Oggetto del Consiglio n. 3024 del 4 ottobre 2007 - Verbale
OGGETTO N. 3024/XII - PROPOSTA DI REGOLAMENTO: "DEFINIZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1".
Il Presidente PERRON, in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 3023/XII), invita il Consiglio a proseguire la discussione sulla proposta di regolamento n. 9 indicata in oggetto e iscritta al punto 33 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Comunica che, oltre agli emendamenti presentati nei termini previsti dall'articolo 66 del Regolamento interno (oggetto n. 3023/XII), i Consiglieri VICQUÉRY, LAVOYER, COMÉ e VENTURELLA hanno testè presentato 2 nuovi emendamenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 66, sostitutivi degli emendamenti n. 2 e 3 dei Consiglieri BORRE e VICQUÉRY e degli emendamenti n. 2 e 3 del gruppo Arcobaleno - Vallée d'Aoste.
Intervengono i Consiglieri VENTURELLA e FRASSY.
Replica l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali FOSSON.
Il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati nel nuovo testo della V Commissione consiliare permanente, con gli emendamenti n. 1, 4 e 5 dei Consiglieri VICQUÉRY e BORRE agli allegati A e C, n. 2 e 3 dei Consiglieri VICQUÉRY, LAVOYER, COMÉ e VENTURELLA all'allegato C, n. 4 e 6 dei Consiglieri VENTURELLA, Secondina SQUARZINO e BORTOT all'allegato C. L'emendamento 1 del gruppo Arcobaleno - Vallée d'Aoste è respinto.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri MAQUIGNAZ, Secondina SQUARZINO, FRASSY, l'Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti PASTORET e il Consigliere VICQUÉRY.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso del regolamento, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: trenta;
- Consiglieri votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Astenuti: tre, i Consiglieri FRASSY, LATTANZI e TIBALDI;
ha approvato la sottoriportata proposta di regolamento: "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1".
(SEGUE: proposta di regolamento n. 9)