Oggetto del Consiglio n. 448 del 6 dicembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 448/77 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.
Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a proseguire la discussione sulla proposta di rinnovo del contratto di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, discussione già iniziatasi nel corso della odierna seduta antimeridiana sulla base della documentazione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna.
Il Consigliere FOURNIER chiede all'Assessore alle Finanze se l'apparato burocratico regionale è stato interpellato nel corso della predisposizione della bozza di convenzione.
Il Consigliere MAQUIGNAZ difende l'operato della precedente Giunta, presieduta dal Consigliere DUJANY, che si è costantemente adoperata per ottenere da parte della Società SITAV l'adempimento degli impegni contrattuali assunti in occasione del rinnovo della convenzione avvenuto nel 1965.
Il Consigliere POLLICINI ritiene laconica la relazione predisposta dalla Giunta regionale e allegata alla bozza di convenzione presentata, per l'approvazione, al Consiglio.
Critica il ricorso, per il rinnovo del contratto, alla trattativa privata e la mancata indicazione dei motivi che hanno consigliato la Giunta di seguire tale anomala procedura.
Chiede la presentazione da parte della Giunta di una relazione scritta sulle motivazioni del ricorso alla trattativa privata, motivazioni che, in ogni caso, pena la nullità dell'atto, dovranno essere indicate nella eventuale deliberazione di approvazione della convenzione.
A suo giudizio, la trattativa privata è, nel nostro ordinamento, una procedura del tutto eccezionale disciplinata da norme precise, rigide che, in questo frangente, non sono state osservate.
Ritiene grave il ricorso alla trattativa privata da parte di una Giunta il cui Presidente è rinviato a giudizio per fatti inerenti il rinnovo del contratto del 1965, con una Società i cui amministratori sono ugualmente rinviati a giudizio nella veste di corruttori.
Ritiene altresì insufficienti le motivazioni addotte dalla Commissione consiliare speciale per giustificare il ricorso alla trattativa privata con la Società SITAV.
Rileva una contraddizione tra quanto affermato nella relazione della Commissione speciale, che non ha fatto trasparire come evidente necessità di procedere alla trattativa privata, e la premessa contenuta nella relazione predisposta dalla Giunta, che invece fa discendere dalla relazione della Commissione sopracitata l'ineluttabilità del ricorso alla trattativa privata.
Esprime dubbi sulla legittimità della Commissione consiliare speciale che ha proceduto, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 19 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, alla nomina di un Presidente nella persona dell'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti.
Esprime meraviglia per il fatto che in calce ad un comunicato della Commissione stessa, in data 28 ottobre 1977, sia apparsa la firma dell'Assessore alle Finanze Ramera che si qualifica "coordinatore della Commissione consiliare speciale".
A suo giudizio, la Commissione consiliare speciale ha esulato da quelli che erano i compiti affidatile all'atto della sua costituzione consistenti in uno svolgimento di una indagine conoscitiva sulla complessa materia del rinnovo del contratto. Questa Commissione ha invece dato pareri sulle procedure da seguire, ha preso in esame l'ipotesi di convenzione da adottare, il tutto in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio durante l'adunanza del 14 maggio 1976.
Critica il fatto che la Regione, in ottemperanza alle clausole contenute agli articoli 2 e 3 della bozza di convenzione, non solo conceda, per altri dodici anni, la gestione della Casa da gioco alla SITAV, senza particolari migliorie, ma s'impegni a spendere circa 17 miliardi per la costruzione di opere collegate, per la loro interfunzionalità, con la Casa da gioco. Di fronte al gravoso impegno della Regione di ultimare le opere nello spazio di tre anni dall'inizio dei lavori, la SITAV si impegna a costruire, a suo carico, un albergo e una piscina che resteranno di sua proprietà.
Ritiene svantaggiosa per la Regione la clausola contenuta nell'articolo 4, che prevede la revisione della concessione nell'eventualità che gli introiti globali di gioco scendano al di sotto del limite di 16 miliardi di lire.
Conclude sostenendo che la presente bozza di convenzione non soltanto non è migliorativa, ma è peggiore delle precedenti.
Il Consigliere TAMONE, premesso che la Casa da gioco di Saint-Vincent rappresenta una fonte di occupazione per oltre 500 persone e una fonte di reddito rilevante per le finanze regionali, ritiene che la bozza di convenzione che oggi è sottoposta all'esame del Consiglio è migliorativa rispetto alla precedente, stipulata nell'anno 1965.
A suo giudizio sono state notevolmente migliorate le percentuali da corrispondere alla Regione sugli introiti della Casa da gioco.
È stata inoltre prevista la costruzione di opere che alla scadenza della concessione saranno di proprietà della Regione. In tal modo gli amministratori regionali che saranno investiti, fra dodici anni, del problema a rinnovo del contratto, avranno una maggiore forza di contrattazione nei riguardi della Società concessionaria. La Regione si è inoltre assicurata la proprietà di circa ventiquattromila metri quadrati di terreno nella zona turistica di Saint-Vincent, attualmente di proprietà della SITAV.
Ritiene che la costruzione delle opere a carico della Regione previste dall'articolo 4 della bozza di convenzione permetta una gestione concorrenziale della Casa da gioco, soprattutto in considerazione della possibile apertura di altre Case da gioco nel territorio nazionale.
Critica il comportamento rinunciatario tenuto dai Consiglieri Democratici Popolari che hanno rifiutato di partecipare ai lavori della Commissione consiliare speciale, salvo poi assumere in aula, in occasione della discussione generale sulla bozza di convenzione, un atteggiamento demagogico ed elettoralistico.
Sottolinea il contributo portato dal Movimento dell'Union Valdôtaine che ha partecipato attivamente alla stesura della bozza di convenzione, tenendo sempre presenti i superiori interessi della Comunità valdostana.
Il Consigliere DOLCHI ribadisce l'impegno profuso dai Comunisti per una soluzione positiva del rinnovo del contratto attraverso prese di posizione e documenti ufficiali sin dal mese di giugno dell'anno in corso.
Fa presente che il PCI non è soddisfatto della bozza che è stata presentata dalla Giunta; per questo motivo sono stati presentati emendamenti che, pur non stravolgendo completamente la logica della convenzione, riaffermano la preminenza dell'Ente pubblico nei confronti della Società concessionaria nel campo delle scelte e delle iniziative da adottarsi.
Il Consigliere PARISI dà un giudizio sostanzialmente positivo sul lavoro svolto dalla Commissione consiliare speciale.
Ritiene che, data la mole complessiva dei lavori, data la posizione della SITAV, dati gli interessi della Regione, non si poteva che addivenire alla trattativa privata con la SITAV che, da trent'anni, gestisce la Casa da gioco.
Il ricorso alla licitazione privata è giustificato dal fatto che nessun'altra Società si è dimostrata interessata al rinnovo della concessione.
Il Consigliere CLUSAZ si chiede quale sarà il comportamento dei Consiglieri D.P. riguardo al rinnovo del contratto, se, per ipotesi, venissero accettati tutti i loro emendamenti.
Il Consigliere CHANU lamenta la scarsa considerazione in cui sono stati tenuti il Comune di Saint-Vincent e la Comunità montana n. 5 del "Marmore".
Fa presente che è stato trasmesso da parte del Comune di Saint-Vincent un ordine del giorno nel quale si richiede di avere una partecipazione più diretta e più incisiva nel rapporto Regione-SITAV che si realizza nell'ambito territoriale del Comune.
Il Consigliere POLLICINI auspica una risposta da parte dell'Assessore alle Finanze Ramera ai quesiti posti.
L'Assessore alle Finanze RAMERA precisa che risponderà ai quesiti postigli al termine della discussione generale, in sede di replica a tutti i Consiglieri intervenuti nel dibattito.
Il Consigliere CHANU ritiene che l'atteggiamento dell'Assessore alle Finanze Ramera comporti una strozzatura della discussione.
Il Consigliere POLLICINI ritiene che il Comune di Saint-Vincent ricavi pochi vantaggi dalla presenza della Casa da gioco, per cui auspica un intervento riequilibratore da parte della Regione.
Occorre, a suo giudizio, incrementare la vocazione turistica di questo Comune, a prescindere dalla presenza della Casa da gioco, che in effetti oggi soffoca, con la sua spregiudicata attività, la vita del paese.
L'Assessore alle Finanze RAMERA polemizza con i Consiglieri Democratici Popolari che, a suo giudizio, si sono dimostrati indifferenti al fondamentale dovere di ogni Consigliere regionale, che consisteva nel partecipare, nel dare un contributo affinché la scadenza del contratto vigente potesse essere affrontata nel migliore dei modi.
