Oggetto del Consiglio n. 233 del 26 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 233/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO CONFIDI FRA I COMMERCIANTI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Il Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta è stato costituito in Aosta, con atto del notaio Marcoz, in data 29 luglio 1977, sulla base di apposita convenzione con la Cassa di Risparmio di Torino e la Banca Popolare di Novara.
Il Consorzio, che non persegue fini di lucro, si propone di assistere e favorire le ditte del piccolo e medio commercio e turismo valdostano, mediante la concessione di crediti a condizioni più vantaggiose rispetto al costo del denaro.
Caratteristiche principali del Consorzio sono le seguenti:
a) Soci: possono partecipare al Consorzio le ditte del piccolo e medio commercio e turismo valdostano che presentino apposita domanda (la quale sarà accolta ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo del Consorzio) e che sottoscrivano una dichiarazione di fideiussione per una quota minima di Lire 250.000, destinata a garanzia collettiva dei fini accordati ai consorziati.
Al Consorzio possono altresì aderire, a titolo di solidarietà e senza diritto ad ottenere finanziamenti, anche ditte non aventi i requisiti di piccolo e medio commercio e turismo, persone singole, Enti pubblici o privati a carattere economico.
b) Fondo rischi: è stato costituito dai soci promotori per salvaguardare le fideiussioni prestate e coprire eventuali perdite denunciate dagli Istituti convenzionati. E' prevista a favore di tale fondo rischi, la sottoscrizione di quote parte di Enti e società, al fine di consentire la riduzione del saggio di interesse sui fidi accordati. Nel fondo rischi può altresì essere accantonata la somma non utilizzata al fine dell'abbattimento del tasso di interesse (di cui all'art. 4, 2° comma, del disegno di legge).
Le spese previste dal D.L. in esame sono quantificate in complessive £. 31.000.000 di cui:
a) £. 30.000.000 per la concessione di un contributo, per l'anno 1978, al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta;
b) £. 1.000.000 annue per eventuali oneri derivanti dalle garanzie da prestarsi allo stesso Consorzio;
l'onere di cui alla precedente lettera a) graverà sul capitolo 4892 istituito con il D.L. concernente: Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali ed al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta", mentre quello di cui alla lettera b) graverà sul capitolo 2610 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura della spesa si provvederà mediante riduzione del capitolo di spesa 4890 mediante prelievo dal cap. 2745 denominato: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale-Allegato F) del bilancio di previsione per l'anno finanziario '78.
Alla copertura dell'onere di £. l.000.000 per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.
c) potenziale operativo: è commisurato a dieci volte l'importo delle fideiussioni prestate dagli aderenti (pertanto la fideiussione regionale, prestata nell'ordine di 100 milioni, consentirebbe una operatività complessiva di circa un miliardo, oltre alle quote dei soci);
d) tasso di interesse: gli affidamenti concessi verranno regolati, secondo gli accordi tra gli Istituti Bancari ed il Consorzio confidi, a tassi di mercato diminuiti di due punti, da variarsi in relazione all'andamento del mercato.
Nell'attuale momento di crisi che interessa in genere tutti i settori produttivi, lo scopo del presente disegno di legge è quello di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche, per dare loro la liquidità necessaria alla sopravvivenza.
La regione, com'è noto, svolge anche i compiti spettanti alle Camere di Commercio ed è nell'ambito di tale competenza che intende adottare l'iniziativa di cui al disegno di legge, analogamente alla linea adottata dalle Camere di Commercio, le quali hanno promosso, nelle rispettive province, la formazione dei Consorzi fidi, mediante interventi di appoggio.
(Segue testo del D.L. riportato in calce al provvedimento).
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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1-2-3-4-5 e 6
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".
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Disegno di legge n. 391
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............................................n. .......: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO CONFIDI FRA I COMMERCIANTI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, costituito in Aosta con atto del notaio Marcoz in data 29 luglio 1977.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di crediti ad imprese commerciali aderenti al predetto Consorzio.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.
Art. 4
La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di lire 30 milioni, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito.
Le somme non utilizzate dal Consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso.
Art. 5
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 1.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge, graverà sul capitolo 4892 della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:
- per lire 1.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;
- per lire 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato A della legge di bilancio).
Negli anni futuri, l'onere di lire 1.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
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Capitolo 4890 - |
Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche |
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£. 1.000.000 |
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Capitolo 2745 - |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) |
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£. 30.000.000 |
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TOTALE £. 31.000.000 |
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Variazioni in aumento
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Capitolo 2610 - |
Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
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£. 1.000.000 |
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Capitolo 4892 - |
la cui denominazione è così modificata: |
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Contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori, a 1 Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani, al Consorzio fidi fra gli industriali e al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta (leggi regionali ) |
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£. 30.000.000 |
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TOTALE £. 31.000.000 |
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Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale 197 , n. "Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Il Presidente DOLCHI, stante ormai l'ora avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore venti e che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e trenta.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Costantino Pramotton)
