Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 789 del 4 agosto 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 789/XII - Inizio della discussione del disegno di legge: "Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13".

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Isabellon.

Isabellon (UV) - "Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n.48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13". La relazione che vi vado a presentare è stata predisposta congiuntamente dalle due commissioni e parlerò anche a nome del relatore della II Commissione Praduroux.

Il disegno di legge in oggetto riguarda l'individuazione, la programmazione e la successiva realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, l'aggiornamento della normativa in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di investimenti (FOSPI) e l'istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

Le Commissioni consiliari - II e III - preposte ad esprimere il parere in merito al presente disegno di legge hanno lavorato congiuntamente. Durante i lavori si è proceduto all'esame del disegno di legge approvato dalla Giunta regionale avvalendosi di alcune audizioni cui hanno partecipato l'Assessore competente con i responsabili degli uffici interessati e i rappresentanti del Comitato permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (CPEL). Sono stati proposti in sede di commissione alcuni emendamenti che in seguito andrò ad illustrare.

Il primo settore che questo provvedimento va ad interessare è quello relativo alle opere di rilevante interesse regionale (capo II). L'esperienza maturata negli ultimi anni ha messo in luce l'esigenza di porsi come obiettivo di avviare e di completare le opere pubbliche che presentano importanti costi di investimento, nel rispetto di una tempistica contenuta nel breve e medio termine. Nel contempo vi è l'esigenza parallela e coerente con quella appena indicata, di evitare tempistiche differenziate, finanziamenti parziali e interventi per stralci: situazioni queste che comportano il posticipo dei benefici potenziali prodotti dalla realizzazione dell'opera e che possono condurre anche a possibili aumenti di costo complessivo dell'intervento. Qui un esempio che possiamo produrre è un'opera che si protrae nel tempo: il trenino Pila-Cogne; con questi nuovi sistemi di intervenire non avremo più una situazione di tempi indefiniti, perché l'obiettivo di questa legge è quello di andare ad individuare in tempi ragionevoli l'inizio e il completamento di un'opera, una volta individuata la sua programmazione e la sua importanza. Per questo motivo il presente disegno di legge individua una serie di norme di tipo procedurale che consentono una corretta programmazione delle opere; quindi uno degli obiettivi è di evitare una "navigazione a vista", che purtroppo può provocare gli inconvenienti di cui sopra.

In sintesi si segnala che il punto di partenza è fissato dalla ricognizione delle esigenze da soddisfare e dalla preliminare individuazione di interventi che hanno come presupposto la realizzazione di opere pubbliche. Segue poi la fase successiva dell'analisi, svolta attraverso specifici studi di fattibilità - poi tornerò sull'argomento, perché è un passaggio importante -, delle soluzioni più adeguate agli obiettivi perseguiti. L'istruttoria sugli studi di fattibilità è compito della struttura regionale competente con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti di cui all'articolo 16 della presente legge, e di qui il concatenamento con la seconda parte, concatenamento che in commissione è stato deciso di mantenere con quanto riguarda le modifiche della legge del "FOSPI", perché subentra nell'ambito di questa legge un continuo rapportarsi fra la prima parte e la seconda, che era anche oggetto di una richiesta specifica di sdoppiamento. In ogni caso, a prescindere dalle interpretazioni che possono anche essere differenziate, questo è un segno comunque che non tutti possono vedere allo stesso modo. Tale istruttoria è finalizzata ad accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera proposta. La fase programmatoria ha termine con la definizione dei programmi operativi per l'individuazione sia delle opere, sia delle risorse necessarie all'attuazione; quindi si introduce con questa nuova forma di organizzazione dei programmi di lavori pubblici, soprattutto per opere di una certa entità, un modo diverso di gestire il settore.

