Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3020 del 4 ottobre 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 3020/XII - Disegno di legge: "Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituita dalla seguente:

"b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni;".

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 6/2003, come modificato dall'articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti derivanti dagli interventi già concessi ai sensi della l.r. 6/2003 e non ancora in fase di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Comé.

Comé (SA) - Colleghi Consiglieri, la legge regionale n. 6 del 2003 ha indubbiamente avuto una grande valenza: quella di organizzare, secondo una logica di progettazione e di programmazione coerente, gli interventi a sostegno dello sviluppo delle imprese industriali ed artigianali operanti in Valle d'Aosta sia in modo autonomo che secondo un'organizzazione associata. L'applicazione concreta ha tuttavia evidenziato che lo strumento normativo in discorso contiene peraltro un elemento di criticità nella lettera b) dell'articolo 14, che testualmente recita: "Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario... non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro 3 anni dalla data di concessione dell'intervento...". Tale prescrizione mostra tutti i suoi limiti sotto il profilo operativo se si riflette sul fatto che il finanziamento di una realizzazione immobiliare può prevedere, e soltanto dopo l'ottenimento del finanziamento, il perfezionamento della procedura autorizzativa di carattere edilizio presso l'Amministrazione comunale competente per territorio e, solo successivamente all'ottenimento di concessione edilizia o di altro titolo abilitativo, il concreto inizio dei lavori.

La criticità cui sopra mi riferivo si è dunque mostrata nelle sue concrete caratteristiche proprio nella prima fase di attuazione della legge regionale n. 6/2003, quando le aziende hanno dovuto constatare direttamente le difficoltà a mantenere i finanziamenti ottenuti, proprio a causa dell'eccessiva rigidità del termine previsto nella legge stessa a fronte dell'indeterminatezza delle tempistiche autorizzative di carattere edilizio. La prassi burocratica vigente comporta infatti sovente una dilatazione dei necessari tempi realizzativi, conseguente all'esperimento di procedure amministrative che non sempre sono di breve durata e possono compromettere il completamento nei termini dell'iniziativa agevolata, tanto da portare alla revoca dell'intervento finanziario a suo tempo concesso. Appare dunque necessario superare l'attuale formulazione dell'articolo, che indica un termine fisso identificato nella data di concessione del finanziamento, per collegare la decorrenza del termine entro cui addivenire all'ultimazione dell'intervento immobiliare alla data di ottenimento della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo, con ciò operando tra l'altro in analogia con quanto previsto nella legge regionale 4 settembre 2001 n. 19, relativa alle agevolazioni previste a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali.

La modificazione proposta con il presente disegno di legge deve inoltre estendersi anche agli interventi agevolati già sino ad oggi concessi in ottemperanza a quanto disposto nella legge regionale 31 marzo 2003 n. 6, per i quali non sia ancora iniziata la fase di ammortamento. È infatti del tutto evidente come l'introduzione di tale ulteriore prescrizione appare indispensabile laddove si voglia evitare di provocare quegli effetti sperequativi per le aziende che la modifica legislativa oggi proposta altrimenti fatalmente comporterebbe.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.

La Torre (FA) - È una modificazione strettamente tecnica della legge n. 6, è stata bene spiegata dal relatore. La Commissione ha dato parere positivo, credo sia solo da sottolineare l'urgenza perché i riflessi sono immediati per le imprese che in questo momento stanno vivendo questa situazione.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.