Oggetto del Consiglio n. 74 del 4 aprile 1974 - Verbale

OGGETTO N. 74/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione."

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 aprile 1974:

Come noto il Consiglio regionale, in adunanza 14 marzo 1973, aveva approvato una proposta di legge regionale concernente provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione. La proposta non venne vistata per le ragioni indicate nella lettera del Presidente della. Commissione di Coordinamento che si unisce in copia.

Per la. sua importanza ai fini della divulgazione dell'attività della Regione la precedente proposta viene ripresentata al Consiglio. Il testo allegato presenta alcune modificazioni rispetto a quello precedente. Delle modificazioni quella di principale rilievo è la soppressione dal precedente testo dell'articolo 6, che riguardava la concessione di contributi a Cooperative di giornalisti: questa soppressione accoglie una precisa richiesta formulata dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Pur degna di rilievo è una modificazione delle tariffe unitarie precedentemente fissate per la concessione dei contributi da corrispondere per ogni notiziario inserito dipendente dai maggiori costi della carta. Per il finanziamento della relativa spesa annua si propone di istituire apposito nuovo capitolo di spesa del bilancio della Regione, provvedendo al relativo stanziamento mediante prelievo di corrispondente somma dal fondo speciale (capitolo 206) per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese Correnti. Allegato E al bilancio.

La presente proposta di legge si propone di mantenere il sistema da tempo seguito dalla Regione perché il pubblico sia regolarmente informato intorno all'attività svolta dalla Regione: il che ha luogo mediante l'inserzione nei periodici di pagine dedicate a tale attività. La legge aggiunge una particolare disciplina dell'argomento affinché, nell'interesse del pubblico, siano regolati i rapporti tra la Regione ed i periodici.

Ciò premesso la Giunta regionale sottopone al Consiglio l'unito disegno di legge (...Omissis...)

Illustra brevemente il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri VIGLINO, ANDRIONE, il Presidente DOLCHI e il Consigliere PEDRINI.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame e le allegate tabelle A e B sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 26)

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Disegno di legge regionale n. 26

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...... n. ....: PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta regionale - previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l'inserzione di un Notiziario regionale.

Art. 2

I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale o quindicinale, un formato minimo di cm. 35 x 50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482.

Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.

Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda.

Art. 3

Il Notiziario regionale che sarà predisposto ogni quindici giorni (ad eccezione del mese di agosto) occuperà lo spazio di una pagina.

I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità di chiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, senza omissioni, errori o integrazioni.

Art. 4

L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali e sotto la lettera B) per i quindicinali.

L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.

Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 40 numeri, per i settimanali, o 20 numeri, per i quindicinali, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.

Le modalità relative all'esecuzione della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori locali e da un addetto all'Ufficio Stampa della Regione.

Art. 6

I periodici che, alla data del 1°gennaio 1974, erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di almeno 2.000 copie.

Il contributo regionale per periodici (settimanali e quindicinali) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiamo un formato di circa cm. 25 x 35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparati a quelli a due pagine del formato 35 x 50 circa.

Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno dodici numeri l'anno aventi una tiratura minima di 2.000 copie e garantiscano l'inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.

Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.

Art. 7

Per la copertura e il finanziamento delle spese derivanti dalle applicazioni della presente legge, previste in complessive annue lire settantadue milioni, è approvata l'istituzione del seguente capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, da ripetere nei bilanci successivi anni: capitolo 89 "Spese per l'applicazione della legge regionale ........ ...... n. recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", con lo stanziamento annuo di Lire settantadue milioni, somma da prelevare dal fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Allegato E (Spese correnti - capitolo 206).

Art. 8

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al sopracitato capitolo 89 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi anni.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

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Allegato A) alla legge regionale ......... n...........

TABELLA A

IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO

SETTIMANALI

TIRATURA

PAGINA FORMATO MINIMO

cm. 35 x 50 circa

2

4 o più

da 2000 a 3500 copie Lire

86.400

158.400

da 3501 a 5000 copie Lire

108.000

187.200

oltre 5000 copie Lire

129.600

201.600

(al netto IVA)

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,25.