Oggetto del Consiglio n. 3366 del 5 marzo 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 3366/XII - Modificazione del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 3)
1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"d) all'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori;".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 4)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono abrogati.
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità)
1. Per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.".
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio)
1. Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.
2. Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei Consiglieri assegnati, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione nella quale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.
6. Dopo l'elezione dei Vicepresidenti, con le stesse modalità stabilite per la loro elezione, si procede all'elezione di due Segretari del Consiglio.".
Articolo 5
(Sostituzione del titolo III)
1. Il titolo III è sostituito dal seguente:
"TITOLO III
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI"
Articolo 8
(Elezione del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:
a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;
b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;
c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Articolo 8bis
(Elezione degli Assessori regionali)
1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.
2. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apponendo sulla scheda di votazione un segno nel rettangolo sottostante le diciture "SI/OUI" - "NO/NON". Sono considerate nulle le schede recanti nominativi di persone o altre indicazioni.".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 9)
1. Al comma 5 dell'articolo 9 le parole "nella prima adunanza successiva" sono sostituite dalle parole "nella prima sessione o adunanza utile".
Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 13)
1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)
1. Allo scadere di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti.".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 38)
1. Il comma 5 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini degli adempimenti conseguenti alle ipotesi di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso, da tenersi entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo.".
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 106)
1. L'articolo 106 è sostituito dal seguente:
"Articolo 106
(Mozioni di sfiducia alla Giunta)
1. La mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
3. Le mozioni, che non possono essere messe in discussione e votate prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione, sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
4. La data di convocazione del Consiglio regionale per la discussione delle mozioni è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.".
Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 112)
1. L'articolo 112 è sostituito dal seguente:
"Articolo 112
(Termine della legislatura)
1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.".
Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente modificazione del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di approvazione della stessa.
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL
Article 1er
(Modification de l'article 3)
1. La lettre d) du quatrième alinéa de l'article 3 est remplacée comme suit:
"d) à l'élection du Président de la Région et des Assesseurs;".
Article 2
(Modification de l'article 4)
1. Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 4 sont abrogés.
Article 3
(Remplacement de l'article 5)
1. L'article 5 est remplacé comme suit:
"Article 5
(Appréciation des inéligibilités et des incompatibilités)
1. Aux fins de l'appréciation des inéligibilités et des incompatibilités et des formalités qui s'ensuivent, il est fait application des dispositions régionales en vigueur en la matière.".
Article 4
(Remplacement de l'article 7)
1. L'article 7 est remplacé comme suit:
"Article 7
(Election du Président du Conseil et des membres du Bureau)
1. Aussitôt après la constitution de la Présidence provisoire et la prestation de serment, le Conseil élit, en son sein, son Président.
2. Pour la validité de l'élection, la présence de deux tiers au moins des Conseillers statutairement prévus doit être acquise. Si, lors de la première réunion, les deux tiers des Conseillers statutairement prévus ne sont pas présents, l'élection est ajournée à une autre réunion dans les huit jours qui suivent, et au cours de laquelle l'assemblée procède à un nouveau vote, à condition que la moitié plus un des Conseillers statutairement prévus soient présents.
3. Le Président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.
4. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux trois premiers tours de scrutin, au quatrième tour est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages; en cas d'égalité de suffrages, c'est le plus âgé qui est élu.
5. Le Président élu, il est procédé à l'élection de deux Vice-présidents. Pour cette élection, chaque Conseiller ne peut indiquer sur son bulletin qu'un seul nom. Sont élus les Conseillers qui, au premier tour de scrutin, obtiennent le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, ce sont les plus âgés qui sont élus.
6. Après l'élection des Vice-présidents, les deux Secrétaires du Conseil sont élus selon la même procédure.".
Article 5
(Remplacement du titre III)
1. Le titre III est remplacé comme suit:
"TITRE III
ELECTION DU PRESIDENT DE LA REGION ET DES ASSESSEURS
Article 8
(Election du Président de la Région)
1. Le Conseil régional élit le Président de la Région en son sein, immédiatement après avoir élu le Président du Conseil et le Bureau.
2. Le candidat aux fonctions de Président de la Région:
a) illustre au Conseil régional le programme de gouvernement;
b) propose le nombre et l'articulation des Assessorats;
c) propose le nom des membres du Gouvernement et indique, parmi ceux-ci, le Vice-président.
3. Le Président de la Région est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.
Article 8 bis
(Election des Assesseurs régionaux)
1. Après l'élection du Président de la Région, le Conseil régional élit, sur proposition dudit Président et par un seul vote, les Assesseurs régionaux.