Rispondendo alle critiche mosse al ricorso alla trattativa privata da alcuni Consiglieri intervenuti nel dibattito, fa presente che sul piano legale la trattativa privata è assolutamente corretta, poiché l'articolo 87 della legge comunale e provinciale, recepito all'articolo 1 della legge 9.4.1947 n. 530, prevede il ricorso alla trattativa privata allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità e la convenienza.
Ritiene positivo il lavoro svolto dalla Commissione consiliare speciale che ha definito concretamente l'ipotesi di rinnovo del contratto.
Ritiene perfettamente in armonia con sentenze e risoluzioni ministeriali il ricorso ad un mandato anziché ad una concessione per la gestione di una Casa da gioco.
A suo giudizio l'atteggiamento tenuto dai Consiglieri del Gruppo Democratico Popolare rivela un vuoto politico mal celato dalla rabbia contingente che dura ormai da tre anni in seguito alla perdita delle posizioni di potere raggiunte nel 1970.
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Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della bozza di proposta di rinnovo dell'attuale convenzione per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.
Il Consigliere MONAMI propone una breve sospensione dei lavori del Consiglio.
Il Consiglio unanime concorda.
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 19,48 e riprende alle ore 20,15.
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Si dà atto che alla premessa sono stati presentati dai Consiglieri del Gruppo comunista i seguenti emendamenti:
Premessa:
a) IV Comma: abolire il periodo da "...quali, principalmente..." fino a "...del Piano Regolatore Generale";
b) VI Comma: abolire il periodo da "...sia per obiettivi, preminenti..." fino a "...perfettamente...";
c) Aggiungere dopo " tutto ciò premesso" il seguente periodo: "nel quadro delle linee di sviluppo economico, turistico e sociale della zona di Saint-Vincent stabilite dalla Regione direttamente e attraverso i suoi organi territoriali competenti;
ribaditi ruoli, funzioni, competenze e responsabilità proprie dell'Ente concedente da un lato e della Società di gestione dall'altro".
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Si dà atto che l'emendamento c) è approvato dal Consiglio con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti: da parte del Gruppo dei Democratici Popolari:
a) sostituire "il mandato a gestire la Casa da gioco di Saint-Vincent, denominata Casino de la Vallée" ..." con "la concessione in appalto per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, denominata Casino de la Vallée".
b) seconda riga: sopprimere l'inciso che inizia con "in esecuzione..." sino a "n. 62".
da parte del Gruppo Comunista:
sostituire la parola "rinnova" del quarto rigo con il seguente inciso: "il Consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta di rinnovare".
Il Consigliere CHANU, illustrando brevemente l'emendamento (a) presentato dal suo Gruppo all'articolo 1, esprime perplessità in ordine alla frase "la Regione rinnova il mandato a gestire..." che, a suo giudizio, può far nascere grossi pericoli per quello che potrà essere il futuro dei rapporti tra Amministrazione regionale e la Società SITAV.
Il mandato è un rapporto eminentemente fiduciario che non si può stabilire fra un concedente ed un concessionario.
Ritiene pertanto più tranquillizzante per l'Amministrazione regionale sostituire la dicitura "mandato" con "concessione in appalto", che meglio caratterizza la sostanza del rapporto Regione-SITAV.
Il ricorso alla formula del "mandato" appare in aperto contrasto con le norme regionali riguardanti l'istituzione e la regolamentazione della Casa da gioco di Saint-Vincent, così come risulta dal Decreto in data 3 aprile 1946 a firma del Presidente del Consiglio regionale Federico Chabod e dal regolamento per il funzionamento della Casa da gioco approvato con provvedimento consiliare n. 212 in data 9.10.1947.
Si dà atto che l'emendamento a) del Gruppo dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo comunista è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Il Consigliere POLLICINI illustra brevemente l'emendamento b) presentato dal suo Gruppo.
Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista all'emendamento b) presentato dal Gruppo democratico popolare.
Si dà atto che l'emendamento b) non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Si dà atto che l'articolo 1, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventisette. votanti: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte del Gruppo dei Democratici Popolari:
a) sostituire "contribuirà quale onere straordinario... un miliardo" con "contribuirà quale onere straordinario... due miliardi";
b) sostituire "le opere di cui sopra... allegati al presente atto... per cui avranno inizio i lavori" con "le opere di cui sopra verranno eseguite su progetti predisposti a cura e spese della SITAV, d'intesa con la Regione. Dette opere verranno appaltate dalla Regione previa revisione dei prezzi unitari e delle norme di capitolato. I pagamenti verranno effettuati a stato di avanzamento dei lavori in misura proporzionale tra Regione e SITAV.
I beni immobili da trasferire in proprietà alla Regione per l'attuazione delle opere di interesse regionale (terreni per complessivi mq. 24.490 e costruzioni per complessivi mc. 11.800) verranno ceduti in proprietà alla Regione senza corrispettivo in denaro a titolo di onere straordinario per il rinnovo della concessione di cui all'articolo 1".
c) sostituire il quinto comma con il seguente: "Le opere di cui sopra, al 1 gennaio 1990, saranno trasferite in proprietà alla Regione, senza corrispettivo in denaro a titolo di onere straordinario per il rinnovo della concessione di cui all'articolo 1".
d) sostituire all'ultimo comma le parole "a volontà della SITAV" con "alla SITAV".
da parte del Gruppo comunista:
a) abolire il primo rigo. l'articolo inizia con "Premesso....";
b) aggiungere prima della parola "contribuirà..." le parole "la società SITAV";
c) abolire alla fine dello stesso comma "l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (un miliardo)" e aggiungere, in sostituzione, la frase seguente: "la quota del 4%, del totale lordo (compresi gli oneri derivanti da adeguamento prezzi, perizie suppletive, oneri di urbanizzazione dovuti ex lege, ecc.) con minimo, comunque, di 1 miliardo di lire";
d) sostituire la parola "Regione" del secondo rigo del secondo comma con "Consiglio regionale";
e) del quarto rigo secondo comma con "Giunta regionale", dell'ultimo rigo secondo comma con " Amministrazione regionale";
f) del secondo, quarto rigo terzo comma con "Amministrazione regionale";
g) del secondo rigo sesto comma con "Giunta regionale";
h) del secondo rigo ottavo comma con "Consiglio regionale";
i) sostituire nella elencazione delle opere le parole "cultura, congressi, expo" con la parola "manifestazioni".
Il Consigliere CHANU, illustrando brevemente gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, fa presente che nel decorso periodo di dodici anni di concessione non si è mai data attuazione al programma di opere previste dalla convenzione, per cause, così si legge nella convenzione, imputabili a forza maggiore.
Resta comunque il fatto che la Società SITAV ha fruito dei dodici anni di proroga della concessione e dei relativi utili, senza far fronte, obiettivamente, alle ingenti spese concordate a suo carico, per una parte del precitato programma, quale contropartita stabilita per la proroga della concessione.
Ritiene pertanto opportuno che tali spese straordinarie, opportunamente rivalutate dalla data odierna, siano riportate ed aggiunte quali sopravvenienze passive fra gli oneri straordinari a carico della SITAV dalla bozza di convenzione attualmente all'esame del Consiglio.
In tale ottica si colloca l'emendamento a) del Gruppo D.P., che comporta l'imposizione, quale onere straordinario a carico della SITAV, della somma di lire due miliardi.
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dai Consiglieri D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Si dà atto che gli emendamenti a), b), c) e d) presentati dal Gruppo comunista sono approvati con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Il Consigliere POLLICINI illustra brevemente l'emendamento b) presentato dal Gruppo D.P.
Fa presente che, mentre la convenzione del 1965 prevedeva all'art. 7 l'impegno da parte della SITAV di procedere, a sue spese, all'ampliamento della Casa da gioco, con la direzione lavori da parte della Regione, l'attuale bozza di convenzione proposta all'esame del Consiglio prevede che gli impegni finanziari per l'esecuzione di opere sono a carico della Regione e che le opere stesse verranno eseguite su progetti predisposti dalla SITAV stessa. Ritiene che in questo caso la Regione non ha nessuna garanzia sulla gestione dei propri fondi e che pertanto. allo scopo di cautelare l'Ente pubblico, sia la Regione stessa a revisionare i prezzi, a fare i capitolati d'appalto e a sovrintendere alla direzione lavori.
Il Consigliere TAMONE ritiene ingiustificate le preoccupazioni espresse dal Consigliere Pollicini, in quanto le opere finanziate dalla Regione saranno eseguite sotto "l'alta sorveglianza della Regione stessa", che, come stabilito nell'articolo 3 della bozza di convenzione, si riserva le modalità del controllo sia sul piano tecnico che economico e finanziario.
Il Consigliere BORBEY esprime perplessità sul buon funzionamento di una doppia direzione lavori.
Il Consigliere CHANU ribadisce l'opportunità che le opere di interesse regionale collegate con la Casa da gioco siano appaltate dalla Regione e poste sotto la sua diretta sorveglianza.
