Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2361 del 21 dicembre 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2361/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di parchi faunistici".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia di parchi faunistici e di detenzione e custodia degli animali selvatici al fine di:

a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;

b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori;

c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico;

d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversità biologica.

Articolo 2

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per parco faunistico si intende qualsiasi struttura, pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.

2. Ai fini della presente legge, i termini "parco faunistico" e "giardino zoologico" sono equivalenti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i circhi;

b) i negozi di animali, a meno che siano forniti di esposizione a pagamento di animali;

c) le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio regionale a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale e quelle destinate alla cura della fauna selvatica di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

d) le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Articolo 3

(Requisiti)

1. L'apertura dei parchi faunistici è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4.

2. La Regione disciplina l'apertura dei parchi faunistici in base ad una programmazione territoriale che tiene conto dei seguenti criteri generali:

a) localizzazione dei parchi faunistici avuto riguardo alla riqualificazione del territorio ed all'integrazione con le altre attività economiche;

b) realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalità tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali e previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce i criteri per disciplinare:

a) l'apertura di nuovi parchi faunistici, tenendo conto della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale e delle opportunità di riqualificazione ambientale, di recupero di infrastrutture esistenti, nonché di valorizzazione e differenziazione dell'attività turistica e rurale;

b) la custodia degli animali al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, e di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, in particolare, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovrà permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;

c) il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e una corretta alimentazione;

d) l'adozione di misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e il diffondersi di specie alloctone;

e) la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di requisiti strutturali e organizzativi conformi ai criteri definiti dalla Giunta regionale, oltre a:

a) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002 (Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali), tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel parco faunistico; detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 5 e copia dello stesso è inviata, con cadenza annuale, alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali, tramite persone competenti in materia e/o tramite esaustivi pannelli informativi nei pressi di ciascuna area di custodia;

c) garantire la partecipazione a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;

d) garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o lo scambio, con altri parchi faunistici, giardini zoologici o istituzioni similari operanti nel settore, di informazioni sulla conservazione, l'allevamento, il ripopolamento o la reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale.

5. Qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali considerate dalle normative vigenti minacciate di sparizione o rare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, i parchi faunistici devono, inoltre, garantire il rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale e alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale, con particolare riferimento alle possibilità e ai tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché alle problematiche di conservazione.

6. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del parco faunistico, le condizioni di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 è, inoltre, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere.

Articolo 4

(Autorizzazioni)

1. Fatti salvi gli assensi, comunque denominati, previsti dalle disposizioni vigenti per garantire la compatibilità delle strutture disciplinate dalla presente legge con le esigenze ambientali, territoriali ed urbanistiche, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente, su istanza del legale rappresentante delle strutture interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della relativa domanda, tenuto conto dei criteri e dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione attestante:

a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del parco faunistico, con indicazione del comune o dei comuni interessati;

b) l'esatta planimetria dell'area del parco faunistico, dalla quale emergano la posizione e la dimensione delle strutture di custodia;

c) il numero, la specie e il sesso degli animali custoditi;

d) il numero, le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione e le dimensioni delle strutture di custodia, nonché, per ciascuna di esse, il numero e la specie di animali ospitati;

e) il nominativo e le competenze professionali del personale tecnico ed amministrativo operante nel parco.

3. La struttura competente, verificata la regolarità e la completezza della documentazione di cui al comma 2, dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, apposita ispezione, redigendone processo verbale.

4. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al comma 3, l'assessore regionale competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1; detta autorizzazione sostituisce, ad ogni effetto, ivi compresa la detenzione di esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alla tipica fauna alpina che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, la licenza di cui all'articolo 4 del d.lgs. 73/2005.

Articolo 5

(Controllo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), l'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è svolta, con cadenza almeno annuale, dalla struttura competente che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, ove necessario, di medici veterinari, zoologi ed esperti di comprovata competenza nel settore.

2. Ogni variazione riguardante gli animali ospitati deve essere comunicata alla struttura competente, fatto salvo l'aumento del numero degli stessi o delle specie presenti per il quale è necessaria una nuova autorizzazione.

Articolo 6

(Chiusura del parco faunistico)

1. Nel caso in cui, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 5, la struttura competente accerti la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti cui è subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, l'assessore regionale competente può disporre la chiusura, parziale e temporanea, del parco faunistico, previa contestazione delle irregolarità riscontrate e fissazione di un termine entro il quale adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni autorizzative.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che le strutture interessate abbiano proceduto a conformarsi alle prescrizioni autorizzative, l'assessore regionale competente dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura del parco faunistico.

