Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3397 del 20 marzo 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3397/XII - Approvazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/08/1994, n. 64, del Piano regionale faunistico venatorio per il quinquennio 2008/2012. (Illustrazione)

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Si propone al Consiglio l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 64/1994, del Piano regionale faunistico venatorio per il quinquennio 2008-2012. Brevemente, una presentazione del lavoro fatto.

Possiamo dire che il processo per arrivare a questo momento di richiesta di approvazione ha previsto una consultazione molto ampia e lunga, con il coinvolgimento di tutte le categorie interessate e le varie sensibilità che hanno partecipato ai lavori durante i vari passaggi. L'iter del processo era iniziato con una deliberazione di Giunta del maggio 2005, con cui era stato affidato alla società "IPLA" di Torino l'incarico per la revisione del piano regionale faunistico venatorio precedente. Successivamente ci sono stati una serie di passaggi, per cui a dicembre 2005 la Giunta aveva istituito una Commissione tecnico-amministrativa con il compito di analizzare i contenuti del documento predisposto, con un periodo di lavoro intenso e proficuo la Commissione aveva elaborato una nuova stesura di una bozza del piano, che ha tenuto conto di tutte le principali osservazioni delle componenti socioambientali interessate: cacciatori, protezionisti, agricoltori, forestali. Nel frattempo ci sono tutta una serie di passaggi che hanno portato ad avere una predisposizione che era pronta per il luglio 2007, poi c'è stata una novità: in seguito all'entrata in vigore della parte II del d.lgs. 152/06 (Norme di materia ambientale), si è proceduto alla fase "VAS", valutazione ambientale strategica, che era prevista in questa normativa.

Non disponendo di una normativa regionale specifica in materia, la Giunta ha provveduto all'individuazione dell'autorità ambientale di riferimento, prevista dallo stesso decreto, che prevede: l'autorità proponente la Direzione flora, fauna, caccia e pesca, l'autorità competente per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sulla bozza del piano, il Servizio di valutazione di impatto ambientale, le autorità che per loro specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull'ambiente, dovuti all'applicazione del Piano regionale faunistico venatorio che sono: Direzione ambiente, Servizio aree protette, Corpo forestale della Valle d'Aosta, Comitato regionale per la gestione venatoria, l'Istituto nazionale della fauna selvatica e la Consulta faunistica regionale.

Successivamente alla deliberazione di Giunta n. 2584/2007, la Direzione flora, fauna, caccia e pesca, in qualità di autorità proponente, ha attivato la procedura "VAS". Sono stati acquisiti i pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, del Comitato regionale per la gestione venatoria, del Corpo forestale della Valle d'Aosta, del Servizio aree protette, della Direzione ambiente, della Consulta faunistica regionale; sono pervenute le osservazioni delle associazioni ambientaliste, del WWF Italia Onlus, il gruppo locale Aosta del circolo Legambiente della Regione. La quasi totalità delle osservazioni pervenute sono state recepite nel documento, quelle non adottate sono state debitamente motivate, queste le ho ritrovate nella documentazione allegata. Sempre in riferimento al d.lgs.152/06, il servizio di "VIA" ha emesso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla bozza del Piano regionale faunistico venatorio con tutta una serie di osservazioni che non sto ad elencare, ma che trovate nella documentazione allegata. Tutte le suddette indicazioni contenute nel parere ambientale del servizio "VIA" sono state recepite nella nuova bozza del Piano regionale faunistico venatorio.

Una novità interessante è, a garanzia di quello che può essere l'impatto con l'ambiente di questo Piano faunistico, il programma di monitoraggio ambientale, che ritrovate nella dichiarazione di sintesi che raccoglie tutta la materia. Tale programma consente di verificare periodicamente lo stato di raggiungimento degli obiettivi delineati nella fase programmatica. Questo permette di verificare gli effetti ambientali riferiti all'attuazione del piano medesimo, verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del piano esplicitati nel rapporto ambientale, individuare tempestivamente gli effetti ambientali imprevisti, adottare opportune misure correttive in grado di rimodulare i contenuti e le azioni previste nel piano - si tratta di un piano dinamico -, informare le autorità con competenza ambientale e il pubblico sui risultati del monitoraggio. Questa è una novità che garantisce da quei possibili dubbi su una non attinenza del piano con l'evoluzione che ritroviamo sul nostro territorio, visto che non è un piano "ingessato". Tutto questo viene riassunto nelle tabelle che si trovano in fondo alla dichiarazione di sintesi.

Per quel che riguarda il Governo, sono stati presentati 2 emendamenti: il primo riguarda il capitolo 7, criteri per la costituzione e il funzionamento delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, par. 7.1, aziende faunistico venatorie, 2° e 3° capoverso dell'argomento struttura giuridica sono così modificati, pagina 225 del piano, per capirci: "la durata della concessione, pari ad anni 9, non dovrà superare il periodo di assenso, documentato da atto notarile o da dichiarazione autenticata da parte dei proprietari dei terreni. Il rinnovo della concessione è soggetto alla verifica dell'attuazione dei piani di conservazione e miglioramento ambientale. La concessione può essere revocata nel periodo di validità in caso di gravi violazioni nei confronti della normativa vigente o dell'atto di concessione e in caso di non attuazione dei piani di conservazione e miglioramento ambientale". Qui nel punto rimane sempre valido perché c'è un salto di riga, che non vorrei creasse confusione, l'affitto o la subconcessione sono vietati, pena decadenza della concessione: questa riga rimane. Il secondo emendamento, all'interno del capitolo 7, criteri per la costituzione e il funzionamento delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, par. 7.1, aziende faunistico venatorie, l'argomento vigilanza è così modificato e integrato (p. 226 della bozza del piano): Vigilanza. Ogni azienda faunistico venatoria deve avere alle sue dipendenze almeno 2 guardie giurate con un rapporto di lavoro subordinato e continuativo, fino a superfici di 2.000 ha; per superfici oltre i 2.000 ha è richiesta una guardia supplementare ogni 2.000 ha. Le superficie di cui sopra fanno riferimento al territorio utile alla specie (T.U.S.) per il camoscio, che per le "AFV" esistenti sono riportate nella tabella di figura 2.1.1.3 del presente Piano. La dotazione al personale di vigilanza delle armi, da caccia o narcotizzanti, ritenute necessarie per la corretta gestione faunistica, dovrà essere autorizzata secondo le vigenti normative. Questi sono gli emendamenti che sono presentati dal Governo. So che ci sono degli altri emendamenti, chi li ha proposti li illustrerà durante la discussione.

Presidente - Mi sembra saggio sospendere. Il Consiglio è riconvocato alle ore 15,30.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 12,48.