Oggetto del Consiglio n. 2932 del 26 luglio 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2932/XII - Proposta di legge statale: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della montagna".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Repubblica riconosce la montagna come un insieme di territori il cui sviluppo eco-compatibile costituisce, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, un obiettivo di interesse nazionale in ragione del loro ruolo economico e sociale, della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio e delle loro peculiarità storiche e culturali.
2. Lo sviluppo eco-compatibile della montagna è perseguito, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, che promuove, a tal fine, politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita delle aree montane.
3. Nelle diverse sedi comunitarie lo Stato si fa promotore di azioni volte ad ottenere il riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi della concorrenza, e il rafforzamento della loro coesione, sotto il profilo economico, sociale e territoriale, con le altre realtà territoriali europee.
CAPO II
TERRITORI DI MONTAGNA
Articolo 2
(Classificazione dei territori di montagna)
1. Ai fini della presente legge, i territori di montagna si distinguono in:
a) Comuni di montagna;
b) Comuni di alta montagna.
2. Le politiche di sostegno alla valorizzazione e alla crescita dei territori di cui al comma 1 possono differenziarsi, in considerazione della specificità degli stessi, per intensità di interesse e priorità di intervento.
3. La classificazione come Comuni di montagna o di alta montagna è condizione per l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della montagna.
Articolo 3
(Comuni di montagna)
1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come Comuni di montagna i Comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 700 metri e i 1200 metri sul livello del mare:
a) per almeno l'80 per cento del territorio;
b) per almeno il 70 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
c) per almeno il 65 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come Comuni di montagna i Comuni non alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 500 metri e i 1000 metri sul livello del mare:
a) per almeno l'80 per cento del territorio;
b) per almeno il 70 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 65 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
3. Con decreto del Ministro competente in materia di politiche per le aree montane da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i Comuni situati per almeno il 60 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come Comuni di montagna.
Articolo 4
(Comuni di alta montagna)
1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come Comuni di alta montagna i Comuni alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1200 metri sul livello del mare:
a) per almeno l'80 per cento del territorio;
b) per almeno il 70 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii) del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 65 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii) del reg. (CE) 1083/2006.
2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come Comuni di alta montagna i Comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 metri:
a) per almeno l'80 per cento del territorio;
b) per almeno il 70 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 65 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i Comuni situati per almeno il 60 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come Comuni di alta montagna.
Articolo 5
(Riconoscimento dei Comuni di montagna e dei Comuni di alta montagna)
1. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, commi 1 e 2, le Regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero competente in materia di politiche per le aree montane le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, dalle quali risultino le quote altimetriche e la densità demografica relative al proprio ambito geografico.
2. Ai fini della classificazione di cui agli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, le Regioni trasmettono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, al Ministero competente in materia di politiche per le aree montane le cartografie, predisposte da enti pubblici preposti alla mappatura del territorio, e i dati dai quali risultino i presupposti per la classificazione.
3. Entro quattro mesi dal ricevimento delle cartografie e dei dati di cui ai commi 1 e 2, il Ministero competente in materia di politiche per le aree montane provvede al riconoscimento dei Comuni di montagna e di alta montagna, d'intesa con le Regioni interessate, inserendoli nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
Articolo 6
(Disposizioni relative alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. In relazione all'altitudine e alla morfologia dei loro territori, e fatta salva l'ulteriore classificazione, con la procedura di cui all'articolo 5, tra i Comuni di alta montagna, i Comuni della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono interamente classificati come Comuni di montagna ed iscritti di diritto nel registro di cui all'articolo 8.
Articolo 7
(Zone di alta quota)
1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le Regioni possono richiedere al Ministero competente in materia di politiche per le aree montane il riconoscimento quali Zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo ad iscrivere le Zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.
Articolo 8
(Registro dei territori di montagna)
1. Presso il Ministero competente in materia di politiche per le aree montane è istituito il registro dei Comuni di montagna, dei Comuni di alta montagna e delle Zone di alta quota.
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI DI MONTAGNA
Articolo 9
(Servizi d'interesse generale)
1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo economico, civile e sociale dei territori di montagna, i Comuni, singoli o associati, le Comunità montane, le Province, le Regioni e lo Stato garantiscono ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di fruibilità dei servizi pubblici, attraverso la promozione di forme di associazione, di convenzionamento e di collaborazione tra enti e soggetti sia pubblici che privati, che consentano di garantirne la gestione in condizioni di continuità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi.
2. Gli enti di cui al comma 1, nel determinare la rilevanza economica dei servizi pubblici, devono valutare l'esistenza di un mercato per l'erogazione del singolo servizio con le modalità, la qualità, il prezzo ed ogni altro elemento caratterizzante il medesimo, anche mediante analisi ed indagini specifiche e, quindi, verificando l'effettiva incidenza dello stesso sugli scambi al di fuori del contesto locale.
3. Lo Stato promuove il decentramento nelle zone montane di attività e servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree urbane, quali gli istituti tecnici di ricerca o formazione, i laboratori, i musei e gli istituti di cura, assistenza o riabilitazione.
Articolo 10
(Misure di promozione dei Comuni di montagna e di alta montagna)
1. I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane, le Province, le Regioni e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi a favore dei Comuni di montagna e di alta montagna volti a:
a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;
b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;
c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;
d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;
f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;
g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;
i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale.
2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Comunità montane, le Province, le Regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.
3. Lo Stato promuove, a favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche volte ad ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.
Articolo 11
(Cooperazione transfrontaliera e interregionale)
1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
2. La cooperazione sarà attuata nelle forme previste dalla Convenzione di Madrid e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
Articolo 12
(Programmi di sviluppo integrato)
1. I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane, le Province, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e promuovere collaborazioni ed intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai principi e agli obiettivi della Carta europea della montagna, al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.
2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:
a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai Comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;
b) riconoscere a favore dei Comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale ed automatica sui fondi nazionali trasversali.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Cesal.
Cesal (UV) - Con la presente proposta di legge statale la nostra Regione intende dare il proprio contributo al dibattito in corso a livello nazionale per la revisione della legge 31 gennaio 1994 n. 97. Con questa iniziativa il ruolo propositivo della Valle d'Aosta, nel dibattito politico sulla montagna continua a rappresentare un chiaro punto di riferimento di tutte le istanze provenienti dalle altre Regioni italiane e contribuisce a sviluppare i principi essenziali a cui tutta la futura legislazione in materia di montagna dovrebbe uniformarsi.
L'articolato in discussione oggi è stato redatto tenendo conto del documento di proposta di schema di disegno di legge "Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani", approvato dalla Commissione Politica della Montagna nell'ottobre 2006 (Documento che era stato dibattuto e condiviso con altri interlocutori istituzionali intervenuti ad Ayas, ad un tavolo di confronto politico nel mese di giugno scorso). Vengono inoltre, nello schema che viene proposto a questo Consiglio oggi, tenute in debita considerazione e quindi proposte le osservazioni e gli indirizzi che le altre Regioni italiane hanno portato al tavolo di questo importante momento di approfondimento e di discussione.
La proposta è stata concepita partendo dalla capacità intrinseca della montagna di influenzare positivamente i territori circostanti e della conseguente necessità di poter contare su politiche di valorizzazione e di sviluppo tanto più necessarie quanto più idonee ad incidere positivamente anche al di fuori delle aree di intervento, in considerazione di questa capacità di favorire, indirettamente, la tutela dell'ambiente e del suolo delle aree confinanti, nonché il loro sviluppo sociale ed economico. È una scelta politica chiara quella di aver previsto in capo alle Regioni il compito di proporre l'individuazione dei Comuni di montagna e dei Comuni di alta montagna - concetto che viene introdotto per la prima volta in un testo legislativo - del territorio di propria competenza e di prevedere che l'iter per il riconoscimento della classificazione per ognuna di esse sia distinta ed indipendente da quello delle altre.
La previsione della comunicazione dei Comuni classificati all'Unione Europea da parte del Ministero competente in materia di politiche per le aree montane è molto importante in relazione alla particolare attenzione per i territori montani da parte della stessa Unione. Il Regolamento europeo (il 1083/2006) che stabilisce le disposizioni generali sui fondi strutturali, infatti, fa esplicito rinvio alla definizione di zone di montagna data dalla legislazione nazionale dello Stato membro e nell'elencazione degli elementi in funzione dei quali può essere modulata la partecipazione ai fondi strutturali ed esso è stato utilizzato anche per la definizione degli ambiti di intervento dei medesimi fondi.
Significativo è anche l'impegno richiesto allo Stato ad attivarsi, in ambito europeo, per il riconoscimento di specifiche deroghe in materia di concorrenza (i cosiddetti "aiuti di stato") e per la predisposizione di politiche ed azioni mirate per le realtà montane, in relazione agli oggettivi maggiori costi (i famosi "sovraccosti della montagna") e agli altri fattori che penalizzano i territori montani rispetto alle aree urbane, anche in quelle che sono le valutazioni del mondo imprenditoriale.
Il fatto di essere la Regione pilota in una iniziativa di tale portata deriva anche dalla vocazione naturale della Valle d'Aosta, Regione alpina a tutti gli effetti, sia per quanto riguarda i tratti geografici che la contraddistinguono, sia per la presenza nei suoi confini delle più alte montagne d'Europa, sia per il forte senso di appartenenza delle nostre popolazioni alle tradizioni ed alla cultura della montagna. Tradizioni e cultura che, non va dimenticato, ci hanno permesso di ottenere con l'avvento dell'Italia repubblicana, un'ampia autonomia politico-finanziaria.
Non bisogna poi sottovalutare la scelta precisa operata dalla nostra Regione, nel corso degli ultimi anni, di essere la protagonista del dibattito politico sulla montagna, nelle diverse sedi istituzionali nazionali ed europee attraverso i suoi vari organi rappresentativi. La legge in vigore (la n. 97/1994) necessita di una sua modernizzazione e di un suo adeguamento alle mutate condizioni socio-economiche in considerazione anche del fatto che parti consistenti di essa sono rimaste inattuate o risultano superate dal mutato quadro giuridico istituzionale di riferimento.
