Oggetto del Consiglio n. 444 del 28 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 444/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972, N. 35 E 6 AGOSTO 1974, N. 31, RECANTI NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" AI CIECHI CIVILI".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

La legge regionale 6 agosto 1974. n. 31, fissò in lire 35.000 mensili la misura dell'assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento". da corrispondere ai ciechi assoluti della Valle d'Aosta e in lire 25.000 mensili quella da erogare ai minorati della vista con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Poiché dal 1 gennaio 1974 l'importo dei benefici assistenziali ai minorati della vista non ha subito adeguamenti pur in presenza di una costante lievitazione del costo della vita, la Giunta regionale, anche per aderire ad una precisa richiesta formulata dal consiglio direttivo della sezione valdostana dell'Unione italiana ciechi, ritiene necessario proporre al Consiglio regionale l'adozione di un disegno di legge che elevi di lire 10.000 mensili, a partire dal 1 gennaio 1977, l'importo dell'"assegno di accompagnamento".

Contestualmente, in analogia ad un principio ormai recepito in via generale nella legislazione statale per le pensioni e le provvidenze economiche ed in particolare in quella inerente i benefici assistenziali erogati dallo Stato ai ciechi civili, pare opportuno introdurre una norma in virtù della quale, a partire dal 1 gennaio 1978, all'assegno di accompagnamento della Regione, si applichino gli aumenti per perequazione automatica al costo della vita, di cui agli articoli 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

D'altra parte, il meccanismo di perequazione automatica e già stato adottato dalla Regione nella normativa concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Premesso che i minorati della vista attualmente assistiti dalla Regione sono 225, contro i 227 del 1976 e i 218 del 1975, l'applicazione del disegno di legge proposto comporta una maggiore spesa di lire 27 milioni a partire dal 1977 e di ulteriori lire 13 milioni dagli anni 1978 e successivi.

Per il finanziamento della maggiore spesa decorrente dal 1977, si precisa che la somma di lire 27 milioni per il corrente esercizio finanziario viene prelevata dal capitolo 2175 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato E)).

Tale operazione è possibile in quanto il provvedimento legislativo, inserito al punto 12 dell'allegato E del bilancio regionale e concernente: "Maggiore spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica per le categorie previste dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37" non si è reso necessario, permettendo l'utilizzazione di parte del fondo, per esso previsto, per il finanziamento del disegno di legge regionale in esame.

L'ulteriore maggiore spesa annua di lire 13 milioni, prevista per gli anni 1978 e seguenti, troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettante alla Regione, previste al capitolo 105 della parte Entrata del corrente bilancio regionale.

La Giunta propone, pertanto, l'adozione da parte del Consiglio regionale, dell'allegato disegno di legge regione.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere PARISI ritiene che non si possa mettere in discussione la necessità di dare un contributo ai ciechi, ma nella concessione del contributo occorre, a suo avviso, tener presente il bisogno e la necessità di ciascuno.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone in votazione i singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che gli articoli da 1 a 9 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: ventinove;

Voti contrari: due.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili".

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Disegno di legge n. 343

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............... n. ..........: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972, N. 35, E 6 AGOSTO 1974, N. 31, RECANTI NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE, MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" AI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza 1 gennaio 1977, l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento", di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 31, è aumentato a lire quarantacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire trentacinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 2

A decorrere dal 1 gennaio 1978 all'"assegno di accompagnamento", di cui all'articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S. di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969. n. 153 e all'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 3

A decorrere dal 1 gennaio 1978 con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti annui da applicare all'importo dei benefici assistenziali, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni I.N.P.S.

Art. 4

Con effetto dal 1 gennaio 1978 i primi due commi dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

"L'accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento") è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza è demandato alla commissione sanitaria di cui all'articolo 12 della predetta legge dello Stato. I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti".

Art. 5

(Norma transitoria)

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i maggiori benefici, previsti dall'articolo 1 della presente legge, ai minorati della vista già assistiti ai sensi delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31.

Art. 6

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire ventisette milioni a decorrere dall'anno 1977 e di altri tredici milioni a decorrere dall'anno 1978.

Art. 7

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 8435 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di ventisette milioni decorrente dal 1977, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

La copertura dell'ulteriore maggiore onere di lire tredici milioni annue, per l'anno 1978 e successivi, è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui al capitolo 105 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti, allegato E)

L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 12 dell'allegato E alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da lire 55.000.000 a lire 28.000.000.

Variazione in aumento

Cap. 8435

Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35, 20 dicembre 1973, n. 37, 6 agosto 1974, n. 31 e 29 dicembre 1975, n. 44)

L. 27.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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