Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3071 del 7 novembre 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 3071/XII - Interrogazione: "Considerazioni del Presidente della Regione in ordine ai referendum propositivi del 18 novembre p.v."

Interrogazione

Visto il comunicato Ansa del 19 ottobre u.s., nel quale si riportano alcune considerazioni fatte dal Presidente Caveri, al margine della conferenza stampa della Giunta regionale, in merito ai referendum del 18 novembre, e precisamente: "Inoltre, qualora i valdostani decidessero per l'elezione diretta del Presidente, si rischierebbe un ingorgo istituzionale. Il referendum in questione, una volta validato dall'Assemblea regionale, potrebbe essere sottoposto a un ulteriore referendum confermativo con un iter che si concluderebbe nella primavera del 2009";

i sottoscritti Consiglieri regionali

Interrogano

il Presidente della Regione per sapere:

1) se le parole riportate dal comunicato stampa rispecchiano il pensiero del Presidente, e in caso contrario, in quali non si riconosce;

2) e in caso di risposta affermativa: quali sono le fonti normative che impongono:

a. che una legge approvata con un referendum propositivo debba essere "validata" dal Consiglio regionale;

b. che leggi approvate da un referendum propositivo siano sottoposte ad un ulteriore referendum confermativo.

F.to: Squarzino Secondina - Venturella

Président - La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Con l'espressione e con il verbo "validare" ci si intendeva riferire alla necessità di completare la proposta di legge referendaria - nel caso sciagurato e assai improbabile che ciò avvenga - delle parti mancanti e assolutamente necessarie al fine di renderla applicabile. Basti pensare alla circostanza che la proposta nulla dice sulle modalità di svolgimento dell'elezione diretta del Presidente e della Giunta regionale, limitandosi a sancire il principio della contestualità dei momenti elettorali e a rinviare alle norme sull'elezione del Consiglio della Valle soltanto per le parti relative alle modalità di presentazione delle candidature. Un altro aspetto particolarmente problematico attiene al regime delle ineleggibilità ed incompatibilità in relazione al fatto che la proposta ancora una volta nulla dice al riguardo, ciò che all'evidenza renderebbe necessario un successivo intervento normativo, volto, come detto, non a validare il risultato elettorale, perché di questo non si tratta, del quale occorrerebbe semplicemente prendere atto, bensì a riempire gli spazi vuoti, non altrimenti colmabili e ad inserire la nuova legge e la nuova forma di governo da essa risultante nel più ampio ed articolato contesto normativo regionale. Questo non lo dice Caveri Luciano, lo dice l'Ufficio elettorale e lo dice l'Ufficio legislativo della Presidenza.

Quanto al secondo aspetto, occorre rilevare che, in effetti, esiste un problema giuridico di non poco conto rappresentato dalla non chiarezza del da farsi in esito all'eventuale positivo risultato referendario. Posto infatti che leggi in materia elettorale e di forma di governo si siano formate mediante procedimento referendario, è da capire se dette leggi siano da promulgare e pubblicare come leggi qualsivoglia o siano invece da assoggettare all'ulteriore procedimento che l'articolo 15 dello Statuto prevede per le leggi statutarie, vale a dire alla pubblicazione a soli fini notiziali, preordinata all'eventuale richiesta del referendum confermativo, ivi contemplato come passaggio tipico del procedimento rinforzato di formazione di dette leggi secondo l'articolo 15. Il problema è tanto più rilevante sotto il profilo giuridico ove si consideri che da quella particolare pubblicazione decorre un termine, assolutamente particolare, per l'attivazione del controllo governativo, termine che è di 30 giorni, anziché, come in ogni altra ipotesi di legge regionale, di 60 giorni, decorrente dalla pubblicazione ordinaria nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Intanto prendiamo atto cosa voleva dire validare, però credo che la legge sia molto chiara a proposito. La legge del 25 giugno 2003, modificata successivamente, che regolamenta il referendum propositivo è molto chiara e dice all'articolo 14 primo comma che qualora il risultato sia chiaro, cioè se alla votazione ha partecipato il 45% degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, se cioè il risultato del referendum propositivo sia favorevole, "la proposta di legge è approvata e il Presidente della Regione entro 10 giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione". La legge è chiara in proposito, non dice: "ma si vede poi come...", il referendum propositivo è un istituto democratico che questo Consiglio ha regolamentato e approvato, un istituto democratico con cui gli elettori possono dire direttamente il proprio parere su una proposta di legge o su un argomento preciso. La legge è chiara e questo validare dall'Assemblea non ha nessun significato rispetto alla legge. Il problema di cui lei parla è tutta un'altra cosa, ossia si tratterà di vedere con la normativa vigente come la legge si integri.

Rispetto all'ineleggibilità ed incompatibilità, certo che non dice niente, c'è già una legge e su quella non si è assolutamente voluto introdurre un nuovo referendum, quindi è chiaro che i referendum intervengono su alcuni aspetti, qui però attenzione: la seconda proposta fatta dal Presidente, quella di sottoporre ad un ulteriore referendum confermativo, è gravemente una mistificazione perché "non sta né in cielo, né in terra". Lo stesso prof. Pasquino, uno dei più grandi costituzionalisti ed esperti di sistemi elettorali, ha detto chiaramente che il referendum è il momento in cui c'è il sistema di democrazia diretta che si integra con quello della democrazia rappresentativa. Inoltre, se gli elettori si sono già pronunciati direttamente con un referendum propositivo su una questione, quindi hanno già espresso il loro parere, non ha senso tornare e richiedere il loro parere. Sono gli stessi che hanno voluto una legge, l'hanno approvata, questa è legge della Regione e non ha niente a che vedere con l'articolo 15 dello Statuto, perché l'articolo 14 del referendum propositivo è già stato fatto in presenza di quell'articolo, quindi questo è quanto la Regione ha deciso. Credo che qui vi sia da parte del Presidente della Regione una volontà di confondere le idee, di buttare delle cose che non sono vere, sperando che la gente ci caschi, ma è lo stesso atteggiamento che ha quando parla di non voto e non di astensione.

Vorrei solo concludere ricordando quello che l'allora Onorevole Caveri l'8 giugno 1991 diceva... l'Onorevole Caveri ribadiva che "non esercitare il diritto di voto diventa un pericoloso contributo al rafforzamento della partitocrazia, il referendum è una forma di partecipazione diretta e non sono quindi giustificabili in nessun modo coloro che invitano a disertare le urne": questo lo ha detto l'allora Deputato Caveri rispetto ad un referendum nazionale.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Per fatto personale, perché ha citato una mia affermazione. È noto che sono un grafomane e scrivo moltissimo, per cui forse lei, se avesse la pazienza e la simpatia di leggere il "calepin" nell'ultimo numero di "Le Peuple Valdôtain", vedrà che racconto e spiego perché il non voto sulla base della Costituzione vigente sia una scelta assolutamente legittima.