2. Les Assesseurs sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus qui votent en cochant le rectangle de leur choix sous l'une des mentions "SI/OUI" et "NO/NON". Les bulletins portant des noms de personnes ou toute autre indication sont annulés.
Article 6
(Modification de l'article 9)
1. Au cinquième alinéa de l'article 9, les mots "lors de la première réunion suivante" sont remplacés par les mots "lors de la première session ou réunion utile".
Article 7
(Remplacement de l'article 13)
1. L'article 13 est remplacé comme suit:
"Article 13
(Durée du mandat du Bureau)
1. À l'expiration de chaque législature, le Bureau reste en fonction aux fins de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil, sans préjudice de l'adoption des actes inajournables et urgents.".
Article 8
(Modification de l'article 38)
1. Le cinquième alinéa de l'article 38 est remplacé comme suit:
"5. Aux fins des procédures dérivant du décès, de l'empêchement permanent ou de la déchéance des fonctions du Président de la Région, le Président du Conseil établit, la Conférence des Chefs de groupe entendue, la date de convocation et l'ordre du jour des travaux du Conseil, qui doit se réunir dans les soixante jours suivant la date de l'événement en cause, sans préjudice de l'obligation des convocations prévues au premier alinéa du présent article.".
Article 9
(Remplacement de l'article 106)
1. L'article 106 est remplacé comme suit:
"Article 106
(Motions de censure à l'égard des membres du Gouvernement)
1. Les motions de censure constructive à l'égard du Président de la Région, aux termes des dispositions régionales en vigueur, doivent être signées par un tiers au moins des Conseillers statutairement prévus.
2. Les motions de censure à l'égard d'un Assesseur, aux termes des dispositions régionales en vigueur, doivent être signées par un cinquième au moins des Conseillers statutairement prévus.
3. Les motions de censure ne peuvent être discutées ni votées avant trois jours et après quinze jours à compter de la date de leur présentation. Elles sont votées par appel nominal et adoptées à la majorité absolue des Conseillers statutairement prévus.
4. La date de convocation du Conseil régional pour la discussion des motions de censure est fixée par le Président du Conseil, la Conférence des Chefs de groupe entendue, dans le respect des délais visés au troisième alinéa du présent article.".
Article 10
(Remplacement de l'article 112)
1. L'article 112 est remplacé comme suit:
"Article 112
(Fin de la législature)
1. Au cas où la législature arriverait normalement à son terme après cinq ans, les pouvoirs du Conseil régional sont prorogés, uniquement aux fins de l'adoption des actes inajournables et urgents, à compter du quarante-cinquième jour précédant la date des élections et jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil régional.".
Article 11
(Entrée en vigueur)
1. Les dispositions visées au présent texte modificatif du Règlement intérieur du Conseil régional s'appliquent à compter des premières élections pour le renouvellement du Conseil régional qui suivent la date d'approbation de celui-ci.
Presidente - Colleghi, le proposte di modificazione al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, approvate dalla Commissione per il Regolamento nella riunione del 13 febbraio scorso, oggi sono sottoposte all'esame del Consiglio. Queste modifiche sono necessarie per adeguare il Regolamento interno alle novità che sono state introdotte da due leggi regionali: rispettivamente la legge n. 20/2007 in materia di disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Consigliere regionale e la legge n. 21/2007 in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori e di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia.
Più in dettaglio, viene rivisto il tema dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità, vengono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4, viene sostituito l'articolo 5, perché la materia ora è disciplinata dalla legge regionale n. 20/2007, agli articoli 2 e 3; l'articolo 7 sostituisce il titolo III relativo all'elezione del Presidente della Regione, introduce le nuove modalità di elezione degli Assessori, nonché l'indicazione del Vicepresidente; l'articolo 9 adegua il Regolamento ad una delle maggiori novità introdotte dalla legge regionale n. 21, ossia la previsione della mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione; l'articolo 10 riscrive l'articolo 112, relativo al termine della legislatura, e precisa l'estensione dei poteri del Consiglio regionale nei 45 giorni antecedenti la data delle elezioni, eliminando un riferimento ormai superato dalla legge costituzionale n. 1/1972.
I restanti articoli 1, 4, 6, 7 e 8 apportano il necessario coordinamento al testo del Regolamento conseguente all'adozione delle modifiche introdotte.