Prima di concludere vorrei sottolineare che la proposta in discussione non si contrappone ad un'analoga iniziativa presentata dal Senatore Perrin in collaborazione con altri Parlamentari italiani, ho parlato direttamente con il Senatore Perrin di questa iniziativa, ma essa rappresenta un ulteriore e complementare contributo ad un dibattito che si sta sviluppando nel nostro Paese ed intende rappresentare il punto di vista delle Regioni italiane quali organismi istituzionali maggiormente coinvolti e direttamente interessati.
Président - Je déclare ouverte la discussion générale.
La parole au Conseiller Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Vorrei articolare l'intervento su questa proposta di legge in 3 punti: una questione di metodo, una questione di filosofia della legge, una questione di contenuti della legge stessa.
Sulla questione di metodo, il fatto che 50 Senatori, trasversalmente appartenenti a tutte le forze politiche, abbiano elaborato una proposta, va molto bene, e poi che con questa proposta di fatto abbiano voluto coinvolgere le Regioni di montagna e che la nostra Regione, essendo sempre stata capofila nel legiferare sui problemi della montagna, evidentemente non può che essere una cosa positiva. La cosa meno positiva riguarda il metodo che abbiamo adottato, noi, in quanto Regione capofila e in quanto Governo, cioè quella di approvare un altro disegno di legge e non lavorare su quello presentato dai Senatori, che ci sembra più articolato - e ci torneremo -, il giorno successivo presentarcela in I Commissione Affari istituzionali e, a distanza di 4-5 giorni, portarla in Consiglio. Un disegno di legge di questo genere presupponeva la possibilità di confrontarlo, esaminarlo meglio, approfondire, soprattutto perché quando si passa dalla proposta di legge statale dei Senatori alle Regioni, le Regioni non sono solo i Presidenti di Governo che si riuniscono, ma sono anche le categorie che operano in montagna, le popolazioni, le Commissioni consiliari, il Consiglio regionale che deve avere i tempi necessari per approfondire una proposta che sia compiuta e, soprattutto come metodologia, veda coinvolti tutti i soggetti che nella montagna lavorano e operano.
Non abbiamo quindi capito da parte del Governo questa urgenza di arrivare, oggi, con questa proposta di legge, quando si aveva tutto il tempo di andare a settembre, tenuto conto che la proposta statale è stata elaborata in modo trasversalmente parlamentare e, di fatto, sentite le Regioni e percorso tutto l'iter, sicuramente sarà approvata. Quello che è venuto meno è la possibilità da parte nostra... a meno che non si accettino poi le nostre proposte e a meno che di fatto la proposta di legge che approveremo oggi non sia un testo aperto, dove ognuna delle nostre forze politiche potrà intervenire a livello parlamentare con degli emendamenti... emendamenti perché? ... E veniamo al discorso della filosofia...
La proposta che ci troviamo di fronte per un verso coglie alcuni aspetti importanti, fra cui la deroga alle regole della concorrenza che stabilisce l'Europa: finalmente viene riconosciuto che per le politiche della montagna gli interventi delle attività umane, l'economia, il sociale, i servizi, queste attività non possono essere "tout court" soggette alle regole della concorrenza; quindi come metodologia si chiede allo Stato italiano di farsi carico nei confronti dell'UE per questo tipo di deroghe, e guardate che è una cosa non da poco! Finalmente, pian piano, in punta di piedi, si sta facendo spazio un'Europa delle popolazioni, faremo un'altra volta noi da capofila come popolazione di montagna, ma andremo a disegnare un'Europa più confacente alle popolazioni e alle necessità dei cittadini che non quelle della concorrenza e dei guadagni.
Un'altra questione è legata a una visione, e in questo caso diciamo che dal punto di vista filosofico occorreva avere più coraggio e insistere di più. Abbiamo un grosso cambiamento climatico che ci determina e ci ha fatto prendere coscienza di come l'uomo deve intervenire e gestire, e non sfruttare il proprio territorio. Questo è fondamentale, perché davamo sempre per scontato che la tecnica sopperisse a tutte le incongruenze che l'uomo creava in territori fragili come quelli di montagna. Il cambiamento climatico presuppone un concetto di maggior rispetto e tutela e una corretta gestione delle risorse del territorio, e come si applicano le tecnologie a questi territori; non sono le tecnologie che dettano le condizioni, ma sono le condizioni ambientali e territoriali che dettano che tipo di tecnologie dobbiamo adottare nei territori di montagna. Su questo filone ci sembra che il disegno di legge sia troppo debole, sia legato ancora a un vecchio modello molto sviluppista dove la tecnica, le tecnologie e l'uomo, comunque, intervengono indipendentemente dalle fragilità di tipo ambientale; di conseguenza, da questo punto di vista, occorrerà migliorare la qualità della legge.
Un altro punto molto importante è definire bene la qualità dei servizi per evitare lo spopolamento della montagna e una gestione corretta del territorio, e qui ci rifacciamo alla qualità e alla quantità dei servizi che dobbiamo dare alle popolazioni di montagna. Anche questo aspetto che è precisato nel disegno di legge però va rafforzato; faccio solo due esempi: uno è il decentramento del lavoro della pubblica amministrazione e delle attività produttive, parlo di telelavoro, è possibile oggi quantificare una parte di lavoro della pubblica amministrazione e svolgerlo nelle proprie abitazioni, quindi facendo risiedere le persone nei villaggi di montagna e non gravitare tutti i giorni nelle capitali e nei capoluoghi come sta avvenendo adesso... bisogna innescare dei processi di sperimentazione... idem per la scuola.
Un altro settore, previsto dalla legge, sul quale dobbiamo stare attenti, è che si introducono dei parametri per definire il concetto di montagna, suddividendo montagna in alta montagna. I parametri sono l'altitudine, sono la popolazione insediata e i livelli di spopolamento, la qualità dei servizi, la pendenza del terreno, la vicinanza per esempio dai capoluoghi e la qualità dei servizi. Su questo concetto che è molto importante dobbiamo inserire che tipo di attività economiche andiamo a svolgere nella montagna e nell'alta montagna, il rischio c'è ed è grosso. Se partiamo da una visione obsoleta della montagna, dividendo per altimetria, corriamo il rischio di intervenire economicamente in situazioni di alta montagna già altamente antropizzate. Faccio l'esempio: dal Breuil a Gressoney, da Champoluc a Cogne, a Courmayeur, dove siamo già fortemente antropizzati con impianti di risalita, un modello di sfruttamento della montagna e non di tutela e di salvaguardia, considerando l'alta montagna, il rischio è che arrivino più aiuti sulle fasce di montagna già fortemente antropizzate rispetto alla montagna e alla fascia collinare, che è la fascia più abbandonata. Diciamo da 800 a 1.500 metri abbiamo uno spopolamento, abbiamo una diminuzione della qualità di servizi, abbiamo una riduzione delle attività economiche in questa fascia, perché abbiamo incentrato tutte le attività economiche sulla montagna legate a un modello di turismo e un modello di sviluppo. Ora, una revisione filosofica del concetto di montagna presuppone una rivalutazione di questa fascia, chiamiamola "di montagna collinare", e di conseguenza ove occorrono maggiori interventi per tutelare e salvaguardare l'abbandono della montagna e come inserirvi attività economiche compatibili con la gestione corretta del territorio, dell'ambiente e delle risorse. In questi termini occorre assolutamente precisare meglio i parametri che prenderemo a riferimento per definire un concetto di montagna.
Dicevamo che era meglio se, come Regione, si prendeva a riferimento la proposta di legge statale n. 6 dei Senatori, perché è una proposta di legge che è molto più articolata della nostra, nel senso che consta di 32 articoli rispetto alla nostra che consta di 12 articoli. Faccio un esempio: la proposta dei Senatori, con capofila Carlo Perrin, fa riferimento anche ad un diverso assetto del territorio, a una maggiore ricomposizione della proprietà, alla possibilità dell'ente pubblico di intervenire sui territori abbandonati, e guardate che questo concetto non è da poco, perché finora siamo sempre partiti dal fatto che veniva prima la proprietà privata e poi gli interessi collettivi! In questo caso, per almeno le zone abbandonate o incolte o con una maggiore frammentazione proprietaria, la legge prevede la possibilità di intervenire per delle ricomposizioni, per una gestione del territorio indipendentemente o in collaborazione con i privati. Ripeto: questo concetto noi lo abbiamo già recepito con una legge del 1980 sul riordino fondiario, alcuni esempi li abbiamo già praticati nella nostra Regione, ma sono sempre esempi di riordino fondiario legati all'economicità dei prodotti che ricaviamo da questo tipo di insediamenti o di interventi, e mai, invece, al valore aggiunto, che è dato da una corretta gestione del territorio legato alla qualità ambientale, che non sempre corrisponde con un immediato tornaconto di tipo economico. Un altro concetto che introduce il disegno di legge del Senatore Perrin e degli altri Senatori è quindi il concetto di pluriattività; di fatto abbiamo già figure che svolgono pluriattività nelle zone di montagna, ma ritorniamo sempre a quelle fasce di alta montagna, dove il maestro di sci può fare i tetti in lose, può fare l'artigiano, ma non interveniamo nella fascia più debole della montagna, che era quella che individuavo prima, ed è lì che la legge dovrebbe rafforzare i propri interventi, introducendo un concetto di pluriattività!
Un'altra cosa molto importante riguarda il comparto finanziario, legislativo, fiscale, di conseguenza legato alla defiscalizzazione, agli interventi finanziari misurati al tipo di territorio e della qualità della gestione del territorio - continuo a insistere su questo concetto -, introdurre concetti di associazionismo e di cooperazione. Questo lo fa molto bene la proposta di legge di cui capofila è Carlo Perrin. Dobbiamo anche qui rivedere i parametri con i quali permettiamo gli insediamenti agricoli sui territori di montagna, cioè - per fare un esempio che calza con la nostra realtà - il rischio è che abbiamo insediamenti agricoli di tipo zootecnico sovradimensionati rispetto alla necessità di gestire in modo corretto il territorio rispetto alle risorse che questo ci dà e ci permette... perché? Perché siamo partiti da una visione economicistica dell'insediamento agricolo impostoci da parametri europei che sono quelli della rendita, del rendimento e dell'economicità degli insediamenti agricoli della pianura. Con il concetto che dovremmo farci carico, Regioni e Stato, di uscire dal concetto di concorrenza, si introduce - ripeto, è la filosofia che dovrebbe maggiormente accentuare la nostra legge - un concetto diverso di azienda, dove l'economicità e la produzione dell'azienda non è data solo dal prodotto, ma è data dal prodotto più l'intervento di manutenzione e gestione corretta del territorio: questa è una piccola rivoluzione molto importante, qui si possono introdurre le pluriattività e l'associazionismo e la cooperazione.
