Oggetto del Consiglio n. 2711 del 17 maggio 2007 - Verbale
OGGETTO N. 2711/XII - MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1408/XII DEL 14 LUGLIO 2005 RECANTE "APPROVAZIONE DI INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE REGIONALE 12/1999".
Il Vicepresidente LANIÈCE dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti PASTORET.
IL CONSIGLIO
Vista la propria deliberazione n. 1408/XII del 14 luglio 2005;
Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale";
Considerato che in relazione ad alcune istanze di apertura di nuove grandi strutture di vendita del settore non alimentare pervenute alla Struttura competente, è tuttavia emersa l'esigenza di meglio precisare alcune prescrizioni amministrative, soprattutto con riferimento alle condizioni ed ai requisiti che ne consentono l'apertura;
Ravvisata l'opportunità di approvare alcune modifiche della deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005, concernente "Approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12";
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, sono state interpellate le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, Ascom Confcommercio Vda, Confesercenti Vda ed il Coordinamento delle Associazioni Consumatori, che non hanno formulato osservazioni in merito alle modifiche proposte;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223, in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio Commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti della Commissione stessa;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
di approvare le allegate modifiche alla propria deliberazione n. 1408/XII del 14 luglio 2005 recante "Approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, legge regionale 7 giugno 1999, n. 12", dando atto che le modifiche stesse si applicano alle domande di apertura di medie o grandi strutture di vendita proposte successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione.
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Modificazioni alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005, recante: "Approvazione di indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 2, della L.r. 12/1999".
1. Dopo la lettera f), al comma 3 dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005 sono aggiunte le seguenti:
"f bis) per concentrazione, la riunione delle attività e delle superfici autorizzate di due o più esercizi commerciali preesistenti in una nuova media o grande superficie di vendita diversamente localizzata;
f ter) per accorpamento, l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con le superfici e le attività di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti;
f quater) per apertura in forma continuativa, l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno un triennio fatto salvo il periodo di sospensione massimo di un anno in caso di trasferimento o di subingresso."
2. Il comma 3 dell'art. 5 dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005, è sostituito dal seguente:
" 3. Nel periodo di validità delle presenti disposizioni, la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita di tipo esclusivamente non alimentare è consentita per concentrazione di grandi e/o di medie strutture non alimentari, nel limite di tre unità complessivamente a livello regionale, a condizione che le grandi e/o medie strutture fatte oggetto di concentrazione risultino autorizzate da almeno un triennio alla data di presentazione della relativa domanda e che l'attività di vendita presso le suddette strutture, nel medesimo periodo, sia stata svolta in maniera continuativa."
3. La lettera a) "Grandi strutture di tipo G1" del comma 1 dell'articolo 6 dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005 è sostituita dalla seguente:
" a) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;"
4. La lettera b) "Grandi strutture di tipo G2" del comma 1 dell'articolo 6 dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005 è sostituita dalla seguente:
" b) pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;"
5. La lettera c) "Grandi strutture di tipo G2" del comma 1 dell'articolo 6 dell'allegato alla deliberazione consiliare n. 1408/XII del 14 luglio 2005 è soppressa.