Ricordo che, come per le novità introdotte dalle due leggi regionali che ho citato che si applicheranno a decorrere dalle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche le modificazioni del Regolamento sono sottoposte oggi all'approvazione del Consiglio ma avranno la stessa decorrenza.
Sono stati presentati due emendamenti del gruppo "CdL" e sei del gruppo "PD". La discussione generale è aperta.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Non è esattamente... non so cosa abbia da ridere l'Assessore alle finanze, visto che la situazione è disastrosa per il suo Assessorato, evidentemente avrà qualche motivo fuori dall'Assessorato... Credo che questa modifica non sia una cosa esclusivamente tecnica, cioè che questo Regolamento recepisca la norma che è stata approvata lo scorso anno in merito al sistema elettorale e alle elezioni di questo Consiglio, ma che, come tutte le volte in cui si affronta il Regolamento interno del Consiglio regionale, un tema molto delicato, ci si debba soffermare con un minimo di attenzione... perché?
Perché qui è in gioco il nucleo centrale della nostra democrazia, in quanto è proprio sui delicati equilibri del funzionamento del Consiglio regionale che si basa il buon funzionamento delle istituzioni valdostane, e noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che non intervengono sull'adattamento del Regolamento interno alle nuove leggi, ma su un altro tema, che vogliamo porre all'attenzione di questa Assemblea e che è il tema della presidenza dell'Assemblea.
Non è stata una scelta a nostro parere sbagliata quella di prevedere un certo tipo di elezione per il Presidente del Consiglio... la cerca il Presidente, collega Cesal...
Cesal (fuori microfono) - ... grazie, vedo che lei sta svolgendo molto bene il suo ruolo di postino...
Sandri (PD) - ... il postino è sempre stato un lavoro che ho apprezzato...
Dicevo, la scelta di eleggere in una certa maniera il Presidente del Consiglio regionale credo che sia stata giustificata negli anni passati, ma oggi è una scelta su cui occorre fare delle riflessioni. Questo perché svariate volte, nel periodo istituzionale che precede la metà degli anni '90, la Presidenza del Consiglio era abitualmente attribuita all'opposizione. Ricordo che il compianto Giulio Dolchi, rappresentante del "PCI" in questo Consiglio, ha svolto per parecchi anni questa funzione.
Ora la funzione di Presidente del Consiglio è diventata una di quelle cariche che la maggioranza si spartisce, senza tener conto del ruolo istituzionale che questa comporta, tant'è che si è arrivati a un "plenum" istituzionale da parte dell'"Union", per cui per un certo numero di anni si è ritrovata ad avere la Presidenza della Giunta, la Presidenza del Consiglio regionale, e anche il Sindaco della città capoluogo e il Presidente del Consiglio della città capoluogo. In una Regione in cui neanche il 50% degli elettori che hanno espresso un voto valido ha votato per questa opzione, ci sembra un'occupazione del potere esagerata.
Noi non crediamo che ad un'occupazione del potere di questo genere si debba contrapporre un'occupazione del potere contraria a questo, ma che occorra identificare dei meccanismi diversi, perché la gestione istituzionale di un'assemblea come la nostra non può essere di una parte politica... per quanto bisogna riconoscere all'attuale Presidente del Consiglio di averla gestita in modo corretto e rispettoso delle opposizioni, oltre che della maggioranza.
In questi casi credo che non ci sia nulla da inventare e si debba fare qualche riflessione copiando quello che si fa in giro. C'è un Paese vicino al nostro che da circa 700 anni non dichiara nessuna guerra: la Svizzera; l'ultima guerra che ha combattuto è stata con quel poveretto di Napoleone, che verso il 1800 ha avuto lo schiribizzo di tentare di entrare in Svizzera, ma gli Svizzeri, che sono un popolo piccolo ma bellicoso, nel giro di poche settimane gli hanno spiegato che era meglio lasciar perdere.