3. In caso di chiusura, totale o parziale, la struttura competente accerta che, a spese del parco, gli animali siano mantenuti in condizioni volte a garantire il loro benessere ovvero siano trasferiti in altra struttura adeguata allo scopo.

Articolo 7

(Istituzione del registro dei parchi faunistici)

1. Presso la struttura competente, è istituito il registro dei parchi faunistici autorizzati ai sensi dell'articolo 4.

2. La struttura competente trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia del registro di cui al comma 1 ed ogni relativa variazione per il successivo inoltro, a cura del Ministero medesimo, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 73/2005.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente, l'apertura e l'esercizio di parchi faunistici e la detenzione in essi di esemplari di fauna selvatica in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), e all'articolo 3, comma 3, lettera c), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 provvede il dirigente della struttura competente, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a presentare apposita denuncia alla struttura competente entro novanta giorni dalla predetta data.

2. L'assessore regionale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio del parco faunistico e alla detenzione degli esemplari di fauna selvatica in esso custoditi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 4.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2006 e di quello per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi). Al finanziamento del predetto onere, si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (Caccia e pesca) al capitolo 40455 (Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria) dei medesimi bilanci.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle strutture a tali scopi dedicate.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fey.

Fey (UV) - Come certamente molti tra voi sapranno, ci troviamo oggi di fronte alla necessità di intervenire in materia di parchi faunistici e giardini zoologici al fine di raggiungere l'obiettivo di un'ancora più efficace custodia degli animali selvatici nel territorio regionale. Per raggiungere quest'obiettivo si vorrebbe introdurre, con il disegno di legge n. 114, nel nuovo testo licenziato il 22 settembre scorso dalla III Commissione, una disciplina organica che risulti adatta alla realtà e alla peculiarità del territorio stesso, nonché alla tipicità della fauna alpina che lo popola, in modo tale da agire con competenza e conformemente al decreto legislativo dello Stato italiano n. 73 del 2005, che riguarda proprio la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

Vorrei sottolineare come, oltre al prezioso contributo dei funzionari regionali, le audizioni di rappresentanti del "WWF" e il sopralluogo effettuato al "Parc animalier" di Introd siano stati determinanti per comprendere alcuni tra i principali meccanismi di gestione nello sviluppo dei parchi faunistici e arrivare così alla definizione del presente testo legislativo. Più in particolare, tale disegno di legge si prefigge di disciplinare le modalità di apertura e di esercizio dei parchi faunistici, in modo tale da - cito l'articolo 1 del testo legislativo - non soltanto "garantire il benessere degli animali, la sicurezza del pubblico e degli operatori, ma anche potenziarne il ruolo nell'ambito turistico". Tali obiettivi risultano però inseriti in una linea di intervento che vuole garantire prima di tutto la conservazione della biodiversità.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai requisiti che devono soddisfare le strutture atte a ospitare gli animali. Così come modificato nel nuovo testo legislativo nell'articolo 3, i parchi faunistici devono dimostrare il possesso di una serie di requisiti strutturali e organizzativi che consentano di ospitare gli animali, in conformità alle linee guida definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli scopi sono molteplici e, a mio avviso, meritori: dal garantire il massimo grado di benessere possibile, anche tramite adeguato controllo veterinario, all'arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, ciascuna delle quali dovrà permettere agli animali di sottrarsi liberamente alla vista del pubblico.

Si vuole inoltre, così come stabilito nel nuovo testo di settembre, garantire la partecipazione a ricerche scientifiche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie, garantire la partecipazione a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie e, qualora nel parco faunistico siano ospitati esemplari di specie animali minacciate di sparizione o rare, vincolare l'ottenimento dell'autorizzazione alla garanzia del rinnovo e l'arricchimento del corredo genetico delle popolazioni animali custodite attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica.

Come potrete leggere più dettagliatamente nel testo distribuito, il presente disegno di legge fornisce le opportune direttive circa i requisiti strutturali e organizzativi di cui dovranno disporre le strutture interessate, in modo tale da garantire "standard" minimi di efficienza e di sicurezza nella gestione e lascia all'Amministrazione regionale, tramite l'Assessore competente, la possibilità di disporre la chiusura, parziale e temporanea del parco faunistico nel caso in cui i controlli evidenzino anche solo una mancanza dei requisiti a cui è subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione. Qui è stato mandato un emendamento dall'Assessore all'agricoltura, dott. Isabellon, che aggiusterà il caso...

