Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2188 del 6 ottobre 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2188/XII - Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono adottare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.".

3. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

4. Dopo il comma 4.2 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

5. Dopo il comma 4.3 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

"4.4 I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.".

6. Dopo il comma 4.4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:

"4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il Comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 15)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza di pianificazione di cui al presente comma costituisce anche conferenza di servizi ai fini della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2.".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 34)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "e artificiali" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite.".

3. Sono abrogati:

a) il comma 2bis dell'articolo 34 della l.r. 11/1998;

b) il comma 3 dall'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "della struttura regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture regionali competenti".

5. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, le parole: "nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3".

6. Al comma 4bis dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "la procedura di deroga di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", ove necessario,".

7. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al comma 1bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi 1 e 1bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;

e) la nuova costruzione di infrastrutture:

1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;

2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;

3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;

f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

3. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

4. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo.".

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 91)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998 è soppresso.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie)

1. Lo schema generale di cui all'articolo 13, comma 4.3, della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, è definito dalla Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'accordo di cui all'articolo 13, comma 4.3, della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, è stipulato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le perimetrazioni dei laghi artificiali approvate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tali perimetrazioni si applica la disciplina d'uso di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 3, salva l'applicazione, ove esistenti, delle disposizioni più restrittive adottate dai Comuni.

Président - Il y a des amendements sur ce projet de loi, soit de la part de l'Assesseur que du groupe "Arcobaleno", ainsi que le rapport de Mme Charles. Tous ces documents vous ont déjà été distribués.

La parole au rapporteur, la Conseillère Charles Teresa.

Charles (UV) - Ce projet de loi remanie en profondeur la loi régionale n° 11/1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). Au nombre des changements, je tiens à souligner tout particulièrement ceux qu'introduit l'article 1er du présent projet de loi dans l'article 13 de la loi n° 11, quant aux modalités et délais accordés aux Communes pour que celles-ci adaptent leurs plans régulateurs généraux aux mesures de la loi n° 11 et des dispositions d'application y afférentes, mais aussi aux règles fixées par le plan territorial et paysager.

J'entre maintenant dans les détails de l'article 1er de ce texte: c'est un argument un peu technique, mais c'est obligatoire.

Son 1er alinéa remplace le 4e alinéa de l'article 13 de la loi n° 11. Il précise que les Communes qui, au 31 décembre 2005, n'ont pas encore pourvu à l'adaptation requise, ne peuvent apporter aucune variante à leur PRG, sauf si ladite variante découle de l'application des procédures d'exception visées au Titre IV de ladite loi ou des procédures nécessaires à la réalisation de travaux publics. Dans ces derniers cas, toutes les variantes nécessaires sont autorisées, qu'elles émanent des structures communales ou intercommunales, voire des Communautés de montagnes, ou qu'elles découlent des programmes et plans d'application du plan régulateur général. Ce même article insère également les alinéas de 4.1 à 4.5, afin que soient reconnus les efforts des Communes qui ont amorcé concrètement la procédure d'adaptation de leurs plans régulateurs en présentant une ébauche de variante substantielle ou qui sont en mesure de démontrer qu'elles ont effectivement lancé les procédures en vue de la rédaction de l'ébauche et qu'elles disposent - pour le moins - de la cartographie des zones non constructibles visées aux article 35, 36 et 37 de la loi n° 11, ou même au moins d'une ébauche de ladite cartographie.

Voilà pourquoi le 2e alinéa du nouvel article 1er, qui introduit l' alinéa 4.1 à l'article 13 de la loi n° 11, autorise les Communes qui ont transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme l'ébauche de la variante substantielle du plan régulateur général à adopter non seulement les variantes et modifications ne valant pas variantes déjà acceptées au sens du nouvel article 4, mais aussi les variantes non substantielles du plan régulateur général, ainsi que les variantes dues aux plans d'urbanisme de détail (PUD) approuvés à l'initiative d'une personne privée ou à l'initiative d'une personne publique, et les variantes du PRG introduites par les dispositions d'application spécifiques relatives aux zones du type "A" visées au 3e alinéa de l'article 52 de la loi n° 11.

Le 3e alinéa du nouvel article 1er, qui introduit l'alinéa 4.2 à l'article 13 de la loi régionale n° 11/1998, impartit aux Communes un délai péremptoire de 6 mois, qui court à compter de la date obligatoire fixée pour l'achèvement de l'évaluation de l'ébauche de variante substantielle du PRG par la conférence de planification, avant l'échéance duquel le texte préliminaire de la variante doit être adopté. Faute de quoi, il redevient impossible d'adopter quelque variante du plan régulateur général que ce soit avant que le texte préliminaire de la variante générale ait été adopté, sauf les variantes visées au nouvelles dispositions du 4e alinéa et les modifications ne valant pas variantes visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi n° 11.

Pour les Communes qui prévoient qu'il leur faudra encore un temps assez long avant qu'elles puissent présenter leur ébauche de variante, le 4e alinéa de l'article 1er du nouveau texte leur impose de définir, dans le cadre d'un accord "ad hoc" avec la Région, les modalités et le calendrier selon lesquels elles s'engagent à procéder à l'adaptation de leur plan régulateur général. Ledit alinéa prévoit, par ailleurs, que le Gouvernement régional pourvoit à la définition du modèle d'accord général dans les 2 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent texte. Cette mesure offre aux Communes une aide concrète qui pourra leur être utile, vu les difficultés et les retards enregistrés au cours de cette phase de révision, en contribuant à la définition d'un accord spécifique axé sur une meilleure gestion du territoire, en vue d'un développement local durable et de l'élaboration d'un projet structuré dans le cadre duquel les fonctions et initiatives communales complètent les orientations définies à l'échelon régional.

Il s'agit donc d'éliminer les obstacles qui entravent l'élaboration rapide d'une planification communale efficace et d'encourager les synergies territoriales, afin d'assurer la cohérence avec la stratégie définie dans ce secteur, ce que prévoit d'ailleurs le 6e alinéa de l'article 1er des dispositions d'application du PTP. L'accord en question devra préciser les difficultés rencontrées par la Commune durant l'élaboration de la variante générale, mais aussi mettre en exergue les problèmes à résoudre et les lacunes à combler dans le domaine des informations et indications stratégiques afin que la rédaction de l'ébauche de variante puisse être achevée au plus tôt. Il devra aussi préciser la date à laquelle la Commune s'engage à présenter son ébauche de variante: cela ne signifie pas que l'échéance pourra être indéfiniment reportée, mais bien au contraire qu'une date limite sera fixée, avant laquelle les différents problèmes empêchant la rédaction de l'ébauche devront être résolus.

Le 6e alinéa du nouvel article 1er stipule que le calendrier fixé devra être rigoureusement respecté, faute de quoi aucune variante ne pourra être apportée au plan régulateur général, sauf si ladite variante découle de l'application des procédures d'exception visées au Titre IV de ladite loi ou des procédures nécessaires à la réalisation de travaux publics ou, encore, s'il s'agit des modifications ne valant pas variantes visées au nouveau texte du 4e alinéa.