Un altro argomento che bisogna rafforzare, o oggi sul testo di legge che approveremo o sul testo di legge definitivo che sarà approvato da Camera e Senato, è legato ai cambiamenti climatici: è il concetto che abbiamo di azienda turistica cercando di introdurre modifiche di come le popolazioni, le persone, chi gestisce l'attività economica, il fruitore cioè il turista si inserisce nell'azienda turistica di montagna e di alta montagna. Qui occorre una maggiore interazione, e la relazione alla legge regionale lo individua, anche se in modo sintetico, una modifica dei rapporti e dell'interazione fra la montagna e il resto del territorio. Questa modifica presuppone anche cambi di mentalità culturale, per cui sia chi usufruisce del turismo di montagna, sia chi gestisce le attività economiche di turismo di montagna, deve partire dal presupposto di tutelare un valore del territorio non solo di tipo ambientale, ma anche di tener conto della fragilità dello stesso, cosa che noi non davamo per niente per scontata, nel senso che abbiamo una cultura di intervento massiccio, indipendentemente dalla fragilità, e vedete come i cambiamenti climatici ci comportano un cambiamento di mentalità e un maggior rispetto della natura della montagna e della gestione del proprio territorio. Sulla base di questi presupposti - ripeto - non abbiamo capito l'urgenza di questo disegno di legge regionale. È giusto che la Regione sia capofila, lo è sempre stata; è giusto che le Regioni, i Comuni siano coinvolti, è giusto che siano coinvolti i soggetti che operano nella montagna e su questo "non ci piove", ma non troviamo giusta l'urgenza di questa proposta di legge, perché non ci permette di approfondire fino in fondo le cose che andiamo ad approvare e le ricadute che richiedono una piccola rivoluzione culturale sul modo di vivere, operare, stare in montagna, sul modo di utilizzare le tecniche e le tecnologie, e in quale misura e con quale impatto le introduciamo in questi territori così fragili. In questo senso è importantissimo che, pur approvando la legge, oggi facciamo un piccolo passo indietro; si creino i presupposti di una conferenza, di un convegno fra l'iter dell'approvazione della nostra legge e l'approvazione del testo definitivo in Parlamento, in questo iter si mettano in moto tutti i presupposti e tutti i meccanismi nell'ascoltare e nel capire metodologie e contenuti di questo disegno di legge, partendo, sì, dalle necessità e dai bisogni degli operatori, di chi vive in città, ma con una visione che cambia di 360 gradi, che non è solo l'uomo che è preso a riferimento e di come l'uomo deve interagire, ma è la montagna, il territorio, l'ambiente e il clima, che detta le condizioni con le quali l'uomo deve interagire, operare, lavorare nella montagna e nell'alta montagna.
La nostra proposta a tutti gli effetti è quindi, rispetto alle altre Regioni, intanto nella nostra Regione, essendo capofila... dobbiamo dare l'esempio di una metodologia corretta nel definire questo disegno di legge, di coinvolgere tutti con degli indirizzi precisi che secondo noi vanno nella direzione che abbiamo accennato finora, per capire come riuscire ad integrare bene il testo di legge regionale, che ci sembra messo in piedi all'ultimo minuto, e il testo di legge del Senatore Perrin e degli altri Senatori, che vorrei tornasse in commissione per essere esaminato, magari con un lavoro degli uffici, in modo da comparare il nostro testo con la proposta dei Senatori, e capire in che direzione correggere e, di conseguenza, proporre gli emendamenti come Regione Valle d'Aosta, capofila delle altre Regioni di montagna, dopo aver sentito tutti gli operatori che devono essere coinvolti su questo enorme problema.
Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Per fare alcune considerazioni: indubbiamente la montagna è un "leitmotiv" molto gettonato da un po' di tempo a questa parte. Da parte di alcune comunità come la nostra viene utilizzato giustamente come presupposto per distinguere una condizione del nostro territorio, della vita della nostra comunità rispetto ad altre zone del Paese, per altri è diventato quasi un motivo speculativo. Se pensiamo che ci sono ben 4.201 Comuni, oggi, in Italia, su poco più di 8.000 che vengono classificati come montani, ci rendiamo conto che forse c'è un'esagerazione in questa classificazione. È vero che il territorio della penisola italiana è particolarmente accidentato da un punto di vista geografico e le Alpi e gli Appennini fanno sì che buona parte del territorio sia collocata a un livello altimetrico e in una condizione orografica che può essere considerata montana, ma è altrettanto vero che questa concezione del termine "montagna" si è ampliata a dismisura.
Leggevo l'altro giorno su "Il Sole 24Ore" delle Comunità montane, enti istituzionali di cui si sta discutendo molto a livello parlamentare, che ormai vanno a comprendere zone che sono in prossimità del mare o addirittura nel mare: l'isola di Capraia è parte di una Comunità montana. È naturale che riconsiderare il concetto di montagna è cosa buona e giusta, perché le risorse destinate alla montagna sono limitate e devono essere distribuite secondo parametri differenziati a tutti i territori che ne sono individuati come percettori.
C'è una proposta di legge a livello nazionale che viene chiamata "proposta di legge Perrin", ma sappiamo bene che è ampiamente condivisa, ci sono 46 Senatori che l'hanno firmata, fra i quali Antonione, Asciutti, Ghigo, Malan, Pianetta, Sacconi, che sono Senatori di "Forza Italia", ce ne sono altri della "Lega", qualcuno di "AN", della Sinistra, che partecipa con la "Margherita" o con i "DS" in questa folta schiera di Parlamentari che hanno condiviso un progetto comune: questo disegno di legge sintetizza delle rinnovate esigenze per far sì che la montagna venga promossa, tutelata e valorizzata. C'è stata a livello parlamentare - e qui la nostra Regione ha avuto un ruolo propulsivo - la creazione del gruppo "Gli amici della montagna" che ha creato questo trasversalismo, che in questo caso non significa inciucio, ma una sensibilità comune che si è diffusa da Destra a Sinistra passando per il Centro e ha creato questa concezione per cui i territori di montagna soffrono di uno svantaggio naturale che deve essere riconosciuto e aiutato.
Sinceramente mi ha fatto specie vedere con quale velocità e urgenza la Giunta si sia lanciata nel fare una proposta di legge, proposta di legge che peraltro non è regionale, ma statale, quindi ben venga che dalla piccola Val d'Aosta, terra montana per eccellenza, provenga questa idea nobile di tutela e di promozione della montagna, ma questa celerità è sospetta. È sospetta perché è stata presentata, discussa e approvata dalla Giunta il 18 luglio scorso, è arrivata in commissione il giorno dopo e ha ricevuto un parere volante lo stesso giorno; oggi, a distanza di poco più di una settimana, è già all'esame del Consiglio. Analoghe leggi non hanno avuto una simile attenzione, quindi ci piacerebbe sapere perché c'è stata questa compressione dei termini. Il relatore non ha fatto molto cenno a questo, forse ci sarà qualcun altro della Giunta che sarà in grado di darci spiegazioni più corpose sulla motivazione di questa accelerazione, quando a livello nazionale - e il problema è anzitutto nazionale - c'è una larga condivisione che si è tradotta in un articolato di legge particolarmente complesso che va a toccare tutti gli ambiti, dall'istituzionale al culturale, al sociale, all'economico e al geografico, che riguardano la montagna.
L'accelerazione di questa proposta di legge non l'abbiamo vissuta in un'altra legge importante: la legge che venne discussa un mese fa sulla riduzione tariffaria dei costi elettrici per i Valdostani, che invece è stata deliberatamente, dopo 3 anni di giacenza in commissione, prorogata con l'ennesimo gruppo di lavoro e dilazionata a questo autunno. Questo comportamento non riusciamo a comprenderlo e forse saranno gli amici della "Stella Alpina" a darci qualche ragguaglio in merito: come mai una proposta di legge come la loro ha avuto un'ulteriore dilatazione mentre qui, in una settimana, su una proposta di legge statale arriviamo a discuterla e magari ad approvarla!
Sulla montagna bisogna fare una considerazione di carattere classificatorio, anzitutto: cos'è la montagna e qual è la montagna che vogliamo tutelare. Qui va da sé che una considerazione altimetrica e territoriale deve essere fatta, altrimenti un'isola di Capraia che viene considerata terra di montagna mi fa inorridire! Sarà una zona montuosa che poi va a picco nel mare, ma è una situazione di isolanità che è completamente diversa dalla situazione nostra o di un Trentino Alto Adige.
Sono d'accordo con chi sostiene che considerare semplicemente tutto montagna, rischia alla fine di danneggiare la montagna, perché più si amplia questa concezione di montagna, più si danneggia la montagna che ha dei requisiti che possono essere considerati "montagna". Credo un po' meno invece a quanto ha detto recentemente il Ministro degli Affari regionali, Lanzillotta: che tutti i risparmi derivanti dai tagli ai costi delle istituzioni verranno destinati alla montagna. Mi sembra una dichiarazione di propaganda, che è servita al Ministro forse per accattivarsi le simpatie di coloro che invece stanno lavorando concretamente sul tema della montagna e che, come in questo caso, hanno fatto il 31 maggio scorso un disegno di legge presentato al Senato, il disegno di legge n. 1607, che mi sembra particolarmente interessante.
La montagna ha degli handicap, che sono le dimensioni demografiche dei Comuni le quali sono alquanto ridotte, quindi una popolazione scarsa e che rischia di diminuire, perché c'è il problema dello spopolamento della montagna ed è un problema che stiamo vivendo anche in Val d'Aosta, dove i Comuni delle valli laterali rischiano di perdere in consistenza demografica a vantaggio di un fondovalle che diventa un vero e proprio corridoio urbano che parte da Courmayeur e arriva a Pont-Saint-Martin, un serpentone urbanizzato lungo l'asse delle principali vie di comunicazione che vede che questa concentrazione demografica va a detrimento della vitalità della montagna delle valli laterali. È un problema che riguarda non solo la nostra Regione, riguarda altre zone della nostra penisola, e naturalmente lo spopolamento trascina con sé l'altro problema del mantenimento di determinati servizi, che sono comunque essenziali per chi resiste in montagna e ha il coraggio di rimanere in zone che sono spesso svantaggiate. Qua lo viviamo con una serie di servizi, si è parlato recentemente in Consiglio del servizio postale che è un servizio essenziale, ma che sta perdendo di efficienza ed attenzione da parte dello stesso ente "Poste" e, di conseguenza, con tutti i disagi che ne scaturiscono per la popolazione che vi abita.