Presidente - La parola al Consigliere Venturella, che è ugualmente relatore.

Venturella (Arc-VA) - Giardini zoologici, "parcs animaliers" usando un termine più "soft", comunque gabbie, ancorché di lusso. Un animale chiuso tra sbarre, steccati e recinzioni più o meno visibili - è il nostro caso - rappresenta l'esempio più immediato di un animale che soffre da contrapporre al fiero esemplare libero nel suo ambiente naturale. Se poi, come in questo disegno di legge, viene utilizzato il termine "parco faunistico" per mascherare ciò che in realtà andiamo ad approvare, ossia una normativa che detta disposizioni in materia di giardini zoologici, si possono scoprire interessanti collegamenti tra gli interessi commerciali - perché di questo si tratta - ed economici che giustificano la presenza della quasi totalità degli zoo italiani.

Vi è poi un secondo punto che mi preme sottolineare. Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge si parla di educazione ambientale; pensiamo che nulla ha a che vedere poi l'educazione ambientale con la detenzione e l'esposizione di animali selvatici. L'educazione ambientale è essenzialmente quel processo educativo in cui il rapporto diretto con l'ambiente, le iniziative concrete di operatività, di intervento sul territorio, di confronto - ossia di conflittualità - con la gestione dell'ambiente, creano le condizioni ottimali per avviare il processo educativo, per creare motivazione, interesse, coinvolgimento e senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente e quindi indurre ciò che tutti i pedagogisti e gli esperti definiscono come il suo primo obiettivo. Qual è il primo obiettivo dell'educazione ambientale? È il cambiamento dei comportamenti. Come si può quindi pretendere che la visita, ancorché ben organizzata, in un giardino zoologico - o "parc animalier", parco faunistico -, ancorché ordinato, pulito ed efficiente possa creare quell'"humus" educativo indispensabile per cambiare i comportamenti, per scardinare abitudini consolidate, prospettare punti di vista divergenti, creare contesti di spiazzamento? L'educazione ambientale ha nel suo patrimonio genetico un'inedita vocazione all'innovazione educativa, si appella all'invenzione di nuovi stili, di nuovi percorsi. Il contatto diretto con gli ambienti naturali è luogo privilegiato per percepire le differenze, per innestare curiosità e attenzione verso ambienti diversi dal quotidiano, per sviluppare atteggiamenti esplorativi nei ragazzi e capacità di affrontare problemi imprevisti, situazioni complesse. L'esplorazione e l'avventura - che sono 2 cardini dell'attività di educazione ambientale - si spogliano di qualunque connotazione esotica ed acquistano una valenza innovativa; l'apprendimento avviene in un clima di libertà, la socializzazione moltiplica le motivazioni e "imparare divertendosi" elimina ogni moralismo, ogni dover essere, ogni richiamo a valori fondati sul principio di autorità. Tutto questo un giardino zoologico potrà mai offrirlo? Crediamo di no. Assessore Isabellon, quindi non scriva, per favore, mai più sulle relazioni: "si tratta di esperimenti di educazione ambientale", perché non è vero, non è educazione ambientale, al massimo è informazione naturalistica.

Se poi si analizza il contenuto normativo del disegno di legge, possiamo affermare che in alcuni punti, nonostante l'ottimo lavoro di revisione della Commissione consiliare, permangono forti criticità, più precisamente:

- al comma 1 dell'articolo 2 il fatto che l'attività di zoo debba essere territorialmente stabile, è una prerogativa tutta italiana, peraltro in via di revisione. Tale specificazione non è, infatti, considerata dalla direttiva europea, né tanto meno nelle leggi di recepimento delle quali si sono dotati gli altri Stati membri. Avremmo voluto più coraggio, ma non è stato possibile. Di fatto questa prerogativa del territorialmente stabile crea solo confusione, rendendo disponibili facili soluzioni per sfuggire all'ambito di applicazione della norma: ad esempio, un'esposizione zoologica basata su strutture modulari, come tante oggi purtroppo ve ne sono in Italia, potrebbe facilmente rendersi autonoma da ogni prescrizione;

- l'impostazione data al comma 3 dell'articolo 3 non è giustificata né dalla direttiva 1999/CE, né tanto meno dal decreto legislativo n. 73, ossia che alcuni requisiti di legge valgano solo se il giardino zoologico detiene animali rari. Infatti la salvaguardia della biodiversità, condotta nei giardini zoologici, non si attua solo se la struttura possiede specie minacciate di sparizione o rare, una data specie potrebbe oggi essere considerata comune e scoprirla poi in breve tempo a rischio: questo perché le normative vigenti in materia di specie rare derivano dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Tale disposizione, recepita in Italia nel 1975, prevede che una data specie animale non può essere commerciata, o comunque ne stabilisce una regolamentazione solo dopo che risultano minacciate le popolazioni naturali. La specializzazione di personale nelle tecniche di conservazione, così come la partecipazione a ricerche scientifiche deve pertanto costituire un bagaglio professionale del giardino zoologico acquisito già da prima che una specie sia in estinzione oppure no.