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami. Siggia e Tonino).
Il Consigliere CHANU, illustrando brevemente l'emendamento c) presentato dal suo Gruppo, fa presente l'opportunità che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, le opere di interesse regionale costruite con fondi regionali, siano trasferite in proprietà alla Regione.
Il Consigliere POLLICINI sostiene che gli emendamenti presentati dal Gruppo D.P. si prefiggono l'obiettivo di costringere la SITAV a mantenere fede agli impegni assunti e mai, sino al momento attuale, mantenuti.
Si dà atto che l'emendamento c), presentato dal Gruppo D.P., non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere MONAMI illustra brevemente gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.
Si dà atto che gli emendamenti e), f), h), i e l) sono approvati con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi. Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'emendamento g,) presentato dal Gruppo comunista è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento d) presentato dal Gruppo D.P. è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI propone di sopprimere al penultimo capoverso dell'articolo 3, là dove recita "tre anni di effettivo lavoro", la parola "effettivo".
Si dà atto che la proposta di emendamento dell'Assessore Di Stasi non è presa in esame perché tardiva.
Si dà atto che l'articolo 3, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte dell'Assessore regionale alle Finanze Ramera:
aggiungere le seguenti parole iniziali: "A titolo di tributo tassa di concessione, la SITAV...";
da parte del Gruppo comunista:
sostituire la parola "Regione" del primo rigo primo comma con "Amministrazione regionale", del penultimo rigo ultimo comma con "Amministrazione regionale":
da parte del Gruppo D.P.:
sopprimere il secondo e terzo comma.
Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore alle Finanze Ramera è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Consigliere MONAMI annuncia il ritiro degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.
Il Consigliere POLLICINI fa presente che le percentuali sui proventi dell'attività della Casa da gioco da versare da parte della SITAV alla Regione non sono migliorative rispetto a quanto previsto nella precedente convenzione del 1965.
Ritiene pericolose, per la Regione, e ne propone pertanto l'abolizione, le clausole contenute nel secondo e terzo comma.
Il Consigliere TAMONE ritiene che l'attuale bozza di convenzione sia vantaggiosa per la Regione che ha visto dal 1965 ad oggi sestuplicare i proventi della Casa da gioco.
Il Consigliere CHANU esprime perplessità sulla clausola che prevede una revisione delle condizioni economiche della concessione qualora, per cause non imputabili alla volontà delle parti, si verificasse una flessione degli introiti globali di gioco superiore al 20% rispetto all'anno precedente. A suo giudizio tali clausole sono estremamente pericolose per la Regione sia che questa paventata flessione diventi un fatto reale, sia che possa essere la conseguenza anche di una manovra artificiosa.
Il Consigliere FOURNIER esprime perplessità sulle clausole contenute nell'ultimo comma dell'articolo 4, nel caso di una eventuale chiusura della Casa da gioco, che prevedono il rimborso delle spese sostenute da parte della SITAV, mentre non vi è nessun riferimento ad un eventuale rimborso alla Regione delle spese sostenute per la realizzazione di opere.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 4, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte del Gruppo comunista:
a) aggiungere dopo il primo comma la seguente frase che diviene secondo comma: "Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi ed ai danni anche per eventuali perdite di cassa derivanti da qualsiasi causa compresi gettoni falsificati";
b) abolire nell'attuale secondo comma che diventa terzo l'inciso "per l'attività dell'ufficio";
c) sostituire la parola "Regione" del primo rigo dell'attuale secondo comma e del primo rigo dell'attuale terzo comma con "l'Amministrazione regionale".
da parte del Gruppo D.P.:
al secondo comma sostituire la cifra di "200.000.000" con la cifra "50.000.000".
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia l'astensione del Gruppo D.P. sugli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) presentati dal Gruppo comunista sono approvati con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'emendamento c) presentato dal Gruppo comunista e stato ritirato dai proponenti.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari non approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 5, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte del Gruppo comunista:
a) sostituire la parola "Regione" del primo rigo primo comma con "Amministrazione regionale";
b) sostituire la dizione "Palazzo della cultura, dei congressi e delle esposizioni" del quinto rigo primo comma e primo rigo secondo comma con quella di "Palazzo delle manifestazioni";
c) aggiungere dopo il secondo comma il seguente periodo che diviene terzo comma: "l'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare il "Palazzo delle manifestazioni" per manifestazioni aventi carattere culturale, politico e sociale compatibilmente con il programma di iniziative promozionali di cui al presente articolo. Tali manifestazioni potranno essere organizzate, su mandato dell'Amministrazione regionale, anche da altri enti od associazioni";
d) sostituire la parola "Regione" del terzo rigo dell'attuale quarto comma con "Amministrazione regionale";
e) abolire l'attuale quinto comma "Il programma di iniziative..." e sostituirlo con il seguente: "Il programma delle manifestazioni ed iniziative di cui al precedente articolo sarà compilato congiuntamente dalla SITAV e dall'Assessorato al Turismo ed approvato in via definitiva dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno attuarsi. sentite le Commissioni Turismo e Affari Generali riunite in seduta congiunta";
f) sostituire la parola "Regione" del primo rigo dell'attuale settimo comma con "Amministrazione regionale", dell'ultimo rigo dell'attuale undicesimo comma, del primo rigo dell'attuale dodicesimo comma con "Amministrazione regionale";
g) abolire l'inciso di cui al terz'ultimo rigo dell'attuale ultimo comma "in tutte le" e sostituirlo con la parola "nelle".
da parte del Gruppo D.P.:
a) sostituire il secondo comma con il seguente:
"La gestione del palazzo della cultura. congressi ed esposizioni sarà affidata ad una commissione regionale nella quale saranno rappresentati la Regione, la SITAV, il Comune di Saint-Vincent e la Comunità Montana del Marmore";
b) sostituire il quarto comma con il seguente:
"Al finanziamento delle manifestazioni e delle altre iniziative di cui sopra la Regione contribuirà con la quota del 30% delle spese previste nel programma annuale, con un importo annuo sino al 6% degli introiti netti dei giochi di sua spettanza relativi all'anno precedente. La SITAV provvederà al finanziamento delle ulteriori spese";
c) sostituire il sesto comma con il seguente:
"Tra le varie manifestazioni non sarà consentito il conguaglio";
d) sostituire il settimo comma con il seguente:
"La Regione provvederà al pagamento della propria quota su presentazione e previo controllo del rendiconto annuale documentato delle spese da parte della SITAV";
e) aggiungere all'ottavo comma dopo "della Regione" le parole: "il Presidente della Comunità Montana del Marmore, il Sindaco del Comune di Saint-Vincent..." e dopo "... tanto gli Assessori quanto..." aggiungere: "... il Presidente della Comunità Montana del Marmore, il Sindaco del Comune di Saint-Vincent e ...".
Il Consigliere MONAMI annuncia il ritiro degli emendamenti a), d) e f).
Si dà atto che gli emendamenti b), c), e) e g) presentati dal Gruppo comunista sono approvati con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Il Consigliere POLLICINI, illustrando brevemente l'emendamento a) presentato dal Gruppo D.P., dichiara di ritenere opportuno coinvolgere nella gestione delle manifestazioni culturali anche la Comunità Montana del Marmore.
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente l'emendamento b) presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari, dichiarando di ritenere troppo elevata la partecipazione finanziaria della Regione nelle spese per le manifestazioni.
L'Assessore alle Finanze RAMERA fa presente che con l'inserimento della clausola contenuta nel quarto comma, secondo la quale la "Regione si farà carico del 50% delle spese stabilite nel programma annuale, con un importo fino al 10% degli introiti della Casa da gioco di sua spettanza", siano tutelati gli interessi della Regione, in quanto l'importo della percentuale a carico della Regione nel concorso spese per l'organizzazione delle manifestazioni culturali, sarà fissata dalla Regione stessa a suo insindacabile giudizio.
Fa presente che il Consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, dovrà esaminare ed approvare il programma delle manifestazioni.
Il Consigliere CHANU insiste per il mantenimento dell'emendamento in quanto, a suo giudizio, è materialmente impossibile provvedere ad un tempestivo e rigoroso controllo delle spese per l'attuazione delle singole manifestazioni.
Il Consigliere DOLCHI fa presente che il Gruppo comunista, nutrendo alcune perplessità in ordine alla percentuale a carico della Regione per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ha richiesto che il programma di dette manifestazioni sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica e per il Turismo, Antichità e Belle Arti riunite in seduta congiunta.
Osserva che l'aumento della percentuale, a carico della Regione, per le manifestazioni è conseguente al fatto che con la realizzazione del Palazzo delle manifestazioni e di altre strutture, aumenterà il numero delle manifestazioni stesse.
