Oggetto del Consiglio n. 2057 del 13 luglio 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2057/XII - Proposta di regolamento: "Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal CO.RE.COM".
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del Difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del d.lgs. 196/2003;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 2
(Disposizioni generali)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Articolo 3
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.
Articolo 4
(Aggiornamento)
1. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, contenuta nel presente regolamento, è aggiornata e integrata periodicamente.
Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'annexe avec la liste des fiches:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la proposition dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.