Quant au 5e alinéa du nouvel article 1er, il prévoit que les Communes désireuses de passer l'accord en question avec la Région et qui peuvent démontrer au moment de l'approbation dudit accord qu'elles ont concrètement entrepris les démarches nécessaires à la rédaction de la variante générale de leur PRG et qu'elles disposent de la cartographie des zones non constructibles visées aux article 35, 36 et 37 de la loi n° 11 - ou même simplement d'une ébauche de ladite cartographie - ne peuvent adopter de variante au plan régulateur général déterminée par le Plan d'Urbanisme de détail d'initiative privée.

L'article 2 modifie le 3e alinéa de l'article 15 de la loi n° 11 et précise que la conférence de planification constitue également la conférence de services pour la définition de la procédure de concertation visée au 2e alinéa et cette précision est nécessaire à la coordination de l'activité de concertation et de la procédure suivie par la conférence de planification, qui devient, de ce fait, le cadre privilégié pour la conclusion de la concertation lorsque la structure régionale compétente en matière de biens culturels et de protection du paysage n'y a pas déjà pourvu, avec la collaboration tant des autres structures concernées par les contenus de la variante que de la Commune intéressée. L'on fixe ainsi un terme pour la procédure de concertation et l'on prévoit une forme de coopération avec la structure régionale compétente en matière de biens culturels et paysagers, ce qui contribue à raccourcir les délais dont celle-ci dispose pour se prononcer sur les aspects de son ressort.

L'article 3 modifie l'article 34 de la loi régionale n° 11/1998 relatif aux zones humides et aux lacs. Son 1er alinéa établit que les mesures de protection visées audit article 34 ne concernent plus les lacs artificiels; ces derniers sont maintenant réglementés par l'alinéa 1 bis, introduit par le 2e alinéa de l'article 3 du présent projet de loi, qui charge les Communes, d'une part, de déterminer quels sont les lacs artificiels présents sur leur territoire, sans fixer aucune prescription quant à la surface minimale de ces derniers; d'autre part, de délimiter les éventuels périmètres de protection y afférents et, enfin, de réglementer les utilisations autorisées. La procédure pour la détermination et la délimitation des lacs artificiels sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet est visée au 5e alinéa de l'article 34, tel qu'il a été modifié par le 7e alinéa de l'article 3 du présent projet de loi.

L'article 4 modifie l'article 37 de la loi n° 11. L'aspect le plus important de ces modifications concerne la liste détaillée des travaux en matière d'urbanisme et de construction autorisés dans les aires exposées au risque d'avalanches ou de coulées de neige. Plus précisément, le 1er alinéa de l'article 4 définit les ouvrages infrastructurels admissibles et autorise des travaux autres que ceux que prévoit la législation actuellement en vigueur. Cette mesure résulte des observations effectuées lors de l'application de la loi en question, compte tenu des situations de risque dans les zones concernées et des exigences en matière de protection y afférentes. En effet, il a été constaté que l'exécution de nouveaux travaux était possible, pourvu que soient prises les précautions nécessaires, parmi lesquelles figurent, à titre d'exemple, la mise en place d'ouvrages de protection spécifiques, la réalisation d'analyses sur les risques d'avalanches et l'évaluation des conditions de sécurité mises en œuvre ou pouvant être obtenues par la réalisation des ouvrages de protection nécessaires.

L'article 5 modifie l'article 91 de la loi n° 11, relatif au délai au-delà duquel les servitudes en matière d'expropriation et les servitudes comportant l'interdiction de construire cessent de produire leurs effets. Le 1er alinéa de l'article 91 établit que ces servitudes cessent de produire leurs effets si, dans les 5 ans qui suivent la date de leur institution, les plans d'urbanisme de détail y afférents ou bien les programmes, ententes ou actes de concertation portant application du plan régulateur général ne sont pas adoptés. Toutefois, les Communes ont la faculté de confirmer ces servitudes par une décision motivée, au sens de la loi en question. La modification proposée abroge la dernière phrase du 2e alinéa de l'article 91, selon laquelle les servitudes en matière d'expropriation ne sauraient faire l'objet de confirmations ultérieures par les Communes. La possibilité de confirmer ultérieurement les servitudes en matière d'expropriation a été rétablie pour éviter que celles-ci cessent définitivement, pour la plupart, de produire leurs effets, du fait de la réduction de 10 à 5 ans du 1er délai y afférent. D'autre part, tant que les variantes générales nécessaires pour mettre les plans régulateurs généraux en conformité avec la loi n° 11 n'auront pas été adoptées, les servitudes existantes sont transposées dans les nouvelles variantes et leurs périodes de validité demeurent inchangées.

Enfin, l'article 6 contient des dispositions transitoires relatives aux périmètres des lacs artificiels approuvés conformément aux dispositions en vigueur à la date d'entrée en application du présent texte. Pour ce qui est desdits périmètres, il sera fait application de la réglementation résultant des modifications introduites à l'article 34 de la loi n° 11 pour les zones humides et les périmètres entourant ces dernières et pour les lacs naturels, sauf si les Communes ont adopté une réglementation plus restrictive.

Je vous remercie, avec cela - et je le dis un peu ironiquement -, pour votre attention.

Président - La parole au Conseiller Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Annuncio che il nostro gruppo, osservati gli emendamenti dell'Assessore - mi pare l'emendamento n. 2 - ritira l'emendamento n. 3, perché l'emendamento n. 2 dell'Assessore ha lo stesso contenuto. Sui 74 Comuni, 4 Comuni hanno già presentato la bozza di variante di adeguamento al PTP; noi l'avevamo inserito perché ci eravamo accorti che il comma 4.2 non stava in piedi perché gli unici 4 Comuni che avevano presentato bozza di variante erano esclusi dall'applicazione.

Quello che volevo invece rappresentare al Consiglio... è vero, queste modificazioni alla legge regionale n. 11 sono modificazioni che ci sono pervenute in Commissione, e ciò che diceva in Commissione l'Assessore Cerise è che queste modificazioni sono obbligate, perché in 8 anni i Comuni della Valle d'Aosta, una gran parte di essi, non ha ottemperato alle disposizioni della legge regionale, vuoi per la difficoltà di interpretare le norme contenute nel PTP, vuoi per una certa inerzia dei Comuni... 8 anni di tempo mi sembra che siano sufficienti per mettere mano ad una bozza di variante!

Questo disegno di legge è, Assessore Cerise, lo specchio di un fallimento in generale dell'attività di programmazione pianificatoria e urbanistica nella nostra Regione. A 8 anni di distanza dall'approvazione del PTP, ho la tabella aggiornata al 6 settembre 2006, vi sono alcuni Comuni - mi riferisco alle disposizioni sugli ambiti inedificabili - che non hanno adottato le cartografie, non hanno un procedimento in corso, non hanno neanche iniziato la fase di concertazione. La maggior parte ha adottato le cartografie degli ambiti inedificabili perché devono essere materiale che deve essere adottato prima della predisposizione della bozza di variante generale. Vi sono alcuni Comuni che non hanno, in 8 anni di tempo, neppure iniziato la procedura! Spicca, per l'inadempienza quasi totale, il Comune di Brusson, seguito da Challand-Saint-Anselme, da Arvier, dove abbiamo ancora dei grandi buchi, ma si può dire che in generale circa 10-15 Comuni non hanno ancora adottato le cartografie degli ambiti inedificabili, questa è la palese dichiarazione di un fallimento, mentre in altre Regioni l'approvazione degli ambiti è stata comunque più solerte da parte sia della Regione che dei Comuni, la nostra situazione è preoccupante dal punto di vista programmatorio in generale. È preoccupante che l'Assessorato debba procrastinare - come se non lo avesse già fatto abbastanza! - i tempi, riprendere in mano le disposizioni di legge e cominciare a concordare una procedura che noi crediamo sia una manifestazione palese del fallimento.