Questo Paese, che vive una pace duratura e che non ha le croci dei partigiani fucilati dai Nazifascisti a ogni angolo di strada, come la nostra Regione, usa un meccanismo diverso per identificare questo tipo di funzioni, ossia la funzione viene svolta a rotazione. Non solo i rappresentanti vengono eletti a rotazione, ma vengono eletti a rotazione con meccanismi per cui si sa già, oggi, chi farà il Presidente del Gran Consiglio del Vallese, o del Consiglio di un altro cantone, negli anni successivi. In questo momento c'è una grossa discussione nel Canton Vallese perché, essendo diventato più grosso il "Partito Socialista", pretende di non avere più una volta ogni 8 anni il Presidente del Consiglio, ma vuole averlo una volta ogni 7! Non è nella nostra mentalità arrivare a queste questioni di precisione, di tagliare a fettine e controllare che le dimensioni della fetta siano tutte uguali come succede in Svizzera, noto paese precisino e non per niente patria degli orologi. Possiamo però captare, da questo tipo di impostazione, che la Presidenza del Consiglio regionale non deve essere una seggiola di quelle che ci si spartisce, ma deve essere una funzione. Proponiamo, con questi emendamenti, che non esista il Presidente del Consiglio, ma il Consiglio regionale elegga tre Vicepresidenti del Consiglio, che a rotazione, per 20 mesi, svolgano le funzioni di Presidente del Consiglio regionale. Per quale motivo?
Perché in questa maniera mettiamo in piedi una squadra, in cui è rappresentata la maggioranza ed eventualmente partiti diversi della maggioranza, nell'Ufficio di Presidenza, ma anche un rappresentante della minoranza; in questo momento il Presidente del Consiglio è di maggioranza, i due Vicepresidenti e i due Segretari sono uno di maggioranza e uno di minoranza. Quindi avremmo una squadra di due Segretari e tre Vicepresidenti che devono gestire insieme, poi uno di loro svolgerà per venti mesi la funzione di Presidente. Ma credo che questa sia una possibilità, intanto per più figure, di potersi misurare con quel tipo di responsabilità, ma anche la possibilità per tutti noi di percepire la Presidenza del Consiglio come un gioco di squadra trasversale, in cui tutti si possono sentire rappresentati.
Questa è una novità istituzionale che credo si possa mettere in piedi, anche se non credo che passerà oggi perché non mi sembra dai vostri sguardi che abbiate riflettuto sufficientemente su queste necessità. Può essere che i risultati elettorali di aprile e di maggio vi aiutino ad aumentare le vostre riflessioni in materia, ma credo che sia una di queste questioni istituzionali molto importanti. Noi lo proponiamo oggi come un primo momento di valutazione e credo che si debba tener conto anche di un'altra questione: che questo comporterebbe qualche evoluzione anche in un senso più strutturalmente funzionale della Presidenza del Consiglio, come organizzazione di questa struttura della Regione, perché avendo tre Vicepresidenti del Consiglio che sono espressi da tre forze politiche diverse, non ha più senso avere un addetto stampa di fiducia: di fiducia di chi?, di uno, dell'altro, dell'altro? Allora lì si capisce come la struttura dovrebbe essere rafforzata, con la presenza di un addetto stampa che è assunto su base concorsuale e non su base fiduciaria. Ovviamente non c'è nulla di personale con chi svolge attualmente questa funzione, ma è un segno che ci dovrebbe essere una struttura che funziona di per sé. L'unico aspetto fiduciario sarebbe che il segretario particolare cambierebbe ogni 20 mesi, perché ognuno dei tre potrebbe scegliere il suo segretario personale, ma solo ed esclusivamente quello; tutto il resto della struttura dovrebbe essere assunto per concorso, così come i dirigenti e il restante personale che attualmente è di nomina fiduciaria, o per normali canali previsti dai contratti sindacali, e non per questioni fiduciarie. Questo darebbe alla struttura una forza, una capacità, una credibilità superiore a quelle che ci sono oggi. Il che non vuol dire che oggi le persone che occupano questi spazi non ne abbiano la capacità, ma è proprio per il tipo di funzione, perché allora rappresenterebbero non un rapporto fiduciario con il politico del momento, ma un rapporto istituzionale con l'Amministrazione regionale, che rafforzerebbe la posizione di tutti.
Credo che queste siano riflessioni su cui bisognerà fare attenzione: è una proposta devastante, per certi aspetti, rispetto alle situazioni che abbiamo attualmente, però è uno stimolo per rendersi conto che come è gestita oggi questa cosa non funziona.
Ci sarebbe però anche un'altra soluzione, quella di tornare ai bei tempi andati, cioè quando i partiti politici erano così capaci di capire che situazione c'era dal punto di vista istituzionale, per cui sapevano fare anche scelte coraggiose, per esempio quella di dare la presidenza del Consiglio a un partito di opposizione.
Delle due l'una: o i partiti riprendono la capacità di saper fare politica in modo intelligente oppure le istituzioni devono mettere dei meccanismi di garanzia, ma rimanere in questa situazione non è possibile.
