce che il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri;

- la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza sopra citata, ha provveduto a sostituire l'eletto Albert Lanièce con il primo candidato non eletto facente parte della lista n. 4 "Union Valdôtaine", da individuarsi - tenuto conto della sostituzione di altro eletto disposta in stessa data dalla Corte medesima, con separata sentenza - in Gabriele Maquignaz, in quanto dal verbale dell'Ufficio Elettorale Regionale presso il Tribunale di Aosta, chiuso in data 12 giugno 2008, riguardante la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avvenuta il 25 maggio 2008, risulta che nella lista n. 4, avente il contrassegno "Union Valdôtaine", il primo dei candidati non eletti risulta essere il Signor Gabriele Maquignaz, con una cifra individuale di 1616;

Ravvisata la necessità di prendere atto della dichiarazione d'ineleggibilità a Consigliere regionale di Albert Lanièce e dell'annullamento della convalida della sua elezione disposta dalla Corte d'Appello di Torino e di procedere alla convalida del neo Consigliere Gabriele Maquignaz, sempre che non sussistano nei suoi confronti motivi o condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, così come previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20;

Considerato che dalle risultanze dei riscontri effettuati dagli uffici non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dell'eletto Gabriele Maquignaz;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20;

Preso atto che la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato l'ineleggibilità a Consigliere regionale di Albert Lanièce, l'annullamento della convalida della sua elezione e la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti nella lista dell'Union Valdôtaine;

Con voto palese e ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentatre);

DELIBERA

di convalidare l'elezione a Consigliere regionale del Sig. Gabriele MAQUIGNAZ, attribuendo al medesimo il seggio rimasto vacante a seguito dell'annullamento dell'elezione del Consigliere Albert LANIÈCE.

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