Cosa fa questa Giunta? La Giunta propone di procrastinare ancora i tempi e stabilisce un principio all'interno della legge regionale che premia i Comuni che non si sono adeguati in tempo e non dico penalizza, ma ha un comportamento involontariamente più pesante verso i Comuni che hanno già cominciato ad ottemperare... perché? È l'articolo 1 il "clou" di tutto. L'articolo 1, fino al comma 4.2 (vecchia normativa), si interessa dei Comuni che hanno già trasmesso la bozza; dal comma 4 si parla dei Comuni inadempienti. A parte il fatto che noto che non vi è collegamento, mi riferisco all'articolo come lo avete modificato - sto parlando dell'articolo 1 della legge regionale n. 124 che modifica l'articolo 13 della legge regionale n. 11 -, cioè se uno scrive quello che voi vorreste scrivere non c'è collegamento!

La invito a leggere l'articolato in tutta la sua enunciazione, non si capisce, o meglio chi segue l'urbanistica ha capito che dal comma 4 dell'articolo 1 si parla dei Comuni inadempienti, ma a parte questa osservazione sulla forma, la sostanza è che in definitiva i Comuni che non hanno presentato nulla possono, in maniera equivalente agli altri Comuni che si sono già dotati di cartografia degli ambiti inedificabili, adottare tutto ciò che possono adottare gli altri Comuni. Non solo, mentre gli altri Comuni - la relatrice forse non ha sottolineato abbastanza questo passaggio - che hanno adottato gli ambiti e che hanno iniziato il lavoro di adozione della variante generale, devono adottare le varianti sostanziali, le modifiche pur non in contrasto con le norme del piano... cioè devono essere conformi, quindi è un obbligo: tu puoi adottare le varianti, ma devono essere conformi alla bozza di variante che stai presentando, i Comuni che non hanno fatto nulla possono fare le stesse cose, ma... conformi a quale documento se non lo hanno ancora presentato? È questa la chiave di volta di tutta la legge! In definitiva, il comportamento non virtuoso viene premiato. Le varianti non sostanziali, le modifiche, le varianti ai PRG determinate dai PUD, le varianti che riguardano il titolo IV, opere di interesse pubblico, per gli altri Comuni quelli che hanno presentato la bozza di variante devono essere conformi alla bozza di variante, invece per i Comuni che non hanno presentato la bozza di variante possono presentare i progetti, ma... devono essere conformi a cosa, se non c'è alcun documento? In definitiva si premiano i Comuni che non hanno nemmeno presentato la bozza di variante ed è questo il problema!

Seconda questione centrale: perché si vogliono togliere i laghi artificiali? Nella legge n. 11 i laghi artificiali erano equiparati ai laghi naturali, perché alcuni dei laghi artificiali è difficile annoverarli nella categoria dei laghi artificiali in senso stretto, avendo acquisito nel tempo una loro naturalità: mi riferisco al lago di Cignana, al lago del Miserin... perché escludere i laghi artificiali? Non è logico, perché così facendo gli specchi d'acqua artificiali diventano terra di nessuno.

Questa legge è una legge regionale delòla quale forse qualche Comune sentiva il bisogno, ma credo che più che una legge regionale che andava a rincorrere i "Desiderata" di alcuni Comuni, sarebbe stato necessario adottare una fase di concertazione e di aiuto come chiedeva la cabina di regia. Avrò tempo per spiegare gli emendamenti e cosa vuol dire inserire nella legge n. 11 questi piccoli commi, che decontestualizzati possono avere poca importanza, ma nell'articolato rappresentano un passo indietro incredibile, nel senso della capacità di programmazione urbanistica e territoriale della nostra Regione.

È un arrendersi: la Giunta si è arresa ad un modo di intendere la programmazione e la pianificazione urbanistica territoriale come un fardello molto pesante. Sono pochi 8 anni, quasi tutti i Comuni hanno incaricato professionisti per lavorare su questo tema, ma è proprio necessario rincorrere i "Desiderata"? Far sì che ci si arrenda invece che inserirsi in queste procedure e far sì che la Regione sia propositiva? L'impianto, soprattutto per questi principi che ho appena enunciato, è in modo chiaro marcatamente negativo.

Mi riservo di intervenire su ogni emendamento che il nostro gruppo ha presentato.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) - Non so se il tema sia strettamente inerente questo disegno di legge, che è una legge di pianificazione territoriale e di sistemazione in un certo senso di come devono procedere i Comuni per la ridefinizione corretta di alcuni aspetti dei PRG.

È comunque una legge che riguarda la pianificazione urbanistica, della quale fanno parte anche problemi quali quelli sentiti, non tanto delle collocazioni e della distribuzione antropica sul territorio, ma anche questioni di volumetria che spesso toccano in maniera non trascurabile i piani regolatori. Si tratta forse di un argomento da regolamento, quindi vorrei solo illustrarlo brevissimamente, perché non sapevo come andare ad incastonarlo in questa legge, ma ci tengo che il tema rimanga sottolineato e che, al momento in cui eventualmente si prenderanno delle misure e si faranno delle leggi in cui se ne possa tenere conto, ci sia una presa di sensibilità su questo tema. Mi riferisco al fatto che la pianificazione territoriale non può prescindere dal risparmio energetico, che è uno dei temi sui quali ci sofferma molto, oggi, nel progettare le costruzioni e che è legato a consumi di energia, che è legato all'inquinamento. Mi riferisco a una direttiva nazionale di una quindicina di anni fa, una norma di indirizzo che raccomandava che nei PRG i Comuni inserissero la norma che le serre bioclimatiche realizzate a scopo di risparmio energetico, qualora avessero certe caratteristiche (non superassero di una certa volumetria la volumetria delle stanze sulle quali insistevano, avessero almeno un certo numero di lati)...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

... questa era una norma nazionale per il risparmio energetico che stimolava i Comuni in Italia ad adottare nei loro PRG questa norma. Questa norma dice semplicemente che le serre bioclimatiche, aventi certe caratteristiche, qualora realizzate a scopo di risparmio energetico in funzione delle caratteristiche dimostrabili, non costituiscono volumetria.

Sarebbe a mio avviso opportuno, non in questa legge perché non ho trovato il punto esatto in cui andare a proporre un emendamento, ma in una norma successiva che riguarda eventualmente i regolamenti edilizi o una "Omnibus" per gli enti locali, si tenesse conto che si potrebbero risparmiare sul territorio delle notevoli quantità di energia, quindi ridurre significativamente l'inquinamento, qualora una norma di indirizzo di questo tipo fosse inserita per i PRG dei Comuni.

