Oggetto del Consiglio n. 427 del 25 novembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 427/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUTORIZZAZIONE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1977, DI ULTERIORE MAGGIORE SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO REGIONALE PER LA CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1973, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente all'anno 1977, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 e successive modificazioni", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9, 10 e 11 novembre 1977:

La legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvidenze per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, modificata dalla legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, prevede agli artt.24 e 25 la concessione a favore del Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta di un contributo per le spese di gestione e di funzionamento del Comitato stesso.

La Giunta regionale ha già, a suo tempo, provveduto alla concessione ed alla liquidazione del contributo ordinario per l'anno 1977 fino alla concorrenza massima di lire 40 milioni.

La situazione finanziaria del Comitato caccia appare però ampiamente deficitaria, tenuto anche presente il fatto che l'iter del recente disegno di legge regionale relativo all'assorbimento del personale di Vigilanza del Comitato stesso non è ancora, a tutt'oggi, stato definito.

Allo stato attuale, infatti, ad entrate effettive per lire 153.000.000 circa (L. 40.000.000 per contributo regionale, L. 23.000.000 per contributo M.A.F. e L. 90.000.000 circa quali proventi per tessere e permessi) corrispondono spese effettive per lire 235.000.000 (lire 165.000.000 per spese personale, lire 10.000.000 per spese d'ufficio e correnti e lire 60.000.000 per spese di ripopolamento e contributi alle sezioni).

In relazione a quanto sopra, si ravvisa la necessità di concedere al predetto Comitato un ulteriore contributo per le spese ordinarie ricorrenti dell'importo di L. 50.000.000.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere MANGANONI fa presente che, a suo avviso, si tratta di sperpero di denaro.

Il Consigliere LUSTRISSY fa notare che su questo argomento vi è stata una presa di posizione del Segretario del Partito radicale, Partito non rappresentato in Consiglio, che ha pensato di far sentire la sua voce scrivendo una lettera indirizzata al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione di Coordinamento.

Ritiene che sarebbe stato opportuno che i destinatari di tale lettera avessero dato una risposta, mentre l'unica risposta è venuta dal Presidente del Comitato caccia.

Il Consigliere MONAMI ritiene che si possa superare la contrapposizione tra fautori ed avversari della caccia. considerando la caccia non come uno strumento di distruzione della selvaggina, ma come un modo per trascorrere il tempo libero.

Sostiene quindi che la caccia deve essere rigidamente regolamentata, ma non abolita.

Il Consigliere BORDON annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano al disegno di legge.

Auspica la creazione di una Commissione consiliare speciale che studi i problemi attinenti alla caccia, in modo che il Consiglio possa in seguito regolamentare, mediante legge regionale, l'attività venatoria senza attendere le direttive del Governo.

Il Consigliere MANGANONI condivide la tesi del Partito radicale a proposito della caccia.

Fa presente che il costo del permesso di caccia in Trentino è stato portato a lire 250.000, di cui L. 200.000 sono destinate a rimborsare i danni causati all'agricoltura dai cacciatori.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in merito, dichiara chiusa la discussione generale invita il Consiglio a procedere alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4

Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'applicazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

Voti favorevoli: ventuno;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente all'anno 1977, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 e successive modificazioni".

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Disegno di legge regionale n. 339

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. .......... AUTORIZZAZIONE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1977, DI ULTERIORE MAGGIORE SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO REGIONALE PER LA CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1973, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Limitatamente all'anno 1977, è autorizzata la ulteriore maggiore spesa di L.50.000.000 per la concessione al Comitato regionale per la caccia del contributo ordinario di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973 n. 28, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 3445 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire cinquantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul Capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell'art.3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3445

Contributi al Comitato regionale per la caccia (art.25 della legge regionale 23.5.1973, n. 28, modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47)

L. 50.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti quarantuno ed è rinviata alle ore sedici e trenta.

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