Ritiene che l'aumento della quota a carico della Regione non può essere visto che come cifra di investimento che può incrementare la quota percentuale spettante alla Regione sui proventi della Casa da gioco.
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: venticinque. votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente l'emendamento c) presentato dal Gruppo dei D.P., facendo presente l'opportunità che si usino fondi stanziati per determinate manifestazioni per incrementarne altre.
Si dà atto che l'emendamento c) presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente l'emendamento d) presentato dal Gruppo D.P.
Si dà atto che l'emendamento d) non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: venticinque. votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere POLLICINI rileva l'opportunità della presenza nelle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni anche di rappresentanti del Comune di Saint-Vincent e della Comunità Montana del Marmore, al fine di assicurare a dette manifestazioni una funzione culturale più ampia che vada fuori dal perimetro della Casa da gioco stessa.
Si dà atto che l'emendamento e) presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 6, emendato, è approvato con voti favorevoli diciotto e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articoli 7 e 8
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciotto (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 9
Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato dai Consiglieri del Gruppo democratico popolare il seguente emendamento: aggiungere il seguente nuovo secondo comma:
"Restano immutate le modalità, sino ad ora praticate, per l'assolvimento dell'imposta sugli spettacoli e sui giochi istituita con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640".
Il Consigliere FOURNIER fa presente che l'emendamento presentato dal Gruppo D.P. mette la Regione al riparo dal pericolo di doversi accollare interamente l'imposta sugli spettacoli e sui giochi prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo D.P. e l'articolo 9 così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 10
Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato dal Gruppo comunista il seguente emendamento:
sostituire tutto il secondo comma con la formulazione che segue: "L'Amministrazione regionale, anche allo scopo di avere il riscontro sulla piena conformità della gestione e tutta la legislazione vigente, si riserva il diritto di esercitare con personale proprio presente in modo continuativo e sistematico ai tavoli da gioco e con interventi saltuari qualsiasi forma di controllo sui giochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc. salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 7".
Il Consigliere BORBEY, pur ritenendo pleonastico l'emendamento presentato dal Gruppo comunista, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti e favorevoli: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI propone di eliminare al penultimo comma le parole "esterno a ciò espressamente delegato dalla Regione".
Il Consigliere MONAMI concorda con la proposta di emendamento formulata dall'Assessore Di Stasi.
I Consiglieri CHANU e LANIVI lamentano il fatto che si arrivi all'ultimo momento alla formulazione di emendamenti, in contrasto con quanto sancito dal Regolamento interno del Consiglio.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI fa presente che in altre occasioni si è derogato al Regolamento.
Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'emendamento presentato dall'Assessore Di Stasi.
Si dà atto che la proposta di accettazione dell'emendamento presentato dall'Assessore Di Stasi è approvata con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari due (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore Di Stasi è approvato con voti favorevoli ventitré e voti contrari due (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venticinque; astenutosi dalla votazione il Consigliere Borbey).
Si dà atto che l'articolo 10, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 11
Si dà atto che l'articolo 11, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 12
Si dà atto che all'articolo 12 sono stati presentati dal Gruppo comunista i seguenti emendamenti:
a) sostituire la parola "signorilità" del primo rigo primo comma con "decoro";
b) abolire all'ultimo rigo secondo comma le parole "di lusso";
c) abolire la parola "importanti" del secondo rigo terzo comma.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il voto favorevole agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, proponendo nello stesso tempo di completare l'ultimo periodo del secondo comma che, dopo la soppressione delle parole "di lusso" risulta incompleto.
Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'U.V. agli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, pur avendo delle perplessità in merito.
Si dà atto che l'emendamento a) del Gruppo comunista è approvato con voti favorevoli venticinque (Consiglieri presenti: ventisei, votanti: venticinque; astenutosi dalla votazione il Consigliere Bondaz).
Si dà atto che l'emendamento b) del Gruppo comunista, con l'aggiunta della seguente frase: "alle esigenze del buon andamento dei servizi" proposta dal Consigliere Lustrissy, è approvato con voti favorevoli venticinque e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento c) del Gruppo comunista e l'articolo 12 così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 13
Si dà atto che all'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte dell'Assessore alle Finanze Ramera:
terzo rigo: sostituire le parole "elementi valdostani" con le seguenti: "cittadini nati o residenti in Valle d'Aosta".
da parte del Gruppo comunista:
a) abolire i commi secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo e sostituirli all'inizio dell'articolo con quanto segue:
"La SITAV si impegna, nell'ambito delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e nella piena osservanza dei contratti di lavoro periodicamente stipulati:
1) a mantenere in servizio tutto il personale occupato presso la Casa da gioco;
2) ad effettuare ogni assunzione, anche provvisoria, in base ad un apposito regolamento che dovrà essere definito di intesa con l'Amministrazione regionale, sentite le OO.SS. e approvato dal Consiglio regionale.
Detto regolamento dovrà stabilire le modalità per le assunzioni sia fisse che provvisorie del personale della Casa da gioco e dovrà mirare a garantire assunzioni basate sul più rigoroso rispetto di parametri oggettivi e di capacità professionali. Dovrà altresì precisare gli organismi cui è demandato il controllo sulla applicazione del regolamento stesso e le modalità in cui tale controllo dovrà essere effettuato".
b) abolire l'attuale quarto comma e sostituirlo come segue:
"Le spese per i corsi di qualificazione del personale tecnico di gioco saranno a carico della SITAV".
da parte del Gruppo D.P.:
a) al secondo comma, dopo la parola "provvisoria" aggiungere "né a licenziamento del medesimo";
b) sopprimere l'ultimo comma.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il ritiro degli emendamenti presentati dal Gruppo D.P. in quanto i concetti ivi contenuti sono riassunti negli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.
Propone di aggiungere, all'emendamento presentato dall'Assessore alle Finanze Ramera, dopo le parole "residenti in Valle d'Aosta" le parole "da almeno tre anni".
Il Consigliere BONDAZ ritiene pleonastica la parola "di regola" nella frase che recita: "il personale della Casa da gioco sarà di regola di nazionalità italiana".
Il Consigliere DOLCHI ritiene che l'eventuale richiamo ad un certo numero di anni di residenza in Valle potrebbe creare, come già avvenuto in altre occasioni, la mancata apposizione del visto dell'organo di controllo all'approvazione della convenzione che deve avvenire entro il 31 dicembre.
L'Assessore alle Finanze RAMERA fa presente l'opportunità di non includere nell'emendamento la clausola riferentesi ai tre anni di residenza, come proposto dal Consigliere Lustrissy, in considerazione del fatto che tale problema potrà essere sollevato in sede di discussione dell'apposito regolamento per le assunzioni che verrà esaminato quanto prima con le Organizzazioni Sindacali.
Il Consigliere LUSTRISSY, pur dando atto all'Assessore alle Finanze delle sue buone intenzioni, ritiene che se la questione degli anni di residenza non è definita dalla convenzione, difficilmente potrà essere regolata in sede di stesura del regolamento.
Trattandosi di un richiamo ad una disposizione statutaria, a suo giudizio irrinunciabile, insiste per la votazione dell'emendamento in questione.
Il Consigliere BONDAZ ritiene opportuno, da un punto di vista prettamente giuridico, sostituire, al primo comma, la parola "nazionalità" con "cittadinanza".
L'Assessore alle Finanze RAMERA ribadisce l'opportunità del mantenimento della dicitura "di regola di nazionalità italiana".
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia l'astensione dei Consiglieri D.P. sulla votazione dell'emendamento presentato dall'Assessore alle Finanze, in quanto non sono state accettate le proposte aggiuntive formulate dal suo Gruppo.
Concorda con l'Assessore alle Finanze sull'opportunità di mantenere la dicitura "nazionalità italiana" anziché "cittadinanza italiana", essendo il concetto di nazionalità più ampio di quello di cittadinanza.
Si dà atto che l'emendamento presentato dall'Assessore alle Finanze è approvato con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: ventitré; votanti: diciassette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dal Gruppo comunista è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Consigliere LUSTRISSY, contrariamente a quanto affermato in precedenza, annuncia il mantenimento dell'emendamento b) presentato dal suo Gruppo.
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) presentati dal Gruppo comunista sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 13, emendato, è approvato con voti favorevoli diciotto (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: diciotto: astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 14
Si dà atto che all'articolo 14 sono stati presentati dai Consiglieri Democratici Popolari i seguenti emendamenti:
a) aggiungere dopo la parola "servizio" le parole "eccezion fatta per quanto previsto al comma seguente...";
b) aggiungere il seguente nuovo comma:
"Il personale stabilmente addetto ai servizi di pulizia e di guardaroba, addetto alla Casa da gioco, in attività al 1 dicembre 1977, sarà inquadrato in pianta stabile alle dipendenze della SITAV, dal 1 gennaio 1978, e con la conservazione dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni presso la Casa da Gioco".