Presidente - Siamo sempre in discussione generale; non ho, al momento, altri colleghi iscritti a parlare.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Voglio anzitutto ringraziare gli intervenuti, in particolare la relatrice per la sua ottima esposizione. In fondo credo sia stata una relazione molto esaustiva, quindi non ripeterò questi passaggi che riguardano puntualmente l'articolato della legge, peraltro un articolato molto breve. Vorrei solo fare qualche considerazione più di carattere generale.

È stato detto da parte del collega Venturella che questa legge è lo specchio di un fallimento dell'attività di pianificazione urbanistica della nostra Regione. Secondo me è, invece, una conferma di quando si fanno delle leggi improntate su delle basi ideologiche, ma poco attente alla realtà vera, non solo del territorio, ma anche dell'organizzazione nella gestione del territorio. Probabilmente nel momento in cui è stata fatta questa legge non ci si è resi conto o si sono sottovalutati i processi che sottendevano certi obiettivi, come quello dell'adeguamento del piano regolatore generale comunale del PTP; in una realtà complessa orograficamente come la nostra, la semplice individuazione dei terreni sottoposti a pericoli di ordine idrogeologico non è un fatto così statico come avviene nelle pianure o in territori collinari, ma è un fatto dinamico. Abbiamo alcuni Comuni che hanno già dovuto rivisitare diverse volte questa cartografia, sia nel senso del vincolo, sia nel senso dello svincolo. In questo senso tale constatazione è un richiamo quando si fanno delle leggi ad essere più attenti alla reale possibilità della loro applicazione, soprattutto là dove si vanno a dare dei tempi che poi non sono rispettati. Non voglio, qui, ripercorrere eventi come quello dell'alluvione; peraltro ci sono state 2 elezioni comunali e quindi 2 cambi di amministrazione comunale; anche queste sono state delle scadenze che hanno rallentato questo iter.

Ma cosa c'è di innovativo soprattutto nell'articolo 1 della legge? Che si cambia di stile e anche di modo, cioè cercando di recuperare tutto quel bagaglio di informazioni, di dati, di perplessità, di valutazioni e di suggerimenti emersi in sede di cabina di regia, si è pervenuti alla decisione di sedersi attorno a un tavolo e prendere quei Comuni che sono più in difficoltà, e qualche volta sono più in difficoltà perché vivono una realtà territoriale, vincolistica o di altro tipo, per cui il processo è stato quasi naturalmente rallentato; ebbene, di prendere questi Comuni per mano e vedere assieme, secondo uno schema che verrà definito dalla Giunta entro 2 mesi, quali sono le difficoltà dei Comuni per arrivare a questo adempimento. Fare quindi questo accordo, naturalmente con uno sforzo reciproco, per far sì che l'Amministrazione regionale venga incontro alle loro esigenze per risolvere quelle problematiche ostative e, dall'altra, per fare in modo che ci sia uno stimolo da parte dei Comuni a capire l'importanza e dunque accelerare i tempi di adeguamento all'interno di questo percorso condiviso. Mi verrebbe da dire che qui è la logica della "pecorella smarrita", se mi si permette questa evasione, anche se non è così semplice.

Spero che il passaggio sulle varianti, collega Venturella, lei lo abbia fatto perché forse non ha avuto tempo di leggere la legge e glielo hanno raccontato... ma guardi che non è così, perché là dove c'è la bozza "in fieri", come prevede l'articolo, si possano adottare delle varianti che sono molto importanti e nel caso precedente sono escluse, ad esempio i PUD, che non mi paiono cose di secondaria importanza. Sul resto... guardi che le cose sono già così adesso, perché già oggi, i Comuni, per quanto riguarda le intese, gli accordi di programma e procedure di questo genere, possono già fare le varianti, non sostanziali evidentemente. In questo caso, se si tratta di accordi di programma e le opere pubbliche... non esiste la variante sostanziale o non sostanziale, quindi a questo punto il problema è già risolto. Per gli altri 2 tipi di variante, una riguarda quella delle zone "A", che lei sa bene che si possono dotare, ma a condizione che ci siano gli atti o quanto meno i documenti che prevedono la pianificazione all'interno delle zone "A", altrimenti non si può fare né in un caso né nell'altro; quindi la questione dei PUD non è un fatto, soprattutto in termini di impatto sul tessuto urbanistico, di secondaria importanza.

Per quanto riguarda la questione dei laghi artificiali, mi permetto di ricordare che questa non è nient'altro che una riscrittura in maniera più puntuale del comma 2 bis dell'articolo 34, che recitava la stessa cosa, sia pure in una formulazione diversa. Diceva: "I Comuni per i laghi artificiali intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione al collettore di un bacino... perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le designazioni d'uso consentite e in essere nell'ambito dei PRGC". Non è la stessa cosa di quello che si dice adesso, se non che adesso la cosa è specificata meglio, quindi dire "terra di nessuno" mi pare cosa un po' forte, tenuto poi conto che comunque sia, là dove i Comuni fanno una delimitazione di queste aree di utilizzo, che è meno restrittiva che precedentemente, viene sottoposta alla valutazione delle strutture regionali e alle conferenze di servizio che hanno titolo e possibilità di far valere certi vincoli. Non dimentichiamo a questo riguardo la "Galasso", non dimentichiamo che abbiamo a che fare con dei territori che urbanisticamente sono definiti, cioè la costruzione al Miserin non è ammessa perché c'è il lago, non è ammessa perché è un territorio che non è urbanizzabile; poi teniamo presente che lì entriamo nelle norme cogenti del PTP, che non sono uno scherzo.

Non la ritengo un'"arresa" questa legge, la ritengo un'opportuna scelta politica per fluidificare un adempimento che ritengo molto importante, per farlo in un momento nel quale si sta concludendo il processo di ricostituzione del territorio distrutto dagli eventi alluvionali del 2000; infatti, con quest'anno concluderemo le opere previste dal piano, quindi avremo un territorio più protetto da questo punto di vista, anche se molto resta ancora da fare, una pianificazione anche più fondata su elementi di certezza per quanto riguarda aspetti legati alla sicurezza del territorio stesso. Guardo quindi queste norme anche con un po' di fiducia, nel senso che i tempi potrebbero consentirci con un po' di buona volontà da parte di tutti, di arrivare a un risultato inatteso, sorprendente, altrimenti con la reiterazione delle scadenze, le forzature, gli obblighi, di fronte a tanti Comuni che hanno ancora molto da fare per questo adeguamento non si ottiene nient'altro che il rincorrersi con i rinnovi.

Il suggerimento del collega Ottoz lo ritengo molto interessante, credo che la cosa sia possibile, una volta fatta una verifica di compatibilità con gli aspetti urbanistici; può essere possibile nell'ambito di una "Omnibus" concertandolo con il collega La Torre, perché soprattutto per un'area del territorio valdostano molto esposta al sole e quindi favorita, può essere una grande opportunità di risparmio energetico, ma anche di utilizzo di una fonte energetica.