E che dire infine del fatto che attraverso questo disegno di legge si offre la possibilità di aprire ulteriori giardini zoologici nella nostra Regione senza la benché minima programmazione e previsione degli effetti che potranno avere sul territorio. Siamo sicuri che 2, 3 strutture possano sopravvivere in questo contesto economico, dove gli effetti dell'orografia, della stagionalità dell'offerta turistica e quindi della relativa domanda non possono essere ignorati?

Il nostro giudizio su questo disegno di legge è duplice: "in primis" il lavoro della Commissione, la disponibilità dell'Assessore e dei suoi funzionari è stata piena, abbiamo lavorato lungamente; ciò che non ci piace, Assessore, lo sa, ci siamo confrontati in Commissione, è la "ratio" generale che sta dietro a tale disegno di legge, perché questo va a normare in maniera anche egregia il benessere degli animali, ma noi vorremmo che tale Regione si distinguesse non tanto per il modo di esporre gli animali, ma il modo di conservarli, di tutelarli nei loro ambienti naturali. Abbiamo presentato sull'onda di questa convinzione un emendamento al disegno di legge.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che la III Commissione a maggioranza ha espresso parere favorevole sul nuovo testo, la II Commissione lo ha espresso all'unanimità sul nuovo testo, come pure la III Commissione a maggioranza su ulteriore nuovo testo.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Solo per un'informazione, perché nel mio intervento parlavo di educazione ambientale citata nella legge... l'Assessore Isabellon chiedeva dove era citata: è citata proprio all'articolo 1...

(interruzione dell'Assessore Isabellon, fuori microfono)

... ma "prevenire è meglio che curare"...

Articolo 1, comma 1, lettera c): la finalità della legge è "promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico". Dato che non siamo sordi....

Presidente - Se nessuno si iscrive a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Vediamo di tornare indietro dal "teatro dell'assurdo", perché qui ancora prima di aver esposto le posizioni queste vengono interpretate...

Vorrei innanzitutto ringraziare i relatori, sia il collega Fey, relatore di maggioranza, sia il collega Venturella per il contributo che a modo suo ha dato alla predisposizione di questo disegno di legge; vorrei ringraziare anche la Commissione che ha lavorato bene a partire dal Presidente Borre e tutti i Commissari. Su questo disegno di legge si è lavorato bene perché si sono esaminate tutte le osservazioni che sono pervenute in sede di audizione anche da parte del "WWF", sono state recepite quasi tutte le osservazioni, quindi "sgombriamo il campo" da sottointese imposizioni di scelte, che sono state fatte senza nessuna volontà di andare a ledere delle sensibilità di diverso tipo. È importante rilevare che, a seguito di questo lavoro in Commissione, è stato possibile rivedere il disegno di legge originario, introducendo una serie di modifiche che sono andate a migliorare ancora di più la proposta iniziale.

Vi è stata ultimamente una riunione della Commissione con un ulteriore inserimento di un emendamento che ritengo importante e che va in contrasto con quanto un attimo fa è stato esposto dal collega Venturella, in quanto non è vero che non vi è programmazione per quanto riguarda l'istituzione dei parchi faunistici, ma addirittura le ultime modifiche sono andate in tale direzione e questo è il modo giusto di lavorare, perché non è con l'enfatizzazione dei temi che si prestano allo scopo che si predispongono gli strumenti necessari per regolamentare le attività sul territorio. Non possiamo nascondere che vi siano attività che a volte non piacciono o non rientrano negli obiettivi, ma dobbiamo tener conto che dobbiamo dare delle risposte a 360°, non possiamo permetterci di dimenticare le opportunità che a volte ci possono essere per quanto riguarda la valorizzazione del territorio anche dal punto di vista turistico, con iniziative che possono non piacere, ma sono comunque accettabili visto che sono state predisposte delle regolamentazioni sia a livello europeo che a livello statale che a livello regionale. Se si prevedono delle regole, vuol dire che le cose si possono fare. Il tutto comunque parte da una direttiva comunitaria del 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, recepita dal decreto legislativo n. 73/2005, che all'articolo 11 demanda alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano il provvedimento relativo alle finalità del decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione: questo è quanto noi stiamo facendo.