Il Consigliere POLLICINI illustra brevemente gli emendamenti. sottolineando la necessità inderogabile di un inquadramento in pianta stabile del personale addetto ai servizi di pulizia e di guardaroba.
Il Consigliere BORBEY propone di sopprimere, in fine dell'articolo, la parola "o domicilio".
Il Consigliere MONAMI annuncia l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione dell'emendamento presentato dai Consiglieri D.P..
Il Consigliere POLLICINI ribadisce l'opportunità di inserire nella convenzione una clausola che preveda l'inquadramento in pianta stabile del personale addetto ai servizi di pulizia che da molti anni presta il medesimo servizio alle dipendenze di diversi subappaltatori.
L'Assessore alle Finanze RAMERA, pur condividendo l'opportunità dell'inquadramento del personale in oggetto in pianta stabile, ritiene che tale problema debba essere oggetto di trattativa tra Società SITAV e Organizzazioni Sindacali con l'eventuale mediazione della Regione.
Il Consigliere CHANU ritiene che i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera presso la Casa da gioco, alle dipendenze di subappaltatori, sarebbero meglio tutelati da una chiara disposizione circa il loro inquadramento inserita nella convenzione stessa.
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) presentati dal Gruppo D.P. non sono approvati con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere BORBEY ribadisce l'opportunità di privilegiare le ditte ed i fornitori aventi sede in Valle d'Aosta.
I Consiglieri FOURNIER e MONAMI, nel dichiarare di concordare con la proposta avanzata dal Consigliere Borbey, propongono che, dopo l'inciso "a parità di condizioni", la parte conclusiva dell'articolo sia sostituita dalla seguente: "a ditte aventi sede in Valle d'Aosta".
Si dà atto che l'emendamento soprariportato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'articolo 14 così emendato è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 15
Si dà atto che all'articolo 15, quarto comma, dopo la parola "concessione", sono aggiunte le parole "... determinerà l'immediata cessazione" erroneamente omesse nel testo distribuito ai Consiglieri.
Si dà atto che l'articolo 15, con la correzione proposta dal Vice Presidente Chabod, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 16
Si dà atto che all'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte del Gruppo D.P.:
sostituire l'articolo con il seguente: "La Società SITAV verserà semestralmente alla Regione, a decorrere dal 1 gennaio 1978, una somma di importo pari all'1,5% degli introiti lordi dei giochi e della quota del 50% delle mance di sua spettanza, con un minimo di lire 18.000.000 per semestre, per il finanziamento di attività culturali e assistenziali".
e da parte del Gruppo comunista:
aggiungere, come secondo comma, il seguente periodo: "Le modalità di erogazione della suddetta somma saranno stabilite dalla Giunta regionale".
Il Consigliere FOURNIER, illustrando brevemente l'emendamento presentato dal Gruppo D.P., ritiene che il principio ispiratore dell'emendamento sia quello di un controllo degli introiti derivanti dalle mance, con riferimento alla parte di competenza della SITAV (50%).
A suo giudizio si tratta di accogliere o meno il principio che la Regione sia messa nelle condizioni di esercitare un controllo e una vigilanza su queste entrate.
L'Assessore alle Finanze RAMERA ritiene inaccettabile l'emendamento proposto dal Consigliere Fournier che modifica completamente lo spirito della convenzione. Ritiene invece accogliibile l'emendamento presentato dal Gruppo comunista.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo D.P. non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli cinque (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo comunista è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 16 nel testo emendato è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei (Consiglieri presenti e votanti: venticinque).
Articolo 17
Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: venticinque; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Pollicini e Quey).
Articoli 18, 19 e 20
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Pollicini e Quey).
Articolo 21
Si dà atto che all'articolo 21 viene presentato dal Gruppo comunista il seguente emendamento sostitutivo:
l'attuale articolo viene sostituito con il seguente: "La Società concessionaria si impegna al rigoroso rispetto dell'articolo 7 della legge dello Stato n. 195 del 2.5.1974".
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo comunista è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 22
Si dà atto che il Gruppo comunista ha proposto i seguenti emendamenti:
a) articolo 22: diviene tale l'attuale articolo 21;
b) aggiungere. come secondo comma, la frase seguente: "Con esso la SITAV rinuncia a qualsiasi diritto, pretesa o ragione comunque riferentesi ai crediti per i quali pende giudizio arbitrale che si considera decaduto".
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il voto contrario del Gruppo D.P. sull'emendamento a) e l'astensione sull'emendamento b).
Il Consigliere DOLCHI fa presente che l'emendamento b) presentato dal Gruppo comunista prevede che la SITAV, a partire dal 1 gennaio 1978. rinunci a qualsiasi diritto o pretesa riferentesi a crediti per i quali pende giudizio arbitrale.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia voto favorevole. in seguito ai chiarimenti forniti dal Consigliere Dolchi, all'emendamento b) presentato dal Gruppo comunista.
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Gruppo comunista è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'articolo 22, emendato, è approvato con voti favorevoli diciannove (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu. Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz. Pollicini e Quey).
Si dà quindi atto che, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, sono stati presentati i seguenti emendamenti: Articoli aggiuntivi:
Art. 23: "Le spese di manutenzione ordinaria, gli oneri per l'assicurazione contro i rischi degli incendi, fulmine, grandine, responsabilità civile verso terzi e danni di qualsiasi natura, riguardanti gli edifici di proprietà regionale adibiti a Casa da gioco o, comunque, gestiti dalla SITAV, sono a carico della Società concessionaria".
Art. 24: "Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi e ai danni per eventuali perdite di cassa, derivanti da qualsiasi causa, in relazione all'esercizio della Casa da gioco e dei giochi da parte della concessionaria SITAV".
Art. 25: "La Società SITAV si impegna a non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, giornali, associazioni, partiti o movimenti politici, ne le sezioni locali dei partiti o dei movimenti politici".
Art. 26: "Le spese di stipulazione, di registrazione, di bollo ed accessorie. presenti e future, relative alla presente convenzione sono a totale carico della Società concessionaria SITAV".
Art. 27: "Il controllo della gestione della Casa da gioco sarà esercitato da una commissione composta da cinque membri, di cui:
n. 2 designati dalla maggioranza del Consiglio regionale;
n. 1 designato dalla minoranza del Consiglio regionale;
n. 1 designato dalla Comunità Montana del Marmore;
n. 1 designato dall'Amministrazione comunale di Saint-Vincent.
Tale commissione sarà rinnovata ogni due anni".
Art. 28: "Resta infine stabilito che la stipulazione della presente convenzione è subordinata al preventivo adempimento da parte della Società SITAV, degli impegni extra contrattuali a suo tempo assunti per ottenere la proroga della concessione sino al 31 dicembre 1977, come le lettere impegnative a firma dei rappresentanti amministratori della Società stessa e precisamente:
a) lettera 8 luglio 1965 prot. 1681 CC/mt concernente l'impegno della SITAV a contribuire, per il 24-28% nelle spese per il pagamento dell'IGE sui proventi delle giocate ai tavoli da gioco (primo trasferimento di denaro);
b) lettera in data 8 luglio 1965, concernente l'impegno della SITAV a versare un contributo, fino ad un massimo di cento milioni per la sede degli emigrati valdostani a Parigi".
Articolo 23 aggiuntivo
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente, facendo presente che si tratta della ripetizione di alcune clausole contenute nella precedente convenzione tendenti a fare carico alla Società concessionaria degli oneri relativi alle spese di manutenzione e assicurazione degli immobili dati in concessione alla Società SITAV.
Il Consigliere DOLCHI fa presente che le spese di manutenzione ordinaria sono sempre a carico del locatario. Ritiene inopportuno l'accollamento alla Società concessionaria degli oneri per le assicurazioni varie che potrebbero indurre la stessa Società a stipulare delle polizze assicurative troppo basse, per cui, nella deprecata eventualità di un sinistro, la Regione proprietaria degli immobili verrebbe a subire un danno notevole.
Il Consigliere CHANU ritiene opportuno l'inserimento nella nuova convenzione delle sopracitate clausole già inserite nella precedente convenzione.
Il Consigliere DOLCHI fa presente che la Regione è sufficientemente tutelata da eventuali rischi, dalle disposizioni contenute nell'articolo 5 approvato in precedenza.
Il Consigliere FOURNIER annuncia il ritiro dell'articolo 23 aggiuntivo.
Articolo 24 aggiuntivo
Si dà atto che l'articolo 24 aggiuntivo non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 25 aggiuntivo
Il Consigliere CHANU ritiene opportuno l'inserimento nella convenzione di una simile clausola che costituisce un fermo richiamo a che non si ripetano più fatti incresciosi attualmente all'esame della magistratura.
