Oggetto del Consiglio n. 244 del 27 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 244/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORZA E LUCE S.r.l., AVENTE SEDE IN COMUNE DI GIGNOD".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, a favore della Cooperativa agricola Forza e Luce S.r.l., avente sede in Comune di Gignod", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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La Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. di Gignod, ha richiesto, assistita dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste nella documentazione delle pratiche e successivamente nella loro istruttoria, i benefici previsti dalle norme comunitarie (Fondo di orientamento e garanzia del F.E.O.G.A.) e della legge 27 ottobre 1966 n. 910 per la costruzione di Centrale Idroelettrica ed elettrodotti da realizzare nel comprensorio della Cooperativa stessa. La spesa ammessa del Ministero e dalla C.E.E. ammonta complessivamente a L. 2.431.625.673=. Il comprensorio della Cooperativa comprende i Comuni di Gignod, Allein, Doues, Valpelline, Aosta (fraz. alte), St. Christophe ed i soci interessati sono 800 circa.

Sono evidenti i vantaggi che derivano dal sistema di finanziamento da parte della C.E.E. e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; copertura quasi totale della spesa, senza impegnare troppo gravosamente il bilancio della Regione, e conseguentemente possibilità di finanziare altre opere che, seppure di minor entità, assumono per gli agricoltori grande importanza ai fini di consentire un regolare esercizio delle loro aziende.

Le pratiche presentate nelle sedi ministeriali e comunitarie hanno avuto esito favorevole.

I finanziamenti concessi sono i seguenti:

- L. 734.375.673= a titolo di contributo in conto capitale in base decisione della Commissione C.E.E.;

- L. 607.250.000= a titolo di contributo in conto capitale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- L. 1.090.000= quale mutuo integrativo a tasso agevolato del 4,25% per la durata di anni 20.

La garanzia fidejussoria dovrà comprendere anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante e sarà, quindi, prestata fino alla concorrenza massima di L. 1.300.000.000.

La concessione del mutuo diverrà esecutiva dopo la stipulazione del relativo contratto, da parte della Cooperativa Agricola Forza e Luce di Gignod S.r.l., con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta.

Fra l'altro, la concessione del mutuo è subordinata alla prestazione da parte della Cooperativa di adeguata garanzia ipotecaria. Sennonché, la iscrizione di ipoteche su una miriade di piccoli appezzamenti interessanti numerosissimi proprietari si presenta gravosa, lunga e macchinosa e, inoltre, non incontra il favore dei soci, per evidenti motivi. Fra l'altro, verrebbe a menomare sensibilmente le già modeste disponibilità degli agricoltori.

Si rende quindi necessario ricorrere alla concessione della garanzia fidejussoria regionale in luogo della garanzia ipotecaria sui terreni.

Il provvedimento legislativo che si propone alla approvazione del Consiglio ha appunto lo scopo di rimuovere queste difficoltà e di porre la Cooperativa in condizione di stipulare subito il contratto di mutuo con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, illustra brevemente il disegno di legge, mettendone in risalto gli aspetti salienti.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge:

Articoli 1, 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, a favore della Cooperativa agricola Forza e Luce S.r.l., avente sede in Comune di Gignod".

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Disegno di legge regionale n. 384

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............ n. .............: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORZA E LUCE S.r.l., AVENTE SEDE IN COMUNE DI GIGNOD.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ART. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse della Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l., in Comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1974, fino alla concorrenza massima di lire 1.300.000.000=, per la stipulazione di mutuo integrativo di lire 1.090.000.000=, da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - in conformità dell'articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27.10.1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una Centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio del comprensorio della Cooperativa stessa.

La garanzia fidejussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

ART. 2

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all'impegno, da parte della Cooperativa di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all'impegno, da parte della Cooperativa di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 e del D.M. 21 dicembre 1968;

- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla Cooperativa.

ART. 3

Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

ART. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso, della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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