La competenza statutaria prevede che si demandi alla nostra Regione la gestione della materia fauna, di conseguenza il disegno di legge n. 114 va in questa direzione, a regolamentare questo settore, naturalmente con l'adattamento alla peculiarità del nostro territorio e alla tipicità della fauna alpina, di cui lo stesso è popolato. È un articolato ridotto, ma che considera tutto quanto è necessario per dare delle regole per quanto riguarda questo settore particolare, ma importante. All'articolo 1 si disciplinano le modalità di apertura e di esercizio dei parchi faunistici, di detenzione e custodia di animali selvatici, si prende in considerazione il benessere degli animali, la sicurezza del pubblico, degli operatori, il potenziamento del ruolo dei parchi a fini turistici e di conservazione della biodiversità, perché non è patrimonio solo di qualcuno parlare di biodiversità, ma possiamo parlarne tutti... l'inquadramento di questo settore nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006, fra l'altro già predisposto... vi è un'azione specifica concernente lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, gli interventi su siti di interesse turistico, sulla rete sentieristica ed escursionistica con eventuale creazione di percorsi a tema, la sistemazione e valorizzazione di aree da destinarsi a parchi faunistici: questo era già stato negli anni scorsi normato. L'articolo 2 definisce cosa si intende per parco faunistico, dove si dice che non sono considerati parchi faunistici ai fini dell'applicazione della disciplina del disegno di legge i circhi, i negozi di animali e le strutture che detengono animali. All'articolo 3 vi è tutta la procedura per l'autorizzazione, con l'assunzione da parte delle strutture degli impegni concreti riferiti alle attività afferenti alla gestione dei parchi. All'articolo 4 troviamo la disciplina del procedimento autorizzativo con tutta la documentazione necessaria, l'istruttoria, i controlli che troviamo all'articolo 5 che parla di vigilanza e controlli. L'articolo 6 definisce i casi in cui a seguito dei controlli siano riscontrate delle anomalie, quindi disciplina la chiusura del parco, la revoca dell'autorizzazione. L'articolo 7 ha istituito il registro dei parchi faunistici presso la struttura regionale competente, nel caso nascano altri parchi, non c'è preclusione, ma il tutto va organizzato secondo delle regole. Si parla di sanzioni amministrative, regime transitorio, disposizioni finanziarie che saranno oggetto di un emendamento.

Come dicevo all'inizio, la III Commissione ha lavorato in fasi successive, andando in una prima fase ad esaminare tutte le osservazioni particolari pervenute dal "WWF" e in questo caso sono state introdotte una serie di modifiche che vanno a migliorare il disegno di legge iniziale. Ad esempio, all'articolo 2 per chiarezza i termini "parco faunistico" e "giardino zoologico" sono stati definiti equivalenti, poi l'articolo 3, quello dei requisiti, è stato oggetto di un successivo emendamento recepito dalla Commissione e qui si va proprio a prevedere la programmazione, quello che in precedenza era stato dichiarato dal collega Venturella come assente. In realtà, avendo lei partecipato alla Commissione, dovrebbe essere al corrente che nell'ultima riunione della Commissione è stato trattato questo argomento e credo sia stato fatto in maniera seria, perché alla fine le modifiche all'articolo 3 sono pregnanti dato che è stata introdotta una regolamentazione precisa, in quanto la Regione va a disciplinare l'apertura dei parchi faunistici in base a una programmazione territoriale che tiene conto di una serie di criteri generali: la localizzazione dei parchi faunistici, avuto riguardo alla riqualificazione del territorio, l'integrazione con le altre attività economiche, la realizzazione e conduzione dei parchi faunistici con modalità tali da assicurare il benessere e la corretta custodia degli animali e la sicurezza e salvaguardia del pubblico e degli operatori.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentito il parere del CPEL e previo parere della Commissione consiliare competente, che verrà di nuovo coinvolta anche in questa fase, la Giunta definisce i criteri per disciplinare l'apertura di nuovi parchi faunistici, quindi non è assolutamente prevista un'apertura indiscriminata di attività di tale tipo, ma questa dovrà essere fatta sulla base di una valutazione attenta da parte di tutti gli organismi che devono essere coinvolti, quindi il Consiglio regionale attraverso la Commissione e successivamente la Giunta con la predisposizione dei criteri. Va tenuto conto per l'apertura di nuovi parchi faunistici della presenza di altri parchi faunistici sul territorio regionale. In questi criteri deve essere prevista la custodia degli animali, al fine di garantire agli stessi il massimo grado di benessere possibile con appositi controlli veterinari, il mantenimento di un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso un programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi, una corretta alimentazione, l'adozione di misure idonee a impedire la fuga degli animali stessi anche al fine di evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene, e il diffondersi di specie alloctone, la predisposizione di misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori, in ogni caso tutte queste modifiche sono state introdotte allo scopo di dare la migliore regolamentazione possibile a queste attività. È prevista la garanzia e la partecipazione a ricerche scientifiche in Italia e all'estero da cui risultino vantaggi per la conservazione della specie, la partecipazione a programmi di formazione delle tecniche di conservazione della specie.