L'Assessore alle Finanze RAMERA ritiene che la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo proposto dai Consiglieri D.P. avrebbe dovuto essere inserita nell'articolo 21 in precedenza approvato.
Si dà atto che l'articolo 25 aggiuntivo non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami. Siggia e Tonino).
Articolo 26 aggiuntivo
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente l'articolo aggiuntivo che, a suo giudizio, accolla tutte le spese relative alla presente convenzione alla Società concessionaria, mentre invece l'articolo 9 stabilisce che soltanto le spese di registrazione sono a carico della SITAV.
Il Consigliere DOLCHI ritiene inopportuna l'aggiunta di un nuovo articolo in quanto le clausole contenute nell'articolo 9 sono sufficientemente chiare.
L'Assessore alle Finanze RAMERA fa presente che le osservazioni formulate dal Consigliere Fournier avrebbero dovuto essere fatte al momento della discussione e votazione dell'articolo 9.
Il Consigliere DOLCHI suggerisce di aggiungere al secondo comma dell'articolo 9 dopo spese di registrazione" le parole "stipulazione, di bollo ed accessorie presenti e future".
Il Consigliere BORDON sottolinea l'opportunità della modifica dell'articolo 9 nel senso proposto dal Consigliere Dolchi, in quanto già nella convenzione del 1965 era stata inserita detta clausola.
Il Consigliere MONAMI propone una sospensione della seduta per ricercare la soluzione più opportuna.
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 0,57 e riprende alle ore 1 e minuti quattro.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA comunica che è stato raggiunto un accordo sulla modifica dell'articolo 9 come proposto dal Consigliere Dolchi.
Si dà atto che l'emendamento all'articolo 9 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 27 aggiuntivo
Il Consigliere POLLICINI ritiene opportuno che l'attività della Casa da gioco debba essere sottoposta, oltre all'attuale controllo burocratico svolto dai dipendenti regionali, ad un controllo politico.
Il Consigliere DOLCHI, pur concordando sulla necessità di un più ampio e articolato controllo della Regione sull'attività della Casa da gioco, ritiene inopportuno inserire detta clausola nella convenzione che coinvolgerebbe la SITAV in una decisione che è esclusivamente politica e di stretta competenza del Consiglio regionale.
Il problema di più accurati controlli dovrà essere affrontato dal Consiglio regionale in un secondo momento dopo ampio dibattito tra le forze politiche.
Si dà atto che l'articolo 27 aggiuntivo non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Ddchi, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 28 aggiuntivo
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che il rinnovo della convenzione costituisce l'occasione per fare rispettare impegni assunti e mai mantenuti dalla SITAV.
Si dà atto che l'articolo 28 aggiuntivo non è approvato con voti contrari tredici e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventisei; votanti: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
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Il Consigliere DOLCHI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista alla proposta di rinnovo della convenzione per la gestione della Casa da gioco nel testo testé votato, che è migliorativo rispetto alla convenzione del 1965, in quanto prevede, tra l'altro, la cessione gratuita alla Regione dei terreni necessari per l'ampliamento della Casa da gioco, nonché la pacifica composizione del conflitto Regione-SITAV concernente la questione dei premi e dei superpremi.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI annuncia il voto favorevole del Gruppo del P.S.I. alla bozza di convenzione che risponde, a suo giudizio, in maniera soddisfacente agli interessi della Regione, dei lavoratori operanti presso la Casa da gioco e della collettività valdostana tutta.
Il Consigliere CHANU annuncia il voto contrario dei D.P. alla bozza di convenzione Regione-SITAV ribadendo i giudizi negativi e le critiche espresse in sede di discussione generale.
Lamenta il fatto che gli emendamenti presentati dal Gruppo D.P. siano stati respinti in blocco, avvalorando così la tesi che la convenzione non si poteva toccare e che tutto era stato deciso al di fuori dell'aula consiliare.
Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Union Valdôtaine alla bozza di convenzione su cui dà un giudizio positivo.
Il Consigliere BORDON annuncia il voto favorevole del Gruppo D.C. per l'approvazione della bozza di convenzione in esame che è più vantaggiosa per la Regione rispetto alla precedente.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze Ramera;
visto il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica in data 5 dicembre 1977;
con voti favorevoli diciannove (Bondaz. Borbey, Bordon, Chabod, Chincheré, Crétier, Di Stasi, Dolchi, Manganone, Mappelli, Marcoz, Monami, Perruchon, Ramera, Siggia, Tamone, Tonino, Tripodi e Viglino) e voti contrari sette (Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz. Pollicini e Quey), espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisei; assenti dall'aula i Consiglieri Andrione, Benzo, Caveri, Manganoni, Milanesio, Parisi e Pedrini; assentatisi dall'aula per motivi di impedimento previsto dalle leggi i Consiglieri Clusaz e Jorrioz);
DELIBERA
di approvare la sottoriportata bozza di proposta globale di rinnovo, con migliorie, dell'attuale convenzione per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.
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BOZZA DI CONVENZIONE REGIONE-SITAV
Premesso:
che in data 29.4.1957 veniva stipulato l'atto, con allegato capitolato, n. 1552 di rep., registrato in Aosta il 20.5.1957, al n. 1575 vol. 218 mod. 1, regolante l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, da parte della concessionaria Società SITAV, con scadenza al 31.3.1966;
che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con delibera n. 95 in data 12 luglio 1965, apportava modificazioni ad alcune clausole del capitolato, allo scopo di migliorare le condizioni contrattuali nell'interesse della Regione e di assicurare la realizzazione di importanti opere per la valorizzazione turistica di Saint-Vincent;
che per consentire alla SITAV l'adempimento degli oneri e la costruzione e avviamento delle opere ed impianti previsti dalle clausole modificatrici di cui sopra, la scadenza del contratto (31.3.1966) veniva fissata al 31 dicembre 1977;
che le opere previste nell'atto n. 2482 di rep. stipulato a seguito della delibera predetta in data 23 ottobre 1965, non sono state eseguite per cause assolutamente inimputabili alla volontà dei contraenti;
che i positivi risultati della gestione della Casa da gioco dalla sua apertura ad oggi riconfermano l'opportunità e la necessità di proseguirne l'esercizio e di assicurarne la più alta produttività attraverso la realizzazione delle opere da costruire nella zona turistica di Saint-Vincent come da delibere della Giunta regionale n. 1851 del 28.5.1971 (presa d'atto) e del Consiglio regionale n. 195 del 28.7.1972, n. 355 del 7.10.1976 e n. 62 del 24.2.1977;
che la Società SITAV appare, sia per la sua consistenza patrimoniale e le garanzie finanziarie che essa offre, sia per la sua competenza professionale nella particolare attività, sia per la sua organizzazione e la preparazione tecnica dei suoi dipendenti, idonea alla continuazione dell'esercizio della Casa da gioco;
tutto ciò premesso nel quadro delle linee di sviluppo economico, turistico e sociale della zona di Saint-Vincent stabilite dalla Regione direttamente e attraverso i suoi organi territoriali competenti;
ribaditi i ruoli, funzioni, competenze e responsabilità proprie dell'Ente concedente da un lato e della Società di gestione dall'altro;
Art. 1
Allo scopo, già richiamato nell'atto rep. 1552 in data 29.4.1957, di potenziare e valorizzare il turismo della Valle d'Aosta, in esecuzione delle delibere del Consiglio regionale 7.10.1976 n. 355, 14.2.1977 n. 58 e 24.2.1977 n. 62, il Consiglio regionale dà mandato al Presidente della Giunta di rinnovare a favore della Società SITAV, sede legale in Saint-Vincent, in persona dei suoi legali rappresentanti, il mandato a gestire la Casa da gioco di Saint-Vincent, denominata "Casino de la Vallée", con le modalità e le clausole che seguono.
Art. 2
L'esercizio dei giochi continuerà ad effettuarsi nei locali della Casa da gioco di Saint-Vincent, di proprietà regionale debitamente ampliati, con arredamenti, mobili ed attrezzature in oggi di proprietà della SITAV.
La durata della presente convenzione è fissata in anni 12 complessivi, di cui 3 per l'esecuzione delle opere da completarsi funzionalmente con impegno essenziale delle parti, entro tale termine, e 9 per l'ammortamento delle opere stesse, e decorrerà dal 1 gennaio 1978.
Ove per fatti estranei alla volontà dei contraenti, l'inizio dei lavori e delle opere di cui al successivo articolo 3 non possa coincidere con l'entrata in vigore della convenzione medesima, i termini di cui sopra saranno, ipso jure, prorogati per un periodo pari a quello intercorrente tra il 1 gennaio 1978 e la data di inizio dei lavori, periodo comunque non superiore a mesi 6, a decorrere dall'1.1.1978.