Qui vorrei richiamare un argomento emerso nei mesi scorsi che ha assunto anche il peso di uno "slogan" per certe sottolineature effettuate dalla stampa: la famosa circonvallazione di Valtournenche... che è nata da una richiesta avanzata nel corso di un Consiglio regionale dalla "Casa delle Libertà", successivamente oggetto di una risoluzione per un intendimento di inserimento nel tempo di tale opera. Quest'opera rientra in una logica di grandi opere nell'interpretazione che si può dare a detto tipo di intervento, solo che con il modo di fare abituale si partiva dalla soluzione, nel senso che la circonvallazione di Valtournenche non è l'evidenziazione di un bisogno, ma è una soluzione... invece qui l'impostazione che l'Assessore Cerise ha voluto dare con il suo Assessorato a questa problematica è di tipo diverso, nel senso che, come abbiamo visto in commissione, si deve partire da un'indagine sui bisogni, che deve essere chiaramente rivolta a tutto il territorio della nostra regione e nel caso specifico anche alla situazione della viabilità della Valtournenche; però, tornando a questo esempio, il bisogno qual è? Il bisogno è costituito dai problemi legati al congestionamento del traffico per tutto l'asse della Valtournenche, che negli anni erano già stati affrontati quando sono stati fatti gli studi di bacino di traffico, dove si erano già considerate delle altre ipotesi. Sono a conoscenza - perché all'epoca ero in comunità montana ed ero Amministratore del Comune di Saint-Vincent - di soluzioni che prendevano sì in considerazione il congestionamento del traffico in corrispondenza del Comune di Valtournenche, ma il tutto era già emerso in correlazione con le altre problematiche della gestione di tutto quel flusso concentrato di turismo domenicale, cioè un turismo legato a delle grosse concentrazioni quando vi sono i fruitori delle piste di sci, che deve tener conto non solo del congestionamento del Paese di Valtournenche, ma anche dello smaltimento di questo traffico, quindi del congestionamento in seconda battuta dell'abitato di Châtillon e anche l'immissione regolamentata in autostrada. All'epoca, insieme all'ipotesi di un by-pass sull'abitato di Valtournenche, era stata anche considerata un'eventuale gestione di questo flusso che arriva dall'alta Valtournenche verso l'abitato di Châtillon... e il problema dell'immissione in autostrada, sappiamo che essa ha degli ingressi regolamentati, perché ha una portata che è regolamentata tramite gli accessi nei vari caselli, quindi non è che più arrivano macchine, più ne fanno entrare in autostrada, perché quest'ultima, quando arriva alla sua portata massima, non può essere sovraccaricata. All'epoca si era parlato addirittura di un piazzale nella zona di Pontey con un by-pass nell'abitato di Châtillon per un'immissione in autostrada regolamentata, di una galleria che andava a considerare tutta la collina di Châtillon. Vi era uno studio "Sina", addirittura, che andava a porre un'altra alternativa: quella che prevedeva la realizzazione di un sistema di collegamento fra l'uscita dell'autostrada, il Comune di Saint-Vincent, la realizzazione di un trenino in quota che andava a toccare La Magdeleine, Promiod, Chamois e Cheneil per arrivare al Breuil. Negli obiettivi di questo studio vi era addirittura la possibilità di andare a decongestionare il traffico nell'abitato di Valtournenche. Solo da questo si deve che molto spesso "partire" sull'idea è forse troppo semplicistico rispetto all'impostazione che adesso si vuole dare.

Lo studio di fattibilità è strutturato in modo tale che contiene diversi punti e il primo riguarda l'analisi propedeutica di alternative di progetto; cosa significa? Significa che, quando si individua un bisogno, si deve impostare uno studio che tenga conto di tutte le altre problematiche, quindi adottare una programmazione che sia attenta a tutti gli altri risvolti, che non sia quello semplicistico di "partire in quarta" sulla realizzazione di un'opera non inserendola in un contesto, oppure inserendola in un contesto senza approfondimenti... può portare a degli errori e anche a delle valutazioni a volte superficiali, cosa che con tale impostazione del disegno di legge si vuole cercare di evitare. Ho fatto questo esempio, a cui personalmente tengo perché provengo da una zona dove tale problema è molto sentito e ben venga l'istituzione di una programmazione che vada a dare delle risposte in questa direzione.

Tornando alla relazione, l'importanza del contenimento e del rispetto dei tempi di avvio delle procedure d'appalto è prevista nella fase di realizzazione delle opere. Considerazione che vale anche per la fase dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e deroghe eventuali. La disciplina della conferenza dei servizi, oltre alla valutazione di impatto ambientale ove richiesta, è appunto indirizzata a favorire il contestuale esame del progetto preliminare da parte delle diverse amministrazioni interessate per le eventuali deroghe alla legge regionale n. 11/1998 e alle determinazioni del PTP. Al termine la procedura si conclude con un'unica deliberazione della Giunta regionale anche nei casi in cui il soggetto attuatore non dovesse essere la Regione (cosa che è possibile). È inoltre previsto che l'amministrazione procedente possa assumere la determinazione di conclusione del procedimento in base alla maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi e questo è un punto importante. Molto importante è l'inserimento dell'obbligo di dover motivare un eventuale dissenso da parte del rappresentante interessato con la contemporanea necessità di indicare le modifiche necessarie ai fini del possibile assenso. Ho avuto modo di partecipare anche nel periodo dell'alluvione ad alcune conferenze di servizi e ritengo che questo sia un modo di procedere che razionalizza molto il lavoro dell'amministrazione... appunto l'utilizzo di questi strumenti, dove partecipano tutti i soggetti che devono esprimere dei pareri in contemporanea... quindi non si ha uno stillicidio di pareri che fra di loro non sono confrontati; in più il fatto di andare ad introdurre il concetto di maggioranza e anche di motivazione dell'eventuale dissenso mi sembra un passaggio di maggiore semplificazione delle procedure. Questo non significa by-passare eventuali dissensi, ma fare in modo che vi sia un'assunzione di responsabilità da parte di chi dissente e questo credo sia un segno di maturità che è stato introdotto all'interno del lavoro delle amministrazioni, perché a volte una certa dose di soggettività può intervenire, quindi il dover motivare un eventuale parere è a garanzia di chi all'esterno valuta il lavoro dell'amministrazione.