Sul reddito... è vero che secondo una statistica nazionale il reddito nazionale prodotto dalle zone di montagna è del 16,1% rispetto alla popolazione che è del 18,7% rispetto al complesso del Paese, ma è altrettanto vero che in montagna ci sono delle situazioni di tipicità, delle caratteristiche proprie che non possono essere dimenticate o non valorizzate. Per questo una legge in materia, un ammodernamento della legge n. 97/1994 è quanto mai indispensabile. Fra l'altro una legge che è rimasta in buona parte sulla carta, molti suoi principi interessanti e veramente importanti per la nostra Regione sono rimasti inapplicati, ne cito uno: si tratta dell'articolo 10, che introduceva un principio che per noi Valdostani era entusiastico, ovvero prevedeva l'esclusione del pagamento del sovrapprezzo termico dai canoni elettrici. Mi ricordo che ci fu una ventata di entusiasmo in tutti quanti, perché si diceva: i Valdostani non dovranno pagare quel sovrappiù che pagano altri cittadini di altre Regioni, perché la nostra energia si può alimentare dal punto di vista elettrico grazie alla ricchezza idrica che possediamo. Purtroppo quella del sovrapprezzo termico si è rivelato un principio sulla carta, che di fatto non si è mai potuto applicare. Allora la legge n. 97/1994 ha bisogno di un ammodernamento, la politica nazionale per la montagna deve essere riadeguata alle nuove esigenze delle popolazioni residenti, tenendo presente il contesto europeo, dove i fondi strutturali si stanno riducendo, che ci obbliga a far sì che siano destinati a quelle zone che hanno presupposti "ad hoc".
Sulla proposta di legge n. 6 sarà il Presidente, che è tornato in aula adesso, a dirci perché questa urgenza, perché urgenza analoga non è stata data ad una iniziativa come quella sugli sgravi in bolletta proposti dalla legge della "Stella Alpina", dove ci sono dilatazioni paradossali, oltre 3 anni, mentre qui, in una settimana, si riesce quasi a scimmiottare una legge statale che è articolata in maniera più approfondita. Di fronte a questa celerità - a nostro avviso un po' sospetta -, sul contenuto non ci sembra che ci siano particolari innovazioni rispetto a quanto è stato fatto proficuamente da un gruppo parlamentare ampio e trasversale che ha lavorato sulla materia in materia egregia.
Président - Il n'y a pas d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Je ferme la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Sono molti anni che mi occupo dei problemi della montagna e ritengo che questa sia una delle vocazioni naturali che la Val d'Aosta ha sullo scenario politico italiano e sullo scenario politico europeo e vorrei dire persino, con il recente accordo sulla collaborazione per la cooperazione con la "FAO", anche sullo scenario mondiale, perché questa è sicuramente una caratteristica che abbiamo e che è marcata anche dalla storia politica e amministrativa della nostra Valle. Le antiche forme di autonomia che la Val d'Aosta ha avuto nell'ambito di "Casa Savoia" erano tutte legate alla particolarità che deriva dall'appartenere ad una civiltà alpina intramontana, secondo la celebre definizione di Monsignor Bailly, questo intramontanesimo è una caratteristica marcante, che ci consente di poter esportare una riflessione complessiva sulle problematiche della montagna. Mi sono state poste nel corso della discussione alcune questioni, e poi verrò al merito della proposta di legge.
Intanto mi è stato chiesto dal collega Tibaldi perché questa fretta... allora, questa legge sulla montagna è una legge nata vecchia non appena fu votata, cioè quando la legge n. 97 venne votata nel 1994 venne votata a poche settimane dallo scioglimento delle Camere, quindi i Parlamentari come il sottoscritto, che già all'epoca si occupavano delle problematiche della montagna, hanno ritenuto l'approvazione di questa legge il male minore, sapendo fin da allora che sarebbe stato necessario metterci mano, un po' perché questa legge, essendo stata all'epoca di iniziativa parlamentare, non venne mai ritenuta idonea da parte delle grandi burocrazie ministeriali. Il caso più significativo era la famosa questione per il piccolo commercio di montagna di non avere i registratori di cassa, che all'epoca era un fatto assolutamente rivoluzionario che mai si concretizzò. Altro elemento importantissimo, per il quale ci volle moltissimo tempo per avere un'applicazione, era quella possibilità che consentiva ai Comuni di dare degli appalti ai coltivatori diretti per sgombero neve, per la manutenzione delle aree verdi, e anche in questo caso la norma non piaceva alle burocrazie ministeriali per cui si attese molto tempo, ma la ragione sostanziale per cui questa legge non conteneva elementi innovatori, stava nel fatto che questa legge non affrontava coraggiosamente il tema della perimetrazione della montagna: troppa montagna, nessuna montagna. Sapete che c'è una norma della Costituzione italiana (articolo 44) che prevede la specificità dei territori montani, ma in realtà fin dall'applicazione, soprattutto a partire dagli anni '50, la grande ambiguità italiana è stata quella di dire: "classifichiamo la montagna e le zone svantaggiate", creando fin dall'inizio una situazione di ambiguità e di equivoco. Dire che l'Italia è tra il 53 e il 57% territorio di montagna è, in fondo, una debolezza; troppa montagna significa che non puoi fare delle politiche mirate.
Verrò nella parte conclusiva a questo tema, perché è anche il tema più caldo in questo momento. Allora... perché in questo momento? In questo momento perché sembra maturare la consapevolezza che quella legge è da rifare; ci si era già impegnati nella scorsa legislatura a farlo, questo non è avvenuto, in questa legislatura c'è stato un ruolo molto più attivo da parte delle Regioni, molto più attivo e propositivo nell'ambito di questa commissione, che ho l'onore di presiedere all'interno del Comitato delle Regioni dove abbiamo fatto, appena è nata la nuova legislatura, delle proposte concrete. Uno dei temi cardine è proprio quello della necessità di fare in fretta e la ragione per cui ci presentiamo, a luglio, con questa proposta, è perché così ci è stato chiesto dai Parlamentari "Amici della montagna", che ci hanno chiesto di approvare in fretta questa nostra normativa, in maniera che l'attesa di una normativa di proposta regionale non finisca per essere un alibi da parte di coloro che non vogliono affrontare la legge al Senato. La fretta deriva quindi da un'intesa con i Parlamentari "Amici della montagna" che hanno chiesto che almeno una Regione approvasse questa legge entro la fine del mese di luglio... e noi siamo i battistrada di questa proposta!
Cosa differenzia nella sostanza, pur essendoci un accordo con gli "Amici della montagna" del Parlamento italiano, la proposta che stiamo per votare dalla proposta di Perrin i cui contenuti sono stati ripresentati pedissequamente nei 33 emendamenti presentati dall'opposizione? Emendamenti che io invito a ritirare... mi sembra che ieri ci fosse stato l'annunzio di un ritiro, perché fatto salvo che non esiste alcuna contrapposizione spiegherò qual è la differenza sostanziale fra la nostra e la loro e cosa consente loro, presentando la nostra, di poter tenere un po' più elevato il dibattito rispetto a quello che loro non erano riusciti a fare, pur con un accordo by-partisan, firmatario Perrin coalizione del Centro-Sinistra, firmatario Santini opposizione di Centro-Destra. L'elemento di grande differenziazione sta nel fatto che la "legge Perrin-Santini" ricorda nella sostanza tutte quelle iniziative legislative che, a partire dalla legislatura immediatamente successiva all'approvazione (legislatura 1994-1996), erano state presentate per novellare immediatamente e rendere più efficace la legge sulla montagna, ben prima della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
L'impostazione che viene data - ma questo viene anche riconosciuto dai Parlamentari "Amici della montagna" - risente di un'impostazione non regionalistica; era ancora un momento nel quale le Regioni a Statuto ordinario avevano meno poteri di oggi e il grande rimprovero nel dibattito molto franco che abbiamo avuto in occasione di un incontro a Champoluc, dove c'erano tutti i decisori della politica, quindi l'"UNCEM", i Comuni, l'imprenditoria, è stato il fatto che abbiamo bisogno di una legge sulla montagna che sia una legge di principi, non una legge di dettaglio. Ancora oggi nelle proposte parlamentari ci sono, ad esempio: gestione del demanio idrico (questa è ormai una competenza regionale); sviluppo del turismo montano (questa è una competenza regionale); forestazione (questa è una competenza regionale); sanità di montagna (questa è una competenza regionale).
Cosa deve restare in capo allo Stato, collega Bortot? Ci sono poche cose che devono rimanere in capo allo Stato: la prima è che ci sia una scelta della perimetrazione della montagna che sia condivisa nella legge, per evitare che ciascuno si faccia i fatti suoi, e noi abbiamo proposto qualcosa di estremamente nuovo, e su questo tornerò fra breve. Poi vi sono tutta una serie di temi come i rapporti con l'UE che devono transitare attraverso lo Stato: le norme della concorrenza, i servizi pubblici di interesse generale, l'applicazione del "Patto di stabilità" ai particolari territori di montagna; con una recente sentenza della Corte costituzionale anche l'individuazione delle professioni della montagna, e ancora questioni molto delicate come la fiscalità, perché la fiscalità nel sistema italiano (fatta eccezione per la fiscalità derivata e per l'ICI) è in mano ancora allo Stato.
