Oggetto del Consiglio n. 1716 del 11 gennaio 2006 - Verbale

OGGETTO N. 1716/XII - MODIFICA AL MACROBIETTIVO 2 PARAGRAFO 4 PUNTO 4 DEL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL TRIENNIO 2004/2006, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 666/XII DEL 9 GIUGNO 2004.

Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Regione CAVERI.

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Si dà atto che dalle ore 16,42 presiede il Vicepresidente NICCO.

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IL CONSIGLIO

Premesso che:

"Il Presidente della Regione, Luciano Caveri e l'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Piero Ferraris, richiamano:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante: "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego" ed, in particolare, l'articolo 4 che definisce il Piano triennale di Politica del lavoro;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 666/XII in data 9 giugno 2004, recante: "Approvazione del Piano di politica del lavoro per il triennio 2004/2006".

Sottopongono all'attenzione del Consiglio il macrobiettivo 2 del suddetto Piano di politica del lavoro, avente per oggetto "Aumentare il tasso di occupazione, contrastando gli squilibri fra domanda e offerta di lavoro, migliorando l'occupabilità", ed in particolare il paragrafo 4, punto 4, relativo all'erogazione, come incentivo, di interventi finanziari ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato.

Riferiscono in merito agli esiti derivanti dall'attuazione degli interventi finanziari previsti al macrobiettivo 2.4.4 del Piano di politica del lavoro e di formazione professionale per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 666/XII del 9 giugno 2004, destinati ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di varie tipologie di lavoratori, fra le quali qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo con più di 29 anni.

Evidenziano che, ad oltre un anno di distanza dall'attuazione dell'intervento di cui si tratta, si è riscontrato che la suddetta tipologia di lavoratori non costituisce sempre una fascia svantaggiata del mercato del lavoro, in quanto in alcuni settori, quali ad esempio edilizia ed artigianato in genere, la capacità professionale acquisita con l'esperienza facilita l'inserimento lavorativo indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Informano, inoltre, che nella stesura del suddetto Piano triennale si è tenuto conto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, il quale definisce, all'articolo 2, paragrafo f), "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri elencati nello stesso, tra i quali è indicato al punto vi) "qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo con più di 29 anni".

Riferiscono che, in tal senso, si può ritenere che nel mercato del lavoro della Valle d'Aosta non sia strettamente necessario incentivare con interventi finanziari l'assunzione della suddetta tipologia di lavoratori, poiché essi risultano avere una significativa occupabilità, sostanziata dalle loro esperienze professionali e dalle relative competenze maturate attraverso l'attività lavorativa.

Precisano che, per le ragioni suddette, l'intervento di cui trattasi genera un effetto distorsivo che porta a produrre il cosiddetto "effetto spreco", poiché le assunzioni di queste tipologie di lavoratori verrebbero comunque effettuate anche in assenza di sostegno finanziario.

Fanno presente che, a tale proposito, il sopraccitato Regolamento (CE) n. 2204/2002 stabilisce che, per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, lo stesso non debba esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Precisano che, in ogni caso, il Piano triennale garantisce il sostegno all'occupazione dei soggetti svantaggiati, in quanto vengono incentivate finanziariamente le assunzioni di persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico, di persone con più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo e di disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con più di 29 anni.

Riferiscono, infine, che il Consiglio per le Politiche del Lavoro, di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, nella seduta del 3 novembre 2005 ha approvato, per i motivi descritti nel presente atto, la cancellazione, fra i destinatari dell'intervento finanziario previsto al macrobiettivo 2.4.4 del Piano di politica del lavoro e di formazione professionale per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 666/XII del 9 giugno 2004, della tipologia "qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo con più di 29 anni".

Propongono, pertanto, di modificare il suddetto macrobiettivo 2.4.4., cancellando dai destinatari dell'intervento finanziario la tipologia "qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo con più di 29 anni", con decorrenza dal 1° gennaio 2006."

Preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Luciano Caveri e dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Piero Ferraris;

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;

Vista la propria deliberazione n. 666/XII in data 9 giugno 2004;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2362 in data 29 luglio 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventidue);

DELIBERA

1) di approvare la modifica al macrobiettivo 2, paragrafo 4, punto 4 del Piano di politica del lavoro e di formazione professionale per il triennio 2004/2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 666/XII del 9 giugno 2004, relativamente alla cancellazione della tipologia "qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo con più di 29 anni" dai destinatari dell'intervento finanziario;

2) di stabilire che le disposizioni approvate con il presente atto abbiano efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

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