Lo stato di attuazione delle opere è infine oggetto di monitoraggio da parte della Giunta regionale. I risultati emersi dovranno essere forniti al Consiglio regionale per mezzo di apposite comunicazioni annuali. È evidente che rimane sempre centrale il ruolo del Consiglio, perché questo continuo monitoraggio permette a tutti i consiglieri di avere un quadro della prosecuzione dei lavori sempre aggiornato.

Durante la fase di esame in commissione sono stati proposti ed approvati alcuni emendamenti riguardanti il capo II, tra questi si segnalano quello al comma 2 dell'articolo 3, con il quale si stabilisce che, in caso di integrazioni o modifiche, quando devono essere fatte correzioni o aggiunte ad interventi già previsti e approvati, la Giunta regionale deve sottoporre queste novità al Consiglio regionale dopo aver sentito il Comitato permanente degli enti locali. Altro emendamento significativo che contribuisce a ribadire il ruolo centrale del Consiglio regionale è quello sempre al comma 5 dell'articolo 3, che prevede che gli studi di fattibilità con istruttoria positiva già inseriti nel programma delle opere devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale nel rispetto del ruolo che questi deve svolgere. Nel testo originario così come pervenuto all'esame della commissione non era prevista questa approvazione da parte dell'Assemblea regionale in quanto era direttamente la Giunta ad approvare. Altri emendamenti dal carattere tecnico sono stati proposti nel corso dell'audizione dell'Assessore competente ed approvati in commissione. Gli argomenti riguardano in sintesi gli articoli 2, 3, 5 e all'articolo 19 la dichiarazione d'urgenza. Sul testo corretto del disegno di legge, sulla bozza del nuovo testo queste correzioni sono riportate.

Il secondo ambito in cui interviene il disegno di legge è quello relativo all'aggiornamento della normativa in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di investimenti (FOSPI) e l'istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) (capo III). La legge regionale n. 48 del 1995 aveva introdotto la normativa riguardante i fondi per speciali programmi di investimento a valere sulla finanza locale. Dall'esperienza di applicazione della normativa regionale maturata in questi anni si sono avvertite diverse e nuove esigenze manifestate dagli enti locali, ma anche da competenze che sono cambiate in riferimento ai vari soggetti preposti alla programmazione degli interventi, in particolare per quanto attiene gli aspetti dei lavori pubblici. Il legislatore regionale interviene oggi con questa nuova disciplina per apportare una revisione opportuna che tocca gli articoli della legge n. 48 del 1995 nella parte concernente il "FOSPI".

Tra le novità da segnalare vi è l'istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Nuove sono le funzioni assegnate a questo soggetto, tra queste l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, per la valutazione dei documenti, per l'analisi degli studi di fattibilità per quanto riguarda la parte sulle opere di importanza regionale. Anche la gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici rientra tra le sue competenze, così come l'attività destinata alla graduale estensione delle tecniche dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale con riferimento alle fasi di programmazione.

Nell'ambito delle novità della nuova disciplina introdotte da questo disegno di legge si segnala la riduzione ad un unico programma del meccanismo che fino ad oggi prevede due momenti separati di programmazione: quello preliminare e quello definitivo. Si rinviano alla competenza e alla responsabilità dei coordinatori del ciclo le verifiche sulla completezza della documentazione richiesta. Le richieste di finanziamento relative alle tipologie di intervento possono essere presentate indifferentemente dai comuni, dalle comunità montane e dalle associazioni di comuni. La quota da destinare al "FOSPI" è fissata in un importo non inferiore al 20% delle risorse della finanza locale - 95% del gettito dell'IRPEF spettanti alla Regione -, anche questo era stato oggetto di una richiesta di emendamento. Vorrei qui far notare che nel 20% sono ancora inseriti i pregressi e quindi le rate di ammortamento a copertura della legge n. 21/1994, che era una legge di settore attualmente non più finanziata, ma i cui effetti finanziari permangono; quindi 2,5 milioni di euro sono già destinati lì, perché nella programmazione pluriennale di questo bisogna tener conto... il discorso che anche l'Assessore aveva introdotto durante i lavori della commissione quindi era che, se andiamo a proporre una programmazione che dia delle garanzie, dobbiamo garantire un sufficiente apporto finanziario. Il fatto di andare a fissare un importo non inferiore al 20% va a tutela degli enti che poi devono fare delle proposte e il tutto è anche correlato con il "trend" riferito al numero di proposte che negli ultimi anni sono state fatte, al fine di non scendere al di sotto di una certa percentuale rispetto alle domande che tutti gli anni pervengono. Evidentemente le domande pervengono dagli enti, di conseguenza a loro volta avranno valutato l'importanza di questi investimenti sul territorio, la necessità e l'urgenza che questi vengano realizzati in tempi ragionevoli.