Due parole per quanto riguarda gli emendamenti che abbiamo presentato come Giunta: l'emendamento n. 1 non è nient'altro che una ripresa dell'articolo 61 specificandolo, inserito nell'ambito dell'articolo 35, per evitare delle interpretazioni che potessero imporre delle sovrapposizioni di ordine burocratico. L'emendamento n. 2 va nella direzione di consentire a quei Comuni che hanno già presentato la bozza di vedere ancora questi 6 mesi di tempo come tempo massimo per approvare la bozza che adesso è in loro possesso, ma che ha già avuto una valutazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Presidente - La parola alla Consigliera Charles Teresa.

Charles (UV) - Juste très synthétiquement je vais présenter à M. Venturella le revers de la médaille, parce que normalement entre majorité et minorité il y a toujours le revers à présenter.

Vous avez dit que la loi est "le miroir d'une faillite de programmation"; en renversant la médaille, la loi est "le miroir de la disponibilité de l'Administration régionale à résoudre le problème", en fixant les échéances, les ententes, les documents, les protocoles, les dates et les engagements de chacun. Surtout la loi élimine les obstacles qui empêchent la rédaction d'une bonne planification du territoire. Je tenais à le dire, car en définitive c'est notre avis qui est contraposé, naturellement.

Président - Il n'y a pas d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Je ferme la discussion générale. Nous pouvons passer à l'examen des articles. Je vous rappelle que ce projet de loi a eu l'avis favorable de la IIIe Commission à majorité avec l'amendement, ainsi que le CPEL a exprimé son avis favorable.

A l'article 1er il y a l'amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:

Emendamento

Ai commi 4, 4.2 e 4.5 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge, l'ultimo periodo è soppresso.

La parole au Conseiller Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Non cercherò né di convincere l'Assessore, né tanto meno la collega Charles di quello che ho prima affermato, ma... andiamo subito a vedere gli emendamenti.

Emendamento n. 1: non riusciamo a capire perché - questa è una questione più di forma che di sostanza - in questo progetto di legge vi sia stato il bisogno irrefrenabile di inserire ai commi 4, anche se è difficile parlare di "commi" perché il comma deve essere in linea con il disposto dell'articolato prima e dell'articolato dopo... quindi quando si parla di commi 4, 4.2 e 4.5 dell'articolo 13 della legge regionale, sono aggiunti e modificati dai commi dell'articolo 1.

Noi proponiamo di togliere quelle parti che sono ridondanti, perché sono già autorizzate, mi riferisco all'ultimo periodo del comma 4: "I Comuni possono in ogni caso adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)"... ripropone sempre... possono comunque in ogni caso adottare le modifiche e questo proprio in base all'articolo 14 della stessa legge n. 11... perché voler appesantire l'articolato? Così come si appesantisce l'articolato con l'ultimo comma: "I Comuni possono in ogni caso adottare le modifiche non costituenti varianti di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c)", del comma 4.2 e del comma 4.5: "I Comuni possono in ogni caso adottare le modifiche..." è una cosa più di forma che di sostanza. Noi proponiamo, dato che è già così complicata la legge, almeno ciò su cui siamo d'accordo, di non ripeterlo 3 volte nello stesso articolato.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Sarei portato in un certo senso a darle ragione, se non fosse che l'esigenza di fare questa specificazione è venuta fuori in conferenza di pianificazione ed è stata ribadita dagli uffici legislativi che ci hanno non solo suggerito, ma ci hanno caldeggiato l'opportunità di inserire perché non ci fossero delle interpretazioni da parte degli uffici comunali di formule strane.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Vista la specificazione dell'Assessore Cerise... chiaramente era un nostro tentativo di rendere più semplice la legge... però, se in conferenza di pianificazione - poi ribadito dall'Ufficio legislativo - si dice che è meglio, per evitare dubbi, quindi qualche tecnico comunale che si inventa qualcosa...

Ritiriamo l'emendamento, abbiamo capito il senso di questa ridondanza.

Presidente - L'emendamento è ritirato.

Sempre all'articolo 1 vi è l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

La lettera a) del comma 4.1 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, inserito dall'articolo 1 del disegno di legge, è sostituita dalla seguente:

"a) le varanti non sostanziali al PRG;".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Credo che l'emendamento 2 vada nello stesso senso, cioè ancora credo, se l'Assessore Cerise ci conforta, l'aver ripetuto ancora "e le modifiche non costituenti varianti"... per cui è sempre conferenza di pianificazione. Ogni tanto a scuola si diceva: "a prova di stupido", e questo è un articolato a prova... va bene, lo abbiamo capito.

Ritirato anche l'emendamento n. 2, se non ci fidiamo dei tecnici comunali.

Presidente - L'emendamento n. 2 è ritirato.

Sempre all'articolo 1 vi è l'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno", che viene ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 4.2 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, inserito dall'articolo 1 del disegno di legge, prima delle parole "Entro sei mesi" sono inserite le seguenti "Fatti salvi i Comuni che hanno già presentato la bozza di variante,".

Vi è poi l'emendamento n. 4, sempre del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Al comma 4.3 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, inserito dall'articolo 1 del disegno di legge, le parole "e le modalità" sono soppresse.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Emendamento n. 4; si dice: "i Comuni che non hanno presentato la bozza di variante"... quindi non hanno nulla; non hanno presentato la bozza di variante, dice bene la collega Charles, in definitiva vengono aiutati dall'amministrazione generale con un accordo, attraverso apposito accordo. Quello che voglio dire è: perché all'articolo 4.3 è scritto: "I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante le quali procedere all'adeguamento dei PRG"? Perché... "le modalità"? Diciamo che le modalità sono già stabilite da tutti i provvedimenti attuativi della legge n. 11 e i contenuti della bozza sono definiti dalla deliberazione di Giunta n. 1056/2005; avete intenzione di riscrivere le modalità? Capisco i tempi; i tempi lo ha detto lei, Assessore, e questo lo capisco, ma anche le modalità. Le modalità sono già stabilite oppure è una riscrittura quasi completa delle modalità per cui si va alla bozza di variante? Credo che questo, sul serio, voglia dire infilarsi in un vicolo cieco; se invece avete un disegno particolare per cui volete semplificare il tutto, invito i colleghi a riflettere su questo.