L'impostazione che è stata data parte da questo concetto: troppa montagna, nessuna montagna. In queste ultime settimane c'è stata una brusca accelerazione, cioè per molti anni questa specie di imbuto che prima o poi ci avrebbe portato alla necessità di rivedere i criteri di mondanità, ha subito una brusca accelerazione quando è stato firmato quel patto sui costi della politica che stamani citavo, perché nel patto sui costi della politica, che è stato stipulato da Comuni, Regioni, Province, Stato e Comunità montane, era scritto per quel che riguarda le Comunità montane questo punto: rivisitazione dei criteri di definizione di Comune montano, stabilendo un'altitudine puntuale a cui far riferimento con disegno di legge del Governo, al fine di prevedere una riduzione significativa del numero attuale dei Comuni montani, conseguente riduzione del numero dei componenti degli organi delle Comunità montane non inferiore al 50%. Si era inteso, nell'accordo politico a cui ho partecipato, che questo disegno di legge sarebbe stato proprio la revisione della legge sulla montagna. L'indomani, con reazione rabbiosa di tutte le Comunità montane italiane, invece, all'articolo 13, accordo politico il 12 luglio, 13 luglio la legge, il disegno di legge sui costi della politica, c'è l'articolo 13 in cui invece si è fissato questo famoso termine, 600 metri, che noi riteniamo brutale, tant'è che nella nostra proposta c'è un elemento di grande originalità, perché prevediamo Comuni di montagna differenziando l'altitudine Alpi, Appennini e altre montagne, immaginando una nozione nuova, ma per noi strategica che è quella dell'alta montagna... poi voi vedrete che ho presentato degli emendamenti correttivi che sono il frutto di un confronto, successivo alla presentazione e alla discussione in commissione, con le altre Regioni, che rende meno stringente... la tesi nostra era alla fine riportata sulla cartografia dell'Italia un po' brutalmente, con questi correttivi, che abbiamo presentato come emendamenti, facciamo rientrare nella montagna alcune zone che, a mio avviso, hanno tutto il diritto di rientrarvi, senza essere eccessivamente lassisti, perché in quel caso è inutile fare la riforma.
Prevediamo poi una specificità per le zone di alta quota, perché riteniamo che c'è la montagna, l'alta montagna e poi anche l'alta quota, perché là ci sono delle difficoltà di vita che sono ancora superiori. Vivere a Saint-Barthélemy non è vivere a Cogne, non è vivere a Châtillon, sono delle cose diverse le une dalle altre. Dopodiché c'è il Capo III, dedicato al sostegno dei territori di montagna, i servizi di interesse generale, che sappiamo cosa sono, sono le poste, il trasporto pubblico locale, sono (nell'interpretazione sempre più vasta, collega Bortot, dell'UE) anche servizi che noi, una volta, non consideravamo servizi di interesse generale, come la sanità, la scuola... c'è una tendenza un po' invasiva dell'UE. Dopodiché si prevedono una serie di misure - che sono elencate dalla lettera a) fino alla lettera i) - che riguardano diverse cose, emerse anche nel dibattito. Ringrazio il relatore Cesal che mi esime dall'entrare nel dettaglio, articolo per articolo.
L'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio, attività economiche compatibili con l'ambiente... io pensavo di avere una medaglia dalla collega Squarzino, perché nell'articolo 1 abbiamo scritto "sviluppo eco-compatibile"... invece mai una soddisfazione... sviluppo turistico, sociale e culturale, i mestieri legati al territorio, l'agriturismo, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'artigianato locale, il patrimonio storico culturale archeologico ambientale e paesaggistico, la difesa idrogeologica del territorio: la montagna è un ambiente fragile, reso ancora più fragile dai cambiamenti climatici, la valorizzazione delle nuove tecnologie come la banda larga, i "digital divide" (abbiamo scritto divario digitale per non cadere in un anglicismo).
Devo ovviamente ringraziare i funzionari degli Affari europei, l'Ufficio legislativo della Regione, tutti con grande entusiasmo hanno collaborato alla scrittura di questo articolato, che non è alternativo, è complementare, è un contributo al dibattito, e vorrei menzionare in particolare una giovane funzionaria arrivata di recente in Regione dall'esperienza comunale, Jeannette Grosjacques, che ha messo moltissimo del suo entusiasmo e delle sue conoscenze... è di Brusson, è la figlia dell'ingegnere... abbiamo dimenticato un articolo sulla purezza etnica degli abitanti di Brusson, credo che potremo presentare un emendamento...
C'è poi il tema della cooperazione transfrontaliera e interregionale e poi c'è questo elemento nuovo, a me spiace molto che qualche giorno di vacanza mi impedisca il primo agosto (ma andrà a rappresentarmi, con la solita competenza, il Vicepresidente Cerise) di essere presente al momento della firma definitiva di questo progetto per la montagna che si chiama "DUPIMONT", che è un documento di programmazione della montagna italiana che è quello che è scritto all'articolo 12, cioè programmi di sviluppo integrato. L'idea condivisa con il Vicepresidente del Consiglio Gobbo e con il Sottosegretario del Ministero dell'economia Bubbico è quella di immaginare di rimpinguare il fondo per la montagna sempre così sparagnino (si parla di una cinquantina di milioni di euro l'anno), per avere dei progetti speciali per la montagna italiana, quindi progetti strategici.
Credo che la nostra proposta sia meritoria; altre Regioni italiane presenteranno delle proposte, può darsi che ciascuna lo faccia aggiungendo degli elementi che ritiene utili. Credo che per noi sia un elemento politicamente marcante il fatto di poter approvare questo testo, che verrà depositato al Senato assieme agli altri testi per far parte di quel "bouquet" di proposte di legge - credo che oggi siano almeno una decina - compresa quella che condivido in buona parte, ne abbiamo discusso con molta franchezza, e il presentare un testo snello come abbiamo fatto, con elementi molto ficcanti e anche con alcuni elementi di originalità, consentirà al Parlamento italiano, a cui spetta il compito di legiferare, di arricchire il dibattito e di contare su alcuni suggerimenti che renderanno buona la legge che potrà essere approvata.
Président - Nous pouvons passer à l'examen du texte.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per dichiarazione di voto. Lo faccio adesso, anche per reagire a caldo all'intervento del Presidente Caveri.
Intanto il Presidente Caveri ha raccontato la genesi di questa legge, che parte da lontano; nel corso della sua esposizione ha ricordato anche che esiste questo disegno di legge presentato al Senato da tutti i Parlamentari "Amici della montagna", un progetto di legge in cui tutti gli schieramenti si sono riconosciuti e che ha iniziato solo il 3 luglio il suo iter al Senato, quindi forse fino a settembre-ottobre non sarà discussa. È un disegno di legge - come hanno ricordato i colleghi Bortot e Tibaldi - che vuole rispettare il ruolo e le competenze delle Regioni e delle Province, proponendo indicazioni, azioni innovative urgenti a favore dei territori di montagna, e introduce anche un diverso approccio fondato sul riconoscimento pieno ed effettivo della specificità della montagna stessa, ponendo i pilastri per un vero e proprio codice della montagna che il Governo è delegato ad attuare, e mi sembra che tutti i temi importanti che sono stati trattati siano stati elencati bene dai miei colleghi; pertanto non so qui ad elencarli. Noi speriamo che, proprio perché questo disegno di legge ha l'ampia convergenza di forze politiche di entrambi gli schieramenti, possa offrire strumenti reali di intervento a favore della montagna nei diversi settori.
In questo percorso parlamentare è emerso che anche le Regioni, specie di montagna... ma in Italia tutte le Regioni hanno un pezzo di montagna, non ce n'è una che non ne abbia un pezzettino...
Caveri (fuori microfono) - ... con l'ultima proposta della Lanzillotta, se mi permette l'interruzione, ce ne sono alcune che spariscono, ad esempio la Puglia sparisce...
Squarzino (Arc-VA) - ... adesso rischia di sparire per altri motivi, a causa degli incendi che la devastano! Forse è giusto che le regioni facciano sentire anche la loro voce, non solo per sottolineare l'importanza che ha questo disegno di legge, quindi anche l'argomento, ma anche facendo un'azione di pressione ulteriore e per indicare quale dovrebbe essere l'approccio alla "questione montagna".
La proposta di legge statale che stiamo analizzando nasce proprio da questa esigenza e, guardando sia quel che ha detto il Presidente sia i comunicati stampa, essa è stata condivisa dalle Regioni di montagna poco più di un mese fa a Champoluc, in una riunione di lavoro che il nostro Presidente ha organizzato. Questa proposta di legge dovrebbe esprimere quanto le Regioni di montagna hanno individuato come principi essenziali per un approccio nuovo alle tematiche tipiche dei territori di montagna.
Il fatto di presentare questa proposta pare - secondo i comunicati stampa - sia stato concordato con lo stesso Senatore Perrin, nella consapevolezza che solo un'azione sinergica fra i diversi rappresentanti istituzionali può raggiungere più facilmente lo scopo. Quello che ci stupisce, e qui ritorno a sottolineare il metodo a cui hanno accennato già i colleghi prima, è prima di tutto la fretta, nel senso che forse a settembre non sarebbe stato così tardivo, e quindi avere il tempo di approfondire ulteriormente in commissione, e in secondo luogo perché - se questo disegno di legge è sinergico con l'altro presentato al Parlamento - non se ne fa cenno? Mi stupisce che, sia nella relazione del disegno di legge, sia in quella presentata in aula consiliare oggi, ci si comporti come se non ci fosse questo tentativo di presentare un disegno di legge che sia omnicomprensivo. Se è vero - come io credo - che questo disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare, integra e rafforza quello parlamentare, perché non dirlo? È come se si avesse il pudore di riconoscere il ruolo che i nostri rappresentanti al Parlamento hanno, fra l'altro tra i firmatari ci sono anche rappresentanti di altre forze politiche, non solo il nostro Senatore; quindi mi stupisce che ci si comporti come se non ci fosse questa iniziativa parlamentare, non una parola in alcun testo di relazione, proprio come se non ci fosse, come se noi avessimo la nostra primogenitura in questo discorso. Credo che questo non sia rispettoso riguardo agli altri rappresentanti istituzionali del Parlamento.
