Oggetto del Consiglio n. 207 del 5 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 207/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEL RUOLO DELLE SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione di insegnanti nel ruolo delle scuole materne della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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"Nell'adunanza del 28 novembre 1977 il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge concernente: "Immissione di inseganti nel ruolo delle scuole materne della Regione".
La legge contemplava l'immissione in ruolo delle insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione nel corrente anno scolastico per effetto di incarico a tempo indeterminato conferito a decorrere dagli anni scolastici 1976/1977 e 1977/1978, in analogia di una norma di contenuto sostanzialmente identico, facente parte di un più ampio disegno di legge sul personale docente non di ruolo, presentato al Parlamento dal Consiglio dei Ministri.
Condizioni richieste per l'immissione in ruolo erano:
- aver seguito le esercitazioni didattiche previste nell'ordinanza regionale sugli incarichi di insegnamento nelle scuole materne della Regione nell'anno scolastico 1977/78;
- aver partecipato ad apposito "stage" di formazione, da effettuarsi secondo modalità che l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione avrebbe impartito successivamente d'intesa con le organizzazioni sindacali scolastiche.
Con nota n. 6571 del 27 dicembre 1977 il provvedimento del Consiglio regionale è stato restituito, non vistato, dal Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, che ha formulato i seguenti rilievi:
1) la Regione Valle d'Aosta, che in materia di scuole materne ha competenza integrativa delle leggi dello Stato, non può esercitare la relativa potestà in ordine ad un disegno di legge ancora all'esame delle Camere;
2) la legislazione regionale non può disporre l'immissione in ruolo di insegnanti sprovviste di un requisito fondamentale, l'abilitazione, previsto dalla normativa scolastica statale.
Questi rilievi solo in parte possono ritenersi fondati. In particolare, non è esatto aver individuato nel disegno di legge predisposto dal Consiglio dei Ministri il presupposto giuridico di un'attività legislativa regionale di mera integrazione delle norme statali, come vorrebbe il rappresentante del Governo; mentre, in effetti, il predetto disegno di legge governativo è stato unicamente l'occasione che, per analogia di situazioni concrete, ha determinato la Regione a legiferare autonomamente in un settore (amministrazione del personale docente di scuola materna) nel quale la sua competenza è consacrata da precedenti legislativi anche recenti (l.r. 3.8.1972, n. 22; l.r. 23.6.1975, n. 29; l.r. 21.6.1977, n. 45).
Pur volendo interpretare i limiti alla competenza legislativa regionale in materia di scuola materna nel senso più restrittivo e letterale conferito dal rappresentante del Governo all'articolo 3 dello Statuto, nondimeno sembra certo che essa non possa non estendersi - e i citati precedenti legislativi stanno a confermarlo - a quelle norme che sono strumentali all'esercizio della potestà amministrativa che nella stessa materia spetta alla Regione per effetto dell'articolo 4 dello Statuto medesimo: tre le quali rientrano indubbiamente le norme sull'amministrazione del personale docente.
Né può avere rilevanza che al personale suddetto si applichino le norme di stato giuridico vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, in quanto - a differenza del personale docente delle scuole elementari e secondarie, per il quale l'estensione della normativa statale discende da una Legge dello Stato (D.P.R. 31.10.1975, n. 861) - per le insegnanti in argomento essa opera per effetto di norme regionali (art. 8 l.r. 21.6.1977, n. 45). Sarebbe veramente eccessivo pretendere di negare alla Regione il potere di introdurre, per autonoma determinazione, innovazioni o modifiche alla propria normativa.
Per questi motivi si ripropone all'approvazione del Consiglio regionale la legge in oggetto, sia pur in un testo alquanto modificato rispetto a quello votato dal Consiglio stesso nella seduta del 28 novembre u.s..
Il nuovo testo, aderendo al secondo rilievo del Presidente della Commissione di coordinamento, prevede, ai fini dell'immissione in ruolo, il conseguimento del titolo di abilitazione stabilito dall'articolo 13 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, consistente nella frequenza di un apposito corso teorico-pratico della durata effettiva di quattro mesi e nel superamento di una prova conclusiva.
Siccome lo svolgimento del corso si protrarrà necessariamente oltre i termini del corrente anno scolastico, l'immissione in ruolo del personale interessato non potrà avvenire che nel corso dell'anno scolastico 1978/79, ferma restando al 1° settembre 1977 la decorrenza della nomina agli effetti giuridici, come già stabilito in precedenza.
Lo slittamento di un anno nelle operazioni di nomina rende altresì superflua la precedente disparità di norme, ai fini dell'assegnazione della sede, tra insegnanti incaricate a decorrere dall'anno scolastico 1976/77 e 1977/78, in quanto con l'inizio del prossimo anno scolastico tutto il personale contemplato dal disegno di legge disporrà di una sede assegnata per incarico in via definitiva. D'altra parte, il numero dei posti certamente vacanti nel prossimo anno scolastico è sufficiente ad assicurare il completo assorbimento del personale avente titolo all'immissione in ruolo.
Per il corrente esercizio nessun nuovo, maggior onere finanziario deriverà alla Regione dall'attuazione della presente legge".
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere CHINCHERE' annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.
Il Consigliere LANIVI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari.
Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Union Valdôtaine.
Il Presidente DOLCHI, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno, invita il Consiglio a procedere alla immediata votazione, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: ventisei;
- voti contrari: cinque.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione di insegnanti nel ruolo delle scuole materne della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 369
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ...: "Immissione di insegnanti nel ruolo delle scuole materne della Regione".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
Con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1977, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1977/78, sono nominate in ruolo, previo superamento del corso abilitante previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Le insegnanti di cui al precedente comma saranno assegnate alla sede in cui presteranno servizio per incarico all'atto dell'inquadramento in ruolo, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di trasferimento per l'anno scolastico 1979/80.
Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge si deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni. Le nomine saranno disposte d'ufficio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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