Oggetto del Consiglio n. 417 del 24 novembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 417/77 - INTEGRAZIONE DEL PUNTO C) DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 203 DEL 19 MAGGIO 1977 CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DELLE CLASSI DI COMUNI, IN RAPPORTO ALL'EFFETTO URBANO, E DELLE RELATIVE TABELLE PARAMETRICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE STATALE 28 GENNAIO 1977, N. 10".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Integrazione del punto c) della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'art. 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
Con deliberazione n. 203 in data 19.5.1977 il Consiglio regionale ha approvato le classi dei Comuni della Regione, in rapporto all'effetto urbano, nonché le relative tabelle parametriche di cui all'articolo 5 della legge 28.1.1977 n. 10 recante norme per l'edificabilità dei suoli.
Poiché alcuni piani regolatori subordinano il rilascio di una concessione edificatoria alla cessione gratuita al Comune di terreni nelle quantità stabilite dal piano regolatore stesso, la Giunta regionale ritiene che il valore di tali terreni gratuitamente ceduti (determinato in base alla legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alla legge regionale 11.11.1974 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni) possa essere dedotto dalla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione.
In relazione a quanto sopra la Giunta regionale propone che il Consiglio
Deliberi
di completare la lettera C) della parte dispositiva della propria deliberazione n. 203 in data 19.5.1977 recante l'approvazione delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28.1.1977 n.10, con l'aggiunta del comma seguente:
"Nei casi in cui il piano regolatore generale subordini il rilascio di una concessione edificatoria alla cessione gratuita al Comune di terreni in quantità comunque stabilita dal piano regolatore stesso, il valore di tali terreni, determinato in base alla legge dello Stato 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alla legge regionale 11 novembre 1974 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile dalla quota di contributo, afferente alle concessioni, relativa agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge dello Stato 28 gennaio 1977 n. 10. La deduzione non è ammessa sia nel caso in cui il volume afferente a detti terreni sia stato realizzato, sia nel caso in cui il volume predetto possa ancora essere realizzato dal cedente su altri terreni".
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere BORBEY dichiara che il Gruppo democristiano concorda con l'impostazione prospettata dal Presidente della Giunta.
Richiama l'attenzione del Consiglio e del Presidente della Giunta sul fatto che, pur avendo stabilito, in sede di determinazione degli oneri di urbanizzazione, agevolazioni per le imprese artigiane rispetto a quelle industriali le imprese artigiane sono state penalizzate dall'applicazione, nei loro confronti, della quota aggiuntiva che doveva, a suo avviso, essere destinata solo alle imprese industriali.
Il Consigliere TAMONE fa presente che, giustamente, è stata operata una distinzione tra imprese artigiane ed imprese industriali, ma osserva che non si è tenuto conto delle cooperative.
Ritiene che sia compito della Regione emanare direttive ai Comuni in modo che essi possano adottare nei confronti delle cooperative una uniformità di comportamento.
Sostiene che, a suo avviso, le cooperative dovrebbero essere considerate imprese artigiane soprattutto in riferimento alla normativa che regola i contributi regionali.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che il concetto di cooperativa non implica necessariamente il fatto che si tratti di una piccola impresa, ma osserva che una cooperativa può occuparsi anche di rapporti economici rilevanti.
Concorda col Consigliere BORBEY nel fatto che si debba tener conto dei problemi particolari dell'artigianato, ma, a suo avviso, la difficoltà consiste nel poter effettuare una distinzione chiara tra imprese artigianali ed imprese industriali in quanto molte imprese a carattere industriale, con la riduzione della mano d'opera, tendono a farsi considerare imprese artigianali.
Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara che il fatto che il Consiglio sia chiamato ad integrare la deliberazione n. 203 in data 19.5.1977 e l'argomentazione sollevata dal Consigliere Borbey, stiano a testimoniare la giustezza delle considerazioni politiche formulate dal Gruppo democratico popolare in sede di approvazione della deliberazione stessa.
Concorda comunque sull'approvazione della proposta in discussione.
Dichiara che il Gruppo dei Democratici Popolari è, in linea di principio, favorevole al problema sollevato dal Consigliere Borbey.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta Andrione e concordando sulle proposte della Giunta stessa;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);
DELIBERA
di completare la lettera C) della parte dispositiva della propria deliberazione n. 203 in data 19.5.1977 recante l'approvazione delle classi di Comuni, in rapporto all'effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell'articolo 5 della legge statale 28.1.1977 n. 10, con l'aggiunta del comma seguente:
"Nei casi in cui il piano regolatore generale subordini il rilascio di una concessione edificatoria alla cessione gratuita al Comune di terreni in quantità comunque stabilita dal piano regolatore stesso, il valore di tali terreni, determinato in base alla legge dello Stato 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alla legge regionale 11 novembre 1974 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile dalla quota di contributo, afferente alle concessioni, relativa agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge dello Stato 28 gennaio 1977 n. 10. La deduzione non è ammessa sia nel caso in cui il volume afferente a detti terreni sia stato realizzato, sia nel caso in cui il volume predetto possa ancora essere realizzato dal cedente su altri terreni".
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