La quota di partecipazione finanziaria a carico degli enti proponenti è modificata e passa ad un'aliquota uguale per tutti, che viene determinata per scaglioni di spesa. Prima vi era una differenziazione fra comuni e comunità montane, adesso vi è una modifica per quel che riguarda la quota di partecipazione. Non entro nel merito, perché tutto è contenuto nel progetto di legge. Un nuovo criterio di priorità basato sulla capacità di spesa e di rispetto dei tempi di esecuzione delle opere, sulla tipologia delle opere, sulla qualità tecnica delle soluzioni progettuali viene inserito in sostituzione di quello che invece faceva riferimento agli obiettivi programmatici. In questo discorso bisogna fare "classifica" e per far "classifica" bisogna avere il più possibile degli elementi oggettivi di riferimento che permettano di avere delle classifiche che siano nel limite del possibile più attente alle esigenze di tutti; è poi stabilito un vincolo di destinazione ventennale per le opere finanziate dal fondo.

Un discorso a parte merita l'esame del parere CPEL pervenuto formalmente durante l'ultima seduta congiunta delle Commissioni II e III, dico "formalmente" perché precedentemente avevamo dibattuto nel corso delle audizioni gli stessi punti, che sono quelli che nella trasmissione formale del documento sono richiamati senza alcuna modifica. Dico questo, perché, in sede di lavori di commissione, qualche perplessità era nata sul fatto che formalmente arrivava il documento cioè, se vogliamo fare un discorso di tipo formale, è una cosa, se vogliamo fare un discorso pragmatico di sostanza, diciamo che i punti li avevamo esaminati durante i lavori in commissione. Bisogna premettere che gli enti locali erano stati adeguatamente coinvolti avendo essi fatto parte, per mezzo di alcuni rappresentanti, al gruppo di lavoro che si era occupato della stesura del disegno di legge in collaborazione con gli uffici preposti dell'Assessorato. Nel parere in questione compaiono - proprio alla luce di questo lavoro congiunto che era stato fatto precedentemente - alcune richieste di completamento ritenute non sostanziali, risultando lo stesso comunque favorevole. Dopo un esame congiunto da parte delle commissioni con la presenza dell'Assessore Cerise, si è convenuto di non modificare il testo proposto e si è preso atto dell'intendimento dello stesso di procedere ad un approfondimento con gli uffici dell'Assessorato per il punto che riguarda il comma 3 dell'articolo 14. L'approfondimento riguarda la possibilità per gli enti locali interessati di poter accedere a sostegni finanziari per gestire le eventuali difficoltà di cassa. Gli enti locali avevano sollevato questo problema e in particolare il comma 3 dell'articolo 14, dove si dice che il 50% della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione ad avvenuta consegna dei lavori all'appaltatore; questo in fase di intervento successivo credo che, dalle verifiche che ho fatto durante la predisposizione della relazione sia con l'Assessore che con gli uffici preposti, sarà oggetto di comunicazione in sede di intervento da parte dell'Assessore, quindi non entro di più nel merito; con questo ho concluso.

Si dà atto che dalle ore 12,04 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Praduroux.

Praduroux (UV) - Ritengo di dover aggiungere solo alcune brevi riflessioni alla relazione che ho redatto con il collega Isabellon. Il disegno di legge regionale n. 27 presenta caratteristiche rilevanti se si considerano i settori nei quali interviene. Appare evidente l'opportunità messa in campo da questo "pacchetto normativo" per lo sviluppo socio-economico dell'intera comunità regionale. La disciplina contenuta riguarda opere che, in ragione dei costi di investimento, devono essere oggetto di un'accurata valutazione e di una puntuale azione di programmazione. Proprio la rilevanza finanziaria degli impegni messi in atto ha indotto il legislatore regionale a prevedere un'attenta selezione preventiva dei bisogni espressi dalle diverse realtà in vista di una loro soddisfazione secondo un percorso coordinato. L'intervento dei vari soggetti chiamati a contribuire alla programmazione, progettazione e alle successive fasi realizzative è una materia che troviamo ben definita nel disegno di legge.