È una legge regionale che stabilisce non i tempi, lasciamo perdere i tempi, l'Assessore Cerise ha detto che ci sono dei problemi, ma almeno le modalità, quelle sì, quelle sono già stabilite! La deliberazione n. 1056/2005, proposta proprio dall'Assessore Cerise nel 2005, indica i documenti indispensabili che costituiscono bozza di variante, ma con la cartografia degli ambiti, la cartografia perscrittiva, la relazione come prevista dal provvedimento n. 418, le norme di attuazione, tabelle e banca dati come previsto dal progetto... le modalità sono già tutte stabilite o le volete riscrivere? Se le volete riscrivere, allora dovete anche pensare che dovete cancellare ciò che avete già scritto nella deliberazione n. 1056 che era abbastanza precisa ed era - credo - un passo avanti! Se c'è un disegno invece diverso, vogliamo semplificare il tutto, si butta nel cestino la "1056": ecco perché proponiamo che i Comuni definiscano con le Regioni i tempi mediante i quali procedere, perché da quello che abbiamo capito è una questione di tempo, non di modalità.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Forse non sono stato sufficientemente chiaro nell'intervento precedente, ma avevo cercato di dire che l'accordo parla dei tempi, le modalità le abbiamo volute riportare qui perché dobbiamo andare a capire, Comune per Comune, quali sono le difficoltà oggettive che impediscono di avere dei tempi più stretti per fare questo adeguamento, perché ci sono dei problemi cartografici che riguardano non solo... lasciamo stare l'impianto di come vengono fatte le cartografie, quello rimane immutato, ma c'è anche un problema di aggiornamento delle cartografie. Ci sono problemi che sono ancora più difficili da gestire da un punto di vista della concertazione che è all'interno dell'accordo, che riguardano gli indirizzi che sono quelli di competenza regionale e che rimangono validi nella loro generalità, ma devono trovare una sorta di adattamento alle peculiarità dei singoli Comuni, altrimenti sono come delle regole troppo rigide e, come tali, diventano inapplicabili.

Ci sono per esempio dei passaggi che riguardano uno scambio di informazioni reciproche, che possono trovare delle modalità, anche qui, ben definite, ma che sono riferite alle singole realtà. Potrei citare il Comune di Brusson che ha una disgrazia da questo punto di vista, magari è pure una fortuna, il Comune di Brusson come i suoi abitanti è tutto tutelato; allora capite che non possiamo confrontarci, almeno dal punto di vista del paesaggio, con questo Comune come ci si rapporta con un altro Comune. Allora i processi vanno governati senza che la risoluzione del problema di come gestire il vincolo di carattere paesaggistico sia pregiudiziale per l'andamento degli altri lavori: questo è il significato delle modalità. È chiaro che la deliberazione da lei citata è una deliberazione che andrà aggiornata, senza stravolgimenti, ma andrà aggiornata nella logica che è riportata in questa legge.

Ci asteniamo quindi sull'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Per quanto riguarda questo emendamento ho capito le argomentazioni dell'Assessore, che se inseriamo le argomentazioni dell'Assessore Cerise in un contesto di legislazione, vuol dire che - se ho capito bene - la norma generale vale, ma... vale? Invece faremo praticamente le "normine", piccoline, gli "accordini" piccoli, per 70 accordi diversi perché sono circa 70; non riesco a capire questo voler stringere!

Le modalità non sono stabilite da una legge regionale, ma da una deliberazione di Giunta, è un provvedimento di tipo attuativo, ma i provvedimenti attuativi sono fatti in modo da rappresentare il giusto equilibrio fra le esigenze comunali e un'esigenza sovraordinata; non possiamo fare 70 provvedimenti attuativi per 70 accordi... secondo me è un principio inaccettabile questo! Ma, come si diceva da piccoli, la maggioranza vince, quindi faremo 70 copie della deliberazione n. 1056 aggiornata.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 26 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fontana Carmela, Fosson, Isabellon, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Sempre all'articolo 1 vi è l'emendamento n. 5 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

Alla lettera b) del comma 4.4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, inserito dall'articolo 1 del disegno di legge, le parole ", ancorché in forma di bozza" sono soppresse.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Volevo sottolineare la "chicca" di questa lettera del comma 4.4 del comma 5 del disegno di legge; si parla di Comuni, anche qui, senza collegamento, ma comunque... si dice: "I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali"; secondo me era meglio dire: "I Comuni che non hanno ottemperato", altrimenti non si capisce di quali Comuni si stia parlando! Comma 4.4, si dice: "I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali", cioè si parla in definitiva dei Comuni che attraverso apposito accordo non hanno adottato la bozza di variante, non l'hanno presentata, e che sono le "pecorelle smarrite" come le ha definite l'Assessore Cerise, allora ci si ritrova dentro la stalla e si dice di fare un accordo. Questo accordo presuppone che dobbiamo stabilire i tempi e le modalità, cioè: potete adottare le varianti non sostanziali e le modifiche e le varianti ai PRG determinati dai PUD e quelle determinate dal Titolo IV, fra cui opere di interesse pubblico, solo se dimostrate in sede di approvazione dell'accordo che avete avviato le attività necessarie, e qui ci siamo, che disponete delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui all'articolo 34 (cioè quella delle boscate...) ancorché in forma di bozza. Ma cosa vuol dire una "bozza di una cartografia"? Non è previsto da alcuna parte che esistano delle bozze di cartografie... almeno, Assessore, facciamo l'accordo e personalmente potrei convenire con l'accordo, ma almeno che abbiano adottato le cartografie degli ambiti inedificabili, non in forma di bozza"!

Se per caso viene approvata una variante al PRG determinata da un PUD di iniziativa pubblica e per caso questo PUD riguarda in parte o tutto un ambito inedificabile che doveva essere segnato come ambito inedificabile, inserito in cartografia, ma poi ci si rende conto che o non è inserito o è inserito, cioè che esiste una difformità fra quello che pensava il Comune e quello che pensa l'ufficio di tutela del paesaggio, perché è una bozza, perché comunque gli ambiti inedificabili devono pervenire agli uffici regionali competenti per la procedura di concertazione e si scopre che non è vero... cosa si fa?

Credo che una minima base almeno siano gli ambiti inedificabili, non è prevista nemmeno la bozza della cartografia degli ambiti inedificabili: ecco perché il nostro gruppo propone di "cassare" questa ultima parte, perché non ha senso.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Allora torno indietro, cioè nell'accordo abbiamo parlato di tempistiche e abbiamo definito i tempi; una volta che abbiamo definito i tempi il tutto deve rimanere all'interno di questi tempi.

Cosa succede? Se il Comune ha già la bozza della cartografia degli ambiti e mi presenta una variante - come può essere quella di un PUD - toccherà alla Regione "darsi una mossa" per far vedere che quella variante è coerente con la cartografia degli ambiti e toccherà alla Regione verificare che la cosa sia fattibile, altrimenti è chiaro che è come se fosse un'azione del tutto unilaterale. Si parlava delle modalità: le modalità vanno proprio a riferirsi a questi aspetti, cioè un Comune, nel momento in cui ci si siede intorno a un tavolo, sa bene che se decidono di fare dei PUD non lo sa, allora dice: "guarda che in quelle zone lì voglio fare dei PUD"; noi gli chiediamo: "a che punto sei con la cartografia"? Se ci risponde che la bozza della cartografia c'è, noi andiamo a verificare se quella cartografia è sostenibile per quanto riguarda il PUD che il Comune vuole realizzare: questo significa accelerare i processi, altrimenti continuiamo a rinviarli "sine die". La differenza fra quello che prevede la legge e la sua proposta di togliere questo aspetto è che con il suo metodo si rinvia... qui, si risolve!

Chiedo l'astensione.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Assessore, ogni tanto è anche simpatico lei!