Art. 3
Premesso:
che con delibere della Giunta regionale n. 1851 del 28.5.1971 (presa d'atto) e del Consiglio regionale n. 195 del 28.7.1972, n. 355 del 7.10.1976 e n. 62 del 24.2.1977, è stato approvato il programma di opere da costruire nella zona turistica di Saint-Vincent e sono state indicate le opere di interesse regionale, perché direttamente collegate per la loro interfunzionalità con la Casa da gioco e quindi da assicurare in proprietà regionale, come segue:
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ampliamento Casa da gioco lati nord e sud |
Costo L. |
6.628.000.000 |
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parcheggio nord-ovest |
L. |
3.450.000.000 |
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Palazzo manifestazioni |
L. |
3.670.000.000 |
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parcheggio sud-est |
L. |
1.388.000.000 |
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parcheggio dipendenti |
L. |
526.000.000 |
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centrale termica |
L. |
1.175.000.000 |
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L. |
16.837.000.000 |
e che i costi sopra indicati a carico regionale calcolati alla data 15.1.1977 non comprendono i costi dei terreni e degli oneri di urbanizzazione dovuti ex lege;
la Società SITAV contribuirà, quale onere straordinario di concessione, alle spese per le opere sopraelencate con la quota del 4% del totale lordo (compresi gli oneri derivanti da adeguamento prezzi, perizie suppletive, oneri di urbanizzazione dovuti ex lege, ecc.) con minimo, comunque, di 1 miliardo di lire.
Le opere di cui sopra verranno eseguite sui progetti predisposti dalla SITAV, approvati dal Consiglio regionale e allegati al presente atto, capitolati, appalti e direzione lavori a cura SITAV, sotto l'alta sorveglianza della Giunta regionale che si riserva le modalità del controllo sia sul piano tecnico che economico-finanziario, con pagamenti da effettuarsi a stati di avanzamento dei lavori in misura proporzionale tra Amministrazione regionale e SITAV. Ai fini di permettere la costruzione dell'intero complesso di opere sopraindicato, che è di proprietà dell'Amministrazione regionale, la SITAV - anche a mezzo Società ad essa collegate - si impegna a trasferire gratuitamente in proprietà all'Amministrazione regionale stessa i terreni di cui all'elenco allegato, per complessivi mq. 24.490 su cui insistono costruzioni per mc. 11.800 all'atto in cui avranno inizio i lavori.
La SITAV, quale onere straordinario di concessione per realizzare le infrastrutture ritenute necessarie per la produttività della Casa da gioco, provvederà direttamente e/o a mezzo di Società collegate a costruire, a proprio carico, come da progetti allegati, che si approvano contestualmente al presente atto, le seguenti opere:
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albergo 150 camere 300 letti seconda categoria |
L. 3.587.000.000 |
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Piscina coperta con tre vasche di cui una attrezzata anche per le competizioni e una per bambini con spogliatoi e zone coperte e scoperte connesse Complesso di quattro campi da tennis munito di impianto di illuminazione, di cui 2 attrezzati con tribune per competizioni agonistiche a livello anche internazionale con spogliatoi e servizi per complessive |
L. 1.558.000.000 |
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L. 5.145.000.000 |
Le opere di cui sopra il cui costo, calcolato alla data del 5.1.1977, al netto del valore dei terreni e degli oneri di urbanizzazione ex lege, sono e rimarranno in proprietà della Società SITAV e/o Società collegate.
Progettazioni, appalti, direzione lavori, a carico e cura SITAV, la Giunta regionale controllerà, anche in corso d'opera, la rispondenza delle opere agli impegni contrattuali.
Le opere ed i lavori sopraindicati dovranno essere iniziati all'atto di entrata in vigore del presente contratto, salvo quanto disposto dall'articolo 2 e ultimati funzionalmente entro 3 anni di effettivo lavoro dal loro inizio.
Nel caso di inosservanza di detto termine per fatti imputabili alla SITAV, il Consiglio regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, previa notifica di formale diffida e intimazione da parte della Giunta regionale.
Art. 4
A titolo di tributo tassa di concessione la SITAV verserà alla Regione sugli introiti lordi di gioco e proventi degli ingressi alle sale da gioco, le seguenti percentuali:
sino a L. 5.000.000.000: 78%
da 5.000.000.001 a 10.000.000.000: 76%
da 10.000.000.001 a 20.000.000.000: 72%
da 20.000.000.001 a 30.000.000.000:70%
ove gli introiti lordi di gioco superassero del 10% tale ultimo ammontare sulla quota eccedente la percentuale da applicare a favore della Regione sale al 72,50%.
Qualora per cause non imputabili alla volontà delle parti si verificasse una flessione degli introiti globali di gioco superiore al 20% rispetto all'anno precedente e comunque tale da ridurli al di sotto di 16 miliardi, le parti si impegnano sin d'ora a rivedere le condizioni economiche della concessione.
In caso di disaccordo sulla riduzione degli oneri di capitolato a carico della SITAV, le parti potranno procedere al giudizio arbitrale di cui all'articolo 19.
In caso di chiusura della Casa da gioco non addebitabile alle parti prima della scadenza con il presente atto convenuta, la SITAV avrà diritto al rimborso di una quota delle spese sostenute per gli oneri straordinari di concessione proporzionale al numero di anni in riduzione della durata medesima, limitatamente al contributo ed al valore dei terreni e stabili trasferiti alla Regione di cui all'articolo 3, comma primo e secondo.
Art. 5
Ai fini di incrementare la produttività della Casa da gioco, la SITAV continuerà a concedere anticipazioni ai clienti, a proprio rischio e pericolo, tramite l'apposito ufficio fidi.
Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi ed ai danni anche per eventuali perdite di cassa derivanti da qualsiasi causa compresi gettoni falsificati.
La Regione verserà alla SITAV, a titolo di contributo e di concorso forfettario alle spese di incasso, bancarie, legali, tenuta presente la difficoltà di recupero per la particolare natura del mutuo nella Casa da gioco, la somma di lire 200.000.000.
Tale somma dovrà essere versata dalla Regione alla SITAV alla fine di ogni anno.
Art. 6
Ai fini della più alta redditività della Casa da gioco, la Regione e la SITAV effettueranno, con le consuete modalità, un programma di manifestazioni di importanza nazionale ed internazionale con utilizzazione di tutte le nuove infrastrutture: salone delle feste, palazzo delle manifestazioni, tiro a volo, maneggio, golf, campi da tennis, piscina, alberghi, ecc., intese come supporto della produzione della Casa da gioco e la cui conduzione dovrà pertanto essere finalizzata a tale scopo.
La gestione del palazzo delle manifestazioni sarà affidata ad un Ente regionale appositamente costituito nel quale anche il Comune di Saint-Vincent potrà avere propria rappresentanza.
L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare il palazzo delle manifestazioni per manifestazioni aventi carattere culturale, politico e sociale compatibilmente con il programma di iniziative promozionali di cui al presente articolo. Tali manifestazioni potranno essere organizzate, su mandato dell'Amministrazione regionale, anche da altri enti od associazioni.
Le gestioni del tiro a volo, maneggio, golf, campi da tennis e piscina, saranno affidate a circoli non aventi finalità di lucro, con promotori anche privati.
Per finanziare le manifestazioni e tutte le altre iniziative produttive che si giudicheranno utili e per contribuire alle spese di gestione delle infrastrutture sopra indicate, la Regione si farà carico del 50% delle spese stabilite nel programma annuale, con un importo annuo fino al 10% degli introiti della Casa da gioco di sua spettanza. Uguale importo farà carico alla SITAV.
Il programma delle manifestazioni ed iniziative di cui al precedente articolo sarà compilato congiuntamente dalla SITAV e dall'Assessorato al Turismo ed approvato in via definitiva dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno attuarsi, sentite le Commissioni Turismo e Affari Generali riunite in seduta congiunta.
Tra le varie manifestazioni sarà consentito il conguaglio.
La Regione, della propria quota, effettuerà versamenti trimestrali in base alle spese di previsione, salvo conguaglio annuo, da liquidarsi entro due mesi dalla presentazione del rendiconto da parte della SITAV.
Delle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni faranno parte gli Assessori al Turismo e alle Finanze della Regione ed il Commissario regionale: tanto gli Assessori quanto il Commissario regionale avranno facoltà di esigere le notizie e la documentazione che riterranno opportune in merito alle modalità organizzative ed alle spese delle manifestazioni stesse.
In aggiunta a quanto sopra precisato ed a totali sue spese, la SITAV continuerà ad effettuare spettacoli di arte varia, trattenimenti musicali, manifestazioni culturali e sportive per un minimo di 150 giorni all'anno.
I programmi di massima dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, che accerterà la loro rispondenza alle finalità previste dal presente contratto.