L'obiettivo fissato è quello di integrare le fasi preparatorie e programmatorie con strumenti adeguati e flessibili che possano ridurre rallentamenti di tipo burocratico per procedere speditamente verso l'avvio, la realizzazione e il completamento delle opere messe in programma. Tra i punti qualificanti che presentano caratteristiche innovative e di snellimento burocratico va sottolineato senz'altro il contenimento dei tempi, specie nella delicata fase dell'acquisizione dei pareri e autorizzazioni anche attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi; altro elemento qualificante è la coerenza tra scelte progettuali, analisi di fattibilità, esigenze di tutela ambientale, qualità delle soluzioni tecniche adottate e tipologia delle opere. Va poi sottolineato che dalle riunioni delle commissioni consiliari è stato concretamente ribadito il ruolo dell'Assemblea regionale; opportunità che si è concretizzata, rispetto al testo originario pervenuto all'attenzione dei commissari, nel ritorno in aula consiliare delle eventuali modifiche e aggiunte apportate agli interventi già approvati. È stato inoltre ribadito il ruolo del Consiglio regionale nel prevedere che gli studi di fattibilità con istruttoria già inserita nel programma delle opere debbano ricevere l'approvazione del massimo organo legislativo, anziché, come era previsto in origine, di quello esecutivo. In tal modo si contempera l'esigenza di assicurare la massima attenzione alle necessità maturate sul territorio al servizio della popolazione valdostana con quella di garantire condizioni favorevoli per ridurre i tempi che intercorrono tra l'avvio delle fasi procedurali e quelle di concreta realizzazione delle opere. Si può quindi considerare il complesso normativo che stiamo analizzando come un passo in avanti che consentirà di non rinviare, rispetto alle scelte approvate a livello politico e alle successive fasi operative, i benefici attesi in termini di migliori condizioni di vita in montagna e di maggiori condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale.

La positiva esperienza finora maturata nell'ambito di applicazione della legge regionale che disciplina dal 1995 i fondi per gli speciali programmi di investimento sulla finanza locale trova in tale provvedimento una conferma e un valido adeguamento rispetto alle verifiche svolte sul campo in questi anni, ma anche alle esigenze avvertite dal comparto degli enti locali. Le osservazioni espresse dai rappresentanti degli enti locali durante l'audizione nelle commissioni consiliari troveranno la giusta considerazione da parte degli organismi regionali competenti, in particolare per quanto attiene le modifiche intercorse sul versante dei finanziamenti delle opere da realizzare e sulle soluzioni più efficaci per sopperire ad eventuali difficoltà di cassa da parte degli enti locali e alla possibilità di poter contare su dotazioni finanziarie adeguate ai fabbisogni.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Indubbiamente le esigenze che hanno animato la presentazione di questo disegno di legge sono anche condivisibili; è inevitabile che determinate opere di carattere infrastrutturale debbano essere realizzate nella nostra Regione, che, per la loro rilevanza sia da un punto di vista dell'obiettivo che dell'entità delle spese, necessitano di percorsi facilitati, in modo da percorrere il completamento dell'opera entro dei termini di ragionevolezza. Queste esigenze fondamentali che sottendono a tale disegno di legge non ci vedono estranei, anzi ben volentieri noi condividiamo queste iniziative, ma sulla base di atti amministrativi che siano chiari.

Ci fa piacere che si mutui dall'esperienza nazionale del "Governo Berlusconi" la predisposizione di un'iniziativa legislativa di questo tipo. Il disegno di legge n. 27 vuole essere una fotocopia di quella legge obiettivo che vide la luce nel dicembre 2001: la legge n. 443, predisposta dal Ministro Lunardi e votata dal "Governo Berlusconi", che però ha qualche differenza fondamentale con questo provvedimento (e poi la vedremo). Abbiamo già notato che in altri settori la "Giunta Perrin" ha - permettetemi la frase - scimmiottato il "Governo Berlusconi": in fase finanziaria con il PREFIN l'Assessore Marguerettaz ha copiato sommariamente la traccia del DPEF, approvato nei giorni scorsi a Roma; oggi l'Assessore Cerise ci propone una fotocopia della legge obiettivo, che è diventata con gli interventi ministeriali successivi, in particolare del CIPE, la legge delle grandi opere.

Rispetto alla legge delle grandi opere questo provvedimento regionale ha delle differenze che sono sostanziali: la prima, lo dice la parola, la legge obiettivo nazionale si prefigge degli obiettivi molto chiari, che sono stati fin dall'inizio definiti nella loro totalità. L'obiettivo qual è nella legge nazionale? L'ampliamento infrastrutturale del Paese attraverso un nuovo sistema di strade, autostrade, ferrovie, ponti, metropolitane, impianti portuali, cioè la "legge Lunardi" aveva stabilito chiaramente all'epoca e nelle sue fasi di completamento successivamente quali erano le ragioni dell'intervento legislativo e questo è un aspetto che non sembra assolutamente ravvisarsi in tale disegno di legge regionale, dove gli interventi hanno una connotazione estremamente generica o, meglio, gli obiettivi hanno i "contorni" molto sfumati, perché? Perché l'articolo 2 dice che le opere di rilevante interesse regionale sono quelle che hanno una coerenza con il Piano territoriale paesistico, quindi definizione di principio per cui devono essere coerenti con il PTP. In secondo luogo, devono avere rilevanza regionale, ma anche questo è un concetto estremamente soggettivo: "rilevanza regionale" per qualcuno di noi può essere l'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, per qualcun altro può essere la realizzazione di un campo di golf con le relative strutture correlate, quindi i "confini" di questa "rilevanza regionale" sono tutti da stabilire.