Qui la bozza degli ambiti inedificabili me la definisca, cioè mi ritrovi nella normativa urbanistica il valore non solo legale, ma mi definisca il significato di "bozza di cartografia": o vi è la cartografia o non vi è la cartografia; invece è diverso il fatto - lei ha ragione - quando si parla di "bozza di variante", perché la bozza di variante è prevista dalla normativa. La bozza di variante che contiene lo studio VIA, le cui cartografie degli ambiti sono parte integrante della bozza, lì ha tutta una sua fase di concertazione, di condivisione con gli uffici regionali, le osservazioni, la bozza lì è stabilita, ma lei... dove mi trova una bozza di cartografia? La bozza è bozza, non vorrei utilizzare parole forti, Assessore, ma la bozza delle cartografie degli ambiti inedificabili, proprio perché non è definita, è "carta straccia"! È una cosa diversa invece la bozza della variante generale, che è stabilita dalle normative!

Credo che qui, sul serio, si aprono tutta una serie di procedure, che magari attivate con l'intenzione di sveltire, poi complicano le cose, perché quando si chiudono i documenti si chiude tutto, si chiude il procedimento e poi ci si accorge che si sono fatte cose che non si potevano o non si volevano fare.

Manteniamo l'emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 2

Astenuti: 28 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fontana Carmela, Fosson, Isabellon, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Astenuti: 3 (Ferraris, Fontana Carmela, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Articolo 2, modificazione dell'articolo 15: qui bisogna spiegare che questa modificazione in definitiva non è che sia una modificazione di poco conto, perché create un bel by-pass... vero Assessore, perché in definitiva, con l'articolo 2, cosa si fa? Non so se in maniera palese o nascosta, ma si evita la fase di concertazione con quello che era stabilito con gli uffici regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e in materia di beni culturali. È un bel by-pass questo! Allora perché non si abbia questo imbuto della tutela del paesaggio, si evita questo, proprio un vero by-pass!

Siamo nettamente contrari al fatto che non si abbia più quello che veniva stabilito dall'articolo 2, dal comma 2 dell'articolo 15... cosa diceva? Qui si parla della variante sostanziale, cioè della bozza di variante, non sono gli accordi, no, ma come si crea, come si procede, quando abbiamo finalmente, dopo gli accordi e le intese, dopo che le "pecorelle smarrite sono tornate all'ovile", come si procede. Diceva l'articolo 15: "la bozza di variante con lo studio VIA che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale ed è contestualmente e con procedimenti coordinati fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio... la struttura regionale competente in materia di urbanistica individua il responsabile del procedimento...", e poi comincia a spiegare come si fa a fare la fase di concertazione. Aver inserito, dopo il comma 3: "la conferenza di pianificazione di cui il presente comma costituisce anche conferenza di servizi al fine della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2", è un vero e proprio by-pass, cioè si evita la fase di concertazione, quella vera.

Siamo quindi contrari e chiediamo che tutto l'articolo 2 sia soppresso.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Prendendo quello che ha detto prima la collega Charles, darei a questo articolo un significato completamente diverso, cioè finalmente qui si impegnano le strutture dell'Amministrazione regionale a mettersi insieme e a dare delle risposte in tempi certi, perché uno dei grossi problemi quando si avviano questi procedimenti è che la Sovrintendenza non ha tempo di esprimersi, la Forestale ha i suoi tempi, l'Urbanistica ha i suoi ripensamenti, alla fine ognuno va per conto proprio e non si raccordano mai, perché quando ha finito uno l'altro non è ancora pronto e via di questo passo! Allora si è unificato il procedimento e si è detto che in quella sede si deciderà una volta per tutte.

È un atto di coraggio questo da parte dell'Amministrazione regionale; peraltro ringrazio pubblicamente la Sovrintendenza di aver accettato questo processo, perché questo le costerà, in termini di impegno e di sollecitudine, degli sforzi non da poco e finalmente si toglierà quell'alibi di dire: "ma la Sovrintendenza non si è ancora espressa", alibi che poi fa scattare gli altri alibi, perché dopo, siccome la Sovrintendenza non si è ancora espressa, allora non si esprime neanche quell'altro... tanto deve ancora arrivare quel parere! È un altro di quei sistemi per i quali non si arriva mai a chiudere il procedimento.

Riteniamo che questo sia uno degli articoli più importanti di questa legge, certamente è un impegno non da poco preso dall'Amministrazione regionale. Manteniamo quindi la proposta della legge così com'è e naturalmente, fermo restando il mantenimento della vostra proposta, chiedo l'astensione sull'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - No, Assessore Cerise, questo è un alibi! L'atto di coraggio invece sarebbe stato quello di fornire competenze, strutture, risorse, per far sì che non ci siano - come lei ama sempre dire - che la Sovrintendenza non si è espressa, la Forestale nemmeno... allora diamo risorse e competenze! Non è che proprio perché vi sono dei problemi di carenza di organico, evitiamo il passaggio! No, no, si tratta di non coltivare il proprio Assessorato come un orticello non biodinamico sicuramente, ma molto chiuso, evitare di sguarnire alcuni servizi rispetto ad altri, no! Si tratta di avere un atto di coraggio, di obbligare tempi e modalità, ma dando risorse, dando uomini e personale specializzato! È esattamente il contrario di quanto lei ha affermato.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 26 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fosson, Isabellon, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 2 (Ferraris, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti nn. 7 e 8 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

I commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del disegno di legge sono soppressi.

Emendamento

Il comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

"7. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui ai commi 2 e 2bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.".".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Gli emendamenti n. 7 e n. 8 riguardano la cancellazione nel vecchio articolato dell'analogia fra specchi d'acqua naturali e artificiali. Mi pare di averlo già illustrato nella discussione generale: noi, con questi emendamenti, tendiamo a far sì che le modificazioni all'articolo 34 introdotte dal disegno di legge n. 124 siano soppresse per ritornare, in parte, all'articolo 34 originale. Naturalmente siamo d'accordo che in alcuni casi l'articolo 34 sia stato migliorato inserendo, ad esempio ove necessario, delle strutture regionali competenti, ma crediamo che escludere dal comma 1 dell'articolo 34 gli specchi d'acqua artificiali sia un passo indietro, perché non è vero che viene specificato meglio. Allora se è vero che viene specificato meglio, mi dica Assessore che bisogno c'era di togliere dall'articolo 34 con l'introduzione dell'articolo 3 la dizione "e artificiali". Il comma 1, il comma 2 e il comma 2bis erano fatti in maniera chiara e corretta, non erano riformulati, l'articolato era organizzato in maniera chiara e corretta.

Con l'introduzione dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3, sicuramente l'articolo 34 perde in parte la sua importanza. Chiediamo che vengano soppressi e venga ripristinato in parte l'articolato originario.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Credo di avere già avuto modo di dirlo prima, quindi non ripeterò quanto già detto. Confermo la validità dell'articolo proposto dalla Giunta e chiedo l'astensione sulla proposta di emendamento da parte del gruppo "Arcobaleno".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 27 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fontana Carmela, Fosson, Isabellon, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 8.

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento 8 è una riscrittura del comma 5, era collegato direttamente all'emendamento n. 7; bocciato questo, è chiaro che l'emendamento n. 8, ma anche l'emendamento n. 9, per evitare inutili perdite di tempo, vengono ritirati.