Avremmo preferito, signor Presidente, che, visto che la decisione di presentare questo disegno di legge mi sembra fosse emersa già il 9 giugno a Champoluc, arrivasse in tempo utile in commissione per poterlo analizzare confrontandolo con quello parlamentare. Abbiamo un Senatore che è il capofila di questo gruppo, che ha seguito tutti i lavori, che può interagire... perché non completare il discorso anche in commissione per approfondire le questioni? Un po' più di tempo sarebbe stato utile anche ai Consiglieri per approfondire la questione e forse si sarebbe anche in commissione avuto più tempo per affrontare quel tema che lei giudica importante: la perimetrazione della montagna. È un tema molto difficile, tanto che lei stesso ha presentato proprio oggi, in sede di discussione, ulteriori emendamenti. Probabilmente quello è un tentativo per avvicinarci ad una maggiore descrizione della realtà di montagna, però forse è possibile fare ulteriori approfondimenti, chissà... ed è un punto cruciale quello, perché ci sono grosse difficoltà a definire. Il fatto soprattutto che si scelga il principio dell'altimetria come l'unico fattore importante credo che non sia proprio così fedele ad una realtà, perché lei sa bene che è vero, come dice anche la legge, che bisogna calcolare ulteriori parametri relativi alla densità demografica, pendenza, dislivello... ma il primo criterio è quello dell'altitudine...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... ma non sono io a dirlo, sto leggendo quanto hanno detto recentemente nell'incontro a Torino il 24 luglio, 2 giorni fa...
Caveri (fuori microfono) - ... c'ero anch'io...
Squarzino (Arc-VA) - ... non lo metto in dubbio, ma lei non ha riferito dell'incontro, non sapevo che lei ci fosse, cosa ha detto non lo so. Sto leggendo quello che appare su "Piemonte Informa", proprio sul sito ufficiale della Regione Piemonte, in cui da una parte si dice che il Ministro Lanzillotta propone 600 metri di altitudine, e poi c'è la reazione della stessa Mercedes Bresso, e poi anche dell'Assessore regionale della montagna, dello stesso rappresentante dell'"UNCEM", in cui si dice che bisogna evitare scelte parziali come quella altimetrica, per non compromettere la positiva azione delle Comunità montane, eccetera... questo per dire - e concludo - che avere più tempo forse avrebbe consentito di fare le cose meglio.
Comunque noi riconosciamo che da un punto di vista politico questa legge vada fatta, avremmo voluto farla con più partecipazione perché come ricordava prima il collega Bortot, la Regione non è solo il Presidente della Regione, ma forse la commissione avrebbe potuto lavorare di più e non soltanto lo stesso giorno essere chiamata a nominare il relatore, far svolgere la relazione e dare il parere su una legge così importante. Noi crediamo che sia importante che la nostra Regione faccia sentire a Roma la propria voce accanto a quella dei Parlamentari; quindi voteremo questa proposta di legge senza dare alcuna pagella, perché non credo che tocchi a noi dare i voti e le pagelle. I voti ce li danno gli elettori, sono quelli coloro che ci giudicano!
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Credo che anche chi mi ha preceduto abbia ammesso che è necessaria una rivisitazione della legge n. 97/1994, questo è un dato di partenza, come un dato di partenza dovrebbe essere quello che - mi rivolgo alla collega Squarzino - non è da ieri che questa assise o altre hanno cercato di pungolare il Governo nazionale per meglio normare le necessità della montagna. Io credo che se andiamo a ripercorrere un percorso già ante 1994, per arrivare al 1994 a questa legge, che è stata una legge di transizione (meglio poco che niente!), sempre i Parlamentari che si sono succeduti hanno comunque portato avanti l'idea della necessità di una normativa sempre più forte.
Speriamo che oggi le condizioni si siano avverate, crediamo che questa legge sia ormai più che necessaria, anche perché sono mutate le condizioni socio-economiche, è mutato il quadro giuridico anche con l'avvento della Comunità europea e credo che, come ha già detto il Consigliere Cesal, i 2 punti cardine siano: il primo, che il soggetto che dovrà decidere di individuare i Comuni di montagna o alta montagna dovranno essere le Regioni autonomamente e, secondo, il riconoscimento di specifiche deroghe in materia di concorrenza che permetteranno maggiori e più libere azioni politiche mirate alle reali necessità di ogni comunità di montagna.
Credo che poter decidere come spendere le proprie risorse finanziarie e come meglio proporle ai cittadini sia una cosa prioritaria, per evitare quel famoso abbandono della montagna che troppo spesso... ce lo ripetiamo solo in quest'aula, ma che continua ad avvenire e che se non ci metteremo mano tutti insieme, dalla Comunità europea allo Stato e alle Regioni, non sarà possibile fermare, perché senza servizi e senza opportunità la gente preferisce abitare in altri luoghi. È ora che lo Stato centrale ci ascolti, ma non solo a parole come è avvenuto in passato. Speriamo che non sia troppo tardi, perché solo il rafforzamento dell'autonomia e gli strumenti di autogoverno possono permettere di dare risposte chiare alle esigenze specifiche che hanno le popolazioni di montagna, perché sono esigenze diverse rispetto ad altri ambiti, ed è con questo che voteremo con fiducia questo provvedimento di legge.
Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Brevissimamente per dichiarare il voto favorevole della "Fédération Autonomiste" a questo disegno di legge, sottolineando due aspetti importanti.
Il primo è il ruolo che la nostra Regione può giocare all'interno di questo dibattito, pensiamo che questa esperienza di 60 anni di autonomia speciale, che ha fatto sì che in Val d'Aosta si sia costruito un modello di sviluppo unico in tutto l'arco alpino, possa essere un esempio da esportare in questo momento. Infatti quanto si dice nell'articolo 10, cioè che oltre al conseguimento della piena integrazione dei territori montani è previsto che siano diretti a favorire l'insediamento residenziale, il ripopolamento del territorio e lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo turistico sociale e culturale... ebbene, noi pensiamo, come Regione, che se non "in toto", ma parzialmente, questi obiettivi li abbiamo raggiunti, sono sotto gli occhi di tutti: come si può mantenere una presenza diffusa sul territorio della popolazione, come si può avere un'attenzione di una difesa idrogeologica del territorio preventiva, non solo passiva, con una presenza importante e vigile dei nostri... Certo è una politica costosa, è una politica che non si può affrontare solo con i parametri economici, ed è questo il secondo aspetto che vogliamo sottolineare, il secondo aspetto politico per cui diamo un voto favorevole e convinto. Purtroppo in questo momento ci troviamo a fronteggiare non un'attenzione alla montagna, ma una disattenzione alla montagna e pensiamo che proprio in un contesto europeo il "fil rouge" della montagna possa essere il punto di partenza per ricollocare una ragion d'essere dell'autonomia speciale della nostra Regione.
Noi crediamo più a una politica che guarda a Roma più che a Londra, per usare un eufemismo, nel senso che Londra rappresenta un po' la "city", l'economia, la visione di sviluppo economico dell'Europa e ci accorgiamo che l'economia nella sua globalizzazione rende omogenei tutti i programmi: Destra, Centro, Sinistra... rimane qualche piccola differenza sui temi della fiscalità, ma quando diciamo che guardiamo più verso Roma, vogliamo dire che guardiamo più verso le tradizioni, verso una cultura che va salvaguardata non solo a livello nazionale; quindi immaginatevi la Val d'Aosta quanto deve difendere queste sue tradizioni e questa sua cultura e la montagna è uno degli argomenti e dei capisaldi sui quali possiamo dare un senso alla continuità e a un rilancio dell'autonomia speciale negli anni 2000.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità, insieme al collega Bortot, di ragionare su un tema molto interessante che era: la montagna e l'Europa, dopo una bellissima prolusione del prof. Zanzi in occasione di un'iniziativa organizzata dal movimento "Renouveau Valdôtain" - che ringraziamo -, tenutasi ad Ayas la settimana scorsa. È stata fatta una relazione molto ampia sul grande impatto che la montagna ha sulle istituzioni politiche e ci è stato fatto anche notare come il non tener conto della montagna, a livello di istituzioni politiche europee nel caso, ma non solo perché siamo arrivati verso la fine della serata anche nel dettaglio della nostra Regione, rischia di far perdere un elemento essenziale nel giudizio. Alcuni testi del prof. Zanzi sono stati anche adottati dall'Università della Val d'Aosta, di cui il nostro Presidente della Regione è anche Presidente della fondazione che la gestisce...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... no, so che sono tutti suoi amici, non si può citare nessuno che non sia un suo amico! Lei, Presidente, ci avverta quando non conosce qualcuno, così facciamo prima e ci evitiamo la discussione!
Il prof. Zanzi da Pavia ci ha fatto questa bella relazione e io credo che questa relazione ci abbia portato un sacco di stimoli - è stato anche un po' pesante per certi aspetti perché talmente ricco di contenuti questo dibattito, a cui ha assistito anche l'ex Senatore Dondeynaz, c'erano personalità di varie formazioni politiche - e che debba portare a una riflessione più generale. Qui c'è il primo elemento: non abbiamo avuto tempo di rifletterci, e questo è un elemento importante. A causa della fretta mediatica del nostro Presidente, che doveva oscurare il povero Senatore Perrin, che quando fa qualcosa bisogna cercare di sovrabbordarlo con altre iniziative ancora più eclatanti per far vedere che il Senatore non fa niente, abbiamo dovuto vedere, in poco più di un mese, dal 18 giugno ad oggi, l'approvazione della legge sulla montagna che sicuramente per l'importanza dell'argomento di cui si tratta è un elemento politicamente essenziale, forse il più essenziale che c'è nella nostra politica regionale, senza avere la possibilità di ragionare con calma... Da qui un moto di ribellione che mi ha visto accomunato con il collega Bortot, in seguito al quale abbiamo voluto ripresentare come emendamenti a questa proposta di legge, la proposta di legge che ha presentato il 31 maggio il Senatore Perrin, ed era alla fine di un lungo lavoro di coordinamento con una larga fetta dell'arco costituzionale. Bene ha detto prima il collega Tibaldi che su questi temi, passando per il Centro, ci si può trovare una larga alleanza e trasversalità. Non vorrei dire una sciocchezza, c'era la collega Squarzino che aveva fatto dei numeri in materia, ma credo che fra i 70 Parlamentari firmatari della proposta, almeno 15 erano del Centro-Destra, grosso modo. Questa ribellione c'è stata non per contestare i contenuti di tale legge, ma per poterla discutere seriamente. Il nostro obiettivo era quello di presentare un ordine del giorno per rinviare in commissione questo testo affinché sia approfondito e coordinato... noi abbiamo la presentazione di questa legge senza che il relatore o il Presidente citino il fatto che la legge è stata presentata un mese prima dal Senatore Perrin... è infantile!