Il terzo criterio stabilisce che possono essere localizzate nel territorio di un singolo comune e allora qui la "rilevanza regionale" rischia di ridursi notevolmente. L'unico aspetto che connota questa definizione "di rilevante interesse regionale" è l'aspetto quantistico, ovvero l'investimento non deve essere inferiore a 10.000,00 euro; quindi, argomentando a contrario, qualunque investimento superiore a 10.000,00 euro è suscettibile di essere definito come... mi correggo, 10 milioni di euro... è suscettibile di essere considerato "opera di rilevante interesse regionale"; allora, prima differenza sostanziale con la legge nazionale: non vi è un obiettivo chiaramente definito, ma neppure a grandi linee. Il relatore, il Consigliere Isabellon, diceva prima che noi definiamo la legge e poi verranno individuati i bisogni, ma avete invertito il principio: prima devono essere individuati i bisogni, poi si fa la legge su misura. Normalmente si cerca di individuare le esigenze della comunità, poi, sulla base delle necessità, si costruisce una legge. Qui si è fatto un percorso inverso, sinceramente non abbiamo capito il perché sia stata scelta questa strada ma, a nostro avviso, stride con le regole della logica.

La prima critica che facciamo, lo ribadisco, è l'assenza di contenuto, questa legge ha contenuto indefinito; ma vi è un altro aspetto che è tutt'altro che di secondaria importanza, e anche questo differisce con la normativa nazionale: non vi è alcuna previsione finanziaria. Se avete in testa qualche grande opera da realizzare sul territorio regionale, dovete anche individuare contestualmente quali sono le fonti dalle quali volete attingere le risorse per poterle realizzare. Qui la norma finanziaria non esiste, è tutto rinviato alle future pianificazioni finanziarie nell'ambito del bilancio o del piano triennale regolarmente presentato ai sensi della legge n. 12/1996. Mancano i due pilastri fondanti di una legge, che già solo dal titolo appare ambiziosa, e - ripeto - questa ambizione è condivisibile perché l'esigenza esiste, ma è un'esigenza che non può essere soddisfatta, perché il contenuto è molto fumoso o è tutto da interpretare e l'aspetto finanziario è completamente inesistente.

Come più volte abbiamo sottolineato, riteniamo vi siano delle opere infrastrutturali da realizzare; prima fra tutte, l'ammodernamento e l'ampliamento dell'aeroporto, e qui non sappiamo se rientrerà o meno in questa previsione di legge o se vi sarà una legge ad hoc perché le esigenze non sono ancora state definite. Il relatore Isabellon ha fatto un esempio infelice: quello del trenino di Cogne, perché quel trenino è un'odissea, è da anni che si prevede di realizzarlo, sembrava un'opera avveniristica, in realtà, con il passare del tempo, molti si sono resi conti che è un'opera solo molto costosa che adesso si è costretti a condurre a termine, anche perché l'intervento finanziario per il trenino è qualcosa di "mostruoso". Ci auguriamo che esempi di questo tipo non vengano replicati, che il trenino di Cogne sia un episodio da concludere lì, perché, più che un tunnel, è un "pozzo di San Patrizio" che ha assorbito un'ingente quantità di danaro...

(interruzione del Consigliere Isabellon, fuori microfono)

... ho ascoltato quello che lei ha detto, forse ho capito al contrario, le sue parole si collegavano come esempio a un discorso che non può essere additato come buona amministrazione, buona conduzione di opere pubbliche e i lavori da effettuare nella nostra regione. Vi sono senz'altro altre opere da fare e lei ne ha citata un'altra e l'ha menzionata anche qui come "slogan", Consigliere Isabellon; non è uno "slogan", quella è un'esigenza! Forse lei l'ha ridotta al concetto di "slogan", perché non è promanata dalla sua forza politica, ma la circonvallazione di Valtournenche o altre varianti stradali che devono essere realizzate in assi vallivi paralleli, come la Valle di Gressoney, sono di importanza notevole! Quelle quindi non possono essere classificate come "slogan", sono esigenze primarie, che devono essere affrontate! Non vedo in questo disegno di legge delle indicazioni precise in tal senso, perché questo provvedimento alla fine, invece di abbreviare i percorsi, li va ad appesantire, perché prima prevede un'indicazione di massima da parte della Giunta che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio - un'indicazione di massima di quel piano di interventi che devono essere poi valutati ed approvati dal Consiglio -, segue un'istruttoria sugli studi di fattibilità fatta da una struttura regionale competente in materia di opere pubbliche e, infine, si ritorna in aula con l'inserimento dei vari progetti con le opere principali e le opere correlate, che vengono inserite nel Programma triennale di previsione dei lavori pubblici di cui alla legge n. 12/1996. È una procedura che ci sembra faticosa, che si aggiunge a quelle procedure tutt'altro che celeri previste dalla stessa legge n. 12/1996, quella sì che avrebbe bisogno di una revisione complessiva, da anni richiesta da più parti, una revisione complessiva che però non vediamo; peraltro, l'Assessore lo sa, anche il Programma triennale dei lavori pubblici che ci è stato sottoposto in aprile scorso è un programma già superato, obsoleto rispetto ai tempi di approvazione, perché è un programma redatto dalle strutture competenti prima della fine dell'anno precedente, con delle variazioni che sono state segnalate dallo stesso Assessore, cito quella di Châtillon della confluenza del Marmore, che deve essere ancora risistemata.

