Oggetto del Consiglio n. 255 del 28 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 255/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "COMANDI, ESONERI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
---
L'unito disegno di legge rientra nel novero di quei provvedimenti, concernenti primariamente lo stato giuridico del personale della scuola, che sono dettati dall'esigenza di integrare la normativa statale per adattarla alle particolarità dell'ordinamento scolastico regionale e renderla, in tal modo, operante a tutti gli effetti.
Oggetto della legge, nella fattispecie, è la disciplina dei comandi, degli esoneri e dei collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari e secondarie.
Il disegno di legge regionale consta di quattro articoli.
L'art. 1, oltre a contenere i necessari riferimenti all'art. 79 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, individua gli organi regionali ai quali compete di determinare, ogni biennio, il numero dei comandi conferibili al personale suddetto (la Giunta) e di disporre annualmente la concessione dei comandi medesimi (l'Assessore alla Pubblica Istruzione). Specifica inoltre:
a) presso quali uffici, enti e istituzioni i comandi possono essere disposti: uffici dell'Amministrazione regionale, enti ed associazioni aventi personalità giuridica;
b) quali esigenze hanno rilevanza ai fini della concessione dei comandi: lo svolgimento ed il coordinamento delle attività formative, educative e assistenziali, il collegamento con gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e gli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'art. 40 dello Statuto Speciale.
Sono esplicitati i divieti di disporre comandi in eccedenza al numero complessivo fissato dalla Giunta regionale e di disporne con orario parziale.
L'articolo contiene, inoltre, l'indicazione della condizione essenziale richiesta per ottenere il comando (conferma in ruolo) e della validità del relativo servizio a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Il primo comma dell'art. 2 sancisce l'integrale applicazione al personale in servizio nella regione della disciplina statale vigente in materia di esoneri dal servizio ed attribuisce al Sovrintendente agli studi la competenza a disporli, in parallelismo con la competenza dei provveditori agli studi nel restante territorio nazionale ed in assoluta aderenza con il disposto dell'art. 4 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861 e dell'art. 7 della l.r. 26.4.1977, n. 23.
Il 2° comma - muovendosi nella linea dell'art. 45 della legge 18.3.1968, n. 249, esplicitamente richiamato dall'art. 60 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 - contempla il diritto all'esonero dal servizio per motivi sindacali.
Dovendosi necessariamente discostare dalla normativa statale, che prevede un esonero per ogni 5000 dipendenti in attività di servizio, per adeguarsi alla particolare situazione locale (il corpo docente della Regione supera appena le 1500 unità), la norma regionale stabilisce i rapporti numerici in base ai quali gli esoneri saranno conferiti, in modo da rispettare, in concreto, i principi di rappresentatività e di proporzionalità cui si ispira l'art. 45 della legge n. 249.
È evidente che il personale in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione resterà escluso sia dal conteggio previsto dallo stesso art. 45 ai fini della determinazione delle unità da collocare in aspettativa per il complesso dell'amministrazione scolastica statale, sia dalla partecipazione alla ripartizione di dette unità tra le varie organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
Il terzo comma estende al personale scolastico della Regione l'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 46 della citata legge n. 249, influenti sul trattamento giuridico ed economico.
L'art. 3 opera un generico rinvio alla norma statale in ordine ad eventuali collocamenti fuori ruolo per il disimpegno di funzioni dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale, pur rispondendo ad un suo generale interesse (ad esempio: le attività contemplate dalla legge 2.12.1967, n. 1213).
Chiude l'art. 4 con le formule di rito.
Trattandosi di norme ordinate alla disciplina di istituti già applicati ai docenti in servizio nella Regione sulla base della normativa statale e rivolti a personale comunque già alle dipendenze dell'amministrazione regionale, nessun nuovo, maggior onere discende dalla presente legge a carico del bilancio della Regione.
---
Disegno di legge regionale n. 386
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....................... n. ............: "COMANDI, ESONERI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, presso uffici dell'amministrazione regionale o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, in relazione anche alle peculiari esigenze dell'amministrazione regionale e al necessario collegamento con gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Il numero complessivo dei comandi per ciascun grado di scuola è determinato biennalmente con deliberazione della Giunta regionale secondo le esigenze di svolgimento e coordinamento delle suddette attività, tenuto conto delle leggi in vigore e degli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'art. 40 dello Statuto Speciale.
Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Non è consentito disporre comandi con orario parziale.
Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Art. 2
Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti dal Sovraintendente agli Studi secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale.
Esoneri dal servizio per motivi sindacali possono essere concessi annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; un secondo esonero potrà essere concesso per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.
Al personale esonerato dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni.
Art. 3
Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, sempreché il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 4
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
---
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida VIGLINO, illustra la proposta.
Il Consigliere MONAMI ritiene che il problema complesso dei comandi e dei distacchi del personale della scuola debba essere regolamentato con il massimo rigore, al fine di evitare il verificarsi di possibili fenomeni discriminatori, con la previsione di una graduatoria predisposta in accordo con le Organizzazioni Sindacali.
Ritiene inoltre che l'esonero dal servizio per motivi sindacali dovrebbe essere concesso solamente agli iscritti delle organizzazioni sindacali aventi almeno 500 iscritti.
Il Consigliere LANIVI ritiene che del problema della determinazione del numero dei comandi debba essere investito il Consiglio regionale e non l'Esecutivo e propone che sia l'Assessore alla Pubblica Istruzione, anziché il Sovrintendente agli Studi, a disporre gli esoneri dal servizio del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO fa presente che i criteri per la determinazione degli esoneri dal servizio del personale insegnante per motivi sindacali sono stati concordati con le Organizzazioni Sindacali.
Non concorda, per ragioni di carattere tecnico, sulla proposta formulata dal Consigliere Lanivi di investire il Consiglio regionale del problema della determinazione dei comandi e di delegare all'Assessore alla Pubblica Istruzione compiti che le vigenti disposizioni di leggi conferiscono al Sovrintendente agli Studi.
Il Consigliere LANIVI ribadisce l'opportunità di demandare al Consiglio regionale la determinazione dei comandi del personale insegnante.
Il Consigliere MONAMI concorda con la proposta avanzata dal Consigliere Lanivi di demandare all'Assessore ogni competenza in materia di esonero del personale dal servizio.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO ritiene che il demandare al Consiglio il compito di determinare il numero dei comandi del personale insegnante possa creare difficoltà e ritardi.
Dichiara la sua disponibilità ad accogliere la proposta di emendamento all'articolo 2 per prevedere la competenza dell'Assessore anziché del Sovrintendente in materia di esoneri dal servizio per il personale direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.
Il Consigliere CHANU sostiene che la competenza a determinare del personale insegnante sia del Consiglio regionale, ma non esclude che, per motivi di urgenza, le relative decisioni possano essere adottate dalla Giunta regionale.
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di accettare la proposta di emendamento suggerita dal Consigliere Lanivi tenendo conto dei suggerimenti del Consigliere Chanu.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) dall'Assessore alla Pubblica Istruzione:
"al 2° comma dopo "Giunta regionale" aggiungere "salvo ratifica del Consiglio";
b) dalla Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione:
"al 2° comma dopo le parole "Statuto Speciale" aggiungere "e sentite le Organizzazioni Sindacali".
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) e l'articolo 1 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 è stato presentato dal Consigliere Lanivi il seguente emendamento:
"al 3° rigo sostituire le parole "dal Sovraintendente agli Studi" con "dall'Assessore alla Pubblica Istruzione".
Si da atto che l'emendamento e l'articolo 2 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Articoli 3 e 4
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione".
---
Disegno di legge regionale n. 386
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................... n. .............: "COMANDI, ESONERI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, presso uffici dell'Amministrazione regionale o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, in relazione anche alle peculiari esigenze dell'Amministrazione regionale e al necessario collegamento con gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Il numero complessivo dei comandi per ciascun grado di scuola è determinato biennalmente con deliberazione della Giunta regionale, salvo ratifica del Consiglio, secondo le esigenze di svolgimento e coordinamento delle suddette attività, tenuto conto delle leggi in vigore e degli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'art. 40 dello Statuto Speciale e sentite le Organizzazioni Sindacali.
Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Non è consentito disporre comandi con orario parziale.
Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.
Art. 2
Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale.
Esoneri dal servizio per motivi sindacali possono essere concessi annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; un secondo esonero potrà essere concesso per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.
Al personale esonerato dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni.
Art. 3
Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, sempreché il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art. 4
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
---
Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e minuti dodici e che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore sedici e minuti trenta.
---
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
______