Allora bisogna, secondo me, prendere atto della situazione e rendersi conto che su questi temi si sta giocando sulla pelle dei Valdostani. Questa è una legge importante che dobbiamo portare a casa a livello nazionale, che deve vedere la Val d'Aosta unita e non chi è più bravo ad essere in televisione! Dopodiché, per amor di patria e per richiesta diretta del Senatore Perrin che abbiamo condiviso, abbiamo deciso di ritirare questi emendamenti, di ritirare la proposta di rinviare il tutto in commissione e voteremo questo provvedimento di legge. Rimane il disagio di una procedura veramente di bassissimo profilo!
Presidente - Gli emendamenti dei colleghi Sandri e Bortot sono quindi ritirati.
Do lettura, per il verbale, dell'emendamento n. 1 del collega Sandri:
Emendamento
Il titolo della proposta di legge è sostituito dal seguente: "Misure a favore dei territori di montagna e delega al Governo per l'adozione di un codice della legislazione sulla montagna".
All'articolo 1 vi era l'emendamento n. 2 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Finalità della legge)
1. Ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali ed ambientali delle zone montane a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei residenti e delle famiglie, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'invecchiamento delle popolazioni.
2. Alla realizzazione delle predette finalità concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti locali.
3. Lo Stato riconosce la specificità dei territori montani e vi attribuisce la giusta considerazione nell'ambito di tutte le norme e le iniziative di interesse, anche indiretto, per queste aree, favorendo le popolazioni che vi risiedono. In relazione alla definizione annuale del Patto di stabilità interno, tiene conto del particolare impegno finanziario delle Regioni e degli enti locali caratterizzati da territorio montano.
4. La realizzazione in ambito locale delle politiche per la montagna spetta di preferenza alla comunità montana, ente locale associativo dei comuni interamente e parzialmente montani.
5. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle altre disposizioni vigenti sulle aree montane e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e tra territori montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi essenziali di coloro che risiedono in montagna.
6. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d) e, per la politica agricola, all'articolo 36 del trattato che istituisce la Comunità europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.".
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi era l'emendamento n. 3 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli effetti della presente legge si intendono per "comuni montani" i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani o di parte di essi, nonché l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune, della situazione dei comuni posti in area di confine.
4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 2, entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento.
5. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni montani evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento all'applicazione dei criteri e parametri di cui al comma 3.
6. Al fine di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.
7. La classificazione dei territori montani costituisce criterio per la modulazione delle misure di cui alla presente legge, in termini di priorità e di intensità degli interventi.".
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 3 vi era l'emendamento n. 4 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono alle finalità della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".
Vi sono poi gli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3 del Presidente Caveri.
La parola alla Consigliera Charles Teresa sull'emendamento n. 1.
Charles (UV) - Moi je veux simplement demander un éclaircissement; naturellement je suis d'accord sur toute la loi, comme l'ont confirmé d'ailleurs tous les collègues.
Je me demande, à l'article 3, 1er alinéa, si "Agli effetti della presente legge... i Comuni alpini situati ad una quota altimetrica fra i 700 e i 1200 metri sul livello del mare..." se sono per almeno l'80% del territorio... est-ce qu'on est sûrs que toutes les Communes valdôtaines rentrent dans ces conditions, y compris Pont-Saint-Martin et Bard? J'ai des doutes; il faudra avoir le plan, peut-être que la vérification a été faite, j'espère, totalement sur toutes les Communes valdôtaines.
Président - La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Si vous regardez l'article 6, dans l'article 6 on explique que la Vallée d'Aoste et les Provinces de Trente et de Bolzano, pour éviter de mettre en marche la classification, sont déjà classées comme montagne.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri, all'articolo 3, comma 1, che recita:
Emendamento
Si propone:
1. nel primo capoverso, la sostituzione delle parole " ... tra i 700 metri..." con le parole "... tra i 600 metri...";
2. alla lettera a), la sostituzione delle parole "per almeno l'80..." con le parole "per almeno il 70...";
3. alla lettera b), la sostituzione delle parole "per almeno il 70..." con le parole "per almeno il 60...";
4. alla lettera c), la sostituzione delle parole "per almeno il 65..." con le parole "per almeno il 55...";
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del Presidente Caveri, all'articolo 3, comma 2, che recita:
Emendamento
Si propone:
1. nel primo capoverso, la sostituzione delle parole "... tra i 500 metri..." con le parole "... tra i 400 metri...";
2. alla lettera a), la sostituzione delle parole "per almeno l'80..." con le parole "per almeno il 70...";
3. alla lettera b), la sostituzione delle parole "per almeno il 70..." con le parole "per almeno il 60...";
4. alla lettera c), la sostituzione delle parole "per almeno il 65..." con le parole "per almeno il 55..."
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri, all'articolo 3, comma 3, che recita:
Emendamento
Si propone la sostituzione delle parole "per almeno il 60..." con le parole "per almeno il 50...";
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Comuni di montagna)
1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come Comuni di montagna i Comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1200 metri sul livello del mare:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come Comuni di montagna i Comuni non alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1000 metri sul livello del mare:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
3. Con decreto del Ministro competente in materia di politiche per le aree montane da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i Comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come Comuni di montagna.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 4 vi era l'emendamento n. 5 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Organizzazione dei servizi pubblicinei Comuni montani)
1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli uffici, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani di province con più dell'80 per cento di comuni montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto l'organizzazione degli uffici.
2. Il Ministro delle comunicazioni quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme parere del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un'apposita Nota con Poste Italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti e, in ogni caso, garantendo la presenza di uno sportello fisso in ogni ambito territoriale corrispondente a non più di due comuni montani.
3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Ai fini di cui al presente comma si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM) di cui all'articolo 5.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, promuovono e favoriscono forme di organizzazione del lavoro che agevolano i dipendenti residenti nei comuni montani, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e lo sviluppo del telelavoro, nonché l'adeguata applicazione del principio di pari opportunità e dell'istituto della flessibilità dell'orario.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici comunque denominati o strutturati che assumono funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni, delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS, agevolano i dipendenti che chiedono di trasferirsi in uffici o sedi periferiche site in comuni montani, anche attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in specie se i dipendenti medesimi sono originari del Comune di destinazione o della provincia che lo comprende.".
Sempre sullo stesso articolo vi sono poi gli emendamenti n. 4, n. 5 e n. 6 del Presidente Caveri, rispettivamente: all'articolo 4, comma 1, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 4, comma 3.
Pongo in votazione l'emendamento n. 4, che recita:
Emendamento
Si propone:
1. nel primo capoverso, la sostituzione delle parole "... tra i 1200 metri..." con le parole "... tra i 1100 metri...";
2. alla lettera a), la sostituzione delle parole "per almeno l'80..." con le parole "per almeno il 70...";
3. alla lettera b), la sostituzione delle parole "per almeno il 70..." con le parole "per almeno il 60...";
4. alla lettera c), la sostituzione delle parole "per almeno il 65..." con le parole "per almeno il 55...";
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5, che recita:
Emendamento
Si propone:
1. nel primo capoverso, la sostituzione delle parole "... tra i 1000 metri..." con le parole "... tra i 800 metri...";
2. alla lettera a), la sostituzione delle parole "per almeno l'80..." con le parole "per almeno il 70...";
3. alla lettera b), la sostituzione delle parole "per almeno il 70..." con le parole "per almeno il 60...";
4. alla lettera c), la sostituzione delle parole "per almeno il 65..." con le parole "per almeno il 55...";
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6, che recita:
Emendamento
Si propone la sostituzione delle parole "per almeno il 60..." con le parole "per almeno il 50...";
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Comuni di alta montagna)
1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come Comuni di alta montagna i Comuni alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 1100 metri sul livello del mare:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii) del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii) del reg. (CE) 1083/2006.
2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come Comuni di alta montagna i Comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore ai 800 metri:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, comma primo, lettera iii), del reg. (CE) 1083/2006.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i Comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come Comuni di alta montagna.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 5 vi era l'emendamento n. 6 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Potenziamento del sistema informativo della montagna)
1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione e successive evoluzioni.
3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, con modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.".
Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 6 vi era l'emendamento n. 7 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)
1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM, delle reti Internet a banda larga e delle reti wireless.
2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e fissa e di reti Internet, che servono i territori montani, sono a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti a favore di questi soggetti al fine di favorire il loro interesse all'installazione dei servizi summenzionati nei comuni montani.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie agevolate per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori, fatta salva la possibilità di prevedere incentivi di cui al comma 2 del presente articolo.".
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 7 vi era l'emendamento n. 8 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Sanità di montagna)
1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le regioni individuano di conseguenza appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni montani.
3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche e altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti siti in comuni montani.".
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 8 vi era l'emendamento n. 9 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Sistema scolastico in montagna)
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie o la gratuità dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.
2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
3. In sede contrattuale di comparto sono favorite le misure volte alla stabilizzazione del personale docente che presta e che intende continuare a prestare servizio nelle scuole situate nei comuni di montagna. Al fine delle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio dei comuni di montagna è valutato in misura doppia.
4. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali.
5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei propri programmi e in particolare nei comuni con impianti e attrezzature dedicati, favoriscono la pratica degli sport invernali, delle attività sportive praticate in montagna, dell'escursionismo e dell'alpinismo. Le regioni, d'intesa con comuni montani e comunità montane interessati, agevolano la fornitura delle attrezzature necessarie.".
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 9 vi era l'emendamento n. 10 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Disposizioni in materia di associazionismo sociale)
1. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative finanziabili dal Fondo per le politiche sociali, istituito con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 10 vi era l'emendamento n. 11 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna)
1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
"Articolo 10. - (Autoproduzione e benefici in campo energetico).
- 1. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. La stessa Autorità determina la misura percentuale della riduzione".
2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a novanta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.
3. A integrazione del piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
4. Nelle more della realizzazione di adeguate reti acquedottistiche, la deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche, in specie per i rifugi di montagna.
5. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
6. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per i comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.
7. Le Autorità d'ambito destinano una quota della tariffa d'ambito, non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento, alle attività di tutela e difesa dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle comunità ed ai Comuni montani sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
8. Le regioni a statuto ordinario possono attribuire alle comunità ed ai comuni montani fino al 50 per cento dell'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativamente a quelli generati sul territorio di competenza delle comunità montane.