Credo che il lavoro fatto dalla Commissione e dagli uffici regionali, che ringrazio per il lavoro svolto, abbia portato a un disegno di legge sostenibile e proponibile e penso che tutto quanto era possibile prevedere per realizzare queste strutture in maniera che possano svolgere questo compito previsto di valorizzazione di un certo tipo di attività anche turistica... perché non bisogna demonizzare delle iniziative che hanno anche un risvolto economico, perché tutto questo va a diversificare un'offerta turistica che, se fatta in maniera seria, può integrarsi con la fruizione normale dell'ambiente della Valle d'Aosta, perché una cosa non è in contrasto con l'altra.

Quando si parla di educazione ambientale, si deve avere una visione a 360° di tutte le possibili attività esistenti sul territorio, non credo che il fatto che qualcuno vada a visitare il "Parc animalier" precluda la possibilità che oltre a questo faccia anche una serie di altre fruizioni del nostro territorio o delle nostre caratteristiche ambientali; quello è un passaggio di integrazione. Anche le scuole non credo che andando lì, non abbiano la possibilità di vedere anche altri aspetti del nostro territorio, altrimenti il Museo di Saint-Pierre, dove si ammirano degli animali che sono in esposizione, dei trofei darebbe l'immagine della Valle d'Aosta come di una realtà dove vi sono solo animali impagliati. Gli stessi animali poi possono essere visti nell'ambiente libero e anche il visitatore si può fare un'idea delle varie possibilità di osservazione degli animali stessi. Direi di affrontare queste cose con maggiore serenità e di non enfatizzare certe posizioni. Con questo l'invito è - a seguito di tale lavoro fatto in Commissione, che ha coinvolto tutti i Commissari - di approvare il testo proposto.

Presidente - Passiamo all'esame del testo. Ricordo che votiamo sul nuovo testo predisposto dalla III Commissione in data 30 novembre 2006.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti e votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno":

Emendamento

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(Divieto)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'istituzione di nuovi parchi faunistici.".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Con questo emendamento molto breve si dispone che dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'istituzione di qualsiasi altro parco faunistico. È un'affermazione di principio, riportata anche nel decreto legislativo n. 73, che recepisce la direttiva europea, è stata proposta dalle associazioni animaliste quando è stata recepita la direttiva. Credo che la battuta del Capogruppo dell'"Union", Vicquéry, debba essere ripensata. Questo è un primo passo perché crediamo che i giardini zoologici non debbano essere più autorizzati; ci teniamo quelli che abbiamo e aspettiamo che, a seguito dello sviluppo delle competenze e dell'accrescimento della sensibilizzazione sia negli adulti che nei giovani, i giardini zoologici vadano ad estinguersi come forme di sfruttamento e detenzione di animali. Il nostro emendamento dice: "ce n'è uno, ci teniamo quello, aspettando che questo si estingua da solo".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del gruppo "Arcobaleno":

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 17

Favorevoli: 3

Contrari: 14

Astenuti: 12 (Borre, Cesal, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Lavoyer, Ottoz, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - All'articolo 10 vi è l'emendamento dell'Assessore Isabellon, che recita:

Emendamento

L'articolo 10 è così sostituito:

"Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008, sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.1.10 (Caccia e pesca) al capitolo 40455 (Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria).

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono destinati al finanziamento degli oneri necessari al ricovero e alla detenzione degli animali selvatici in difficoltà e alla gestione delle strutture a tali scopi dedicate.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti e votanti: 29

Favorevoli: 26

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Il Consiglio approva.