Oggetto del Consiglio n. 2332 del 7 dicembre 2006 - Verbale

OGGETTO N. 2332/XII - DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI". (Approvazione di ordine del giorno)

Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 128, indicato in oggetto e iscritto al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Comunica che, nei termini previsti dall'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati un nuovo emendamento dell'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali MARGUERETTAZ, nonchè 3 emendamenti dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere pubbliche CERISE (già presentati e allegati).

Ricorda infine che è stato presentato un ordine del giorno dai Consiglieri BORRE, FEY, LANIÈCE, Teresa CHARLES, FERRARIS, STACCHETTI e VENTURELLA.

Illustra il relatore, Consigliere BORRE.

Illustra l'ordine del giorno il Consigliere VENTURELLA.

Il Presidente PERRON propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno, presentato dai Consiglieri BORRE, FEY, LANIÈCE, Teresa CHARLES, FERRARIS, STACCHETTI e VENTURELLA.

IL CONSIGLIO

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);

APPROVA

il sottoriportato:

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO che la "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36 del 22 febbraio 2001 attribuisce allo Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), la funzione relativa alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità della sopraccitata legge;

CONSTATATO che il principio di precauzione è ampiamente enunciato all'articolo 174 del trattato Unione europea, nel decreto ministeriale 381/98, nella legge quadro summenzionata e nei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz";

CONSIDERATO che il mondo scientifico manifesta sempre più attenzione ed interesse alle relazioni tra l'esposizione ai campi elettromagnetici ed i suoi effetti sulla salute umana;

RILEVATO che i sopramenzionati DPCM all'articolo 7 stabiliscono rispettivamente che: il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui all'articolo 6 della legge quadro 36/2001, procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici;

RICHIAMATE la Sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003 nella quale viene espressamente sancito il principio secondo il quale la determinazione delle soglie (obiettivi di qualità) deve essere fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto, cioè la salute dei cittadini, e la Sentenza, della Corte Suprema di Cassazione Sezione III civile n. 9893/2000, nella quale viene chiaramente indicato l'orientamento secondo cui l'estensione dell'accertamento del pericolo per la salute conseguente ad esposizioni E.M. deve essere fatta "sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere" e, quindi, anche prescindendo dai limiti di emissione ed immissione posti dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO REGIONALE

AUSPICA

che l'iter d'approvazione dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui al DPCM 8 luglio 2003 si concluda in tempi brevi;

INVITA

il Governo a ridefinire in modo prudente e precauzionale, nel più breve tempo possibile, i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come stabilito nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 ed i Parlamentari della Valle d'Aosta ad appoggiare e sostenere nelle sedi opportune tale iniziativa legislativa.

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Successivamente il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con gli emendamenti dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere pubbliche CERISE agli articoli 6 e 16, dell'Assessore MARGUERETTAZ all'articolo 22, della III Commissione consiliare permanente all'articolo 23 e con il nuovo articolo dell'Assessore CERISE relativo alla dichiarazione di urgenza.

L'articolo 24, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.

Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventinove;

ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Disposizioni in materia di elettrodotti".

(SEGUE: disegno di legge n. 128)


La réunion se termine à vingt heures et vingt-deux minutes.

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Lu, approuvé et signé:

LE PRÉSIDENT

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LE FONCTIONNAIRE SECRÉTAIRE LE CONSEILLER SECRÉTAIRE

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