Vorrei solo porre una domanda all'Assessore: il "34", così come modificato dall'articolo 3 del vostro disegno di legge, quando al comma 5 si riferisce alle delimitazioni delle zone umide - leggo l'ultimo periodo - cosa vuol dire "le delimitazioni delle zone umide approvate ai sensi delle normative in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previdente alla data di entrata in vigore della presente legge"? La presente legge... quale? Il disegno di legge regionale n. 124 o la legge urbanistica n. 11?

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Non è che qui ci si inventa l'interpretazione, qui c'è scritto: "alla data di entrata in vigore della presente legge" e la presente legge è quella che andiamo ad approvare... non è che mi posso inventare un'interpretazione diversa!

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - È sicuro, Assessore? Data di entrata in vigore della presente legge... è sicurissimo lei? Allora è meglio che vada a confrontarsi con l'Ufficio legislativo, perché abbiamo discusso di questo, in quanto avevo un dubbio e l'Ufficio legislativo mi ha confermato che se questa diventa una modifica della legge regionale n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, la presente legge non si riferisce al disegno di legge n. 124, ma si riferisce alla legge regionale n. 11!

Chiedo l'interpretazione autentica perché qui c'è un problema di tempistica. Io l'ho fatto per collaborare, perché vi siete autointrappolati, poiché la data di entrata in vigore della presente legge, dato che si riferisce alla "11"... è alla "11/1998"!

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Possiamo anche fare esercizi di stile legislativo, ma intanto, qui, questa norma non cambia niente, che sia un caso o l'altro, perché con questa norma si va a precisare una cosa che è già decisa nella vostra ottica, cioè quella di tutelare i laghi naturali che sono fuori discussione, perché abbiamo parlato finora dei laghi artificiali, i quali erano oggetto della modifica. Dal punto di vista pratico che sia quella o questa... qual è la differenza?

Presidente - L'emendamento 8 viene ritirato.

Viene ritirato altresì l'emendamento n. 9 di cui do lettura per il verbale:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge è soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Ferraris, Fontana Carmela, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento 1 dell'Assessore Cerise, di cui do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 3 del disegno di legge è inserito il seguente:

"Articolo 3bis

(Sostituzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998)

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

"b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono altresì consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:

- opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

- recinzioni e cancellate;

- opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

- devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

- realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

- opere di demolizione;

- manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

- intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici."."

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Questo emendamento vuole solo essere una specificazione con la quale si vanno a definire meglio quegli interventi che sono realizzabili in queste aree esposte a frana, per le quali si esclude la necessità di fare degli studi particolari, di fare perizie geologiche. Ve lo dico perché è successo che un Comune ha chiesto una perizia geologica a uno che cambiava le porte...! Non ci siamo inventati niente, perché abbiamo ripreso quegli interventi che sono già, di fatto, previsti con semplice DIA dall'articolo 61 della stessa legge, quindi si tratta di opere minimali, togliendo dall'articolo 61 invece quelle opere che pur essendo sottoposte a DIA, possono interferire con il regime della tutela: questo è il significato dell'emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento è leggermente diverso dalla prima stesura che ci preoccupava assai.

Volevo chiedere: ma se c'era bisogno di specificare gli interventi di manutenzione straordinaria, perché non vi siete riferiti alla deliberazione n. 2515/1999, che tra l'altro approva delle disposizioni attuative in riferimento a questa legge n. 11 che regola nelle zone territoriali la disciplina di tipo "A"? Perché non vi siete riferiti al paragrafo c) che spiega in maniera puntuale gli interventi di manutenzione straordinaria, e soprattutto se avevate intenzione di svincolare alcuni interventi puntuali, perché non fate riferimento a ciò che è già stato ampiamente approvato nella deliberazione, che fra l'altro è più completa e corretta? È solo un interrogativo.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Proprio perché non viene riconosciuta alla deliberazione la forza di legge, perché se così fosse stato non lo avremmo fatto: è lo stesso motivo per il quale c'è l'articolo 4, perché se si va a vedere le specificazioni che sono riportate nell'articolo 4 di questo disegno di legge, sono in gran parte riportate nella stessa deliberazione di Giunta, ma la deliberazione di Giunta non ha forza di legge. La deliberazione di Giunta deve essere supportata da una specificazione di tipo legislativo, altrimenti dà adito ad una possibile impugnativa: questo è il motivo per cui abbiamo fatto questa specificazione.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Cerise che introduce l'articolo 3bis:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 19

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento 1 della III Commissione, di cui do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Articolo 4bis

(Modificazione all'articolo 52)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e);"."

Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Per spiegare il perché di questo emendamento: questo emendamento tratta l'articolo 52 della legge n. 11, disciplina delle zone territoriali "A", cosiddette "centri storici". Cosa succedeva fino ad oggi? Che per una necessità di allargamento di una strada comunale piuttosto che di un piazzale o altra opera pubblica, fabbricati o porzioni di fabbricati venivano demoliti e non era più possibile il loro recupero, perché la legge parla di recupero di fabbricati nella loro interezza e non nelle porzioni di fabbricati. Da ciò la necessità di presentare questo emendamento per dare la possibilità di recuperare anche le porzioni di fabbricati, siano essi ancora con il tetto oppure ruderi.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della III Commissione che introduce l'articolo 4bis:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento 2 dell'Assessore Cerise, di cui do lettura:

Emendamento

Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge è inserito il seguente comma:

"4. Per i Comuni che hanno già ottenuto la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, il termine dei sei mesi di cui al comma 4.2 dell'articolo 13 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - È stato ampiamente illustrato, quindi non ripeterò quanto ho detto: questo consente a quei Comuni che hanno già presentato la bozza di poter avere un tempo definito per l'approvazione della stessa.

Presidente - Come detto prima, l'emendamento n. 9 del gruppo "Arcobaleno" è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dell'Assessore Cerise:

Consiglieri presenti: 26

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 3 (Fontana Carmela, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto.

Sandri (GV-DS-PSE) - Nell'annunciare il voto di astensione del mio gruppo, mi permetto di fare una piccola considerazione procedurale.

Trovo abbastanza deprimente la discussione che abbiamo fatto su questo progetto di legge, perché c'è una disaffezione da parte dei promotori degli emendamenti sia di governo che dell'opposizione, sul lavoro di Commissione. Questa è una discussione che andava fatta in Commissione, non qui in aula, soprattutto su un argomento così tecnico l'arrivare in aula da parte dei proponenti del Governo con degli emendamenti a sé stesso... non è il massimo della vita! Evidentemente non è stata riflettuta abbastanza questa legge in fase di adozione da parte della Giunta e, ancora meno, in fase di discussione in Commissione.

La stessa cosa vale per i colleghi del gruppo "Arcobaleno": credo che tutta questa serie di emendamenti, al di là di fare un po' di "melina", ma che diventi un dialogo a 2 persone all'interno di un'aula di Consiglio... erano cose che si dovevano discutere in Commissione e non in aula! Spero che prossimamente in Commissione si lavori di più, che ci si possa confrontare in modo chiaro in Commissione, per arrivare in aula con dei testi più meditati e maturati perché credo che sia un modo per rendere più credibili le nostre istituzioni.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.