Oggetto del Consiglio n. 253 del 28 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 253/78 - DIBATTITO SULL'OGGETTO CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REGIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 1978/1979.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione generale sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 1978/79", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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In attesa di adottare norme con carattere permanente in ordine alla costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, è necessario dare disposizioni per l'anno scolastico 1978/79 con provvedimento amministrativo, anche al fine di contenere le spese di funzionamento delle scuole predette, evitando che, in difetto di precise disposizioni, si costituiscano, nelle scuole medesime, classi con un numero eccessivamente esiguo di alunni.

In materia, le norme di legge da tenere presenti sono essenzialmente:

- il 3° comma dell'art. 10 della legge 31.12.1962, n. 1859, che fissa, per le scuole medie, in 25 di norma e 30 al massimo il numero degli alunni per ciascuna classe;

- il 5° e 6° comma dell'art. unico della legge 26.7.1970, n. 571, che per gli istituti di istruzione secondaria di II grado, fissano tendenzialmente in 25 alunni il limite massimo per classe;

- il 3° comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, che stabilisce che le classi di scuola media che accolgono alunni portatori di "handicaps" possano essere costituite con un massimo di 20 alunni.

Sulla base delle predette norme si ritiene di stabilire che ciascuna classe, tanto di scuola media quanto di istituto secondario di II grado, sia costituita, di regola, da 20 a 25 alunni, sempre che vi sia sufficiente disponibilità di locali scolastici e non debba farsi ricorso all'adozione di doppi turni.

Eccezioni sono previste nei seguenti casi:

a) quando, nel comune, funzionino un solo corso o classi isolate, nel qual caso ciascuna classe potrà comprendere fino a 30 alunni e mai meno di dieci. Deroghe a quest'ultima disposizione potranno essere consentite, ove se ne accerti l'opportunità - esclusivamente nei confronti di classi sperimentali di istituto professionale e di classi isolate successive alla prima, sempre che il numero dei frequentanti non scenda al di sotto dell'80% degli iscritti;

b) nei casi di limitata capienza dei locali. L'Assessore potrà autorizzare, a richiesta del Preside, la costituzione di classi con non meno di 15 alunni, tenuto anche conto della possibilità di assorbire eventuali eccedenze nelle classi parallele;

c) quando la classe accolga alunni "handicappati", in numero comunque non superiore a due, nel qual caso essa potrà comprendere da 15 a 20 alunni;

d) quando si tratti di classi terminali, tanto di scuola media quanto di istituto di 2° grado, che, per motivi di continuità didattica, potranno essere costituite anche con meno di 20 alunni, ma non meno di dieci.

In relazione a quanto sopra la Giunta regionale propone che

IL CONSIGLIO

- visto l'art. 10, terzo comma, della legge 31.12.1962, n. 1859;

- visto l'art. unico, commi 5° e 6°, della legge 26.7.1970, n. 571;

- visto l'art. 7, terzo comma, della legge 4.8.1977, n. 517;

DELIBERI

Nella formazione delle classi delle scuole e istituti di istruzione secondaria della Regione nell'anno scolastico 1978/79, i competenti uffici regionali si atterranno alle seguenti disposizioni.

Ciascuna classe sarà costituita, di regola, con non meno di venti e non più di venticinque alunni a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di locali scolastici, senza che ciò comporti l'adozione di doppi turni.

Le classi isolate, ancorché facenti parte di un corso completo, potranno essere costituite anche con un numero di alunni superiore a venticinque, ma non superiore a trenta.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, nei casi di limitata capienza dei locali, potrà autorizzare, a richiesta del capo d'istituto, la costituzione di classi con meno di venti alunni, ma non meno di quindici, tenuto anche conto della possibilità di assorbire eventuali eccedenze nelle classi parallele.

Classi con meno di venti alunni, ma non meno di quindici, potranno essere costituite in presenza di alunni handicappati; il numero degli alunni handicappati per ciascuna classe non potrà essere superiore a due.

Potranno essere costituite con meno di venti alunni anche le classi terminali di scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, allo scopo di assicurare la necessaria continuità didattica.

