Oggetto del Consiglio n. 82 del 5 aprile 1974 - Verbale

OGGETTO N. 82/74 - Approvazione di norme integrative della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per l'estensione del trattamento di previdenza di cui all'art. 4 della legge stessa al personale insegnante delle scuole elementari collocato a riposo anteriormente al 1.1.1968 e che abbia 20 anni di insegnamento della lingua francese. (Approvazione di Mozione)

Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione presentata dai Consiglieri M. Ida Viglino, Andrione, Fosson e Blanc, concernente l'oggetto: "Approvazione di norme integrative della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per l'estensione del trattamento di previdenza di cui all'articolo 4 della legge stessa al personale insegnante delle Scuole elementari collocato a riposo anteriormente al 1.1.1968 e che abbia 20 anni di insegnamento della lingua francese", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 aprile 1974:

MOZIONE

- Premesso che, con legge regionale 2.2.1968 n. 1, venivano stabilite le norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle di Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese;

- premesso che, dal trattamento di quiescenza, furono esclusi una quindicina di insegnanti elementari i quali, pur avendo insegnato per vent'anni la lingua francese nelle Scuole della Valle, cessarono il servizio poco prima dell'entrata in vigore della suddetta legge;

- premesso che, in data 27.7.1971, tali insegnanti presentarono un esposto rimasto tutt'ora senza risposta;

- premesso che, in data 20.10.1972, il Sindacato Scuole elementari presentò una richiesta affinché fosse corrisposto il trattamento di quiescenza ai suddetti insegnanti;

- premesso che, in una riunione sindacale dell'aprile 1973, l'allora Assessore alla Pubblica Istruzione Lustrissy promise il suo fattivo interessamento;

IL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA

di impegnare la Giunta Regionale affinché esamini il problema e sottoponga al Consiglio norme integrative onde poter corrispondere il trattamento di quiescenza, di cui all'art.7 della legge regionale 2.2.1968 n. 1, anche al personale collocato a riposo anteriormente al 1.1.1968 e che abbia 20 anni di insegnamento della lingua francese nelle Scuole elementari della Valle.

F.ti: M. Ida Viglino, Mario Andrione, Pietro Fosson, Blanc Cirillo

Illustra il Consigliere VIGLINO.

Intervengono l'Assessore alla pubblica istruzione LANIVI e il Consigliere VIGLINO.

Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione in discussione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Vice Presidente FOSSON accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro), ha approvato la sottoriportata mozione:

MOZIONE

- Premesso che, con legge regionale 2.2.1968, n. 1, venivano stabilite le norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle di Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese;

- premesso che, dal trattamento di quiescenza, furono esclusi una quindicina di insegnanti elementari i quali, pur avendo insegnato per vent'anni la lingua francese nelle Scuole della Valle, cessarono il servizio poco prima dell'entrata in vigore della suddetta legge;

- premesso che, in data 27.7.1971, tali insegnanti presentarono un esposto rimasto tutt'ora senza risposta;

- premesso che, in data 20.10.1972, il Sindacato Scuole elementari presentò una richiesta affinché fosse corrisposto il trattamento di quiescenza ai suddetti insegnanti;

- premesso che, in una riunione sindacale dell'aprile 1973, l'allora Assessore alla Pubblica Istruzione Lustrissy promise il suo fattivo interessamento;

IL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA

di impegnare la Giunta Regionale affinché esamini il problema e sottoponga al Consiglio norme integrative onde poter corrispondere il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 7 della legge regionale 2.2.1968 n. 1, anche al personale collocato a riposo anteriormente al 1.1.1968 e che abbia 20 anni di insegnamento della lingua francese nelle Scuole elementari della Valle.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 11,23.