Come consiglieri, quindi, siamo chiamati ad approvare un atto già antiquato che prevede delle previsioni di spesa nel triennio che spesso sono solo virtuali e degli interventi di spesa che vengono sovente modificati, perché vi sono delle dilazioni nei tempi di esecuzione, quindi una sostanziale "fisionomia" della conduzione dei lavori pubblici che va avanti in maniera confusa. Non dico che la colpa sia imputabile ad un Assessore, piuttosto che ad una struttura, ma è un sistema che necessita di modificazioni che dal 1996 ad oggi non sono intervenute. Sappiamo che la legge regionale in materia di lavori pubblici ha complicato anche le assegnazioni dei lavori stessi tramite gli appalti, che le stesse categorie produttive nel settore edile, quelle locali, più volte hanno sollecitato degli interventi normativi in materia.

Prima di inventarsi una legge sulle opere di rilevante interesse regionale come questa - un provvedimento che sembra più soddisfare gli "appetiti" di qualche vostro consigliere che ha bisogno di dire alla propria comunità che ha fatto qualcosa -, allora è forse più opportuno intervenire organicamente su una legge come la n. 12/1996 per snellire alcune procedure, anche perché non vi sono in questo articolato delle procedure di alleggerimento, peraltro vorrei soffermarmi su una in particolare. La conferenza dei servizi è quell'organismo che è stato istituito... quando più enti sono chiamati ad esprimersi su un'opera di rilevante interesse, in caso di dissenso qualcuno deve decidere. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico, artistico o tutela della salute, o pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, cioè l'organo decisore è il Consiglio dei ministri. Qualora l'amministrazione dissenziente sia invece un ente locale, o un ente che è soggetto alla subordinazione gerarchica della Regione, la competenza è della Giunta regionale. Il comma V dell''articolo 6 dice che la decisione di questi organi, siano il Consiglio dei ministri o la Giunta regionale, è assunta entro 30 giorni, ma come si fa con legge regionale ad obbligare il Consiglio dei ministri a decidere entro 30 giorni? Forse vi è il rischio di esorbitare dalle nostre potestà legislative. Questa posizione, a nostro avviso, stride anche con l'impostazione che voi dite essere più rispondente ai principi di buona tecnica legislativa: qui la tecnica legislativa è stata completamente dimenticata, sicuramente per errore, non pensiamo vi sia una volontà precisa nello stabilire un articolo che non può esistere, anzi questo comma rischia di portare ad una censura di legittimità da parte degli organi competenti. Quando il Consiglio dei ministri, che ha la potestà di impugnare una legge regionale nell'arco di 60 giorni, una legge che ha un vincolo di questo tipo... si chiederà: "ma la Regione Valle d'Aosta fino a che punto crede di legiferare?". Qui avete straripato completamente nella competenza, non so se lo avete sottovalutato, perché io in commissione non c'ero, perché non sono membro della III Commissione, ma la buona tecnica legislativa, che è esortata a pagina 3 della vostra relazione, non la trovo, anzi questo passaggio è censurabile sotto il profilo della legittimità. Magari l'Assessore potrà darci risposte più convincenti però, se la legge non è un'opinione e si fa leggere ed interpretare, qui vi è qualcosa che non funziona, anche da un punto di vista lessicale.

Veniamo a un altro aspetto che è stato sottolineato anche "dall'Arcobaleno": questa legge è una sommatoria di interventi e tutta la parte sul "FOSPI" poteva essere anche trattata in maniera organica con un altro provvedimento. Se la legge sulle grandi opere ha una sua importanza sostanziale, portatela completa in tutti i suoi aspetti, quello del contenuto e quello finanziario, che sono: il primo vago, il secondo completamente assente, ma non mescolatela con altri provvedimenti o altre norme che vanno a modificare o ad aggiungere norme pre-esistenti la legge n. 48/1995. Sarebbe quindi stato opportuno - ma so che vi saranno emendamenti in questo senso da parte dei colleghi "dell'Arcobaleno" - scindere le due cose in maniera netta.