Se "l'Union Valdôtaine" è nelle condizioni, dopo le elezioni, di dimostrare di avere questa capacità, credo che non avremmo neanche più bisogno di questo tipo di emendamenti; certo che se di nuovo i partiti considereranno la poltrona di Presidente del Consiglio come una delle tante da suddividersi fra i partiti di maggioranza, questi emendamenti qualcuno del nostro gruppo li ripresenterà anche nella prossima legislatura.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. All'articolo 1 vi sono gli emendamenti n. 1 e n. 2 del gruppo "PD".
Pongo in votazione l'emendamento n. 1, che recita:
Emendamento
Prima del comma 1 inserire il seguente:
"01. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 è sostituita con la seguente:
"b) all'elezione dei tre Vicepresidenti;".".
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 3
Contrari: 20
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
Prima del comma 1 inserire il seguente:
"02. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 è sostituita con la seguente:
"c) all'elezione dei due Segretari del Consiglio;".".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 3
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 1.
Frassy (CdL) - Sulle modifiche al Regolamento consiliare annunciamo il voto favorevole del nostro gruppo, nel presupposto che queste modifiche daranno pratica applicazione a quella modificazione legislativa della legge sull'ineleggibilità e incompatibilità, legge che abbiamo votato e che, come gruppo, abbiamo contribuito a scrivere nelle sue parti essenziali. Di conseguenza le modifiche che sono proposte in questo atto sono il recepimento di quei principi.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Bortot, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi sono gli emendamenti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 del gruppo "PD".
Pongo in votazione l'emendamento n. 3, che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 7 le parole "il proprio Presidente" sono sostituite con le parole:
"tre Vicepresidenti che svolgono, a turno di venti mesi, il ruolo di Presidente dell'Assemblea.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole "Per la validità dell'elezione" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 1".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente -Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:
"3. I tre Vicepresidenti sono eletti con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "PD", che recita:
Emendamento
I commi 4 e 5 sono abrogati.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 4
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo "CdL".
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che vada fatta una riflessione sulla formulazione dell'articolo 8 bis, in particolare del comma 2, che viene introdotto a seguito del recepimento della norma di ineleggibilità e incompatibilità.
Andiamo a regolamentare l'elezione degli Assessori regionali; rispetto alla prassi seguita fino alla nomina dell'ultima Giunta, proprio per l'innovazione della nuova legge elettorale, non ci sarà più la votazione per ogni Assessore, ma ci sarà la votazione della squadra. Non ci sarà più la necessità di scrivere i nomi, né ci sarà una differenziazione fra un Assessore e l'altro, nel presupposto che la squadra è fiduciaria del Presidente della Regione, di conseguenza deve essere votata in blocco.
Riteniamo che non ci sia motivo - ma per una questione di applicazione delle procedure regolamentari - di inserire una votazione a scrutinio segreto, sì, ma con scheda, considerando che non si votano più le persone ma la squadra.
La votazione su carta in base al nostro Regolamento è la votazione che viene fatta quando deve essere espresso il nominativo di una persona, tanto che l'articolo 71 e l'articolo 73, che regolamentano le modalità di votazione, dicono che le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto e che tali votazioni "normalmente hanno luogo con procedimento elettronico". Non capiamo quale sia la motivazione per la quale si voglia introdurre un appesantimento inutile della procedura di elezione. Nel momento in cui passa il concetto della squadra, è sufficiente schiacciare il pulsante della votazione elettronica e con il sistema dei tre colori si esprime il voto di astensione, contrario o favorevole.
Non vorrei che questa modifica del Regolamento implicasse l'evidenza politica di una debolezza, ossia del voler gestire e controllare le espressioni delle future maggioranze. Sappiamo tutti come si fa a controllare una votazione, sebbene segreta, attraverso il meccanismo di un'espressione su una scheda cartacea. Ci sono diversi modi per fare le croci, ci sono diversi modi per scrivere "L. Caveri", ci sono diversi modi per scrivere quello che si deve scrivere! Allora vorrei richiamare questo Consiglio, in un momento di fine legislatura in cui bisogna pensare al futuro dell'istituzione Consiglio regionale e non alla tenuta di una maggioranza piuttosto di un'altra, alla necessità di approvare una norma che sia fatta nell'interesse dell'istituzione, nel senso dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dunque evitando di appesantire l'aula con l'urna, con la chiamata nominale, con lo scrutinio, con la verifica delle schede perché si tratta...
Marguerettaz (fuori microfono) - ... è un rito...
