Oggetto del Consiglio n. 251 del 28 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 251/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE DELLO STATO 3 GENNAIO 1978, N. 1, CONCERNENTE L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative alla legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

---

La legge statale 3 gennaio 1978, n. 1, in base alla quale si propone l'allegata legge integrativa, presenta molte innovazioni e fondamentali semplificazioni atte a favorire la rapida esecuzione delle opere pubbliche ed i relativi pagamenti alle Imprese esecutrici dei lavori.

Si tratta di provvedimento che snellisce le procedure non solo a vantaggio degli operatori economici e delle popolazioni interessate che potranno usufruire con anticipo delle opere pubbliche, ma riduce gli oneri notevoli conseguenti alle revisioni prezzi, pure dovute per legge, e che ammontano a forti cifre per le opere la cui esecuzione si protragga nel tempo.

L'art. 35 di tale legge prescrive testualmente:

"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti."

Le procedure facenti capo alla regione nella materia in oggetto e più precisamente ove la Regione avvalendosi dei suoi poteri statutari ha legiferato non sono molte e non su tutte, a parere dell'Assessorato proponente, sussiste la necessità di modifiche alla normativa regionale.

In sintesi la Regione autonoma della Valle d'Aosta può accettare le innovazioni introdotte dalla legge statale citata ed applicarle ove applicabili in base all'articolo 51 dello Statuto, innovando, con legge regionale che si propone, limitatamente ai punti seguenti:

Art. 1 - Aree destinate all'edilizia scolastica (si riferisce all'art. 2 della legge statale)

In considerazione della particolare situazione della nostra regione che abbonda di aree verdi naturali si conferma che l'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica possa essere inferiore di non oltre il venti percento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e si proroga a tre anni la scadenza in merito alla loro individuazione.

Art. 2 - Collaudi (si riferisce all'art. 17 della legge statale)

Per quanto riguarda i collaudi una recente legge regionale aveva stabilito che i limiti di importo per le opere per le quali era consentita l'emissione di certificati di regolare esecuzione era pari alla cifra di ammissibilità agli appalti delle imprese artigiane (attualmente 30 milioni).

Si propone una modifica alla legge regionale citata onde consentire l'applicazione dell'art. 17 della citata legge n. 1 ed in modo da poter ridurre il numero di collaudi amministrativi, perenne fonte di ritardi nello sviluppo delle pratiche. Si fa comunque presente che la Giunta regionale potrà sempre affidare incarichi di collaudo per qualunque cifra anche di modesto importo ove ne ravvisi la necessità.

Art. 3 e 4

Per consentire l'attuazione dell'art. 22 della legge statale da parte degli Enti esecutori di opere pubbliche fruenti dei contributi regionali di cui alla legge regionale 22 giugno 1964 n. 8 è necessaria qualche modifica alla stessa legge ed al relativo regolamento di esecuzione in modo che l'importo della rata di acconto possa raggiungere il 95% del contributo anziché i 3/4 come attualmente previsto e che la stessa legge provveda anche per le opere idrauliche e di protezione delle valanghe.

Sarà successivamente anche opportuno che nel regolamento di cui all'articolo 5, 1° comma di tale legge regionale vengano introdotte le necessarie conseguenti modifiche con provvedimento deliberativo.

Art. 5 - (Si riferisce all'articolo 36 della legge statale)

Tenuto conto che non esistono quotidiani della regione si propone di utilizzare per la pubblicità degli appalti i periodici settimanali della regione che sono in numero e diffusione sufficiente per consentire le finalità volute dalla legge.

---

Disegno di legge n. 373

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ..............: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 GENNAIO 1978, N. 1, CONCERNENTE L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 2 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, è esteso ad un triennio e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 35 è così sostituito:

"Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 e successive modificazioni, il limite d'importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo è stabilito in 150.000.000 di lire".

Art. 3

All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è aggiunto il seguente alinea:

"1) opere idrauliche e di protezione dalle valanghe".

Art. 4

L'alinea lett. b) dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è sostituito dal seguente:

"b) a rate in acconto, fino al 95% dell'ammontare dei contributi stessi in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici; l'ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere".

Art. 5

La pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a lire un 1.000.000 e non inferiore a lire 100 milioni, al netto di imposte, deve essere effettuata in appositi albi dell'Ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del Comune ove l'Ente ha sede, ed in una pubblicazione a stampa a periodicità almeno settimanale della Regione.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

---

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONE, illustra brevemente il disegno di legge e presenta un emendamento per correggere la cifra indicata erroneamente all'articolo 5 per quanto concerne la pubblicazione relativa a gare. Precisa che si tratta di aggiungere tre zeri laddove è scritto "il cui importo non sia superiore a".

Il Consigliere MANGANONI annuncia il proprio voto favorevole al disegno di legge in oggetto.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Articolo 5

Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore Manganone è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Si dà atto che l'articolo 5 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 6

Si dà atto che l'articolo 6 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Crétier, e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative alla legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali".

---

Disegno di legge n. 373

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ..............: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE DELLO STATO 3 GENNAIO 1978, N. 1, CONCERNENTE L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 2 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, è esteso ad un triennio e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 35 è così sostituito:

"Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 e successive modificazioni, il limite d'importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo è stabilito in 150.000.000 di lire".

Art. 3

All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è aggiunto il seguente alinea:

"1) opere idrauliche e di protezione dalle valanghe".

Art. 4

L'alinea lett. b) dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 è sostituito dal seguente:

"b) a rate in acconto, fino al 95% dell'ammontare dei contributi stessi in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici; l'ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere".

Art. 5

La pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a lire un miliardo e non inferiore a lire 100 milioni, al netto di imposte, deve essere effettuata in appositi albi dell'Ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del Comune ove l'Ente ha sede, ed in una pubblicazione a stampa a periodicità almeno settimanale della Regione.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

______