Oggetto del Consiglio n. 69 del 4 aprile 1974 - Verbale

OGGETTO N. 69/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 marzo 1974 e giorni seguenti:

Con legge regionale 14 dicembre 1972, n. 41, è stata autorizzata la proroga per l'ammontare elevato da Lire 600.000.000 a Lire 800.000.000, per l'anno 1973, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in St. Christophe, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario; utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 655, in data 19 luglio 1973, ha comunicato quanto segue:

"Col 31/12/1973 scade la fideiussione che codesta Amministrazione Regionale gentilmente presta da vari anni in favore della scrivente Cooperativa.

Al riguardo si rende noto che la nostra Società non è riuscita a costituirsi dei capitali liquidi sufficienti allo svolgimento delle varie operazioni finanziarie collegate con la corresponsione di acconti e saldi per i prodotti conferiti dai Soci. D'altra parte ciò non rientrerebbe nemmeno tra gli scopi della Cooperativa che deve chiudere i Bilanci in pareggio, liquidando ai Soci stessi eventuali eccedenze di ogni esercizio.

Pertanto, a nome e per conto dei produttori conferenti Fontina e burro, si rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere anche per l'anno 1974 il rinnovo integrale della garanzia fideiussoria regionale per l'importo di L. 800.000.000, da utilizzarsi per aperture di credito e per l'accensione di mutui passivi presso Istituti di Credito a ciò abilitati.

Si precisa inoltre che nel corso dell'anno 1972 la scrivente Cooperativa ha raccolto 129.914= forme di formaggio Fontina e circa 300 q.li di burro, concedendo ai Soci conferenti degli importi tra anticipi e saldi che superano il miliardo e duecentomilioni.

L'andamento dei conferimenti del 1973, seppure ancora in atto, dimostra che i traguardi raggiunti nel 1972 verranno superati anche perché sono pervenute oltre 13.000 forme di latteria in più che nel corrispondente periodo del 1972, e che la produzione di alpeggio registra anch'essa sin d'ora un incremento di diverse migliaia di forme.

Tenuto conto che la Cooperativa è riuscita a valorizzare commercialmente il tipico prodotto, è prevedibile che si verifichi un ulteriore incremento essendo gli agricoltori orientati a trasformare ancora più latte in Fontina.

Per questo motivo la scrivente Cooperativa avrà senz'altro necessità di poter disporre di fideiussione regionale, per l'importo richiesto, onde non fermare una gestione sui cui risultati ruotano i bilanci familiari della maggior parte delle famiglie agricole valdostane.

A titolo indicativo ed allo scopo di dimostrare il continuo incremento del giro d'affari svolto, si elenca qui di seguito il fatturato negli ultimi sei anni dalla nostra Società:

Esercizio

1967

importo fatturato

Lire

667.579.778

Esercizio

1968

" "

"

870.208.910

Esercizio

1969

" "

"

1.015.944.013

Esercizio

1970

" "

"

1.131.272.155

Esercizio

1971

" "

"

1.377.976.123

Esercizio

1972

" "

"

1.509.087.826

Fiduciosi di un favorevole accoglimento alla presente si porgono sentiti ringraziamenti e distinti ossequi.

La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e dì approvare la proroga, per l'anno 1974, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 800.000.000=, per la concessione di prestiti o di fidi relativi ad operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

?

Illustra brevemente l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Interviene il Consigliere FOSSON.

Risponde l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Bondaz, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 14)

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Disegno di legge regionale n.14

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1974, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1974, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in St. Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa fino alla concorrenza massima di complessive Lire ottocentomilioni, compresi gli interessi ed ogni altra spesa accessoria.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della Parte Spesa e della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, con stanziamento annuo di L. 800.000.000:

a) Capitolo 252 della Parte Spesa: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito ed Aziende Bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (legge regionale n. )";

b) Capitolo 220 della Parte Entrata: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale n. )".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li