La Società è tenuta a porre in rilievo attraverso i mezzi più idonei, con le dovute forme di pubblicità e di propaganda. la valorizzazione turistica di Saint-Vincent, in Italia e all'estero, a proprie spese.
Il piano finanziario e tecnico di pubblicità, da svolgersi attraverso i giornali anche redazionalmente, il cinema, la radio e televisione. affissioni murali e cartellonistica, inserzioni e pubblicazioni, ecc., sarà approvato d'intesa con la Regione.
Dal canto suo la Regione inserirà il Casinò de la Vallée, gli impianti ed attrezzature collegate alla Casa da gioco, nelle proprie iniziative pubblicitarie e propagandistiche per la Valle d'Aosta, in Italia e all'estero.
Art. 7
Gli incassi, come da articolo 4 comma primo, saranno versati ogni 10 (dieci) giorni all'Esattoria della Regione.
Non saranno considerati come facenti parte degli incassi lordi del gioco gli incassi del ristorante, bar e guardaroba, le mance, nonché le entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese della concessionaria nell'interno e fuori degli stabilimenti della Casa da gioco.
Qualsiasi variazione ai prezzi di ingresso al Casino, anche se giustificata da finalità assistenziali, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.
Art. 8
Il versamento delle somme dovute alla Regione ai sensi dell'articolo 7 va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale - Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta.
Nei casi di ritardato pagamento, la Società concessionaria sarà soggetta al pagamento di una soprattassa dell'1% (uno per cento) dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni senza che sia stato provveduto al versamento dell'importo dovuto. la Regione avrà il diritto di considerare revocata la concessione stessa, qualora la SITAV non abbia assolto al predetto versamento entro 7 (sette) giorni dalla costituzione in mora della SITAV da farsi dalla Regione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
In considerazione delle garanzie finanziarie della Società, la SITAV sarà esentata dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 9
Gli oneri tributari diretti ed indiretti che trarranno presupposto dall'attuazione della presente convenzione saranno a carico delle parti contraenti in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano le imposte dovute.
Restano immutate le modalità, sino ad ora praticate, per l'assolvimento dell'imposta sugli spettacoli e sui giochi istituita con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Le spese di stipulazione, di registrazione, di bollo ed accessorie, presenti e future, relative alla presente convenzione sono a totale carico della Società concessionaria SITAV.
Art. 10
La SITAV continuerà ad assicurare con il più severo controllo la regolarità dei giochi e degli incassi relativi.
L'Amministrazione regionale, anche allo scopo di avere il riscontro sulla piena conformità della gestione a tutta la legislazione vigente, si riserva il diritto di esercitare con personale proprio presente in modo continuativo e sistematico ai tavoli da gioco e con interventi saltuari qualsiasi forma di controllo sui giochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc., salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 7.
Nessun tavolo pub essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato interno.
Qualora lo ritenga necessario e per motivate ragioni, la Regione può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto alla Casa da gioco, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 11
La Società concessionaria non potrà cedere ad altri, né totalmente né in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione, senza il consenso della Regione.
Art. 12
La Società è tenuta a gestire la Casa da gioco con decoro, provvedendo a mantenere in costante e perfetta efficienza tutte le attrezzature e impianti e ad assicurare le migliori condizioni igienico-ambientali per il pubblico e per il personale.
Anche il personale addetto ai servizi di sala e generali (valletti, portieri, ecc.) dovrà essere numericamente e qualitativamente rispondente alle esigenze del buon andamento dei servizi.
Spetta alla Regione controllare la precisa osservanza di questi obblighi.
Art. 13
La SITAV si impegna, nell'ambito delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e nella piena osservanza dei contratti di lavoro periodicamente stipulati:
1) a mantenere in servizio tutto il personale occupato presso la Casa da gioco;
2) ad effettuare ogni assunzione, anche provvisoria, in base ad un apposito regolamento che dovrà essere definito di intesa con l'Amministrazione regionale, sentite le OO.SS. e approvato dal Consiglio regionale. Detto regolamento dovrà stabilire le modalità per le assunzioni sia fisse che provvisorie del personale della Casa da gioco e dovrà mirare a garantire assunzioni basate sul più rigoroso rispetto di parametri oggettivi e di capacità professionali.
Dovrà altresì precisare gli organismi cui è demandato il controllo sulla applicazione del regolamento stesso e le modalità in cui tale controllo dovrà essere effettuato.
Il personale della Casa da gioco sarà, di regola, di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e requisiti, dovrà essere assunto tra cittadini nati o residenti in Valle d'Aosta, salvo per quanto concerne il personale di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare, prima dell'assunzione, le generalità complete ed i motivi che inducono alla scelta.
Le assunzioni da parte della Casa da gioco potranno essere fatte, a seconda delle esigenze, in uno dei seguenti modi: giornaliero, avventizio, stagionale, fisso.
Le spese per i corsi di qualificazione del personale tecnico di gioco saranno a carico della SITAV.
Qualora il costo del lavoro (retribuzioni, contributi e accantonamenti di pertinenza) superasse il 60% della quota di proventi di gioco di spettanza SITAV, questa ultima provvederà a recuperare sulle decadi maturate e maturande, sino alla concorrenza del 5% di ogni decade, l'importo eccedente il suddetto 60%, e ciò fino a quando il costo del lavoro non rientrerà nel limite di tolleranza stabilito, con conguaglio annuo.
Art. 14
Forniture, appalti di prestazioni e servizi verranno affidati preferibilmente, a parità di condizioni, a ditte aventi sede in Valle d'Aosta.
Art. 15
La Società SITAV si impegna a tenere aperta la Casa da gioco per l'intero periodo di durata del presente atto ed a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.
Qualora, per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, sospenda la gestione dei giochi di azzardo, incorrerà nella decadenza della concessione.
In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivanti da fatto della Società concessionaria, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta procederà alla revoca della concessione, previa notifica alla SITAV con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, impregiudicato il diritto della Regione ai maggiori danni.
Qualsiasi caso di rinuncia, revoca o decadenza della concessione determinerà l'immediata cessazione dei godimento degli immobili adibiti a Casa da gioco e delle loro dipendenze.
La Regione si considererà senz'altro immessa nel pieno possesso e nell'assoluto diritto di disponibilità dell'intera consistenza patrimoniale di sua proprietà senza alcuna formalità di procedura amministrativa e giudiziaria.
Art. 16
La Società SITAV verserà annualmente alla Regione, a decorrere dall'1.1.1978, un importo pari all'1,5%° (uno virgola cinque per mille) degli introiti lordi dei giochi con un minimo di lire 36.000.000 per il finanziamento di attività culturali.
Le modalità di erogazione della suddetta somma saranno stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 17
Oltre ai minorenni, ai militari, alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco, è vietato l'ingresso alle sale da gioco a tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale della Regione Valle d'Aosta.
Art. 18
Per l'ingresso nelle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera della Società concessionaria. la quale avrà facoltà di ritirarla o di negarla. al suo insindacabile giudizio o su richiesta del Commissario regionale presso la Casa da gioco.
Agli effetti della vigilanza da parte delle Autorità governative, i locali adibiti al gioco saranno considerati come pubblici. La Società concessionaria risponde direttamente ed esclusivamente verso le Autorità governative stesse di qualsiasi infrazione o irregolarità.
La Regione si riserva di variare, a suo insindacabile giudizio, le norme per l'ammissione nelle sale da gioco.
Art. 19
Ogni controversia eventuale tra la Società SITAV e la Regione in dipendenza della presente convenzione potrà essere sottoposta ad arbitrato, con arbitri scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Resta, comunque, inteso che il Foro competente, per ogni eventuale contestazione, è quello di Aosta.
Art. 20
Alla scadenza o in caso di rinuncia o di revoca della concessione, la Regione ha facoltà di rilevare l'arredamento della Casa da gioco. materiale da gioco compreso, al prezzo di stima del momento che tre periti (scelti con gli stessi criteri dell'articolo 19) stabiliranno.
Trenta giorni prima della scadenza normale della concessione, la Regione dichiarerà al concessionario se intende o meno rilevare il materiale predetto.
Nel caso di revoca o di rinuncia della concessione, la facoltà di rilevare potrà essere esercitata senza obbligo di preavviso.
Art. 21
La Società concessionaria si impegna al rigoroso rispetto dell'articolo 7 della legge dello Stato n. 195 del 2.5.1974.
Art. 22
Il presente atto entrerà in vigore dall'1.1.1978 e sostituisce ed annulla tutti i precedenti.
Con esso la SITAV rinuncia a qualsiasi diritto, pretesa o ragione comunque riferentesi ai crediti per i quali pende giudizio arbitrale che si considera decaduto.
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Il Vice Presidente CHABOD, constatata l'ora tarda, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 9,30.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore due e minuti cinque.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
