Oggetto del Consiglio n. 353 del 6 ottobre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 353/77 - APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE GENERALE DA STIPULARE TRA LA SIP E LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E REGOLANTE I RAPPORTI TRA LE PARTI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE INTERESSANTI LE STRADE REGIONALI O DI INTERESSE REGIONALE.

Il Vice Presidente CHANU dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Approvazione di una convenzione generale da stipulare tra la SIP e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e percorrenze interessanti le strade regionali o di interesse regionale", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 settembre 1977:

La stipulazione di una convenzione generale tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., Direzione 1^ Zona, Torino, si rende necessaria per regolamentare i rapporti relativi agli attraversamenti telefonici aerei o sotterranei e le percorrenze lungo le strade regionali e loro pertinenze, nonché gli eventuali spostamenti da eseguirsi per la sistemazione o la costruzione di nuove strade regionali.

Le autorizzazioni per attraversamenti e percorrenze sono state rilasciate in conformità della ormai scaduta convenzione con la STIPEL stipulata in data 19.11.1943 e delle disposizioni approvate dalla Regione in materia di concessioni stradali, nonché dal Regolamento per la tutela delle strade e della viabilità per le licenze e concessioni stradali, approvato dal Rettorato Provinciale con deliberazione in data 8.11.1938 n. 19.

Le disposizioni sopra enunciate prescrivono delle norme generali per l'esecuzione dei lavori inerenti le concessioni lungo le strade, ma non contemplano il caso singolo tipico degli attraversamenti e delle percorrenze telefoniche per cui ad ogni autorizzazione si deve ricercare una soluzione a sé stante, anche se generalizzata, in conformità delle disposizioni di cui sopra, proprio per la mancanza di una convenzione generale con conseguente perdita di tempo da ambo le parti.

Nel caso dei lavori di allargamento delle strade regionali o di costruzioni di nuovi tronchi stradali si verificano generalmente solo spostamenti di linee telefoniche aeree, perché la palificazione è posta di solito, sulle proprietà private soggette ad occupazione, mentre i cavi telefonici sotterranei non vengono quasi mai spostati, a meno che sia previsto un abbassamento della livelletta stradale tale da interessare il cavo stesso.

La SIP fin'ora ha sempre provveduto agli spostamenti di linee telefoniche richiesti dall'Amministrazione regionale con spirito di reciproca collaborazione, senza pretendere alcun rimborso per le spese sostenute ed anche senza precisa convenzione fra le parti.

La stipulazione di una convenzione generale per regolare i rapporti relativi alle interferenze delle linee e cavi telefonici con le strade regionali è di interesse reciproco fra le parti per la semplificazione e più sollecita procedura delle pratiche amministrative al fine di accelerare l'esecuzione dei lavori stradali con notevole vantaggio per la viabilità e soprattutto in concomitanza con eventuali calamità naturali che danneggino tratti di strade regionali, e comunque in caso di lavori urgenti.

In relazione a quanto sopra la Giunta, con il proprio parere favorevole, propone che il Consiglio regionale

DELIBERI

di approvare nel testo sottoriportato la convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e percorrenze interessanti le strade regionali o di interesse regionale.

(Segue testo della convenzione riportata in calce al provvedimento).

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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la convenzione.

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici Manganone e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);

DELIBERA

di approvare nel testo sottoriportato la convenzione da stipulare tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, regolante i rapporti tra le parti in materia di attraversamenti e percorrenze interessanti le strade regionali o di interesse regionale:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA

CONVENZIONE

con la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., Direzione 1^ Zona, Torino

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno del mese di ore , in Aosta, presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale.

Avanti a me, Dott. , Segretario Generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sono personalmente comparsi i Signori: ...............nato a il , Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, ed i Sigg. Dr. Giorgio Stella, nato a Torino il 2.9.1922 e Dr. Ing. Giuseppe Contu, nato a Nurri (Nuoro) il 10.2.1921, rispettivamente Vice Direttore e Dirigente della Direzione Regionale Piemonte della 1^ zona, nella loro qualità di legali rappresentanti della SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, con sede in Torino, Via Mercantini 7, i quali convengono e stipulano:

1) La Società SIP ogni qualvolta intenda realizzare opere od impianti telefonici, sotterranei ed aerei (con appoggi su suolo stradale), oppure sostituire totalmente o parzialmente quelle esistenti che interessano la proprietà delle Strade Regionali, nonché quelle di interesse Regionale e sue pertinenze, dovrà presentare domanda in bollo competente all'Amministrazione Regionale.

Faranno ovviamente eccezione a tale prassi gli interventi particolarmente urgenti per ragioni di manutenzione.

La domanda dovrà essere corredata da disegni anche sommari illustrativi delle opere da eseguirsi, in duplice copia. L'Amministrazione Regionale previ gli opportuni accertamenti e pareri dei Servizi Tecnici, ove nulla osti, darà íl proprio consenso scritto in carta semplice, con richiamo espresso all'osservanza tassativa da parte della Società richiedente, delle condizioni stabilite nella presente convenzione rimanendo ferma la facoltà dell'Amministrazione Regionale di richiedere modifiche ai progetti degli impianti telefonici di cui trattasi.