9. Le regioni a statuto ordinario possono trasferire alle comunità ed ai comuni montani quota parte dei canoni applicati dalle stesse relativamente all'utilizzo di acque termali e minerali.".
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 11 vi era l'emendamento n. 12 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Gestione del demanio idrico)
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle Regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.".
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 12 vi era l'emendamento n. 13 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)
1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori nei comuni montani, originato da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
3. Nei comuni montani, la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori agricoli a titolo principale, di gestori di rifugi di montagna, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.".
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Vi erano poi gli emendamenti aggiuntivi dal n. 14 al n. 33 del collega Sandri, di cui do lettura per il verbale:
Emendamento
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Articolo 13
(Sviluppo del turismo montano)
1. In attuazione dei princìpi di cui alle lettere c), e) ed h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni promuovono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale.
2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della detta legge n. 135 del 2001.
3. Nei comuni montani, le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane".
5. Per il triennio 2007-2009 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni dalle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
6. Ai fini degli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, al predetto articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "5.000.000 di euro per l'anno 2003" sono inserite le seguenti: "e di 10.000.000 di euro per l'anno 2007" e le parole: "A decorrere dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2008";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. In favore dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 e con le medesime modalità applicative è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi per racchette da neve e nordic walking".
7. Il Collegio nazionale delle guide alpine, nell'ambito della propria attività istituzionale e in virtù della tradizione storica e culturale delle guide alpine in campo turistico montano, può elaborare progetti di sicurezza e prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivazione di una frequentazione consapevole della montagna e di attività compatibili all'ambiente montano, iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane. Il Collegio nazionale delle guide alpine, per sviluppare tali progetti, può ricevere i finanziamenti previsti dalla presente legge.
8. Sono definiti "rifugi di montagna" le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le regioni con proprie norme ne determinano la classificazione nonché i requisiti per l'apertura e la gestione. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È abrogato il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
9. I rifugi di montagna in possesso dei requisiti previsti dalle regioni sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie C, D ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994.
10. Gli immobili di proprietà del Demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, attualmente in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi potranno essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.
11. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può elaborare progetti di iniziativa di tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio, finanziabili in base alle misure previste dalla presente legge.
12. In favore dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è attribuita per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la somma di euro 500.000 per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserire nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.
13. I comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.".
Emendamento
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
"Articolo 14
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna e impianti produttivi agricoli)
1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di ricostruzione e manutenzione di muri terrazzati, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a euro 100.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti agli uffici ex-UMA (utenti motori agricoli). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.
4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.
5. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 200.000 per anno.
6. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: "operanti nei Comuni montani" sono inserite le seguenti: "nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti".
7. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: "commerciale" è inserita la seguente: ", agricolo".
8. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
9. La priorità di cui al comma 8 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.
10. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'obbligo, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.
11. Per i comuni montani, l'aliquota per la produzione dell'alcole etilico prevista dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta per l'alcole etilico in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo 33, comma 2, lettere a) e b) del predetto testo unico: a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro; b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro.
12. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis. - (Esenzioni nei comuni montani).
- Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale".
13. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, siti in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla normativa vigente per il catasto edilizio urbano.
14. Nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali ed i conseguenti vincoli di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.".
Emendamento
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Articolo 15
(Conservazione del patrimonio forestale)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, alle province, alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dalla normativa comunitaria a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di garanzia agricolo (FEAGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007.".
Emendamento
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
"Articolo 16
(Acquisto, affitto ed esproprio di terre incolte per usi agricoli)
1. Le regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore a venti anni terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli anche attraverso il rifacimento e la conservazione di muri terrazzati, o riserve naturali.
2. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al comma 1, le regioni, le comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni di cui al medesimo comma 1 e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri beni sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione dei regi decreti 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, i predetti beni devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.
4. Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.
5. I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per quaranta anni, sempre che si tratti di boschi.
6. Il beneficio si riconferma ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
7. Agli acquisti di cui al presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
8. I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui al presente articolo devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui quindicennali alle regioni, alle comunità montane ed ai comuni per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni, la formazione di prati e pascoli ed il ripristino e manutenzione di muri terrazzati garantendosi sul valore dei beni stessi. L'onere relativo a tali mutui è assunto con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento.".
Emendamento
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
"Articolo 17
(Utilizzo di terreni incolti di montagna per uso produttivo nei comuni inferiori ai 1.000 abitanti)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni montani aventi popolazione non superiore a mille abitanti provvedono all'individuazione delle terre che, in base ad oggettivi ed univoci elementi, si presentano come abbandonate dai relativi proprietari e da qualsiasi avente diritto, da almeno venti anni. Costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, anche sulla base di informazioni concordi raccolte in loco. Il comune che voglia accedere alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge è esente da oneri e spese.
2. Chi intenda promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto ed a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.
3. Il comune, espletate le formalità di cui al presente articolo, delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 2 qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o sviluppo di attività già esercitate al momento della richiesta. Possono essere considerate tali altresì attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace esercizio. In presenza di una pluralità di progetti, sono preferiti quelli che comportano una maggiore possibilità occupazionale.
4. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultino essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui al comma 3, nonché sui loro eredi se gli stessi risultino deceduti. Provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste verranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.
5. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Ove il progetto sia approvato, esso viene inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Detto parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione dalla concessione di eventuali benefici a suo carico in favore della realizzazione del progetto.
6. Il presentatore della richiesta viene immesso nel possesso dell'immobile, mediante verbale nel quale sono specificati il canone d'affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.
7. Il canone d'affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
8. I canoni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.
9. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.
10. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene, o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto, subentra successivamente nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui ad esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta ad esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale.".
Emendamento
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
"Articolo 18
(Agricoltura di montagna e biodiversità)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare in tal modo la biodiversità di queste aree.
2. Nel rispetto della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e seguendo le indicazioni della Convenzione sulla protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in particolare del Protocollo attuativo della medesima Convenzione "Agricoltura di montagna", fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, programmi specifici garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, favoriscono tutte le misure utili ad escludere l'impatto di colture di organismi geneticamente modificati (OGM) sulle altre colture e su quelle autoctone in particolare, a promuovere l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.
Emendamento
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
"Articolo 19
(Salvaguardia dei pascoli montani)
1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, le regioni predispongono piani per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, può emanare apposite linee guida al riguardo.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di rispettiva competenza favoriscono tutte le misure utili a consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna, mantenendovi le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato tra consistenza delle superfici foraggere e degli allevamenti, nonché a mantenere negli allevamenti la diversità di razze peculiari alle diverse zone montane.".
Emendamento
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Articolo 20
(Certificazione di ecocompatibilità)
1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.
4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitate dai competenti Corpi forestali, regionali e provinciali.".
Emendamento
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
"Articolo 21
(Usi civici in montagna)
1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni, risultanti, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.".
Emendamento
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Articolo 22
(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani)
1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali).
- 1. Per i comuni montani con popolazione fino a 1.500 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 100.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. La durata del concordato è almeno triennale, e il reddito presunto non supera quello dell'anno in cui il concordato è stato realizzato. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono tenuti ad accettare la proposta di concordato ove questa si faccia sulla base dell'ultima dichiarazione presentata. Il soggetto richiedente il concordato può recedere da esso in ogni momento e decidere di ritornare alla contabilità ordinaria. Al termine del triennio, salvo Comune accordo tra le parti, un anno di contabilità ordinaria è necessario al fine di determinare la base per un eventuale nuovo concordato.
2. Per le imprese di cui al comma 1 gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale".".
Emendamento
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
"Articolo 23
(Lavori pubblici)
1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale, regionale o comunale di importo fino a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata, previo esperimento di gara informale, con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.".
Emendamento
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Articolo 24
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, palorci, ponti e passi carrai)
1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni mille litri di prodotto. Le stesse agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.
2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.
3. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle norme di sicurezza vigenti.
4. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ANAS Spa e RFI - Rete ferroviaria italiana provvedono ad adeguare i canoni riguardanti i passi carrai relativamente a strade statali, prevedendone la riduzione nella misura minima del 50 per cento.".
Emendamento
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"Articolo 25
(Interventi di protezione civile)
1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e la costituzione di reti radio d'emergenza sono da considerare esigenze prioritarie.".
Emendamento
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Articolo 26
(Promozione del reclutamento nelle Truppe alpine)
1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.".
Emendamento
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
"Articolo 27
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)
1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";
b) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso";
c) all'articolo 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di legge di cui all'articolo 4.
1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e può usufruire delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460";
d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.
5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (Search and rescue) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.
5-quater. Per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 5 e 5-bis è istituita senza oneri per lo Stato una commissione paritetica ENAC-CNSAS".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.".
Emendamento
Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
"Articolo 28
(Codice della legislazione in materia di montagna)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con il CIPE e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia, apportando tutte le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.".
Emendamento
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
"Articolo 29
(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane)
1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, confluiscono tutte nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato "Fondo", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
5. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento dei proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.
6. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
7. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
8. I criteri di cui al comma 7 sono stabiliti con deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 31.
9. Le regioni disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.".
Emendamento
Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
"Articolo 30
(Fondo regionale per la montagna)
1. Ciascuna regione può istituire e regolare con legge, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, il Fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale Fondo la regione provvede destinando a tal fine:
a) una quota compresa tra il 5 per cento ed il 20 per cento di quanto accertato dalla regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.".
Emendamento
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
"Articolo 31
(Progetti speciali)
1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati.
2. Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico forestale e dei muri terrazzati, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione ed alla conservazione della rete sentieristica, alla valorizzazione del catasto nazionale dei sentieri e delle alte vie, del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Il CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui all'articolo 29 della presente legge, privilegiando le iniziative che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2007. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitate dai competenti Corpi forestali regionali e provinciali.".
Emendamento
Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
"Articolo 32
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La proposta di legge testè approvata verrà inviata a entrambi i rami del Parlamento.
Il Consiglio
Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;
Visto che gli emendamenti presentati dai Consiglieri Sandri e Bortot sono stati ritirati;
Preso atto che i singoli articoli della proposta, nonché gli emendamenti del Presidente della Regione Caveri, sono stati tutti approvati all'unanimità di voti favorevoli;
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
Delibera
di proporre al Parlamento l'allegata proposta di legge statale: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della montagna", presentandola alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.