In nessun caso potranno costituirsi classi con meno di dieci alunni. Deroghe potranno, tuttavia, essere consentite esclusivamente per le classi sperimentali di istituto professionale e per le classi isolate successive alla prima, purché il numero dei frequentanti non scenda al di sotto dell'ottanta percento degli iscritti.

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L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Ida VIGLINO, nell'illustrare la proposta in oggetto fornisce alcuni dati piuttosto preoccupanti sulla scarsa affluenza ai corsi serali organizzati presso l'Istituto Tecnico Manzetti.

Presenta i seguenti emendamenti:

- Al 4° comma delle premesse l'alinea a) è così modificato:

"a) quando, nel comune, funzionino un solo corso o classi isolate, nel qual caso ciascuna classe potrà comprendere fino a 30 alunni e mai meno di dieci. Deroghe a quest'ultima disposizione potranno essere consentite, ove se ne accerti l'opportunità - esclusivamente nei confronti di classi sperimentali di istituto professionale, di classi isolate successive alla prima e di classi di corsi serali, sentito il competente Consiglio di Istituto."

- L'ultimo comma della parte dispositiva è così modificato:

"In nessun caso potranno costituirsi classi con meno di dieci alunni. Deroghe potranno, tuttavia, essere consentite esclusivamente nei confronti di classi sperimentali di Istituto Professionale, di classi isolate successive alla prima e di classi di corsi serali sentito il competente Consiglio di Istituto."

Il Consigliere MONAMI prendendo lo spunto dai dati forniti sulla frequenza piuttosto scarsa registratisi in alcuni corsi serali organizzati presso l'Istituto tecnico per Geometri, ritiene che debbano essere applicate per la formazione delle classi dei corsi serali le norme in vigore per gli Istituti Professionali.

Auspica inoltre una più approfondita consultazione delle Organizzazioni Sindacali nell'elaborazione delle disposizioni sulla formazione delle classi negli istituti di istruzione secondaria della nostra Regione.

Il Consigliere LANIVI chiede maggiori e più dettagliate informazioni sulla frequenza ai corsi serali ed esprime, nello stesso tempo, perplessità sul 5° comma della parte deliberativa della proposta, soprattutto per quanto concerne il problema degli alunni handicappati.

L'Assessore Maria Ida VIGLINO in sede di replica ai Consiglieri intervenuti nel dibattito fa presente che con gli emendamenti proposti dalla Giunta è accolta la richiesta testé avanzata dal Consigliere Monami in ordine ai criteri da seguire per la formazione delle classi serali.

Rispondendo alle richieste di dati avanzate dal Consigliere Lanivi in ordine alla frequenza ai corsi serali organizzati dall'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri, fa presente che in questi ultimi anni si è registrato un notevole calo nella partecipazione dovuto probabilmente alle scarse prospettive di lavoro che vengono offerte ai diplomati con indirizzo tecnico-commerciale.

Conclude facendo rilevare che per quanto concerne il riconoscimento e la classificazione dei ragazzi handicappati, la Regione è dotata di validi strumenti di valutazione e classificazione che saranno ulteriormente potenziati con la creazione del servizio socio-psico-pedagogico previsto da un apposito disegno di legge che verrà presentato all'approvazione del Consiglio nel corso della prossima adunanza consiliare.

Il Consigliere MONAMI insiste perché la parte dispositiva del provvedimento sia emendata con la previsione dell'obbligo per gli uffici regionali di sentire i Consigli di Istituto e le Organizzazioni Sindacali in sede di formazioni delle classi.

Il Consigliere LANIVI ritiene che la proposta avanzata dal Consigliere Monami debba essere modificata nel senso di prevedere per la formazione delle classi la richiesta di parere al Consiglio scolastico regionale nei quali sono già rappresentate le Organizzazioni Sindacali.

L'Assessore Maria Ida VIGLINO chiede la sospensione della discussione al fine di consentire un attento esame delle proposte di emendamento avanzate e il rinvio alla seduta pomeridiana della prosecuzione della trattazione dell'argomento.

Il Consiglio prende atto.

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