Oggetto del Consiglio n. 13 del 3 gennaio 1978 - Verbale
OGGETTO N. 13/78 - CRITERI ADOTTATI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/1973 CHE HANNO PORTATO ALL'ESCLUSIONE DI DETERMINATI VILLAGGI RURALI DAI BENEFICI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MEDESIMI A SCOPO TURISTICO E RICETTIVO. (Comunicazione di risposta scritta all'interrogazione del Consigliere Maquignaz)
Il Presidente DOLCHI riferisce in merito all'interrogazione con risposta scritta presentata dal Consigliere Maquignaz concernente: "Criteri adottati dall'applicazione della legge regionale n. 33/1973 che hanno portato all'esclusione di determinati villaggi rurali dai benefici per la valorizzazione dei medesimi a scopo turistico e ricettivo", interrogazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 e 22 dicembre 1977:
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Aosta, 10 novembre 1977
Ill.mo Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale
AOSTA
Il sottoscritto Consigliere regionale chiede alla S.V. di voler inserire all'o.d.g. del prossimo Consiglio regionale la seguente
INTERROGAZIONE
Venuto a conoscenza che nell'applicazione della legge regionale dell'8.10.1973, n. 33, riguardante le provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo, parecchi agglomerati di fondo valle sono stati esclusi dai benefici di cui all'articolo 2 della legge sopra richiamata;
Considerato che tale discriminazione può creare dubbi e perplessità circa una corretta applicazione della legge in questione;
Al fine di avere elementi più precisi per l'approfondimento del fatto evidenziato, il sottoscritto
INTERROGA
il Presidente della Giunta per conoscere:
1) quali sono gli agglomerati esclusi dai benefici di cui all'art. 2 Capo I della legge regionale 8.10.1973, n. 33;
2) i criteri adottati nell'applicazione della legge, che hanno portato alla esclusione dei suddetti agglomerati.
Il sottoscritto chiede una risposta scritta.
Distinti saluti.
F.to: Giuseppe Maquignaz
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Il Presidente DOLCHI comunica che il Presidente della Giunta Andrione ha provveduto ad inviare la seguente risposta scritta, con lettera del 28.11.1977, prot. n. 13665/F/77:
Il Consigliere Maquignaz interroga il Presidente della Giunta per conoscere:
1) quali siano gli agglomerati esclusi dai benefici di cui all'articolo 2, capo 1, della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;
2) i criteri adottati nell'applicazione della legge che hanno portato alla esclusione dei suddetti agglomerati.
In merito si comunica quanto in appresso.
Della questione si è occupata, in relazione a un caso specifico, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 18 della legge sopracitata, nella riunione del 20 settembre 1976. Dopo aver constatato l'assenza di una normativa sull'argomento, la Commissione, prima di esaminare le domande di mutuo pervenute nel secondo trimestre del 1976, ha così definito la nozione di villaggio: la qualifica di villaggio rurale si desume dall'entità degli abitanti, stabilendo che se una località supera il limite massimo di 1200 abitanti non può più essere considerata "villaggio". Nella Regione resterebbero quindi esclusi da tale qualifica i capoluoghi di: Aosta, Ch?tillon, Courmayeur, Donnas, Pont-Saint-Martin, Verrès e Saint-Vincent.
Su tale base la Commissione ha pertanto espresso il suo parere in termini di ammissibilità o meno delle domande pervenute. La Giunta si è conformata nelle proprie decisioni alle proposte e ai pareri espressi in merito dalla Commissione.
Il Presidente della Giunta
F.to: Mario Andrione
Il Consiglio prende atto.
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