Frassy (CdL) - ... è un rito trito... si tratta di votare la squadra, e la squadra o passa o non passa! Quelle squadre che passano con i voti controllati, lo sappiamo per esperienza, questa legislatura ce lo ha ricordato, non durano tanto e anche quando durano producono poco.
Perciò l'emendamento che proponiamo è di applicare la modalità di votazione prevista dal nostro Regolamento: ogni volta non deve essere espresso un nome e cognome, si utilizza la votazione con il procedimento elettronico. Riteniamo che non abbia una motivazione logica, dal punto di vista procedurale, e riteniamo che l'eventuale "arrière-pensée" della motivazione politica sia una motivazione politica non degna di considerazione.
Invitiamo i colleghi di tutti i gruppi, e quelli di maggioranza in particolare, a voler accogliere il nostro emendamento, sul presupposto che non è un emendamento politico, è un emendamento tecnico che vuol dare il senso della dignità istituzionale all'aula e ai Consiglieri regionali che verranno nella prossima legislatura.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "CdL", che recita:
Emendamento
L'articolo 8bis, comma 2, introdotto dall'articolo 5, è così modificato:
"L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto, con votazione elettronica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 8
Contrari: 21
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 5.
Frassy (CdL) - Su questo articolo ovviamente ci asterremo per i motivi che ho illustrato nelle procedure di voto.
Devo dire che ci dispiace, non solo per come è andata la votazione, che come considerazione sarebbe lapalissiana, ma ci dispiace soprattutto per gli interventi argomentati che sono pervenuti dai banchi dei vari gruppi che hanno votato contro.
Ci dispiace che su una questione tecnica ci sia l'incapacità di dare delle argomentazioni tecniche o politiche, perché qualcuno avrebbe dovuto alzarsi e sostenere la bontà del convincimento di cassare il nostro emendamento.
Non era un emendamento politico, era un emendamento, fra l'altro, che interpretava la prassi del Regolamento, e dobbiamo dire che per fortuna siamo giunti a fine legislatura perché un Consiglio regionale che non riesce a confrontarsi sulle proprie procedure interne di funzionamento, non merita di governare questa Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 del gruppo "CdL" che introduce l'articolo 7bis.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Questo lo avrei chiamato "l'emendamento Fey", più che l'emendamento del gruppo "CdL", nel senso che il nostro gruppo ha interpretato l'accorato appello che per tutta la legislatura il collega Fey ha rivolto ai vari Commissari presenti, o assenti, nelle varie Commissioni.
Penso che l'introduzione di questa norma sia un atto dovuto rispetto a quelli che - come il collega Fey - hanno sempre marcato quanto meno in maniera puntuale la presenza rispetto alle ore di convocazione.
È inutile intrattenere non solo i colleghi Commissari, ma la struttura e con la conseguenza di bloccare inutilmente l'apparato amministrativo, di fronte a Commissioni che, per motivi politici, non hanno il numero legale per procedere validamente nella loro riunione.
È vero che c'è una prassi che, a seconda dei momenti politici e delle presidenze, dà applicazione a quanto con questo emendamento riteniamo che sia giunto il momento di codificare. Chiediamo perciò con questo emendamento, di codificare una prassi in uso, secondo cui decorsi 15 minuti dall'ora di convocazione, in assenza del numero legale, la riunione sia considerata deserta.
L'emendamento si riferisce, a scanso di equivoci, alle convocazioni delle Commissioni e non alle convocazioni dell'aula; penso che ciò sia dovuto nel rispetto delle funzioni che ognuno di noi svolge come Consigliere.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "CdL", che recita:
Emendamento
È introdotto il seguente articolo 7bis:
"Articolo 7bis
(Modificazioni all'articolo 30)
All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma 1bis:
"1bis. Decorsi 15 minuti dall'ora di convocazione in assenza del numero legale la riunione è considerata deserta."."
Posso chiudere la votazione?
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 13
Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 16 (Caveri, Cesal, Fosson, Isabellon, La Torre, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Per mozione d'ordine. Il nostro gruppo censura il modo in cui lei sta presiedendo l'Assemblea, in particolare il modo in cui lei ha voluto presiedere questa votazione. Penso che vada denunciato pubblicamente il modo in cui lei non ha chiuso una votazione che aveva espresso delle indicazioni, in libertà, sul ruolo e la dignità di ogni Consigliere! Denunciamo il modo in cui il Presidente della Regione ha coartato la volontà dei Consiglieri, non su un fatto politico, ma sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. È deprecabile!
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione la proposta di Regolamento nel suo complesso, nella versione in italiano e nella versione in francese, che trovate a seguire:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