2) Prima del predetto consenso la Società SIP non potrà iniziare i lavori di costruzione di nuove linee telefoniche sotterranee od aeree con appoggi sulla proprietà regionale.

Nell'ipotesi di occupazioni aeree senza appoggi su proprietà regionale la SIP, non essendo tenuta ai sensi del primo comma dell'art. 232 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni (D.P.R. 29.3.1973, n. 156) a richiedere alcun consenso, si limiterà a segnalare, con lettera raccomandata contenente sufficienti dati tecnici, il giorno presunto in cui effettuerà i lavori dichiarandosi peraltro disposta ad addivenire a quegli eventuali accordi amichevoli di natura tecnica che meglio valgono a salvaguardare i reciproci interessi.

3) L'effettuazione di lavori di semplice manutenzione o di riparazione non è subordinata a domanda.

Nel caso di lavori di riparazione di guasti che comportino scavi sulla proprietà regionale od interessino manufatti di proprietà della Regione, la SIP dovrà preavvisare la Regione della esecuzione dei lavori con semplice lettera.

Occorrendo eseguirei lavori di riparazione di guasti aventi carattere di urgenza, sempre che comportino scavi sulla proprietà regionale od interessino manufatti di proprietà della Regione, la SIP segnalerà i lavori stessi con fonogramma eseguendo il ripristino con la massima sollecitudine e a regola d'arte.

4) I lavori verranno eseguiti secondo le modalità indicate sulle planimetrie allegate alla domanda.

5) Il consenso si intende rilasciato a titolo precario. L'Amministrazione ha pertanto facoltà di fare sui suoi beni qualunque innovazione ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, né per questo deve alcuna indennità, ancorché i cavi telefonici debbano essere trasferiti in cunicoli o collettori da costruirsi da parte dell'Amministrazione Regionale o della SIP. Si richiama altresì il disposto dell'ultimo comma dell'art. 197 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175.

6) Verificandosi danni a terzi durante e in dipendenza della esecuzione dei lavori e delle opere di cui a questa convenzione l'Amministrazione Regionale ne rimane sollevata ed indenne.

7) Il consenso ha una durata pari a quella della concessione accordata dallo Stato alla SIP di esercitare nella zona il pubblico servizio telefonico.

8) La Società SIP s'impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, riducendo al minimo gli intralci alla viabilità, evitando ogni pericolo e tenendo a proprio carico ogni responsabilità al riguardo.

Subito dopo l'esecuzione dei lavori la proprietà stradale verrà ricostruita a cura e spese della SIP con le stesse caratteristiche che essa possedeva all'atto della manomissione ed in conformità dello stato delle tratte contigue non manomesse alle quali deve opportunamente raccordarsi.

Se nonostante le cautele e buone norme adottate, in prosieguo di tempo, dovessero verificarsi ugualmente degli avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, la SIP avrà l'obbligo delle continue riprese della proprietà stradale fino a completo assestamento e regolarizzazione della strada stessa. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con materiale arido ben pigiato e bagnato. Le pavimentazioni bituminose di qualsiasi genere saranno ripristinate mediante la stesa di Mac-Adam bitumato dello spessore di cm. 5. In corrispondenza degli attraversamenti verrà steso, al di sotto del manto bituminoso, uno strato di cm. 20 di calcestruzzo magro.

Per quanto concerne il manto d'usura asfaltato, verrà realizzata una strisciata regolare, che copra convenientemente e con un certo margine la frastagliatura dello scavo.

Qualora lo scavo lasci integra una striscia, non superiore al metro lineare, di pavimentazione verso la cordonata del marciapiede, il citato manto dovrà estendersi sino alla cordonata stessa. E' fatto obbligo tassativo di preavvisare l'Ufficio tecnico Regionale e gli altri Enti interessati circa la data di inizio dei lavori di scavo sulla sede stradale per l'esecuzione di quanto autorizzato al fine di evitare possibili rotture alle condotte dell'acqua e del gas, e dei cavi elettrici.

9) Per quanto concerne la eventuale tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, si farà riferimento alle norme del T.U. per la Finanza locale R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni.

10) Per tutto quanto non è previsto in questa convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti con particolare riguardo al Nuovo Codice Postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 29.3.1973, n.156) ed al relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 19.7.1941. n.1198).

11) Sono a carico della SIP le spese di istruttoria ed altre relative al consenso, nonché le spese di bollo, diritti e registro inerenti r questo atto.

12) Agli effetti del Registro si dichiara che il presente atto è a titolo gratuito.

13) Agli effetti legali del presente atto, la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, elegge domicilio presso la Direzione Regionale Piemonte. Corso Inghilterra, 7, Torino.

14) La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente stipulata a Torino il 19.11.1943 ed ivi registrata alla stessa data al n. 25763, vol. 633, Atti Privati, avrà durata di anni 19 (diciannove) e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo salvo disdetta che dovrà essere data non meno di 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta, li

LA SIP LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

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