Come anche il Nucleo di verifica e di valutazione degli investimenti sembra sia un'invenzione coraggiosa del legislatore, ma questo strumento avrebbe dovuto essere introdotto dal 1999, anno in cui entrò in vigore una legge statale che, con la finalità di monitorare gli investimenti pubblici, individuò la necessità di far sì che anche le amministrazioni regionali costituissero propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti stessi, quindi non è una novità rispetto al passato, anzi è l'applicazione della legge n. 144/1999, che arriva con un congruo ritardo nella nostra Regione. Anche qui è auspicabile che effettivamente si verifichi questo monitoraggio delle opere pubbliche più volte invocato, perché quante volte abbiamo assistito ad iniziative ispettive dell'opposizione in quest'aula sull'esecuzione tardiva, sulla progettazione difettosa, sulle variazioni in corso d'opera, sulle perizie suppletive, che hanno appesantito il completamento di lavori pubblici e hanno "dissanguato" le casse della Regione? E questo per il fatto che interventi aggiuntivi e modificativi alla fine costano. Piuttosto, oltre a recepire la legge statale del 1999 ed istituire il Nucleo di verifica e di valutazione degli investimenti, introducete un principio che è sempre stato richiesto da più parti in quest'aula, ma mai codificato: il principio di responsabilità di chi progetta, di chi esegue le opere, di chi le collauda. Questo è un principio che, è vero, esiste a livello civilistico, ma la Regione non l'ha mai applicato, perché vi sono opere, come il palazzetto dello sport di Châtillon che, rispetto ad una previsione iniziale - a tale riguardo citavo ieri l'esempio della pista Leonardo David -, sono costate il doppio e a lavori ultimati hanno visto dei difetti costruttivi che meritavano "l'esercizio" della responsabilità nei confronti di un progettista o di un esecutore dei lavori; questi ultimi, "strangolati" da regole di mercato o da procedure di ribasso, fanno i lavori "alla carlona".

Se volete dare un "cambio di pagina" a un sistema dei lavori pubblici che - ripeto - è "ingolfato", fatelo con una legge che sia organica, innovativa; modificate prima la n. 12/1996, non sovrapponete a tale provvedimento e al suo piano triennale un'altra legge come questa, di ampio respiro, sì, ma dove si "respira" solo e alla fine non si costruisce niente! È una legge che non porta nulla di innovativo, sono alcuni articoli che non definiscono neppure l'indirizzo politico dell'intervento. Quali tipi di infrastrutture pensate di realizzare voi che avete la responsabilità di governo della Regione: infrastrutture che costano più di 10 milioni di euro? Infrastrutture che siano coerenti con il PTP? Infrastrutture di rilevante interesse regionale? Questa è una definizione che dice tutto e dice niente, perché sulla rilevanza vi sarà una decisione pressoché insindacabile dell'Esecutivo regionale. Forse un "cahier d'exigences" lo avete già, avete già un elenco di esigenze di cui necessita la nostra Regione: proponetecelo o dovete fare un'ulteriore ricognizione che va a rallentare?

Così impostata questa legge sembra più rivolta a soddisfare esigenze personali o, meglio, è un "taccone", si è creato un "buco", nel senso di dire: "se hai fatto quella promessa, in qualche maniera la manterremo", ma la manteniamo con questo "taccone" - il provvedimento in oggetto - che è virtuale, ma così scritta questa legge rischia di rimanere una "legge parcheggio", che verrà unita ad un'altra serie di "monumenti" legislativi che sono nei cassetti (ma che in parte sono già stati delegificati nella scorsa legislatura, devo riconoscere che vi è stato un passaggio positivo in questo senso). Qui abbiamo invertito la tendenza: abbiamo sintetizzato in testi unici più leggi regionali che si sono costruire nel corso degli anni, questa legge invece sembra che vada in controtendenza rispetto a un indirizzo politico che negli anni scorsi ha prodotto uno snellimento della produzione legislativa, perché è burocratizzante, non è finalizzata, non è finanziata.

Consigliere Isabellon, le sue parole hanno "ricamato" bene l'articolato della legge, ma è un "ricamo" che rischia di rimanere sulla carta, perché non avete idee su cui poter costruire qualcosa, avete fatto un insieme di norme, ma che è fine a sé stesso. A nostro avviso, tale legge difetta di tutti i suoi presupposti sostanziali e su questo argomento torneremo non appena avremo sentito le motivazioni da parte dell'Assessore, con preghiera di darci anche una spiegazione puntuale a quel quesito giuridico da noi postovi, che è costituito dal 5° comma dell'articolo 6. Quella norma non sta in piedi e, se volete mantenerla così, rischia di inficiare la legittimità di tutto l'impianto normativo.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Per quanto riguarda l'intervento circa il punto all'ordine del giorno, mi riservo di farlo all'inizio del pomeriggio, vista l'ora tarda. Approfitto del fatto che il Presidente mi ha dato la parola per una mozione d'ordine. Il nostro gruppo deposita una risoluzione sul tema delle riforme istituzionali, in ordine al quale è già stata depositata altra iniziativa a cura del Presidente della I Commissione, Cesal, e di altri membri della commissione.

Presidente - Vista l'ora, dichiaro conclusi per questa mattina i lavori dell'odierna adunanza del Consiglio regionale. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15,30 per continuare la discussione sul disegno di legge n. 27 e dei restanti punti all'ordine del giorno.

La seduta è tolta.

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La séance se termine à 13 heures 3.